Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 gennaio 2014, n. 27

Indennità personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria-Decorrenza diritto alla rivalutazione e interessi

Data Documento: 2014-01-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Benché le indennità previste dall’art. 1,d.p.r. 13 maggio 1987, n. 228, in favore personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria, siano state dichiarate dovute dalla succitata norma con decorrenza dal 1983, il diritto al loro percepimento è sorto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto; sicché è solo da quella data che è sorto il dovere dell’amministrazione di corrisponderle ed è perciò solo dalla medesima data che l’eventuale ritardo comporta il maturare del diritto alla rivalutazione e agli interessi delle somme dovute, sino alla data di effettiva attribuzione e liquidazione dell’indennità dovuta.

Contenuto sentenza

N. 00027/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2003, proposto da Ientile [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Rugolo, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] D’Arpa in Palermo, Piazza Don Bosco n. 1/B; 
contro
l’Universita’ degli Studi di Messina, in persona del Rettore “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ria “ex lege” in Palermo, via A. De Gasperi, 81; 
nei confronti di
e del Ministero dell’Istruzione e dell’Universita’ e Ricerca, n. c. ; 
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA -CATANIA -Sezione I, n. 563/2002, resa tra le parti, concernente corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università di Messina;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2013 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino, su delega di C. Rugolo, e l’avv. dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello in epigrafe è stato proposto contro la decisione n. 563 del 2002 del TAR Sicilia- Catania con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall’appellante e rivolto all’ “annullamento del silenzio rifiuto tenuto sull’istanza del ricorrente, nonché per l’accertamento alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria su taluni emolumenti stipendiali, con relativa condanna dell’intimata Università al pagamento”.
I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
L’appellante, dipendente di ruolo, con la qualifica di ricercatore, dell’Università degli studi di Messina, chiedeva all’Università -che gli aveva riconosciuto la qualifica di collaboratore biologo (nono livello, per gli anni 1983-1986) e quella di coadiutore biologo (decimo livello, per gli anni 1986-1987)– la corresponsione (con gli emolumenti dovuti e riconosciuti con deliberazione del 1990, in ottemperanza del d.P.R. n. 228/1987, a titolo di indennità di dirigenza e di struttura specialistica) anche degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1983 e non invece, come avvenuto, con mandato di pagamento emesso nel luglio del 1992, limitatamente al periodo maggio 1987-ottobre 1987. Ciò avendone asseritamente diritto e come dal dott. Ientile espressamente richiesto con atto di diffida e messa in mora notificato il 2 novembre 1992. Essendosi sulla richiesta formato il silenzio-rifiuto, l’interessato impugnava il medesimo, chiedendone l’annullamento, oltre all’accertamento della sussistenza del proprio diritto, con condanna dell’Università ai conseguenti adempimenti.
Il TAR ha ritenuto che, essendo stato il diritto alle indennità di dirigenza e struttura specialistica attribuito al personale biologo chimico e fisico (con decorrenza dal 1983) dal d.P.R. n. 228/1987, il diritto agli arretrati doveva ritenersi sorto alla data di entrata in vigore di quest’ultimo, e cioè il 13 maggio 1987. Sicché, prima di quella data, nessuna pretesa avrebbe potuto essere fatta valere in ordine alla corresponsione delle indennità in oggetto. E poiché rivalutazione e interessi possono essere fatti valere soltanto a decorrere dal giorno della maturazione del diritto, la pretesa del ricorrente doveva considerarsi infondata.
Avverso tale decisione propone appello l’interessato, che insiste nelle proprie originarie domande e chiede pertanto l’annullamento del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione, nonché il riconoscimento del proprio diritto a rivalutazione e interessi a decorrere dalla data di spettanza delle indennità fissata con il d.P.R. n. 228/1987 (e dunque dal 1° gennaio 1983) e, comunque, per il periodo intercorrente tra l’ottobre del 1987 (essendo da maggio a ottobre di quell’anno intervenuto il riconoscimento di rivalutazione e interessi) e il 1990 (data nella quale asseritamente l’Amministrazione avrebbe provveduto a corrispondere all’interessato la indennità dovuta).
Resiste l’Università di Messina.
2. L’appello è parzialmente fondato.
In primo luogo va osservato che, come è stato correttamente rilevato dal TAR, il diritto alle indennità riconosciuto con il d.P.R. n. 228/1987 è sorto (benché le medesime indennità siano state dichiarate dovute con decorrenza dal 1983) alla data di entrata in vigore dello stesso. Sicché è solo da quella data che è sorto l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere le indennità suddette al dipendente ed è perciò solo dalla medesima data che l’eventuale ritardo comporta il maturare del diritto alla rivalutazione e agli interessi sulle somme dovute.
E poiché è incontestato che l’interessato si è visto attribuire l’indennità in questione solo nel 1990, deve concludersi che l’Amministrazione avrebbe dovuto liquidare allo stesso rivalutazione e interessi non per il limitato periodo per il quale lo ha fatto (maggio/ottobre 1987), ma per il maggiore periodo ulteriore di ritardo (e cioè sino alla successiva data del 1990, anno nel quale l’Amministrazione ha finalmente provveduto ad erogare l’indennità dovuta).
Chiaramente inaccoglibile è invece la domanda relativa alla pretesa decorrenza di rivalutazione e interessi dal 1983 (vale a dire dalla data dalla quale il d.P.R. n. 228/1987 ha riconosciuto la indennità in parola). L’asserita circostanza che l’Amministrazione abbia riconosciuto tale decorrenza per altri dipendenti – nella medesima situazione dell’appellante – che avevano ottenuto giudizialmente il riconoscimento del loro diritto, appunto, sin dal 1983 (come poi legislativamente riconosciuto con il d.P.R. n. 228/1987) non può avere rilievo. È invero pacifica la non estendibilità del giudicato amministrativo nei confronti di soggetti rimasti estranei alla lite (quale è stato l’odierno appellante, che non aveva appunto adito, come dallo stesso sottolineato, le vie giudiziarie).
Per tutte le ragioni su esposte l’appello va accolto solo limitatamente alla domanda di decorrenza delle somme dovute per rivalutazione ed interessi non sino alla data per la quale sono stati computati (vale a dire, ottobre 1987), ma sino a quella nella quale è stata effettivamente attribuita e liquidata all’interessato l’indennità dovuta.
All’accertamento del diritto segue la condanna dell’Università degli studi di Messina al pagamento delle somme dovute.
La natura della controversia e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Il Collegio ritiene infine che ogni altro motivo o eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per le ragioni ed entro i limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Ciani, Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)