TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 8 giugno 2017, n. 3113

Studenti universitari-Crediti formativi

Data Documento: 2017-06-08
Area: Giurisprudenza
Massima

La ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l’apprezzamento – da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea – del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati (art. 7, comma 5, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270). Sarebbe perciò non logico considerare che da un siffatto riconoscimento siano escluse esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall’ateneo procedente, e solo perché prive di formale equipollenza con il diploma di laurea conseguire cui è orientato il percorso formativo.

Contenuto sentenza

N. 03113/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01781/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via P Colletta 12; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 11; 
Universita’ [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi della Campania“[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, Ripartizione Gestione Carriere e Servizi [#OMISSIS#] Studenti, protocollato con n. 62866 del 02.05.2017, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista e del riconoscimento del pregresso percorso formativo con l’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) del D.R.n. 604 del 6 luglio del 2015, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e se ed in quanto preclude al ricorrente la iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Il ricorrente deduce di avere ha conseguito il diploma triennale di massofisioterapista in un periodo successivo al 1997, ovvero [#OMISSIS#] sessione 2009/2010 presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, dotato di autorizzazione della Regione [#OMISSIS#] (DGR n. 8349 del 26.11.1996- DGR n. 1581 del 29.09.2005- DGR 909 del 31.05.2006- DGR 1959 del 15.11.2006), in data 29.03.2011.
Lo stesso ricorrente : in data 24.04.2008, ha conseguito presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” la Laurea di primo livello in Scienze Motorie (classe L-33-Scienze delle Attività Motorie e Sportive-D.M.04.08.2000); presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Infermieristica, il ricorrente ha superato i seguenti esami: Biologia-Fisica Applicata-
Biochimica; Scienze Umane e Promozione della Salute; Anatomia Fisiologica; Scienze Infermieristiche 1 e 2; Patologia Generale e Fisiopatologia; Tirocinio Infermieristico; Igiene –Epidemiologica-Statistica Sanitaria; Infermieristica [#OMISSIS#] Infantile; Scienze Infermieristiche 3 e 4; Infermieristica Clinica e delle Disabilità. Lo stesso è risultato idoneo [#OMISSIS#] esami di : Attività didattiche Opzionali I; Lingua [#OMISSIS#] I e II; Laboratori Professionali dello Specifico SSD, il tutto come da documentazione allegata al ricorso. .
In seguito ,in data 27.3..2017, espone di avere inoltrato all’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] una domanda volta ad ottenere: 1) la riconversione creditizia dei titoli di massofisioterapista triennale, conseguiti e riconosciuti per legge ed abilitanti alla relativa professione sanitaria per il conseguimento del titolo universitario di fisioterapista; 2) la valutazione e conversione dei Crediti Formativi non universitari ottenuti presso l’Istituto Fermi di Perugia e di essere, conseguentemente, dispensati dai relativi esami e dai tirocini; 3) l’iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, previo riconoscimento di CFU
La domanda è stata respinta con il gravato provvedimento, sul presupposto che, essendo il corso di laurea a numero chiuso, la valutazione dei crediti relativi avrebbe potuto essere effettuata dagli organi accademici solo dopo il superamento della prova di ammissione nel limite dei posti messi a concorso.
2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I) violazione art. 4 legge 42/1999, art. 6 co 3 D. Lgs 502/92, DM 27 luglio 2000: ai sensi della normativa citata, dovrebbe ritenersi l’equipollenza del titolo di massofisioterapista triennale di cui alla legge 403/1971 rispetto al diploma di laurea in fisioterapia. Pertanto il diploma conseguito da parte ricorrente sarebbe idoneo a consentire la riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione all’[#OMISSIS#] anno del corso di laurea in fisioterapia, secondo il nuovo ordinamento.
In definitiva, si sostiene che il decreto ministeriale 27 luglio 2000 dichiari il titolo di massofisioterapista equipollente al diploma universitario di fisioterapista, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 741, e che, perciò, esso rientri nel novero dei “diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente… validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e [#OMISSIS#] altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 attivati nelle università”, come previsto dall’articolo 10, [#OMISSIS#] comma, del decreto-legge n. 402/2001.
Da tale ricostruzione della normativa deriverebbe, secondo la tesi attorea, l’illegittimità del diniego, poiché la vigente normativa non prevede che per ottenere la riconversione dei crediti formativi non universitari sia necessario il superamento del test di ingresso.
II) Violazione art. 3 legge 241/90, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, nonché incompetenza del dirigente del servizio gestione carriere studenti, atteso che era necessaria una delibera del Consiglio di Facoltà.
3. Si è costituita in giudizio la Amministrazione statale intimata, chiedendo il rigetto del gravame.
4. Alla udienza in [#OMISSIS#] di consiglio del 7 giugno 2017 il ricorso è stato ritenuto in decisione previo avviso alle parti della possibile decisione in forma semplificata.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata, in quanto lo stesso è manifestamente fondato e va accolto, come da giurisprudenza ormai pacifica di questa Sezione (v. Sent. n. 181/2017).
Non si discute [#OMISSIS#] presente sede della equipollenza del diploma de quo al titolo universitario di fisioterapista dal momento che tale problematica ha ad oggetto unicamente i titoli conseguiti anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei [#OMISSIS#] professionali.
In proposito, in attuazione dell’art. 4 l. 26 febbraio 1999, n. 42 è poi stato emanato il d.m. 27 luglio 2000 il quale – sulla base dell’esigenza di individuare i titoli equipollenti ai diplomi universitari a [#OMISSIS#] del citato art. 4, comma 1, per dare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento – ha stabilito, all’art. 1, che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 (indicati [#OMISSIS#] sezione B della riportata tabella) sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della sanità indicato [#OMISSIS#] sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
La questione all’esame del Collegio consiste [#OMISSIS#] diversa possibilità, invocata da parte ricorrente, di ottenere la valutazione del percorso formativo pregresso ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in fisioterapia.
Va premesso che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le argomentazioni tese a dimostrare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’[#OMISSIS#] stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato:
“3.2. A tal proposito, il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come [#OMISSIS#] “a regime”, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 [#OMISSIS#] 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La [#OMISSIS#] ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (“conseguiti”) e qualificazione dei “vecchi” diplomi come ormai appartenenti alla “precedente normativa”, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto.
Di [#OMISSIS#], in materia di riconoscimento di crediti formativi universitari, l’art. 5, [#OMISSIS#] comma, d.m. 3 novembre 1999, n. 509 disponeva che “le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso”.
Simile previsione è contenuta all’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 integralmente sostitutivo del precedente e cui si è già fatto riferimento.
In sintesi, mediante il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (di riordino della disciplina in materia sanitaria) è stato ridefinito il profilo di fisioterapista, quale operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante (cfr. d.m. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, recante regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista).
Il d.m. 27 luglio 2000, sull’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell’art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 – ha stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994 n. 741.
5.1. Sulla questione della valutabilità del diploma triennale conseguito dopo il 1997 ai fini della riconversione creditizia, il [#OMISSIS#] di appello, [#OMISSIS#] citata pronuncia, sulla scorta del rilievo che : “In questo complesso sistema, i corsi formativi organizzati dalle regioni non risultano essere stati interrotti”, ha affermato che il venir meno dell’equipollenza dei diplomi di formazione professionale successivi al 1997 con le attuali lauree universitarie in materia sanitaria non implica – come aveva reputato l’Università – che tali diplomi regionali siano da considerare inefficaci.
“Questo Consiglio di Stato ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell’intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della “tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati” rispetto a quella di livello universitario, così che – [#OMISSIS#] restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) – i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come “ausiliarie”), sia pure con utilità minori e diverse dall’abilitazione diretta alla professione stessa (Cons. Stato, IV, 5 agosto 2003, n. 4476).
Permane dunque il cd. doppio canale di formazione. Ciò – come rilevato [#OMISSIS#] detta decisione- ai sensi dell’art. 141 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che i prevede che i titoli rilasciati in sede di formazione professionale devono ritenersi tutt’oggi volti al conseguimento di una qualifica (attestato di qualifica o patente di mestiere), di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, escludendosi così effetti irrilevanti o di inefficacia assoluta.
La mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non implicano l’inutilità del titolo conseguibile (ed effettivamente conseguito), come sostenuto dall’Università .
5.2. Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio e possono trovare applicazione [#OMISSIS#] controversia in esame, essendo peraltro già stati recepiti in numerosi precedenti della Sezione (cfr. da [#OMISSIS#] sentenza n.1118 del 1.3.2016 e 181/2017, cit.).
Invero, la ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l’apprezzamento – da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea – del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati (art. 7, comma 5, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270). Sarebbe perciò non logico considerare che da un siffatto riconoscimento siano escluse esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall’ateneo procedente, e solo perché prive di formale equipollenza con il diploma di laurea conseguire cui è orientato il percorso formativo.
L’espressione “conoscenze ed abilità certificate” implica invece un curriculum composto di corsi e titoli privi ancora di utilità professionale ed abilitativa rispetto all’obiettivo universitario da raggiungere, ma comunque in sé utilizzabili per abbreviarne il percorso. All’Ateneo peraltro non è sottratta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un’esperienza abilitante rispetto ad una meramente formativa: ciò che risulta illegittimo, invece, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza.(cfr. in termini di recente Tar Puglia n. 211 / 2015,TAR Lombardia nn.1408 e 1415 del 2016 del 13 luglio 2016).
5.3. Né a diverse considerazioni può condurre, a giudizio del Collegio, quanto recentemente affermato dal Tar Liguria (sentenza n. 979 del 2016), ove a ragione si confuta una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1105 del 2015 ) che affermava l’equipollenza di tutti i titoli di massofisioterapista a regime ,ovvero anche di quelli conseguiti successivamente al 1997,in quanto è pienamente condivisibile la tesi che il decreto ministeriale 27 luglio 2000 stabilisce che l’equipollenza spetta solo ai diplomi conseguiti in base alla normativa precedente a tale data e non costituisce una [#OMISSIS#] a regime.
Peraltro, ciò che questo Collegio non condivide non è la premessa [#OMISSIS#] del sillogismo giudiziale, ma la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, atteso che la domanda del ricorrente aveva ad oggetto solo la riconversione creditizia del percorso preuniversitario, con iscrizione al terzo anno e quindi una fattispecie diversa e più circoscritta nel petitum rispetto a quella astratta attinente alla più ampia sfera della equipollenza tra titoli universitari e non.
Sostiene inoltre l’Ateneo nel gravato provvedimento che la valutazione del titolo sarebbe possibile solo a seguito di superamento della prova selettiva di accesso al numero chiuso. In altri termini, secondo l’Università, la ricorrente per potere accedere al Corso di Laurea in Fisioterapia sarebbe tenuta a superare il test d’ingresso alla Facoltà , al pari dei [#OMISSIS#]-diplomati presso Istituti scolastici di istruzione secondaria, e soltanto successivamente all’atto dell’immatricolazione potrebbe ottenere la valutazione del proprio titolo da parte dei competenti organi accademici.
La tesi dell’Università non merita favorevole considerazione, in quanto presenta [#OMISSIS#] di contraddittorietà [#OMISSIS#] misura in cui, da un lato, sembra ammettere che, superati i test di ingresso, la ricorrente possa venire ammessa al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia, ma, dall’altro, nega ogni tipo di validità al diploma triennale di massofisioterapista nel [#OMISSIS#] di mancato superamento del test d’ingresso.
Come ritenuto dal [#OMISSIS#] di appello:” Si finisce in tal modo per subordinare la piena operatività dell’equipollenza tra i titoli ad una condizione (il superamento, appunto, dei test di ingresso) che né la legge n. 42 del 1999 né il d.m. 27 luglio 2000 prendono in alcun modo in considerazione.
Del resto, la ratio dei test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Tale preliminare verifica nel [#OMISSIS#] di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione. “(Cons. St., n. 1105/2015).
Naturalmente a diverse conclusioni si perverrebbe [#OMISSIS#] ipotesi in cui l’amministrazione dovesse opporre la limitatezza dei posti per l’ iscrizione al terzo anno di corso, atteso che in tal [#OMISSIS#] dovrebbe essere indetta una apposita procedura selettiva per lo scrutinio delle istanze afferenti ; ma tanto non emerge nel [#OMISSIS#] di specie, ove il gravato provvedimento si limita a fare riferimento alla necessità del superamento del test di ingresso per l ‘iscrizione al primo anno di corso.
5.4. Va allo stesso momento riaffermato il potere valutativo delle singole Università, in ordine al riconoscimento degli esami sostenuti e, conseguenzialmente, all’anno nel quale inserire l’iscrizione.
Tale potere, tuttavia, conformemente ai principi cui è informata l’attività amministrativa delle singole amministrazioni non può che essere esercitato sulla base di criteri previgenti, anche di tipo regolamentare e interno all’ateneo, evitandosi forme di valutazione del [#OMISSIS#] concreto che non si basino su presupposti normativi predeterminati.
Giova a tal proposito specificare che la presente pronuncia esula dal perimetro della questione relativa al numero chiuso, dal momento che la possibilità di iscrizione entro il limite dei posti disponibili rimane un presupposto necessario nell’ ambito del sistema del numero chiuso (che nel presente giudizio non è venuto in contestazione).
5.5. [#OMISSIS#] pertanto chiaro che l’esercizio di tale potere rimane perimetrato nell’ambito dei posti resisi disponibili per l’anno universitario cui l’istante chiede di accedere, poiché non è immaginabile che il limite complessivo degli iscritti (anche ad un anno successivo al primo) sia nei fatti svuotato dall’ingresso indiscriminato di tutti i soggetti in astratto idonea ad iscriversi ad annualità successive.
6. Il ricorso va conclusivamente accolto, con annullamento del gravato diniego, e [#OMISSIS#] gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo per la valutazione del percorso formativo dei ricorrenti, nel rispetto del contenuto ordinatorio prescrittivo della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota in epigrafe della Universita’ degli studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, [#OMISSIS#] gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna il resistente Ateneo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre che alla rifusione del contributo unificato, se ed in quanto dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 08/06/2017