Sopravvenuta carenza di interesse.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4981
Procedura concorsuale posto Ricercatore-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 04981/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01498/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2019, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Terza, n. 2044/2018, resa tra le parti e concernente: selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici, SSD – Diritto dell’Unione Europea;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
CONSIDERATO che l’appellante Università degli Studi di Milano, originaria resistente soccombente in primo grado, ha depositato atto di rinuncia all’appello datato 24 giugno 2019, nel quale esponeva e dichiarava quanto segue:
– nelle more del giudizio, l’appellata dott.ssa [#OMISSIS#], ricorrente vittoriosa in primo grado, ha preso servizio in data 21 dicembre 2018 presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Milano come ricercatore a tempo determinato (SC 12/E4);
– l’Ateneo, con nota del 18 marzo 2019, ha accolto le dimissioni rassegnate dall’originario controinteressato dott. [#OMISSIS#] come ricercatore a tempo determinato con effetto dall’11 [#OMISSIS#] 2019;
– a fronte di tali sopravvenienze, «non sussiste più un valido interesse alla conservazione degli effetti degli atti annullati con la pronuncia di primo grado»;
– di rinunciare pertanto all’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe del TAR per la Lombardia, a spese compensate;
RILEVATO che, a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e della consequenziale rinuncia all’appello, non [#OMISSIS#] che prenderne atto e dichiarare l’impugnazione improcedibile, a spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1498 del 2019), lo dichiara improcedibile; le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2019, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 15/07/2019
IL SEGRETARIO