Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha conseguito, per effetto dei normali scorrimenti della graduatoria impugnata una posizione utile alla sua definitiva immatricolazione alla facoltà a numero chiuso prescelta.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 giugno 2019, n. 7768
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Improcedibilità
N. 07768/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10766/2018 REG.RIC.
N. 12898/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12898 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Silvestro e [#OMISSIS#] Velotti, con domicilio digitale in atti;
[#OMISSIS#] Abbatelli, [#OMISSIS#] Vittoria Alesi, [#OMISSIS#] Alfì, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sole Bagnato, [#OMISSIS#] Basile, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Boccanelli, Cristiana Borselli, [#OMISSIS#] Grazia Brevetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetta Cassese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Centanini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Coricello, [#OMISSIS#] Corsini, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Danese [#OMISSIS#], De Bellis [#OMISSIS#], De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di Cecca [#OMISSIS#], Di Ciaccio Sofia [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Dulcetti [#OMISSIS#], Farroni [#OMISSIS#], Fersini Benedetta, Fogliani [#OMISSIS#], Forlini [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Umberto, Godino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lesci [#OMISSIS#], Livi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], , Malvasi [#OMISSIS#], Mancino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mattoccia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mazza Tiziano [#OMISSIS#], Morvillo [#OMISSIS#], Nardocci [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Nenna [#OMISSIS#], Pastore [#OMISSIS#], Petrelli Angelo, Picariello [#OMISSIS#], Pomponi [#OMISSIS#], Prota [#OMISSIS#], Proto [#OMISSIS#], Pucci [#OMISSIS#], Raspagliosi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricci Daphne, Riccio [#OMISSIS#], Robilotta Sabina, Rossi Vittoria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], Venditti Emiliano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Voltarelli [#OMISSIS#], Vultaggio [#OMISSIS#], Veneziani [#OMISSIS#], Zanolini [#OMISSIS#], Pallara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bonola e Inserra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, n. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Pinizzotto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Drittone, [#OMISSIS#] Ciaccia, [#OMISSIS#] Gentile, [#OMISSIS#] Petracchiola, [#OMISSIS#] Grisenti, Angelica Pistoia, [#OMISSIS#] Terzariol, [#OMISSIS#] Fabrizi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bottalico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pennetta, [#OMISSIS#] Giannini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Peri Proto, Cineca, [#OMISSIS#] Miliziano e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tutti non costituiti in giudizio;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per il Lazio, sezione di Roma, via Flaminia, n. 189;
sul ricorso numero di registro generale 10766 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Silvestro e [#OMISSIS#] Velotti, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Abbatelli, [#OMISSIS#] Vittoria Alesi, [#OMISSIS#] Alfì, [#OMISSIS#] Ambriosio, Benedetta [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sole Bagnato, [#OMISSIS#] Basile, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Boccanelli, Cristiana Borselli, [#OMISSIS#] Grazia Brevetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetta Cassese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Centanini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Coricello, [#OMISSIS#] Carsini, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Danese, [#OMISSIS#] De Bellis, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Cecca, Sofia [#OMISSIS#] Di Ciaccio, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Dulcetti, [#OMISSIS#] Farroni, Benedetta Fersini, [#OMISSIS#] Fogliani, [#OMISSIS#] Forlini, Umberto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Godino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Inserra, [#OMISSIS#] Lesci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Livi, [#OMISSIS#] Malvasi, [#OMISSIS#] Mancino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mattoccia, Tiziano [#OMISSIS#] Mazza, [#OMISSIS#] Morvillo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nardocci, [#OMISSIS#] Nenna, [#OMISSIS#] Pastore, Angelo Petrelli, [#OMISSIS#] Picariello, [#OMISSIS#] Pomponi, [#OMISSIS#] Prota, [#OMISSIS#] Proto, [#OMISSIS#] Pucci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Raspagliosi, Daphne Ricci, [#OMISSIS#] Riccio, Sabina Robilotta, Vittoria Rossi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Russo, Emiliano Venditti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Voltarelli, [#OMISSIS#] Vultaggio, [#OMISSIS#] Veneziani, [#OMISSIS#] Zanolini ed [#OMISSIS#] Pallara, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, n. 47;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 12898 del 2014:
per l’annullamento
– della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, pubblicata sul sito del MIUR, nella quale la ricorrente risulta classificata oltre l’ultimo posto utile;
– di tutti gli atti del relativo procedimento;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione al corso di laurea in questione e al risarcimento del danno subito;
quanto al ricorso n. 10766 del 2018,
per la riassunzione ai sensi dell’art. 105 c.p.a. del ricorso n. 12898 del 2014, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 2741 dell’8 maggio 2018.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso numero di registro generale 12898 del 2014, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni insieme ad altri – tutti partecipanti alle prove di accesso per l’immatricolazione nell’anno accademico 2014/2015 alla facoltà di “Medicina e Chirurgia” presso gli atenei da ciascuno prescelti – impugnava la relativa graduatoria unica ed il decreto ministeriale di indizione delle prove stesse nonché il contenuto dei quesiti somministrati, nella parte in cui risultavano tutti classificati oltre l’ultimo posto utile, assumendone l’illegittimità, sostanzialmente, per violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza della prove, in relazione al verificarsi di una serie di irregolarità durante il loro svolgimento.
La Sezione III bisdi questo Tribunale, con ordinanza n. 6186/2014, “considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus [#OMISSIS#] iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013”, accoglieva la domanda cautelare “nel senso di ammettere con riserva alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università indicata come prima scelta”.
Tale stessa Sezione, con sentenza n. 6324/2016, dichiarava la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che tutti i ricorrenti avessero raggiunto “il bene della vita per il quale aveva(no) avviato il ricorso giurisdizionale” in ragione dell’intervenuta immatricolazione con riserva nel corso di laurea in questione, “con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset ed il ricorrente dovrà essere considerato iscritto a tutti gli effetti”.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni proponeva appello avverso tale sentenza documentando di non aver conseguito il bene della vita alla cui soddisfazione era preordinato il ricorso di primo grado, con conseguente erroneità – con riferimento alla propria posizione – della citata sentenza del T.A.R..
Il Consiglio di Stato con sentenza breve n. 2741/2018 accoglieva il ricorso in appello, per l’effetto annullando – solo relativamente alla posizione dell’appellante [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni – la citata sentenza n. 6324/2016 con rinvio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di primo grado, “PRECISATO, al riguardo, che il nulla-osta rilasciato dall’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ in data 10 marzo 2017 per l’immatricolazione dell’odierna appellante presso tale Università al corso di laurea in medicina e chirurgia ‘C’, sede Policlinico Umberto I di Roma, per l’anno accademico 2016/2017, «come ricorrente T.A.R.» (v. così, testualmente, il nulla-osta prodotta in giudizio dall’appellante), deve qualificarsi alla stregua di atto di esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 572 del 10 febbraio 2017, con la conseguente persistenza dell’interesse della stessa ricorrente alla coltivazione del ricorso e ad una pronuncia di merito”.
Con atto iscritto al numero di registro generale 10766 del 2018, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni proponeva, quindi, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a., relativo ricorso in riassunzione, chiedendo l’accoglimento del ricorso inizialmente proposto, limitatamente alla propria posizione.
Nell’ambito di tale giudizio, si costituivano gli studenti che avevano proposto, insieme a [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni, il ricorso originario, evidenziando il passaggio in giudicato, quanto alla loro posizione, della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 6324/2014.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2019, il legale di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita ad una decisione nel merito sulle censure proposte in sede di ricorso originario (n.r.g. 12898 del 2014), come genericamente riassunte con successivo ricorso iscritto al n.r.g. 10766 del 2018, in relazione all’aver costei legittimamente conseguito, per effetto dei normali scorrimenti dell’impugnata graduatoria unica nazionale, l’immatricolazione presso l’Università di Catanzaro, insistendo per la sola stabilizzazione dell’immatricolazione della medesima presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sua prima scelta), avvenuta “con riserva” in forza delle sole statuizioni cautelari, di cui alla citata ordinanza di questo Tribunale n. 6186/2014. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’articolo 70 del cod. proc. amm., la riunione dei giudizi, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva, rappresentando il secondo ricorso (n.r.g. 10766 del 2018) la mera riassunzione – limitatamente alla posizione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni – del primo (n.r.g. 12898 del 2014), già definito, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, con la citata sentenza di questo Tribunale n. 6324/2014.
Ciò premesso la controversia ora in esame attiene alla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea in “Medicina e chirurgia” per l’anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, nella sola parte in cui la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni risultava inizialmente collocata in una posizione non utile all’immatricolazione presso la sede di sua prima scelta.
Per quanto riguarda la posizione degli altri originari proponenti il ricorso n.r.g. 12898 del 2014 deve, infatti, essere mantenuto fermo quanto già statuito da questo Tribunale con sentenza n. 6324/2014 di dichiarazione di cessata materia del contendere, nei confronti di costoro ormai passata in giudicato, costituendo un tale esito “una specie qualificata di sopravvenuta carenza di interesse, caratterizzata dalla piena attitudine della sentenza a definire, con portata di giudicato extraprocessuale, il rapporto controverso” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 827/2018).
Orbene, relativamente, quindi, alla sola posizione della ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni sia il ricorso originario che il successivo (relativo) ricorso in riassunzione devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che – come confermato dal legale della ricorrente in sede di discussione all’odierna udienza pubblica – costei ha conseguito, per effetto dei normali scorrimenti della graduatoria impugnata, una posizione utile alla sua definitiva immatricolazione alla facoltà di “Medicina e chirurgia” presso l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, con la conseguenza che dall’eventuale accoglimento delle censure proposte – tutte caducatorie dell’intera procedura – alla stessa ricorrente ne deriverebbe la definitiva perdita dell’utilità per il cui conseguimento il gravame risulta essere stato originariamente introdotto.
Per quanto, poi, riguarda l’istanza di stabilizzazione degli effetti dell’immatricolazione con riserva di [#OMISSIS#] Laurea Maddaloni presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, eseguita dall’Ateneo in ossequio alla citata ordinanza cautelare n. 6186/2014, tale richiesta, avanzata dal legale della ricorrente all’odierna udienza pubblica, non può essere accolta, atteso il carattere meramente interinale nel processo amministrativo delle statuizioni cautelari, efficaci per il limitato tempo del giudizio di merito nel cui ambito è emanato e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, subendone – pertanto – le sorti (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2847/2015).
In conclusione, alla luce della considerazioni fin qui esposte sia il ricorso n.r.g. 12898 del 2014, nella sola parte in cui esso è proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni, che il ricorso n.r.g. 10766 del 2018, di riassunzione da parte della stessa ricorrente del precedente, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ferme restando le statuizioni di cui alla sentenza di questo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I ter, n. 6324/2016, per quel che concerne tutti gli altri originari ricorrenti, nei cui confronti tale sentenza è ormai passata in giudicato.
Sussistono, comunque, giusti motivi – attesa la peculiarità della fattispecie – per compensate integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e dichiara sia il ricorso n.r.g. 12898 del 2014, nella parte in cui è proposto dalla [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maddaloni, sia il ricorso n.r.g. 10766 del 2018 improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, fermo restando quanto già statuito da questo T.A.R. per il Lazio, Roma, Sezione III ter, con sentenza n. 6324/2016, nei confronti degli altri proponenti il ricorso n.r.g. 12898 del 2014.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 14/06/2019