Illegittimità della decisione, atteso che la negazione del trasferimento sulla base della considerazione che comunque gli interessati, al termine del corso di specializzazione, conseguirebbero un titolo valido, si pone in contrasto con il preminente interesse dello specializzando ad un’adeguata formazione didattico-professionale da parte di una scuola dotata dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti per l’accreditamento.
TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 15 giugno 2019, n. 303
Studenti-Post laurea-Scuole di specializzazione-Trasferimento
N. 00303/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi L’Aquila, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex legein L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previo accoglimento dell’istanza cautelare, del provvedimento di diniego (emesso il 28/01/19) al rilascio del [#OMISSIS#] osta per il trasferimento del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso altra scuola di specializzazione in Neurochirurgia notificato in data 29/01/2019 dall’Università degli Studi de L’Aquila – prot. n. 3678 – anno 2019 – tit. III – cl. U
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi L’Aquila e di Ministero dell’Istruzione,. dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con il ricorso in epigrafe il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscritto al II anno della Scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, chiede l’annullamento del provvedimento 28 gennaio 2019, con il quale l’Università degli studi dell’Aquila respingeva la sua istanza del 27 settembre 2018, con la quale chiedeva il rilascio del [#OMISSIS#] osta per il trasferimento presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Torino, motivando tale domanda in virtù del mancato accreditamento della Scuola di specializzazione dell’Ateneo aquilano.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per: I) violazione di legge, eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#], irragionevolezza, violazione del diritto allo studio; II) violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 per mancanza assoluta della motivazione.
2.- Si sono costituiti in giudizio l’Università degli studi dell’Aquila e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3.- Alla [#OMISSIS#] di consiglio dell’8 [#OMISSIS#] 2019, avvisate le parti della definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato riservato per la decisione.
4.-In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, posto che l’impugnativa ha ad oggetto atti emessi dall’ Università degli Studi dell’Aquila in relazione ad un procedimento amministrativo di esclusiva competenza
dell’Ateneo: rilascio dei [#OMISSIS#] osta al trasferimento presso altra scuola di specializzazione.
5.- Nel merito, il ricorso è fondato.
L’Università nega l’autorizzazione al trasferimento presso altra scuola di specializzazione sulla base del giudizio, come riportato nel verbale del 18 gennaio 2019 (all. 4 al fascicolo dell’Università resistente), espresso dal dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della [#OMISSIS#] e dell’ambiente, secondo il quale la richiesta di trasferimento del dott. [#OMISSIS#] non risulterebbe “seria e documentabile”, così come richiesto dall’art. 21, comma 2, del regolamento generale e didattico delle Scuole di specializzazione di area sanitaria emanato con D.R. n. 380 del 30 marzo 2015.
Al fine di vagliare la ragionevolezza e correttezza del diniego di [#OMISSIS#] osta al trasferimento è opportuno chiarire la nozione di accreditamento della Scuole di specializzazione.
L’art. 43 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368, istituisce presso il Ministero dell’università e della ricerca l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, attribuendo a tale organo il compito di “determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea”.
Il provvedimento di accreditamento è rilasciato alle singole strutture ed è disposto, su proposta dell’Osservatorio sopra citato, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 43 cit., comma 2).
Per l’ottenimento dell’accreditamento sono valutati i requisiti dell’idoneità della rete formativa, tenuto conto:
<dell’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali (71);
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica>> (art.43 cit., comma 1)>>.
Con decreto interministeriale (MIUR-Ministero della Salute) 13.06.2017, n. 402 sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
Ciò premesso, il diniego opposto è carente di motivazione, manifestamente illogico ed ingiusto.
Invero, risulta pacificamente ammessa la circostanza che la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Università dell’Aquila non ha ottenuto l’accreditamento ministeriale (cfr. doc. 1 del fascicolo dell’Università, relazione 9 aprile 2019 del direttore generale dell’Università).
Per di più, acclarata la mancanza di accreditamento della Scuola di specializzazione dell’Aquila ed ottenuto da parte dello studente il parere favorevole al trasferimento presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Torino (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente) l’intimato Ateneo non poteva negare al medico specializzando di trasferirsi presso quest’[#OMISSIS#] Ateneo.
E ciò è stato chiarito espressamente dal MIUR con la circolare versata in atti (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente) ove si sottolinea che “con riferimento alle Scuole di Specializzazione che (…) non hanno ottenuto l’accreditamento ministeriale, si rammenta che gli Atenei sono comunque tenuti a garantire [#OMISSIS#] specializzandi in corso la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Inoltre, qualora lo specializzando iscritto decidesse di voler presentare ad altro Ateneo apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia della frequentata, si ritiene che l’Ateneo cui lo specializzando è iscritto non possa negare il proprio [#OMISSIS#] osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate alla ridetta istanza di trasferimento(mancato accreditamento) (…) gli Atenei che eventualmente riceveranno istanze di trasferimento motivate appunto dal mancato accreditamento della Scuola, a voler prendere in considerazione le istanze stesse>>.
D’altra parte, la negazione del trasferimento sulla base della considerazione che comunque gli interessati, al [#OMISSIS#] del corso di specializzazione presso l’Università dell’Aquila, conseguirebbero un titolo valido, si [#OMISSIS#] in contrasto con il preminente interesse dello specializzando ad un’adeguata formazione didattico-professionale da parte di una scuola dotata dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti per l’accreditamento.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni svolte, l’illegittimità dell’impugnato diniego di autorizzazione al trasferimento presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli studi di Torino.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.
6.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, [#OMISSIS#] poste ad esclusivo carico dell’Università degli studi dell’Aquila, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca;
b) accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti di diniego di [#OMISSIS#] osta al trasferimento presso altra scuola di specializzazione;
c) condanna l’Università degli studi dell’Aquila al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate [#OMISSIS#] somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre oneri, accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 15/06/2019