Se è vero da un lato che la assenza di autorizzazione ex art. 4 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, non consente il riconoscimento automatico dell’intero corso di studi (e dunque la parte specificamente dedicata al tirocinio), è anche vero dall’altro lato che ciò può dare luogo alla adozione di misure compensative (ripetizione tirocinio oppure esame idoneativo) ma non anche al mancato integrale riconoscimento del titolo di studio, comprensivo altresì della parte teorica comunque svolta nei termini anzidetti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 31 maggio 2019, n. 6958
Studenti-Accesso università-Equipollenza diplomi e attestati al diploma universitario di fisioterapia-Università straniera-Filiazione
N. 06958/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13255/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13255 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Dal [#OMISSIS#], Urbano [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, Via G. Borsi n. 4;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
Per la dichiarazione di illegittimità:
del silenzio serbato dal Ministero della Salute sulla domanda presentata dal ricorrente il 22 gennaio 2014 per il riconoscimento del titolo di “Doktor Stomatologije” conseguito presso l’Università di Rijeka – Fiume, in Croazia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra, e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (ricorso principale);
Nonché per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N., Ufficio VII ex DGRUPS – Programmazione dei fabbisogni del. S.S.N. e riconoscimento titoli, datato 25.11.2014, prot. n. DGPROF/7/I5.h.a.7.2/2014/2326, con il quale il riconoscimento del titolo conseguito dal ricorrente è stato subordinato al superamento della misura compensativa, nonché contro tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti (ricorso per motivi aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 CPA [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Salute in ordine all’istanza, da lui presentata in data 22 gennaio 2014, per il riconoscimento del titolo di laurea conseguito nel 1992 in “Stomatologije” (stomatologia) presso l’Università di Rijeka – Fiume, in Croazia, ai fini dell’esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra.
2. Successivamente all’introduzione del giudizio il Ministero ha provveduto sull’istanza medesima, emanando il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale ha subordinato il riconoscimento del titolo professionale all’espletamento di una misura compensativa (come, peraltro, già disposto nel 2004 in esito a precedente domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente nel 2003).
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 16, 17, 31, 32 del d.lgs. 9.11.2007, n. 206. Difetto di competenza. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza.
La direttiva 2005/36 CE, recepita con il D. Lgs. 206/2007, prevede il riconoscimento automatico di alcuni titoli professionali, il cui percorso formativo è armonizzato nell’ambito dei paesi dell’Unione, tra cui quello di odontoiatra; pertanto il Ministero, analogamente ad altri casi identici, avrebbe dovuto riconoscere il titolo conseguito dal ricorrente in Croazia senza imporre misure compensative, con totale irrilevanza di quanto in precedenza stabilito.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 16, 17, 31, 32 del d.lgs. 9.11.2007, n. 206. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità, per difetto ed errata valutazione dei fatti, nonché per difetto ed insufficienza di motivazione e di istruttoria.
Il provvedimento è stato adottato in seguito alla richiesta, formulata dal Ministero alla [#OMISSIS#] Croata di Medicina Dentale, di rivalutare le proprie dichiarazioni in merito al percorso di studi seguito dal ricorrente, senza tuttavia attendere la relativa risposta e ciò senza alcuna motivazione.
4. Si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, l’Avvocatura dello Stato, la quale ha altresì prodotto in giudizio documentazione inerente l’iter procedimentale presupposto all’impugnato provvedimento.
5. Con ordinanza del 5 marzo 2015 è stata respinta l’istanza cautelare, avendo la Sezione ritenuto prevalente, [#OMISSIS#] comparazione degli opposti interessi, quello pubblico all’esercizio della professione “da parte di soggetti adeguatamente preparati”.
6. All’udienza pubblica del 14 [#OMISSIS#] 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Deve preliminarmente darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse, da parte del ricorrente, in ordine alla domanda formulata ai sensi dell’art. 117 comma 1 CPA, poiché, come evidenziato nell’espositiva che precede, nelle more del relativo giudizio l’Amministrazione ha esitato l’istanza dallo stesso proposta, tramite il provvedimento di diniego oggetto del ricorso per motivi aggiunti.
8. Venendo all’esame di quest’[#OMISSIS#], reputa il Collegio che le censure [#OMISSIS#] stesso articolate non siano suscettibili di favorevole apprezzamento, per quanto di seguito si osserva.
8.1. Occorre premettere che il provvedimento oggetto di gravame si fonda su una complessa motivazione, i cui punti salienti, in sintesi, sono:
– il ricorrente aveva chiesto già nel 2003 il riconoscimento del titolo di “stomatologia e protesi dentaria” rilasciato il 6.7.1992 dall’università degli studi di Rijeka – Fiume;
– nell’ambito del procedimento conseguito all’istanza, sentita la conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 49 comma 3 DPR 394/1999, all’epoca recante la disciplina del procedimento, il riconoscimento del titolo era stato subordinato all’espletamento di una misura compensativa, sostenuta ma non superata dal ricorrente;
– avverso gli esiti della suddetta prova, nonché contro il conseguente rigetto dell’istanza di riconoscimento, l’esponente aveva proposto ricorso questo TAR, respinto con sentenza n. 7987/2009, confermata in appello dalla decisione del Consiglio di Stato n. 5507/2012;
– il provvedimento all’epoca emesso dal Ministero era fondato sul rilievo dell’inidoneità del titolo di studio posseduto dal ricorrente, in quanto rilasciato a seguito di un corso universitario speciale, istituito [#OMISSIS#] Università di Rijeka – Fiume negli anni 1988/1989 – 1994/1995, caratterizzato, come emerso a seguito di una riunione con le stesse autorità croate (tenutasi in data 21.12.2000), da un orario formativo ridotto di circa il 50% in quanto destinato a studenti già impegnati in attività lavorative inerenti il settore di formazione, corso successivamente soppresso dalla stessa università proprio al fine di armonizzare il percorso formativo ai parametri comunitari;
– a seguito della citata riunione veniva peraltro emanato, in data 10.6.2002, un Decreto Ministeriale con il quale si stabiliva che i cittadini italiani in possesso dei titoli rilasciati dall’Università di Rijeka- Fiume attivati antecedentemente all’anno accademico 1994/1995 dovessero proseguire il percorso formativo in Italia, per sanare le rilevate carenze formative, iscrivendosi al corso di laurea in odontoiatria presso l’Università di Trieste;
– poiché il [#OMISSIS#] del ricorrente, immatricolato nell’anno accademico 1988/1989 e laureato il 12.6.1992 – a seguito, dunque, di un corso di studi della durata di 3 anni e mezzo – rientrava [#OMISSIS#] fattispecie indicata, il titolo di studio poteva essere riconosciuto solo all’esito del superamento di una misura compensativa, non avendo peraltro lo stesso nemmeno seguito il corso di studi integrativo prescritto presso l’ateneo di Trieste;
– la riproposizione dell’istanza di riconoscimento dello stesso titolo a seguito dell’entrata della Croazia nell’Unione Europea, pur corredata di un documento, rilasciato dalla [#OMISSIS#] Croata di Medicina Dentale, attestante il superamento di un corso di studi di cinque anni, non può determinare un differente esito procedimentale, anche in ragione del contrasto di quanto [#OMISSIS#] stessa attestato con le risultanze dell’istruttoria precedentemente svolta dal Ministero;
– quest’[#OMISSIS#] ha, al riguardo, chiesto chiarimenti all’Autorità croata ma, dovendo provvedere ad esitare l’istanza allo stato degli atti, in ragione della proposizione del ricorso ex art. 117 CPA, ha confermato le determinazioni dettate nell’ambito del provvedimento precedentemente emanato, subordinando dunque il riconoscimento alla misura compensativa individuata [#OMISSIS#] conferenza di servizi dell’1.12.2004, già comunicata al ricorrente.
8.2. Ciò posto, il Collegio ritiene altresì necessario evidenziare che in merito alla legittimità dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute all’esito della prima istanza di riconoscimento del titolo proposta dal ricorrente, così come su diverse circostanze di fatto presupposte sia [#OMISSIS#] stessi sia a quello odiernamente impugnato, si è formato il giudicato.
In particolare dalla sentenza di questo TAR n. 7987/2009, nonché e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5507/2012, con le quali è stata definitivamente respinta ogni doglianza formulata dal ricorrente in merito sia alla sottoposizione del riconoscimento alla disposta misura compensativa, sia al mancato superamento di quest’[#OMISSIS#], emerge che:
– il diploma di laurea conseguito dal ricorrente è stato rilasciato a seguito di un corso speciale per “cittadini lavoratori” istituito ad hoc dall’Università di Fiume, della durata di tre anni e mezzo, ciò che, secondo la normativa all’epoca applicabile consentiva il riconoscimento del titolo solo in esito al superamento di una misura compensativa;
– i titoli accademici rilasciati fino al 1994 dall’Università di Rijeka – Fiume per gli studenti lavoratori venivano emanati all’esito di corsi speciali a cui si accedeva con particolari favorevoli condizioni ed erano caratterizzati da un orario formativo ridotto del 50% circa rispetto ai normali corsi ordinari.
8.3. Sul punto deve, altresì, essere rilevato che parte ricorrente non impugna, né diversamente contesta, il fondamento della motivazione inerente la particolarità del percorso di studi seguito, peraltro sancita, come detto, da un accertamento giudiziale avente carattere di definitività.
Le odierne doglianze si fondano, infatti, principalmente sulla tesi secondo la quale l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, e la conseguente applicazione della direttiva 2005/36, determinerebbero l’irrilevanza del precedente diniego di riconoscimento, e delle ragioni su cui lo stesso è fondato, e la necessità di procedere al riconoscimento automatico del titolo, come previsto dalla normativa comunitaria.
8.4. L’assunto è privo di fondamento e non può, pertanto, essere condiviso.
8.4.1. La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 07/09/2005, n. 36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, all’art. 21 prevede effettivamente, in ambito comunitario, il regime del riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico che danno accesso, tra l’altro, alla professione di dentista, ma ciò a condizione che gli stessi siano “conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente [#OMISSIS#] articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46” ed attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio “gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.”
8.4.2. Il regime del riconoscimento automatico introdotto dalla normativa eurounitaria presuppone, dunque, come affermato anche dal ricorrente, una formazione armonizzata che, in particolare quanto alla figura professionale del dentista di base, deve consistere in “almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all’allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo” (art. 34 comma 2 della direttiva citata) e quanto, invece, alla qualifica di dentista specialista, presuppone il possesso degli ulteriori requisiti formativi stabiliti dall’art. 35 della direttiva (consistenti in ulteriori corsi teorico pratici della durata di tre anni a cui possono accedere i dentisti di base).
8.4.3. Pertanto, considerato che risulta coperto dal giudicato, e nemmeno è in alcun modo contestato nell’ambito del presente giudizio, il fatto che il percorso formativo seguito dal ricorrente non sia equivalente a quello necessario al conseguimento della qualifica professionale in discorso, in quanto di durata inferiore a quella prescritta dalla citata normativa comunitaria, l’invocato riconoscimento automatico non può avere luogo, come correttamente ritenuto dal Ministero della Salute, dovendo essere subordinato al positivo espletamento di una misura compensativa.
8.4.4. In conseguenza di tale rilievo deve, dunque, ritenersi irrilevante l’attestazione della [#OMISSIS#] Croata di Medicina Dentale prodotta dal ricorrente unitamente all’istanza di riconoscimento, peraltro non corredata da documentazione comprovante l’effettiva durata del corso di studi, posto che, per quanto sopra detto, quest’[#OMISSIS#] risulta incontrovertibilmente inferiore ai cinque anni prescritti dalla direttiva invocata dal ricorrente a supporto della doglianza.
8.4.5. Quanto, poi, all’asserita disparità di trattamento rispetto a casi asseritamente analoghi nei quali è stato disposto il riconoscimento automatico di titoli conseguiti in Croazia, rileva il Collegio che i diplomi indicati da parte ricorrente quali termini di paragone sono stati emessi dall’università di Rijeka – Fiume dal 1999 al 2013, dunque successivamente al 1994 e, pertanto, all’esito di un corso di studi ordinario; gli stessi non sono, dunque, valutabili ai fini in discorso.
8.4.6. Ne consegue l’infondatezza del primo mezzo di censura.
8.5. Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il provvedimento impugnato, pur essendo stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti all’Autorità croata in merito al certificato rilasciato dalla [#OMISSIS#] di medicina dentale in merito alla durata del corso di studi seguito dal ricorrente, sarebbe stato emanato prima di ottenere il relativo riscontro.
8.5.1. Reputa infatti la Sezione che, come evidenziato [#OMISSIS#] motivazione del provvedimento, il Ministero, essendo stato proposto dal ricorrente ricorso ex art. 117 CPA, dovesse provvedere sull’istanza allo stato degli atti e non potesse attendere la risposta alla richiesta, formulata prima della proposizione del ricorso.
In ogni [#OMISSIS#], eventuali chiarimenti da parte delle autorità croate in merito all’attestazione rilasciata non avrebbero potuto modificare il contenuto finale della decisione, alla luce della definitività degli accertamenti di fatto alla stessa presupposti, per quanto evidenziato al punto 8.2. che precede.
8.6. In conclusione, dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perché privo di fondamento.
9. La particolarità della vicenda allo stesso sottesa costituisce, non di meno, giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1) dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
3) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 31/05/2019