TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6708

PRIN-Scadenza-Procedure telematiche-Scadenza

Data Documento: 2019-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti.

Contenuto sentenza

N. 06708/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2018, proposto da 
Innovaal S.C.Ar.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Piazzale degli Eroi n. 8; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento del provvedimento di mancata ammissione alla selezione per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-20 e rifiuto del Ministero di riaprire i termini
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente capofila di partenariato, che include tre università (Politecnico di Bari, Università politecnica delle Marche e Università degli Studi di [#OMISSIS#]), il CNR e importanti gruppi industriali, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, indetta dal MIUR nel luglio 2017, a valere sui fondi del PNR 2015-20.
Per il malfunzionamento dello sportello telematico [#OMISSIS#], del quale i partecipanti erano tenuti ad avvalersi, la domanda non ha potuto essere presentata (o meglio completata) entro la scadenza (ore 12,00 del 9 novembre 2017). La stessa sorte hanno subito diverse diecine di altre domande: e la richiesta di riapertura dei termini, rivolta dagli interessati al Ministro, è rimasta senza risposta.
All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 20 febbraio 2018, la Sezione ha ammesso con riserva la domanda e ha ordinato al Cineca di documentare lo stato di avanzamento della procedura di inserimento della domanda nel momento in cui era avvenuto il rallentamento del sistema, e ha rinviato per il prosieguo alla [#OMISSIS#] di consiglio del 29 [#OMISSIS#] 2018.
Il Ministero ha depositato una nota del CINECA, gestore dello sportello telematico [#OMISSIS#], con cui si esclude essere avvenuta alcuna interruzione, “pur essendo stati rilevati dei rallentamenti causati dall’eccessivo carico di lavoro [#OMISSIS#] fascia oraria dalle 11 alle 12 del 9 novembre”. Ha depositato pure un parere dell’ufficio legislativo, con cui si esclude ogni responsabilità dell’amministrazione, perché sarebbe stato onere dei partecipanti apprestare per tempo la documentazione da inoltrare con la domanda, per evitare che “disfunzioni del sistema (…) di minima entità”, dovute alla “intensità del traffico”, impedissero il completamento della presentazione delle domande stesse entro il [#OMISSIS#].
All’ordinanza cautelare il MIUR si conformava con decreto n. 904 del 13 aprile 2018 sicché, a seguito dell’apertura del sistema [#OMISSIS#], Innoval ha completato nel giro di pochi minuti le attività per la presentazione delle quattro domande.
Tenuto conto dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza, il ricorrente, alla [#OMISSIS#] di consiglio del 29 [#OMISSIS#] 2018, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
Ha poi ripresentato istanza di fissazione di udienza e istanza di prelievo esponendo che il MIUR, a seguito della valutazione tecnico-scientifica dei progetti ha approvato la graduatoria di merito [#OMISSIS#] quale la domanda della ricorrente, contrassegnata dal codice “ARS01 1203” è utilmente collocata al 17° posto con la seguente annotazione: “domanda ammessa con riserva in esecuzione dell’ordinanza n. 1128/2018 del 20/02/20128 del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis)”.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Questa Sezione (n. 5825/2019) ha avuto modo di chiarire che “che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del [#OMISSIS#] di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del [#OMISSIS#] di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano [#OMISSIS#] comune sfera di diligenza dell’interessato. Nel [#OMISSIS#] di domande telematiche, infatti, il rispetto del [#OMISSIS#] di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in [#OMISSIS#] di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto [#OMISSIS#] stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel [#OMISSIS#] di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il [#OMISSIS#] in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in [#OMISSIS#] di procedure concorsuali di [#OMISSIS#], altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in [#OMISSIS#] di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).
Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 i n base al quale, in presenza di un bando che impone di presentare la domanda “esclusivamente” con modalità telematiche, l’amministrazione, in [#OMISSIS#] di acclarato malfunzionamento o rallentamento del sistema in prossimità della scadenza del [#OMISSIS#], è tenuta o a riaprire il [#OMISSIS#] o a consentire la presentazione della domanda in forma cartacea. Non possono imputarsi al concorrente le variabili assolutamente imprevedibili e non “qualificabili” in termini di tempo, dipendenti dal malfunzionamento del sistema.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
In ragione della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/05/2019