TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 8 giugno 2017, n. 3163

Studenti universitari-Crediti formativi

Data Documento: 2017-06-08
Area: Giurisprudenza
Massima

La ratio del sistema disegnato dall’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è quella di far sì che l’accesso (ed il proseguimento nella formazione universitaria) ai corsi di laurea a numero programmato sia caratterizzato dal perseguimento di alti standard formativi, sicché l’ulteriore modalità di selezione del cd. test di ingresso anche per le iscrizioni ad anni diversi dal primo, predicata dalla tesi restrittiva e fatta propria dalle odierne resistenti, non risulta strettamente necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dal momento che la capacità dei candidati esterni non risulterebbe congruente rispetto all’obiettivo di garanzia di una elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale.
Per queste ragioni, così come esso non può essere utilizzato per limitare il passaggio di studenti già immatricolati da università straniere a università italiane, parimenti non è legittimo utilizzarlo quale barriera preclusiva, per impedire l’iscrizione di studenti già laureati, dovendo rimettersi all’ateneo la valutazione in ordine al valore da attribuire agli esami sostenuti e, in finale, alla collocazione dello studente.

Contenuto sentenza

N. 03163/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05847/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#], n. 15; 
contro
Università degli Studi della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via [#OMISSIS#], n. 11; 
per l’annullamento
– del provvedimento n. 118492 del 4 ottobre 2016 della Seconda Università di Napoli con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017, previa sua iscrizione ad anni successivi al primo sulla base del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 [#OMISSIS#] 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, munito della laurea in medicina e chirurgia (conseguita in data 24 luglio 2000) ed abilitato alla professione medica, ha presentato per l’iscrizione al Corso di Laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017, ad anni successivi al primo, in ragione dei titoli universitari già in suo possesso, allegando sia il curriculum vitae che la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea, gli esami sostenuti e la votazione ottenuta.
Avverso il diniego di iscrizione è insorto articolando censure di violazione di principi costituzionale (ricavabili dagli artt. 34 e 97 della Carta costituzionale) e di legge (art. 4 della l. 164/99), che governano la materia dell’accesso [#OMISSIS#] studi universitari.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche solo “MIUR”), concludendo per il rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 161 del 2017. All’udienza pubblica del 24 [#OMISSIS#] 2017 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.2. Di recente la Sezione ha deciso una ricorso avente ad oggetto la medesima questione, con decisione (n. 2489/17) pienamente condivisa in questa sede, cui il Collegio si riporta integralmente, riepilogandone sinteticamente i punti principali.
2. Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è uno tra quelli della facoltà di medicina e chirurgia, essendo stato istituito con Decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 ma trasformato, con la legge 264 del 2 agosto 1999, a corso ad accesso “programmato” a livello nazionale (art. 1, co. 1, lett. a).
In conformità alla ratio ispiratrice della decisione [#OMISSIS#] dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria (n. 1 del 2015), deve ritenersi che il test d’ingresso abbia valore esclusivamente per la verifica dei requisiti di cultura generale pre-universitaria, onde non è necessariamente collegato con il sistema di contingentamento del numero degli ammessi ai corsi.
Ed invero la ratio del sistema disegnato dall’art. 4 della legge n. 264/1999 è quella di far sì che l’accesso (ed il proseguimento [#OMISSIS#] formazione universitaria) ai corsi di laurea a numero programmato sia caratterizzato dal perseguimento di alti standard formativi, sicché l’ulteriore modalità di selezione del cd. test di ingresso anche per le iscrizioni ad anni diversi dal primo, predicata dalla tesi restrittiva e fatta propria dalle odierne resistenti, non risulta strettamente necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dal momento che la capacità dei candidati esterni non risulterebbe congruente rispetto all’obiettivo di garanzia di una elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale.
Per queste ragioni, così come esso non può essere utilizzato per limitare il passaggio di studenti già immatricolati da università straniere a università italiane, parimenti non è legittimo utilizzarlo quale barriera preclusiva, per impedire l’iscrizione di studenti già laureati, dovendo rimettersi all’ateneo la valutazione in ordine al valore da attribuire [#OMISSIS#] esami sostenuti e, in finale, alla collocazione dello studente.
3. Una volta circoscritto il ruolo del test preselettivo a quello di strumento di valutazione della cultura pre-universitaria dello studente, è l’Università ad avere in mano il potere valutativo in relazione ai titoli esibiti dal richiedente.
3.1. Tali considerazioni consentono di far emergere in tutta evidenza la contraddittorietà dell’attività dell’Ateneo resistente laddove ha deciso di negare l’iscrizione, ad anni successivi al primo, all’odierno ricorrente, appellandosi a una normativa che non prevedeva l’obbligatorietà incondizionata del test preselettivo per le iscrizioni ad anni successivi al primo, ma che, per contro, avrebbe certamente consentito all’Università ampi margini di valutazione in ordine al valore da attribuire ai singoli esami sostenuti: margini di valutazione che la SUN, mediante la decisione [#OMISSIS#], ha di fatto negato a se stessa.
È la stessa Adunanza Plenaria a descrivere, in un passaggio, tali prerogative, affermando che sarà l’ateneo che:
– stabilirà le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per iscrizione esterne, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna coorte;
– nell’àmbito delle disponibilità per trasferimenti stabilirà le modalità di graduazione delle domande;
– fisserà criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo “colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute” ( art. 3, comma 8, del D.M. 16 marzo 2007 );
– in tale àmbito determinerà i criteri, con i quali i crediti riconosciuti ( in termini di esami sostenuti ed eventualmente di frequenze acquisite ) si tradurranno nell’iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo alla eventuale iscrizione come “ripetenti” ed all’ipotesi, sottolineata dall’ordinanza di rimessione, in cui “lo studente in questione non ha superato alcun esame e conseguito alcun credito” (…) od all’ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami in numero tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno, ai fini della quale, peraltro, non potrà che affermarsi il suo obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999.
4. In definitiva sarebbe del tutto irragionevole che un (già) laureato in medicina fosse costretto a sostenere un test per l’ammissione a una facoltà in molti casi praticamente analoga (che, nel [#OMISSIS#] concreto, per ammissione della stessa SUN, è esattamente la stessa facoltà), laddove se questo studente fosse anche solo iscritto a odontoiatria (ma non laureato) in uno Stato [#OMISSIS#] o anche in Italia potrebbe avere, alla luce della sentenza Ad.Pl. 1/2015, il riconoscimento degli esami.
Naturalmente a diverse conclusioni si perverrebbe [#OMISSIS#] ipotesi in cui l’amministrazione dovesse opporre la limitatezza dei posti per l’ iscrizione al terzo anno di corso, atteso che in tal [#OMISSIS#] dovrebbe essere indetta una apposita procedura selettiva per lo scrutinio delle istanze afferenti ; ma tanto non emerge nel [#OMISSIS#] di specie, ove il gravato provvedimento si limita a fare riferimento alla necessità del superamento del test di ingresso per l ‘iscrizione al primo anno di corso.
4.1. Va allo stesso momento riaffermato il potere valutativo delle singole Università, in ordine al riconoscimento degli esami sostenuti e, conseguenzialmente, all’anno nel quale inserire l’iscrizione.
Tale potere, tuttavia, conformemente ai principi cui è informata l’attività amministrativa delle singole amministrazioni non può che essere esercitato sulla base di criteri prefissati, anche di tipo regolamentare e interno all’Ateneo, evitandosi il ricorso a forme di valutazione del [#OMISSIS#] concreto che non si basino su presupposti normativi predeterminati.
4.2. Giova a tal proposito specificare che la presente pronuncia esula dal perimetro della questione relativa al numero chiuso, dal momento che la possibilità di iscrizione entro il limite dei posti disponibili rimane un presupposto necessario nell’ ambito del sistema del numero chiuso (che nel presente giudizio non è venuto in contestazione).
4.3. [#OMISSIS#] pertanto chiaro che l’esercizio del potere regolatorio rimane circoscritto all’ambito dei posti resisi disponibili per l’anno universitario cui l’istante chiede di accedere, poiché non è immaginabile che il limite complessivo degli iscritti (anche ad un anno successivo al primo) sia nei fatti svuotato dall’ingresso indiscriminato di tutti i soggetti in astratto idonea ad iscriversi ad annualità successive.
Il ricorso va conclusivamente accolto, con annullamento del gravato diniego, e [#OMISSIS#] gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo per la valutazione del percorso formativo dei ricorrenti, nel rispetto del contenuto ordinatorio prescrittivo della presente decisione.
Tuttavia, stante la novità del [#OMISSIS#] e l’applicazione ex novo di principi giurisprudenziali non riferibili in modo inequivoco al [#OMISSIS#] concreto, si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, [#OMISSIS#] gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 [#OMISSIS#] 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 12/06/2017