Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 01 agosto 2018, n. 4745).
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 2022
Tirocinio formativo attivo-Stabilizzazione posizione
N. 02022/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01894/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo presso lo studio dell’avv.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via A.Scarlatti n. 67;
contro
Università degli Studi di Napoli Parthenope, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#], 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto dell’università degli studi di Napoli Parthenope n.113/2015 recante l’approvazione degli atti relativi alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione di n.24 posti al corso di tirocinio formativo attivo (TFA) classe a017 per l’ a.a. 2014/2015 dalla quale risultava che il ricorrente non era stato ammesso in ragione di una moderata insufficienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1- La parte ricorrente contesta la mancata ammissione al T.F.A. classe A017 per l’anno 2014-2015 in ragione di una valutazione appena insufficiente (20/30; il minimo era 21/30).
Le censure mosse al provvedimento riguardano i seguenti aspetti:
1) l’eccesso di potere e la violazione di legge (art. 3. L. 241/1990) in relazione alla insufficienza della motivazione addotta dalla commissione, in quanto la valutazione finale è stata espressa dal solo voto numerico e in mancanza, tanto della fissazione di criteri sufficientemente precisi, quanto di glosse o di altri segni sugli elaborati tali da evidenziarne i difetti;
2) l’eccesso di potere per l’inadeguatezza dell’istruttoria dimostrata dal tempo minimo impiegato dalla commissione nel correggere i 150 elaborati;
3) l’eccesso di potere per l’irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale sottesa alla valutazione in esame dimostrata dalla valutazione diametralmente opposta fornita dal proprio qualificato consulente, prof. dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L’Ateneo intimato insiste [#OMISSIS#] bontà del proprio operato con ampie argomentazioni.
Con ordinanza n. 889/2015, il Collegio respingeva l’istanza cautelare.
All’esito dell’udienza pubblica del 20.03.2019, la causa era trattenuta in decisione.
2 – Giova premettere che il [#OMISSIS#] Amministrativo incontra dei limiti nel sindacare l’attività tecnico discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Il principio di separazione dei poteri, infatti, impone di escludere la possibilità che il [#OMISSIS#] Amministrativo eserciti un sindacato, ad un tempo ‘intrinseco’ (cioè effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie) e ‘[#OMISSIS#]’ (ossia tale da consentire all’[#OMISSIS#] di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione) sull’esercizio della discrezionalità tecnica; in tale ipotesi, infatti, al [#OMISSIS#] sarebbe consentito di sovrapporre sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione. All’opposto, un simile potere può essere riconosciuto al [#OMISSIS#] amministrativo solo qualora nell’operato dell’Amministrazione «vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti» (Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7262).
Tali limitazioni alla sindacabilità dell’attività tecnico-discrezionale hanno trovato conferma nell’orientamento della Corte di Cassazione che, con riferimento a talune pronunce –peraltro minoritarie- del [#OMISSIS#] amministrativo che hanno ritenuto una più ampia sindacabilità delle valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione (Cons. St., sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5029; Cons. St. sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5030. Si vedano, anche, C.d.S. Sent. n. 601/1999 e Sent. 926/2004), ha chiarito che il controllo del [#OMISSIS#] amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali «deve essere svolto ‘ab estrinseco’, ed è diretto ad accertare il ricorrere di [#OMISSIS#] indici di simulazione, ma non è mai sostitutivo. Il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto (…) e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa». La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la sostituzione da parte del [#OMISSIS#] amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione «costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità [#OMISSIS#] sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto» (Cass., sez. un., 17 febbraio 2012 nn. 2312 e 2313).
[#OMISSIS#] rimanendo, quindi, la necessità che il sindacato sia pieno ed effettivo, [#OMISSIS#] esclusa la possibilità di sostituire la valutazione tecnico discrezionale del [#OMISSIS#] a quella operata dall’amministrazione.
3 a – Il principio esposto va declinato in rapporto alle censure suindicate sub I e sub III.
La discrezionalità tecnica, infatti, è esercitata tanto [#OMISSIS#] fase di determinazione dei criteri quanto in quella dell’attribuzione del voto.
Ebbene, i criteri (v. verbale 1 del 09.12.2014) sono sufficientemente precisi in riferimento a parametri stilistici e di contenuto e non presentano elementi di irragionevolezza o di illogicità.
3 b – Quanto al giudizio, espresso con voto numerico, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni purché il voto medesimo sia riferibile a criteri di massima precedentemente individuati (v. tra le altre, Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2018, n.4745; T.A.R. [#OMISSIS#], sez. I, 26/09/2018, n.710; T.A.R. Roma, sez. II, 21/11/2018, n.11282).
L’attribuzione del voto che sia frutto dell’applicazione di criteri predeterminati, costituisce, quindi, una motivazione adeguata, sindacabile dal [#OMISSIS#] amministrativo solo qualora sia ravvisabile una contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
3 c – Nel [#OMISSIS#] di specie, non sussistono simili elementi di contraddittorietà, dovendo rilevarsi come finanche la valutazione operata dal perito di parte (v. relazione tecnica del dott. [#OMISSIS#], all. 10 prod. di parte ricorrente) evidenzi una minima differenza con il voto attribuito dalla commissione; si sostiene, infatti, che l’elaborato del ricorrente avrebbe dovuto ottenere una valutazione di 21/30 anziché di 20/30, differenza astrattamente determinante, in quanto avrebbe determinato l’ammissione del ricorrente, ma di per sé minima in termini assoluti.
Giova precisare che la valutazione della commissione è stata resa su elaborati opportunamente anonimizzati secondo quanto previsto dalla disciplina dei concorsi pubblici (D.P.R. 487/1994) e dalla specifica disciplina del concorso in questione (v. all. 7, prod. P.A. del 28.05.2015), circostanza che qualifica la valutazione stessa in termini di particolare attendibilità.
3 d – Alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze relative alla insufficienza dei criteri e alla incongruità del voto attribuito sono infondate in quanto, da un lato, il voto è stato espresso in relazione a criteri predeterminati e sufficientemente precisi e, dall’altro, non sussistono elementi che evidenzino [#OMISSIS#] di travisamento, di contraddittorietà o di irragionevolezza della valutazione.
4 – Passando alla censura relativa alla eccessiva brevità del tempo occorso per correggere gli elaborati, occorre rifarsi alla consolidata giurisprudenza del [#OMISSIS#] amministrativo secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati, poichè [#OMISSIS#] una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; inoltre, non è possibile, di [#OMISSIS#], stabilire quali concorrenti abbiano fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; infine, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (v. ex multis, C.d.S. sez. IV, 13/04/2016, n.1446; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 13/04/2018, n.855; T.A.R. Milano, sez. III, 30/11/2016, n.2270).
5 – Il ricorso è, quindi, infondato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) respinge il ricorso;
-) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre [#OMISSIS#] accessori di legge;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/04/2019