Il procedimento iniziato con la domanda di accesso agli atti da parte del cittadino deve essere concluso, entro il termine di trenta giorni dall’istanza, con un provvedimento espresso che accolga o che respinga la richiesta e in caso di non rinvenimento della documentazione richiesta presso gli archivi dell’Amministrazione con un atto che dia conto dell’attività istruttoria posta in essere per il reperimento della documentazione richiesta (artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 marzo 2017, n. 3314
Studenti-Verbalizzazione esami-Accesso agli atti
N. 03314/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09166/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9166 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SCFMHL79E55A485U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale [#OMISSIS#], N.120;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRNPLA62H45H501L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 18;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato all’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti presentata dal ricorrente in data 8.06.2016,volta al riconoscimento giuridico dei diritti del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo causato dall’inattività del Università degli Studi di Roma ” Torvergata”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Va premesso che, con il ricorso in epigrafe viene proposta, [#OMISSIS#] intestazione, la domanda testualmente riportata in epigrafe, e [#OMISSIS#] conclusioni, si chiede di:
1.accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione;
2.conseguentemente, ordinare all’Amministrazione di provvedere in ordine alla istanza di accesso [#OMISSIS#] atti dell’ 8.06.2016 e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo [#OMISSIS#] e nominando, fin da ora, in [#OMISSIS#] di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese a carico dell’Amministrazione;
3.Ordinare, ex art 116, c.4, D. Lgs 104/2010, all’Ente convenuto l’esibizione dei documenti suddetti, mediante visione e/o estrazione di copia).
In fatto, parte ricorrente espone:
di avere, in data 13.7.2006, sostenuto l’esame di Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro riportando la votazione di 20/30 e in data 23.2.2015 l’esame di metodologia clinica I, valido per gli anni accademici 2013/2014, riportando la votazione di 20/30;
di non aver mai ricevuto alcuna contestazione o avviso di non poter sostenere gli esami in questione, dei quali oltretutto è stata accettata la richiesta di prenotazione da parte del ricorrente;
che in entrambi i casi la segreteria dell’Università convenuta dapprima aveva regolarmente inserito la verbalizzazione di detti esami positivamente superati nel libretto elettronico del signor Vaseilos, e successivamente ha provveduto al depennamento della trascrizione operata;
che il ricorrente è venuto a conoscenza dell’annullamento degli esami sostenuti mediante una semplice telefonata da parte della segreteria studenti, senza alcuna comunicazione formale, e solo in data 7.7.2015 riceveva una comunicazione dalla segreteria studenti con la quale veniva informato che aveva perduto il diritto alla carriera universitaria, essendo incorso [#OMISSIS#] decadenza per effetto dell’art.149 del T.U. del 31.8.1933 n. 1592 e dell’art. 15 del Regolamento Studenti approvato con R.D. n. 1269 del 1938;
che in data 8 giugno 2016 il ricorrente presentava istanza di accesso [#OMISSIS#] atti, ai sensi e per gli effetti della normativa relativa al procedimento amministrativo ed accesso [#OMISSIS#] atti, volta ad ottenere tutta la documentazione relativa alla sua posizione di studente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Roma, che ad avviso di parte ricorrente sarebbe rimasta inevasa.
In via preliminare, il Collegio – premesso che, ai sensi dell’art.32 c.p.a, è sempre possibile [#OMISSIS#] stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale – ritiene che nel [#OMISSIS#] in esame l’azione proposta, in base ai suoi elementi sostanziali e tenuto conto anche dei chiarimenti forniti [#OMISSIS#] memoria di parte ricorrente, vada qualificata esclusivamente come domanda proposta, ai sensi dell’art.116 c,p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio- rifiuto serbato in materia di istanza di accesso [#OMISSIS#] atti (non sussistendo, peraltro, i presupposti di ammissibilità per la domanda volta all’accertamento del silenzio-inadempimento di cui all’art.117 cpa).
Tanto premesso, va evidenziato che l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nel costituirsi in giudizio, oltre a svariati [#OMISSIS#] di inammissibilità del ricorso ex art.116 cpa inerenti sia alla tardività della notifica che al mancato rispetto del [#OMISSIS#] di deposito dimidiato, ha evidenziato che l’istanza trasmessa da parte ricorrente a mezzo PEC — [#OMISSIS#] al protocollo dell’Ateneo in data 10 [#OMISSIS#] 2016. prot. n. 15749 – risultava irregolare, in quanto priva della sottoscrizione sia dell’interessato, sia del richiedente e mancante della procura all’Avvocato e pertanto non poteva essere evasa.
Il competente Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università provvedeva, quindi, in data 10 [#OMISSIS#] 2016. prot. 15823, ad inoltrare all’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], a mezzo PEC, una richiesta di integrazione documentale, necessaria per poter dare corso all’istanza di accesso in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Ateneo. In particolare, con la predetta nota veniva richiesto al Legale di produrre la procura e la fotocopia del documento di identità dell’interessato. [#OMISSIS#] medesima nota veniva, altresì, specificato che “il [#OMISSIS#] del procedimento ricomincia a decorrere dalla data in cui perverranno all’Ateneo i documenti richiesti”. Tale nota veniva regolarmente recapitata all’indirizzo PEC dell’Avvocato [#OMISSIS#], come da attestazioni allegate (cfr. Doc. 2), come riconosciuto da parte ricorrente a pag. 2, punto 2 del ricorso laddove si afferma: “Ad oggi l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in merito alla richiesta di accesso [#OMISSIS#] atti ha solamente provveduto a richiedere la delega del ricorrente al sottoscritto procuratore per poter procedere all’esame e estrazione della documentazione richiesta”.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle questioni preliminari in quanto il ricorso è infondato.
Ed invero, va precisato che le regole in materia di accesso [#OMISSIS#] atti dell’Ateneo resistente sono dettate dal D.R. n.2889 del 4 ottobre 2012, che non è stato impugnato.
In particolare, sia con riferimento alle istanze di accesso formali che alle istanze informali, il Regolamento prevede che la richiesta di accesso deve contenere, sulla base dell’apposita modulistica predisposta dall’Ateneo, le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, eventuale carica sociale o potere rappresentativo del soggetto interessato, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica o numero di fax;
b) indicazione specifica delle motivazioni per le quali si inoltra l’istanza e delle finalità che si intende perseguire;
c) indicazione dei documenti che si intendono visionare e, eventualmente, di quelli di cui si richiede l’estrazione della copia;
d) data dell’istanza e firma del richiedente;
e) fotocopia di documento di identificazione in corso di validità o autocertificazione dei dati di cui alla lettera a).
Né parte ricorrente ha proposto doglianze volte a contestare l’illegittimità della motivazione dell’istanza di richiesta di integrazione documentale – basata sull’assenza della sottoscrizione dell’istanza di accesso e del difensore e del richiedente oltre che sulla mancata allegazione di procura alle liti e del documento identificativo – motivo per cui è precluso al Collegio di approfondire la questione della validità, ai sensi del vigente Codice dell’Amministrazione Digitale, dell’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti trasmessa all’amministrazione a mezzo PEC dal difensore – malgrado il Regolamento di Ateneo preveda la trasmissione in via telematica solo “ove possibile” – per conto del cliente, in assenza di procura ad litem ma in virtù di delega sostanziale, trasmessa n formato di copia informatica di documento analogico (come consentito dall’art.22 comma 3 del CAD).
In effetti, dalla documentazione allegata [#OMISSIS#] memoria conclusiva di parte ricorrente in copia analogica (non autenticata) della pec inviata in 10 [#OMISSIS#] 2016 (a seguito della richiesta di integrazione documentale effettuata dall’Università), risulta in calce un PDF nel quale è indicato il riferimento “[#OMISSIS#] delega” (benché, verosimilmente per un refuso di stampa, nel corpo della PEC l’avvocato dichiari che “al momento della richiesta di copie verrà esibita idonea documentazione attestante la delega della signora Palazzo”).
Tuttavia, non essendo tale allegato leggibile né apribile se non in formato digitale e non avendo parte ricorrente provveduto a depositarne una copia analogica autenticata, non è dato al [#OMISSIS#] conoscerne il contenuto, neppure al fine di verificare se quantomeno la delega del sign [#OMISSIS#] fosse sottoscritta né se ad essa fosse allegato il documento di identità.
Tanto premesso, come è noto, il procedimento iniziato con la domanda di accesso [#OMISSIS#] atti da parte del cittadino deve essere concluso, entro il [#OMISSIS#] di trenta giorni dall’istanza, con un provvedimento espresso che accolga o che respinga la richiesta e in [#OMISSIS#] di non rinvenimento della documentazione richiesta presso gli archivi dell’Amministrazione con un atto che dia conto dell’attività istruttoria posta in essere per il reperimento della documentazione richiesta (artt. 22 ss. legge 241/1990).
Tuttavia, la richiesta di integrazione documentale finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti per esercitare il diritto di accesso, da un lato costituisce circostanza idonea ad interrompere il [#OMISSIS#] (che, trattandosi di un’istanza di accesso “irregolare”, come testualmente stabilito dall’art.5 comma 4 del richiamato Regolamento per l’accesso riprenderà una volta depositata la documentazione necessaria); dall’altro dimostra la mancanza da parte dell’amministrazione di un intento volto a precludere l’accesso [#OMISSIS#] atti, qualora venga dimostrata la legittimazione del richiedente, ai sensi di quanto attualmente previsto nel Regolamento per l’accesso della Università.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, in considerazione della particolarità della vicenda, che evidentemente risente di un comportamento poco collaborativo di entrambe le parti, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/03/2017