Laddove si faccia luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”. Non può essere considerata risolutiva sul punto la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 3147
Professore ordinario-Chiamata-Commissione esaminatrice-Voto numerico
N. 03147/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04189/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2018 proposto dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via [#OMISSIS#] Console n.3;
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. [#OMISSIS#] n.11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, del Decreto del Rettore dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II n.3648 del 25/9/2018 di approvazione degli atti della Commissione di valutazione per la procedura comparativa ex art.18, comma 1 della Legge n.240/2010 per 1 Professore di Prima Fascia sett. concors. 06/D2 Endocrinologia – sett. scient. discipl. MED/14 Nefrologia; della nota rettoriale del 3/8/2018; di tutti i verbali; del bando di concorso, nonché di ogni atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di documentazione;
Vista la memoria di costituzione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e ivi uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che con Decreto rettorale n.633 del 21/2/2018 venivano bandite 28 procedure comparative ex art.18, comma 1 della Legge n.240/2010, tra cui quella in oggetto; con D.R. n.1075 del 27/3/2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice della procedura cui partecipavano il ricorrente, docente di 2^ fascia di ruolo titolare dell’insegnamento di Nefrologia presso l’Università di Napoli, ed il controinteressato docente di 2^ fascia presso l’Università di [#OMISSIS#]. All’esito della procedura il prof. [#OMISSIS#] è risultato il candidato con il profilo globale più completo con p.8,95 mentre il ricorrente ha riportato p.7,45; gli atti sono stati approvati con D.R. del 25/9/2018, n.3648. Tuttavia i lavori della Commissione avrebbero dovuto concludersi entro due mesi dalla nomina, avvenuta il 27/3/2018, [#OMISSIS#] prorogabile solo una volta per ulteriori due mesi, dopodichè il Rettore avrebbe dovuto nominare una nuova Commissione esaminatrice; invece la valutazione si concludeva il 16 luglio 2018 con la trasmissione degli atti al Rettore, il quale con nota del 3/8/2018 chiedeva chiarimenti in ordine a talune incongruenze logiche, e soltanto con un nuovo verbale del 12/9/2018 interveniva di fatto una rinnovazione del giudizio, ciò in mancanza di proroga.
L’Avvocatura Distrettuale ha depositato una relazione dell’Ufficio; il controinteressato si è costituito asserendo che il Rettore avrebbe chiesto solo un chiarimento sul presupposto dell’apparente attribuzione di punteggi dissimili da situazioni analoghe e che la Commissione avrebbe semplicemente estrinsecato il proprio iter argomentativo.
Alla udienza pubblica del 16 aprile 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.18 del bando quanto al [#OMISSIS#] entro cui la Commissione doveva concludere i lavori con mancanza di proroga quanto alla conclusione dei lavori, dell’art.9 del bando, dell’art.3 della Legge n.241/1990, degli artt.10 11 e 13 del bando e la contraddittorietà della motivazione, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, richiedendo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in oggetto non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1 In via preliminare, con riguardo alla materia di cui alla presente controversia, va evidenziato che la riforma apportata ai criteri selettivi dalla Legge n. 240/2010 si è chiaramente ispirata – tra l’altro – all’implementazione della qualità e dell’efficienza degli atenei, al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’ateneo sì da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso, alla razionalizzazione complessiva del sistema.
Il D.M. n. 243 del 2011 ha successivamente stabilito criteri e parametri, prevedendo che ad una motivata valutazione dei titoli dei candidati debba seguire una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati; i titoli vengono dettagliatamente indicati (tra questi, in particolare, il dottorato di ricerca o equipollenti, per i settori interessati la specializzazione medica, attività di formazione e di ricerca, titolarità di brevetti, ecc.).
3. Ciò premesso il Collegio ritiene, con riguardo al primo motivo di ricorso come inerente il [#OMISSIS#] entro cui la Commissione doveva concludere i lavori, che risulta in atti che una proroga veniva concessa [#OMISSIS#] D.R. n.445353 del 10/5/2018, ragion per cui la scadenza veniva differita al 25/7/2018; successivamente, come peraltro riconosciuto anche in sede ricorsuale, il Rettore con nota del 3/8/2018 chiedeva chiarimenti in ordine a talune incongruenze logiche tra i giudizi espressi e le attività dichiarate dai candidati e, in ragione della pausa estiva e della chiusura degli Uffici, si fissava per tale adempimento il [#OMISSIS#] del 21/9/2018: è, dunque, evidente la tempestività del verbale n.3 del 12/9/2018, in cui venivano formalizzate le motivazioni a fondamento delle valutazioni attribuite ai singoli candidati, come propedeutico alla definitiva approvazione degli atti della Commissione come avvenuta con l’impugnato D.R. del 25/9/2018.
3.1 Peraltro la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, III, 10.1.2017, n.325; 1.12.2015, n.13526; nn.12405 e 11500 del 2014) ha avuto modo di evidenziare che gli atti di proroga del [#OMISSIS#] di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo [#OMISSIS#] piana lettura combinata degli artt.16 della Legge n. 240 del 2010, 8 del D.P.R. n. 222 del 2011 ed 1, commi 289 e 294 della Legge n. 228 del 2012, nonché sono pienamente giustificati alla luce della complessità di siffatte procedure per la prima volta attivate, ragion per cui ben può differirsi il [#OMISSIS#] di scadenza ove sia stata impossibile la conclusione dei predetti lavori nei termini originariamente previsti. In ogni [#OMISSIS#] occorre rilevare che [#OMISSIS#] fattispecie i tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, Roma, III, n. 9403 del 2014).
Tali principi trovano applicazione [#OMISSIS#] fattispecie per cui è controversia, dal momento che la proroga del [#OMISSIS#] per la conclusione dei lavori della Commissione veniva concessa [#OMISSIS#] D.R. n.445353 del 10/5/2018 sulla base dei presupposti previsti dalle norme sopra richiamate; successivamente, avendo l’Amministrazione accertato delle incongruenze in ordine all’attribuzione dei punteggi [#OMISSIS#] lo svolgimento della procedura di valutazione, si fissava il nuovo [#OMISSIS#] del 21/9/2018 e tempestivamente interveniva il verbale n.3 del 12/9/2018 sulla scorta del quale veniva poi adottato il D.R. del 25/9/2018. I lavori della Commissione, pertanto, sono stati completati entro il [#OMISSIS#] fissato e, contrariamente a quanto dedotto in sede ricorsuale, non ricorrevano i presupposti perché venisse disposta la nomina di una nuova commissione, trattandosi di irregolarità procedurali per le quali non si evincono ragioni di incompatibilità degli originari componente della Commissione: dunque non sussisteva alcuna incompatibilità e la verifica circa l’attribuzione dei punteggi [#OMISSIS#] lo svolgimento della procedura di valutazione riguardava entrambi i candidati, per cui non si sarebbe potuto riflettere a favore o contro uno dei partecipanti alla procedura.
3.2 Per quanto concerne il nuovo [#OMISSIS#] del 21/9/2018 per la conclusione dei lavori, va rilevato che i dubbi tra i giudizi espressi e le attività dichiarate dai candidati avevano legittimamente indotto l’Amministrazione a ritenere che i lavori della Commissione non erano stati ancora conclusi, per cui sussistevano i presupposti della proroga previsti dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. 222/2011; non vi è stata contraddittorietà in sede di rilascio della proroga in quanto sono sempre stati espressamente specificati i termini di conclusione della procedura come successivamente differiti, e neanche può lamentarsi la violazione di un obbligo di pubblicità legale, in quanto questo si configura solo per il provvedimento di nomina della Commissione e per i criteri di valutazione.
4. Quanto [#OMISSIS#] ulteriori motivi di ricorso, il Collegio ritiene di evidenziare che non meritino di essere condivisi quelli afferenti l’asserita mancata predeterminazione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi; infatti l’allegato 1 al verbale del 7/4/2018 distingueva in maniera puntuale ed esaustiva, per ciascuna delle “macro-voci”, le attività che sarebbero state oggetto di valutazione da parte della Commissione e gli elementi che avrebbero assunto rilievo ai fini della redazione del giudizio circa le 40 pubblicazioni che ciascun candidato avrebbe esibito. Peraltro i sub-criteri numerici sono una facoltà e non un obbligo dell’Organo valutativo, dal momento che l’obiettivo deve essere la redazione di un giudizio motivato quanto a valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.
D’altra parte i giudizi formulati dalla Commissione costituiscono una tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., tra le ultime, TAR Lazio, III, nn. 9307, 10548, 11500 del 2014), che nel [#OMISSIS#] di specie non è dato rinvenire, ciò a prescindere dall’intempestività della contestazione dei criteri elaborati in sede della prima riunione. Dagli atti della Commissione è possibile desumere una puntuale valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio e delle attività clinico-assistenziali.
In ogni [#OMISSIS#], a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867; Cons. Stato, IV, 30.5.2007, n.2781; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2005, n.3103) al [#OMISSIS#] della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite [#OMISSIS#] materia de qua. La scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo (cfr. T.A.R. Molise, 20.3.2007, n.167; T.A.R. Marche, 23.3.2001, n.338; Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 1990 , n. 762). Rafforza l’indicata conclusione la circostanza che, nel [#OMISSIS#] in esame e come di seguito evidenziato, non ricorrono certamente evidenti motivi di illogicità od incongruenze che avrebbero potuto consentire il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo.
4.1 Da quanto esibito [#OMISSIS#] atti del giudizio emerge non solo la legittimità della differenza tra i giudizi di eccellente ed ottimo attribuiti rispettivamente al primo ed al secondo classificato, ma soprattutto la puntuale valutazione in termini di intensità, continuità e congruenza dell’attività svolta dal prof. [#OMISSIS#] anche quanto alle attività di tutoraggio e clinico-assistenziale. Questi, come riportato nel verbale n.3 del 12/9/2018, ha svolto attività di insegnamento nelle modalità più consone per divenire professore ordinario, mentre quelle portate a [#OMISSIS#] dal ricorrente non sono sempre state di tipologia congruente; solo il controinteressato ha svolto attività di docente nell’ambito del Dottorato di ricerca ed è stato Direttore di Scuola di Specializzazione in Nefrologia che è il [#OMISSIS#] livello raggiungibile nell’insegnamento della Nefrologia. Ancora, mentre il ricorrente è stato coordinatore solo dello studio n.8, il prof. [#OMISSIS#] è risultato investigatore principale di un importante Gruppo di ricerca e membro di rilevanti consorzi e comitati.
Al riguardo va in primo luogo rimarcato che l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta; l’osservanza delle formalità costituisce, poi, di fatto un elemento basilare per l’intero impianto garantistico della procedura concorsuale, tenuto conto dei principi – direttamente riconducibili all’art. 97 Cost. – che collegano il buon andamento della Pubblica Amministrazione al reclutamento dei dipendenti di ogni livello con selezione concorsuale.
4.2 Non pare meritevole di positiva valutazione neanche la questione, pure sollevata da parte ricorrente, della rilevanza dell’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990. Al riguardo giova rammentare che della vicenda è stata investita anche la Corte Costituzionale (T.A.R. Lombardia, Milano, 8-6.4.2010, nn.217, 218, 219, 220 e 221; T.A.R. Trentino Alto [#OMISSIS#], Trento, ord.ze 3 giugno e 5 [#OMISSIS#] 2008; T.A.R. [#OMISSIS#]-Romagna, [#OMISSIS#], ord.za 4.1.2005, n.1; T.A.R. Puglia, Lecce, ord.ze 22.9.2004, nn.1009, 1012 e 1014); il [#OMISSIS#] delle leggi (8.6.2011, n.175; 30.1.2009, n.20) ha affermato che la tesi dell’insussistenza di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione costituisce ormai un vero e proprio “diritto vivente” e che, se è vero che la motivazione rende trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, il criterio del punteggio numerico rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza e rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la Commissione ha attribuito al candidato, ciò dopo che in passato (ord.ze 27.1.2006, n.28; 14.11.2005, n.419; n.233 del 2001; 3.11.2000, n.466) la Corte aveva ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale per come sollevata argomentando che la questione, più che essere diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, si traduceva in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte Costituzionale a favore di una determinata interpretazione della [#OMISSIS#], rimessa invece al [#OMISSIS#] di merito tanto più in presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati.
4.2.1 In proposito è possibile distinguere fondamentalmente due indirizzi: secondo il primo, è necessaria un’apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica. Si tratta di orientamento di frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, spesso propensa a rimarcare quello che è un principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione sancito dall’art.3 della Legge n.241/1990 e ancor prima dall’art.97 Cost., per cui il punteggio numerico, costituendo esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, si mostrerebbe inadeguato a porre il candidato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo e a persuaderlo di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 23.4.2009, n.746; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, ord.za 1.10.2010, n.1221; 10.1.2009, n.36; 14.9.2006, n.1446; T.A.R. Veneto, 4.8.2006, n.2307; T.A.R. Lazio, Latina, ord.za 9.12.2005, n.891; T.A.R. Toscana, 5.10.2006, n.4238; ord.za 29.9.2006, n.777; 4.11.2005, n.5557; I, 19.7.2004, n.2649; T.A.R. Marche, 13.10.2004, n.1648; T.A.R. Veneto, I, 4.2.2003, n.1025; 21.1.2002, n. 137). In verità tale ragionamento viene argomentato (sul punto lo stesso T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867), specie nel [#OMISSIS#] di lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza, anche con la riconosciuta ammissibilità, ad opera del [#OMISSIS#] amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, pur con onere per la parte di allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, senza trascurare l’eventuale prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte, ovvero quello al riconoscimento dell’erroneità delle valutazioni (T.A.R. Puglia, Lecce, I, ord.za 22.10.2003, n. 927). D’altra parte, nel momento in cui il Collegio giudicante coglie nei singoli casi in esame il giudizio di valore che a mezzo del “voto numerico” la Commissione aveva inteso esprimere nei confronti della singola prova scritta, il T.A.R. svolge correttamente quel compito di “[#OMISSIS#] del fatto” che l’ordinamento gli assegna, cercando di trarre dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame la regola ad essa applicabile, tendenzialmente destinata ad esaurire i propri effetti nel decisum relativo (T.A.R. Puglia, Bari, I, 12.9.2006, n.3197); se dunque l’elaborato oggetto di revisione è redatto in modo incontestabilmente corretto e presenta un tessuto argomentativo ampio e documentato, l’eventuale giudizio di disvalore espresso dalla Commissione non può ragionevolmente fondarsi sulla mera indicazione di un voto numerico, che in tale situazione riesce incomprensibile non solo al candidato, ma anche al [#OMISSIS#] chiamato a verificare la conformità a legge, a criteri logici, a regole di trasparenza e a principi di giustizia sostanziale del modus procedendi seguito dalla Sottocommissione.
Su altro fronte è, invece, l’orientamento prevalentemente seguito dal Consiglio di Stato, in forza del quale, soprattutto per non compromettere la celerità dell’azione amministrativa in procedure selettive caratterizzate da un elevato numero di candidati, l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro priva di [#OMISSIS#] schiettamente provvedi mentale, ciò perché il voto o punteggio esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori indicazioni, spiegazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui – mancando l’unanimità – uno dei commissari solleciti specifiche determinazioni (Cons. Stato, VI, 2.4.2012, n.1939; T.A.R. Lazio, Roma, I, 31.1.2011, n.879; 1.3.2010, n.3149; 4.5.2009, n.4486; 15.1.2009, n.233; Cons. Stato, IV, 9.9.2009, n.5410; V, 7.9.2009, n.5227; IV, 19.10.2007, n.5468; 10.5.2007, n.2182; 19.12.2006, n.6710; 6.9.2006, n.5161; 26.4.2006, n.2335; V, 15.12.2005, n.7136; IV, 5.8.2005, n.4165; 17.9.2004, n.6155; 19.7.2004, n.5175; 29.10.2001, n. 5635; 1.2.2001, n. 367). Tuttavia anche i [#OMISSIS#] di appello (a partire da Cons. Stato, VI, 30.4.2003, n.2331) non hanno mancato di condividere la tesi secondo cui l’idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolto, non già in astratto, ma in concreto, “avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel [#OMISSIS#] in cui si risolvano in espressioni generiche”. Trattasi di un temperamento che non è rimasto isolato, atteso che in altre recenti occasioni (Cons. Stato, V, 1.9.2009, n.5145; IV, 10.1.2009, n.36; VI, 10.9.2009, n.5447; 14.9.2006, n.5325; 13.2.2004, n.558) si è ribadito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dall’estensione della formula adoperata che può essere anche estremamente sintetica, essa consente, sia pure in via sommaria, di risalire [#OMISSIS#] aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso. L’operazione di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio di fatto impone alle Commissioni di predeterminare correttamente, rigidamente e specificamente i dettagliati criteri di valutazione, esternando anche, attraverso apposizione di note a margine, uso di segni grafici, sottolineatura dei brani censurati, gli accertamenti effettuati nel segmento procedimentale di correzione degli elaborati in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuata ai criteri stessi.
4.2.2 Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale, specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la [#OMISSIS#] del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”. Non può essere considerata risolutiva sul punto la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo [#OMISSIS#] atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.
Se si intendesse limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico, non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. 30/10/1996, n. 693, ove si statuisce che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.
L’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto d’altra parte anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo. Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene che egli sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.
Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, la successiva apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.
4.2.3 Ora, [#OMISSIS#] fattispecie, pare al Collegio che le ragioni poste a base delle valutazioni della Commissione siano rinvenibili negli atti di giudizio ove vi è traccia di una puntuale valutazione preliminare dei curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni; in particolare nei riguardi del controinteressato si prende atto intensità, continuità e congruenza dell’attività anche di tutoraggio e clinico-assistenziale svolte dal prof. [#OMISSIS#] sì da giustificare l’attribuzione di “eccellente”.
5. Non merita positiva valutazione neanche la censura dell’avvenuto svolgimento delle riunioni della Commissione con modalità telematiche, trattandosi di possibilità espressamente contemplata dal Regolamento di Ateneo all’art.7, comma 9 nell’ottica di concentrazione e razionalizzazione del lavoro grazie alle tecnologie informatiche, sempre garantendosi la perfezione del collegio e l’integrità della documentazione fornita dai candidati.
5.1 Analogamente non è fondata la censura di difetto di istruttoria per il breve lasso di tempo intercorso tra approvazione degli atti della Commissione (25/9/2018) e riunione del Consiglio di Dipartimento per procedere alla chiamata (2/10/2018). Intanto, considerare il tempo dedicato alla valutazione dei documenti da parte di un Organo come il Consiglio di Dipartimento non è sindacabile in sede di legittimità, anche perché [#OMISSIS#] una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare a simile attività; peraltro non è possibile, di [#OMISSIS#], stabilire quale concorrente abbia fruito di [#OMISSIS#] o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. L’eventuale disattenzione dell’Organo di valutazione, che sarebbe dimostrata dalla inadeguatezza del tempo dedicato alla valutazione della posizione del candidato, dovrebbe avere, infatti, un riscontro oggettivo [#OMISSIS#] redazione degli atti impugnati; la questione da risolvere non è, quindi, quella di stabilire quale sia il tempo ottimale per concludere una procedura valutativa, ma quella di verificare se i suoi risultati siano corretti alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell’azione amministrativa, rispetto ai quali “il tempo” rimane un fattore estrinseco, che può assumere una ipotetica rilevanza solo nel [#OMISSIS#] in cui, alla brevità delle operazioni concorsuali, si accompagni un esito irrazionale e illogico (Cons. Stato, VI, 18.4.2007, n.1776).
6. Il rigetto del ricorso giustifica la reiezione anche dell’istanza di risarcimento dei danni per equivalente come formulata da parte ricorrente in sede introduttiva del ricorso.
7. In conclusione, per le ragioni sopra meglio specificate, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, tuttavia, motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 10/06/2019