E’ necessario il preavviso di rigetto, laddove non sussistano ragioni di urgenza.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 luglio 2017, n. 1097
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti-Mancato preavviso di rigetto
N. 01097/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via [#OMISSIS#] N. 18;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, nel cui domicilio in Catanzaro, via G. da [#OMISSIS#], ha eletto domicilio;
per l’annullamento
dell’atto prot. 6451 datato 23.05.2017 e notificato al ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 29.05.2017 e in particolar modo del verbale del Senato Accademico del 27 aprile 2017, Delibera n.1481/2017, con il quale veniva recepito il parere formulato dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche-Fondazionerui (d’ora in avanti CIMEA) e deciso all’unanimità di non accogliere l’istanza di riconoscimento del proprio titolo di studio conseguito presso l’Università Kristal di Tirana in quanto rilasciato da Università coinvolta in una indagine della magistratura [#OMISSIS#].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, cittadino italiano, impugna la delibera del Senato accademico dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 27 aprile 2017 n. 1481, [#OMISSIS#] parte in cui stabilisce di “non valutare” l’istanza di riconoscimento accademico della laurea in stomatologia rilasciata dall’Università Kristal di Tirana, in attesa che venga definita dalle autorità albanesi un’indagine penale risalente all’anno 2014, che ha determinato la chiusura dell’Università Kristal, per “episodi di corruzione interna” e “vendita di titoli”;
Ritenuto fondato ed assorbente il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, non risultando che la P.A., prima di adottare il provvedimento impugnato, abbia comunicato i motivi ostativi al riconoscimento, in modo di permettere al ricorrente di presentare osservazioni o documenti integrativi, anche con riferimento all’acquisizione degli elementi istruttori indicati nel presupposto parere del CIMEA, che pure il Senato accademico ha deliberato di voler “recepire”;
Ritenuto che non sussistono, e comunque, non sono stati evidenziati [#OMISSIS#] di urgenza tali da rendere assolutamente necessaria l’omissione della predetta garanzia procedimentale;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere interamente compensate, stante la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del Senato accademico 27 aprile 2017 n. 1481, [#OMISSIS#] sola parte d’interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 12/07/2017