TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 24 febbraio 2017, n. 272

Studenti-Tasse universitarie-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2017-02-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la pronuncia dell’11 luglio 1997, n. 6322) hanno avuto modo di affermare che, qualora una specifica norma giuridica consenta a un ente pubblico di chiedere, previa determinazione dei criteri di liquidazione, una particolare prestazione pecuniaria come corrispettivo di un servizio reso nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali, il privato è titolare di una duplice posizione soggettiva, che riceve tutela nel modo seguente: a) se viene direttamente contestata la corretta emanazione dell’atto amministrativo generale, non può negarsi che a fronte di tale contestazione sussista esclusivamente una posizione di interesse legittimo, con la conseguenza che l’atto può essere impugnato solamente davanti al giudice amministrativo, al quale può essere chiesto il relativo annullamento; b) viceversa, riguardo al singolo atto impositivo e ove venga contestata l’applicazione della disposizione che permette la prestazione pecuniaria, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo asseritamente leso, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell’inesistenza del potere dell’ente di pretendere la suddetta prestazione al di fuori dei casi, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge (cfr. Cass. Sez. Un. 18 aprile 1988, n. 3046; Id., 23 gennaio 1990, n. 371; 8 agosto 1991, n. 8641; 4 febbraio 1993, n. 1394).

Contenuto sentenza

N. 00272/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Calabrese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cibrario, 6; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte all’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, a titolo di pagamento della seconda rata delle tasse universitarie relative all’anno accademico 2004/2005.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 23 aprile 2009 i ricorrenti, in servizio presso la [#OMISSIS#] di Finanza, adivano questo Tribunale al fin di ottenere, previo accertamento del loro diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte all’Università degli Studi di Torino, a titolo di pagamento della seconda rata delle tasse relative all’anno accademico 2004/2005, la condanna dell’ente universitario Torinese e del relativo Consiglio di Amministrazione al rimborso degli importi come meglio indicati nell’atto introduttivo.
A fondamento della loro istanza richiamavano la Convenzione di Cooperazione sottoscritta tra l’Università degli Studi di Torino e la [#OMISSIS#] di Finanza in data 2 luglio 2004, il cui art. 4 prevede che “… a coloro che hanno concluso i corsi di formazione indicati … la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino si impegna a riconoscere i crediti formativi indicati per ciascun corso interno e nei diversi anni di frequenze nelle tabelle allegate … “.
Sulla base della citata Convenzione, i ricorrenti, nell’anno accademico 2004/ 2005, si erano iscritti al Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino e, sempre in forza della citata Convenzione, avevano ottenuto il riconoscimento e la conseguente convalida degli esami universitari conseguiti presso gli Istituti di Istruzione della [#OMISSIS#] di Finanza, risultando così “debitori”, al [#OMISSIS#] del suddetto anno accademico, della sola prova “finale”.
Ritenevano quindi di poter invocare il Regolamento Tasse e Contributi emanato dall’Università degli Studi di Torino e relativo all’anno accademico 2004/2005, il cui art. 18.12 sancisce espressamente che l’importo a carico degli “… studenti appartenenti ai Corpi della [#OMISSIS#] di Finanza e Polizia di Stato che sono in debito della sola prova finale … ” è pari ad €. 300,00 (oltre imposte e tasse). Senonché, dopo aver corrisposto questo importo, in prossimità della data fissata per l’espletamento della c.d. “prova finale”, ricevevano dalla Facoltà la richiesta di pagamento della c.d. “seconda rata” delle tasse universitarie, pena l’esclusione dalla seduta di proclamazione.
Tale richiesta veniva giustificata sulla base dell’intervenuta interpretazione restrittiva del Regolamento, fornita dal Consiglio di Facoltà in data 1.3.2005, secondo cui l’agevolazione sul pagamento delle tasse doveva essere applicata esclusivamente [#OMISSIS#] studenti indicati [#OMISSIS#] c.d. “tabella 4” della Convenzione (e cioè coloro che avevano seguito il corso per Allievi Marescialli), [#OMISSIS#] quale, tuttavia, i ricorrenti non potevano essere ricompresi.
Stante la sussistenza di tempistiche alquanto ristrette, e con l’unico fine di conseguire il titolo accademico, gli odierni ricorrenti provvedevano al versamento dell’importo richiesto (e cioè al pagamento della c.d. “seconda rata”), gravato degli interessi moratori, [#OMISSIS#] poi, con successiva missiva in data 1.12.2005, contestare formalmente l’interpretazione del Regolamento fornita dalla Facoltà e richiedere il rimborso delle somme versate all’Ateneo.
2. [#OMISSIS#] presente sede vengono quindi lamentate la violazione dei principi cardine fondanti la Convenzione di Cooperazione sottoscritta tra l’Università degli Studi di Torino e la [#OMISSIS#] di Finanza in data 2.7.2004 e la mancata o non corretta applicazione dell’art. 18.12 del regolamento Tasse e Contributi, in vigore con riferimento all’anno accademico 2004/2005.
3. L’Università degli Studi di Torino si è ritualmente costituita in giudizio, in via preliminare eccependo la carenza di giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo sulle domande formulate e, nel merito, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie.
4. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2017.
5. In rito, il Collegio condivide il rilievo di carenza di giurisdizione eccepito da parte resistente.
Rilevante, in tal senso, è innanzitutto il tenore della domanda formulata in ricorso “per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte all’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, a titolo di pagamento della seconda rata delle tasse universitarie relative all’anno accademico 2004/2005”.
Esaminando un [#OMISSIS#] analogo a quello qui in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la pronuncia dell’11 luglio 1997, n. 6322) hanno avuto modo di affermare che, qualora una specifica [#OMISSIS#] giuridica consenta a un ente pubblico di chiedere, previa determinazione dei criteri di liquidazione, una particolare prestazione pecuniaria come corrispettivo di un servizio reso nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali, il privato è titolare di una duplice posizione soggettiva, che riceve tutela nel modo seguente: a) se viene direttamente contestata la corretta emanazione dell’atto amministrativo generale, non può negarsi che a fronte di tale contestazione sussista esclusivamente una posizione di interesse legittimo, con la conseguenza che l’atto può essere impugnato solamente davanti al [#OMISSIS#] amministrativo, al quale può essere chiesto il relativo annullamento; b) viceversa, riguardo al singolo atto impositivo e ove venga contestata l’applicazione della disposizione che permette la prestazione pecuniaria, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo asseritamente leso, tutelabile davanti al [#OMISSIS#] ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell’inesistenza del potere dell’ente di pretendere la suddetta prestazione al di fuori dei casi, [#OMISSIS#] misura e con le modalità stabilite dalla legge (cfr. Cass. Sez. Un. 18 aprile 1988, n. 3046; Id., 23 gennaio 1990, n. 371; 8 agosto 1991, n. 8641; 4 febbraio 1993, n. 1394).
Nel [#OMISSIS#] in esame, tenuto conto del principio secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda proposta in giudizio, risulta evidente dal contenuto dell’atto introduttivo che i ricorrenti non hanno impugnato gli atti amministrativi emanati nell’esercizio del potere autoorganizzativo dell’ente pubblico – e, in particolare, il Regolamento Tasse e Contributi emanato dall’Università degli Studi di Torino e relativo all’anno accademico 2004/2005, così come interpretato dalla delibera del Consiglio di Facoltà in data 1.3.2005; né hanno gravato i singoli atti che hanno imposto la prestazione pecuniaria, in attuazione consequenziale della disciplina generale presupposta. Si sono al contrario limitati a far valere il loro diritto alla restituzione della somma pretesa dall’Università, configurando tale domanda in termini di accertamento di una posizione di diritto soggettivo – e non come istanza di sindacato sulla legittimità di atti amministrativi, adottati nell’esercizio di poteri autoritativi e come tali incidenti su posizioni di interesse legittimo.
Dunque, sia pure in forza di una specifica interpretazione degli atti recanti la disciplina in materia di tasse universitarie, contrapposta a quella di segno contrario perorata dall’Università, i ricorrenti hanno prospettato la violazione di un vero e proprio diritto soggettivo, articolando dunque un petitum e una causa petendi in tutto attratti alla giurisdizione ordinaria.
6. Deve pertanto dichiararsi, alla stregua delle considerazioni svolte, il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale, individuandosi nel [#OMISSIS#] ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.
7. Quanto alle spese di giudizio, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel [#OMISSIS#] ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore 
Pubblicato il 24/02/2017