TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2019, n. 6636

Studenti-Accesso università-Ammissione con riserva

Data Documento: 2019-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione dell’essersi il ricorrente immatricolato alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per effetto dei normali scorrimenti della graduatoria impugnata, e dell’aver, dunque,costui conseguito quell’utilità che aveva determinato la proposizione del gravame, con la conseguenza che alcuna utilità potrebbe derivare dall’eventuale accoglimento nel merito del ricorso.

Contenuto sentenza

N. 06636/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14834 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale [#OMISSIS#], n. 88; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2018/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” per l’a.a. 2018/2019.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Successivamente, con memoria depositata il 19 [#OMISSIS#] 2019, la difesa della ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta immatricolazione della sua assistita presso la facoltà in questione per effetto dei normali scorrimenti della relativa graduatoria.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 20 [#OMISSIS#] 2019, il legale di parte ricorrente confermava il venir meno di ogni interesse al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di giudizio. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’[#OMISSIS#] notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione dell’essersi la ricorrente immatricolata alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per effetto dei normali scorrimenti della graduatoria impugnata, e dell’aver, dunque, costei conseguito quell’utilità che aveva determinato la proposizione del gravame, con la conseguenza che alcuna utilità potrebbe derivarle dall’eventuale accoglimento nel merito del ricorso.
Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 28/05/2019