TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 28 luglio 2017, n. 760

Studenti-Post laurea-Riconoscimento titoli

Data Documento: 2017-07-28
Area: Giurisprudenza
Massima

L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è tuttora regolato dalla disciplina generale di cui al D.M. 9 settembre 1957.

Contenuto sentenza

N. 00760/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cinetto ed [#OMISSIS#] Bonomi, domiciliato ope legis ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; 
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Venezia, piazza S. [#OMISSIS#], 63; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Labate, [#OMISSIS#] L’Abbate, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Levanti, [#OMISSIS#] Levorato, [#OMISSIS#] Libardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Livieri, [#OMISSIS#] Lunardi, [#OMISSIS#] Blue Magris, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Anthony Mangiacotti, [#OMISSIS#] Marchese, [#OMISSIS#] Marin, [#OMISSIS#] Martin, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Martinis, [#OMISSIS#] Martino, [#OMISSIS#] Massacesi, [#OMISSIS#] Mauri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mazzara, Annapina [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Meconi, [#OMISSIS#] Mengato, [#OMISSIS#] Milano, [#OMISSIS#] Minarello, [#OMISSIS#] Molin, Sara Monaro, [#OMISSIS#] Moniale, [#OMISSIS#] Montani, Margherita Montolli, [#OMISSIS#] Moreni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mosca, Vera Moscon, [#OMISSIS#] Mottaran, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Navuzzi, [#OMISSIS#] Nosella, [#OMISSIS#] Novella, [#OMISSIS#] Ongaro, [#OMISSIS#] Osti, Margherita Oteri, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] Palmarozza, [#OMISSIS#] Panato, [#OMISSIS#] Panozzo, [#OMISSIS#] Parigiani, [#OMISSIS#] Paris, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sara Parolini, [#OMISSIS#] Pedoja, [#OMISSIS#] Perelli, [#OMISSIS#] Piazza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pozzer, [#OMISSIS#] Princivalli, Chiara Rancan, Bianca Rapini, [#OMISSIS#] Riccato, [#OMISSIS#] Riccio, [#OMISSIS#] Rigon, Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Riso, [#OMISSIS#] Rizzolo, [#OMISSIS#] Romanato, Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gloria [#OMISSIS#], Nicol Rotanti, [#OMISSIS#] Rotteglia, [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Rudella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sansonetto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saragosa, [#OMISSIS#] Sartor, [#OMISSIS#] Sassoli, [#OMISSIS#] Sava, [#OMISSIS#] Scardini, [#OMISSIS#] Schirato, [#OMISSIS#] Schiroli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Scocciolini, [#OMISSIS#] Scorrano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Bruna [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sinacori, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Specchia, [#OMISSIS#] Spitale, [#OMISSIS#] Stecca, [#OMISSIS#] Stella, [#OMISSIS#] Tabanelli, [#OMISSIS#] Tabarelli, [#OMISSIS#] Talin, [#OMISSIS#] Tassara, [#OMISSIS#] Tatulli, [#OMISSIS#] Tessarin, [#OMISSIS#] Testolin, [#OMISSIS#] Todesco, [#OMISSIS#] Toffoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tomasello, [#OMISSIS#] Tomat, [#OMISSIS#] Tommasini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tosoni, [#OMISSIS#] Totolo, [#OMISSIS#] Treccani, [#OMISSIS#] Tricarico, [#OMISSIS#] Trivella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Trombetta, [#OMISSIS#] Tronca, [#OMISSIS#] Turrini, [#OMISSIS#] Turturo, [#OMISSIS#] Guido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vallenari, [#OMISSIS#] Vendrasco, [#OMISSIS#] Verzari, [#OMISSIS#] Vianello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vivona, Vittoria Zanardi, [#OMISSIS#] Zanatta, [#OMISSIS#] Zandona’, [#OMISSIS#] Zanfardin, [#OMISSIS#] Ziccardi, [#OMISSIS#] Zorzan, [#OMISSIS#] Zucchi, [#OMISSIS#] Zuin, [#OMISSIS#] Zuin non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento di esclusione, all’esito della terza prova scritta, nell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) – sez. A, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 14 dicembre 2016, data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
– dell’intera procedura d’esame in relazione ai principi di segretezza e di anonimato della prova scritta e di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato – ivi compresi il bando e i verbali dei componenti la Commissione esaminatrice e le graduatorie;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12.05.2017:
– del verbale per la scelta dei temi della prima prova scritta ed allegati;
– dei verbali di correzione degli elaborati (prima prova scritta) – sedute del 16 novembre 2016 e 17 novembre 2016 ed allegati (fogli firme dei componenti la commissione e valutazioni collegiali per i singoli candidati);
– del verbale per la scelta dei temi della seconda prova scritta, svolgimento della prova e correzione degli elaborati ed allegati (foglio firme dei componenti la commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);
– del verbale per la scelta dei temi della prova scritta applicativa, svolgimento della prova ed inizio della fase di correzione – seduta del 13 dicembre 2016 ed allegati (foglio firme dei componenti la commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);
– del verbale per la continuazione della correzione dei temi relativi alla terza prova – seduta del 14 dicembre 2016 ed allegati (foglio firme dei componenti la commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati).
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], esponendo di aver partecipato, presso l’Università degli Studi di Padova, all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016, di aver superato la prima e la seconda prova scritta e di aver appreso, in data 14 dicembre 2016, di non aver superato la terza prova scritta e di non risultare pertanto nell’elenco degli ammessi alla prova orale, ha impugnato la propria esclusione, nonché l’intera procedura dell’esame di Stato de quo.
Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, violazione dei principi di uguaglianza, di anonimato e segretezza delle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, per aver il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo la distribuzione dei fogli protocollo numerati, illegittimamente consentito ai candidati di apporre il proprio nome e cognome sui fogli in questione, anche firmando al termine degli elaborati (sottoscrizione apposta anche dall’odierno ricorrente).
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per mancata impugnazione del D.M. 9 settembre 1957, il cui art. 12 impone la sottoscrizione degli elaborati.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 20 marzo 2017 il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’esito dell’udienza del 23 marzo 2017, con ordinanza n.152/2017, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno positivamente superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016, svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova, mediante notifica per pubblici proclami, tempestivamente eseguita in data 20 aprile 2017.
Il ricorrente ha altresì proposto ricorso per motivi aggiunti (notificato il 12 aprile 2017 e successivamente notificato per pubblici proclami il 20 aprile 2017), impugnando espressamente tutti i verbali della Commissione giudicatrice per l’ammissione agli esami di Stato per la professione di psicologo-seconda sessione 2016, ribadendo la censura relativa alla violazione della regola dell’anonimato, e deducendo altresì eccesso di potere per carenza di motivazione ed irragionevolezza, violazione dell’art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento, per aver la Commissione giudicatrice, all’esito della correzione della terza prova scritta, illegittimamente omesso di assegnare al ricorrente una valutazione, neppure in termini numerici, limitandosi alla sola dicitura “respinto”.
L’Università degli Studi di Padova, in data 8 giugno 2017, ha depositato memoria in relazione ai motivi aggiunti chiedendone il rigetto ed il ricorrente, in data 28 giugno 2017, ha depositato memoria di replica insistendo nelle proprie difese.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre innanzitutto procedere all’esame delle eccezioni preliminari e, al riguardo, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Università degli Studi di Padova per mancata impugnazione del D.M. 9 settembre 1957, dal momento che tale decreto ministeriale, avendo natura di regolamento ed essendo, pertanto, una fonte normativa, non necessita di autonoma impugnazione, ben potendo essere disapplicato direttamente dal giudice amministrativo in caso di accertato contrasto con la fonte normativa sovraordinata.
Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero resistente in quanto, seppur gli atti impugnati sono stati adottati dall’Ateneo padovano, ciononostante, ai fini della decisione della causa, occorre comunque esaminare e valutare la portata precettiva dell’art. 12 del suddetto Decreto Ministeriale, adottato nel 1957 dal Ministero dell’Istruzione, in relazione ai parametri costituzionali che il ricorrente assume violati.
Venendo al merito l’unico motivo dedotto con il ricorso originario è infondato.
Ferma restando la cogenza della regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, per quanto riguarda invece la questione circa la vigenza della suddetta regola dell’anonimato anche nello svolgimento delle prove scritte negli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di una professione, la soluzione non può essere univoca.
Infatti occorre verificare se l’esame di Stato che di volta in volta viene in questione sia disciplinato, in via generale, dal D.M. 9 settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”, il cui articolo 12, comma 6, non prevede l’anonimato (e prescrive che: “I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell’assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l’ora della consegna”), oppure se sia destinatario di una disciplina specifica che imponga, al contrario, la regola dell’anonimato nella redazione delle prove scritte (come ad esempio avviene nell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 23, comma 6, R.D. n.37/1934 ed ora ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 46, comma 6, L.n.247/2012 e 4, comma 17, D.M. 48 del 25.02.2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”).
Né è possibile fare riferimento alla giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata nel senso della vigenza della regola dell’anonimato negli esami di Stato (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sent. n.1817/2016; TAR Lombardia-Milano, Sez.III, sent. n.1733/2016; TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sent. n.4271/2015; TAR Veneto, Sez. I, sent. n.445/2014) in quanto tali sentenze sono state pronunciate all’esito di giudizi che riguardavano specificatamente l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato che, come visto, gode di una disciplina ad hoc che prevede ed estende la regola dell’anonimato.
Del pari inconferente è il richiamo alla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.26/2013 (pronunciata all’esito di un giudizio instaurato da un partecipante alla selezione di ammissione al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia presso l’Università di Messina, classificatosi in posizione non utile per l’immatricolazione), dal momento che, secondo il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso, il rispetto della regola dell’anonimato (regola che costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione) deve essere garantito nelle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le “pubbliche selezioni”, con ciò intendendosi tutte quelle procedure valutative che (come le prove di ammissione per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero chiuso) richiedono una comparazione tra i candidati, sostanziandosi pertanto in una procedura comparativa da concludersi con la predisposizione di una graduatoria finale, con esclusione, pertanto, di tutte quelle prove di esame ove tale comparazione è assente.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa, giudicando su una causa analoga alla presente (impugnazione della procedura dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di psicologo da parte di un candidato che aveva partecipato, con esito negativo, alla seconda sessione dell’anno 2013), ha già avuto modo di chiarire, in modo condivisibile, l’esatta interpretazione da fornire al dictum della sentenza n.26/2013 dell’Adunanza Plenaria, con i conseguenti limiti da porre alla regola dell’anonimato: “In senso contrario non vale nemmeno il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20.11.2013 menzionata dalla ricorrente, perché tale decisione attiene specificamente a procedure concorsuali di tipo comparativo, così come gli altri due precedenti invocati dalla dottoressa […] (sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1928/2010 e n. 481/2008) che riguardano procedure di valutazione comparativa per il conferimento di posti di ricercatore universitario.” (TAR Lazio-Roma, Sez.III, sent. n.11171/2014).
Applicando tali coordinate ermeneutiche e considerando, altresì, che l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è tuttora regolato dalla disciplina generale di cui al D.M. 9 settembre 1957 (che, per quanto esposto, non si pone affatto in contrasto con i principi costituzionali invocati dal ricorrente), non si può riscontrare alcun profilo di illegittimità nell’operato della Commissione giudicatrice la quale, in ossequio al disposto di cui all’art. 12, comma 6, del citato decreto ministeriale, ha invitato i partecipanti all’esame di Stato ad apporre la propria sottoscrizione sui fogli utilizzati per la redazione delle prove scritte d’esame.
Pertanto il ricorso originario deve essere respinto.
I motivi aggiunti sono invece fondati nei limiti che ora si espongono.
Infatti, come emerge dall’allegato B depositato dal ricorrente unitamente ai motivi aggiunti, la Commissione giudicatrice, all’esito della correzione della terza prova scritta, ha valutato negativamente l’elaborato redatto dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], senza però motivare tale giudizio né in forma sintetica, né mediante un voto numerico, ma semplicemente tramite la dicitura “respinto” che, come tale, nella sua laconicità, non integra quel minimo di motivazione che comunque è richiesto a seguito della formulazione di un giudizio (soprattutto se negativo), motivazione che al contrario avrebbe potuto essere ravvisata qualora fosse stato espresso almeno un voto numerico per il terzo elaborato dell’odierno ricorrente, anche considerando che il voto numerico era stato correttamente formulato dalla Commissione giudicatrice all’esito della valutazione della prima e della seconda prova scritta (rispettivamente 35/50 e 33/50), il che rende ancor più illegittima l’omissione del voto numerico all’esito della valutazione della terza prova.
Di conseguenza i motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti sopra esposti, con conseguente annullamento del solo verbale relativo alla correzione e valutazione della terza prova scritta dell’odierno ricorrente.
L’Università degli Studi di Padova, pertanto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà procedere alla nomina di una diversa Commissione la quale, fermo restando il proprio potere tecnico-discrezionale, provvederà a motivatamente rivalutare la terza prova scritta del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Data la reciproca soccombenza si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, respinge il ricorso originario ed accoglie i motivi aggiunti ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
Pubblicato il 28/07/2017