TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 marzo 2019, n. 3923

Personale tecnico amministrativo-Dirigenti-Bando di concorso-Esperienza professionale

Data Documento: 2019-03-25
Area: Giurisprudenza
Massima

La previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali.
In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all’abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l’inserimento del requisito integrativo dell’esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza.

Contenuto sentenza

N. 03923/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02328/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2019, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tasca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 15; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) in parte qua, del decreto direttoriale del Direttore Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 20 dicembre 2018 (pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciale, 28 dicembre 2018 n. 102), recante il bando di indizione del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA», [#OMISSIS#] parte in cui disciplina i requisiti di ammissione disponendo che possono partecipare, ancorché privi dei titoli culturali, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2017, n. 205, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (artt. 2, co. 5 e 4, co. 1, lett. c), nonché [#OMISSIS#] parte in cui prescrive la trasmissione telematica al sistema POLIS quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 6), in quanto comportano l’illegittima esclusione dei ricorrenti (che hanno maturato due anni di servizio); B) in parte qua, del DM 18 dicembre 2018 n. 863, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)», [#OMISSIS#] parte in cui disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale DSGA, prevedendo che – in prima applicazione – possano partecipare in deroga ai requisiti previsti dalla normativa di settore, anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (art. 3, co. 2 del Regolamento); C) delle FAQ pubblicate sul [#OMISSIS#] istituzionale del Ministero resistente, laddove viene precisato che il servizio valutabile è solo quello svolto nell’incarico di facente funzioni DSGA negli ultimi otto anni; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alla selezione di cui è causa siccome in possesso di congrua, adeguata e pertinente anzianità di servizio nel profilo di inquadramento, quale dipendente ATA incaricato quale facente funzioni DSGA;
CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in parola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento della clausola del bando di concorso, per esami e titoli, per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA, del 20 dicembre 2018 (pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciale, 28 dicembre 2018 n. 102), recante il bando di indizione del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA», [#OMISSIS#] parte in cui disciplina i requisiti di ammissione disponendo che possono partecipare, ancorché privi dei titoli culturali, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2017, n. 205, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (artt. 2, co. 5 e 4, co. 1, lett. c).
2. Nel dettaglio, i ricorrenti contestavano la clausola escludente del bando che, nel richiedere l’aver svolto tre interi anni di servizio, precludeva la partecipazione ai ricorrenti che avevano svolto solo due anni di servizio.
Il bando impugnato è riproduttivo, sul punto, della disposizione legislativa. In particolare, l’art. 1, comma 605, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede espressamente che “E’ bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta’ assunzionali ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni”.
2.1. Il requisito di ammissione, previsto nel bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso dei ricorrenti, è pertanto previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.
La legge ordinaria può senz’altro derogare ad altre disposizioni contenute in altra fonte di legge o equiparata, derivando la prevalenza della disposizione contenuta [#OMISSIS#] l. n. 205 del 2017 dagli ordinari criteri per risolvere l’antinomia tra fonti del diritto pariordinate (e in particolare dai criteri della specialità e cronologico).
Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l’eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.
Sul punto si può richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle checontengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva [#OMISSIS#] organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell’atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831)”.
2.2. Per quanto concerne i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale deve ritenersi che, [#OMISSIS#] la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948.
Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso della esclusione dei ricorrenti dalla procedura in oggetto, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti.
Nel [#OMISSIS#] di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario (il carattere agevolato della procedura emerge anche dal fatto che si possa partecipare al concorso anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni) e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un [#OMISSIS#] ad alcune situazioni peculiari.
2.3. Il collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge.
Il concorso in questione ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che “compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel [#OMISSIS#] di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).
La previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali.
In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all’abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l’inserimento del requisito integrativo dell’esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza; specie in un concorso, come quello in oggetto, in cui la partecipazione alla procedura è consentita anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, il requisito dell’esperienza triennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti e la scelta del citato [#OMISSIS#] triennale non risulta illogica o irragionevole, ma funzionale, nell’ampia discrezionalità del legislatore, a contemperare l’esperienza professionale maturata con il merito concorsuale.
La fissazione di un [#OMISSIS#] per il conseguimento del requisito dell’esperienza professionale rapportato [#OMISSIS#] “ultimi otto anni scolastici” non è irragionevole. Costituisce una [#OMISSIS#] nei pubblici concorsi l’esigenza che il possesso dei requisiti per partecipare al concorso sia posseduto dal concorrente con riferimento a un requisito temporale predeterminato. La previsione legislativa, anche in considerazione del carattere eccezionale del concorso, appare coerente con l’esigenza di cristallizzare a un determinato momento i soggetti che possano accedere al concorso agevolato. Sul punto, la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 51 del 1994) ha precisato che, in materia di determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi, deve essere riconosciuta al legislatore un’ampia discrezionalità, da esplicarsi nel limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il che, per quanto attiene ai requisiti concorsuali, sta nel valutare la congruità della relativa disciplina alla luce delle finalità cui la selezione è preordinata. Nel [#OMISSIS#] di specie, l’esigenza di superare il precariato storico costituisce un’adeguata giustificazione della previsione normativa che limita la categoria dei partecipanti a coloro che abbiano acquisito un determinato requisito al momento di entrata in vigore della legge, anziché a quello di scadenza del [#OMISSIS#] di presentazione delle domande. In conclusione deve ritenersi che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare (come consegue, a titolo esemplificativo anche dall’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, che limitava la partecipazione ai soli insegnanti che si erano abilitati entro il 31.5.2017, disposizione sulla quale il collegio già si è espresso nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, si veda in questo senso, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 5934 del 2018 resa dalla Sezione) la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli assistenti amministrativi che abbiano acquisito il prescritto requisito entro la data di entrata in vigore della legge, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità.
Ne discende il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25/03/2019