L’articolo 7 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, non prevede che dalle spese per il personale debbano essere scorporate quelle per il personale non docente impiegato presso le aziende miste ospedaliero-universitarie.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4355
Università-Punti organico
N. 04355/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04052/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4052 del 2015, proposto da
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via [#OMISSIS#] da Carpi, n. 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
nei confronti
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza) n. 10523/2014, resa tra le parti, concernente l’attribuzione del contingente di punti organico per l’anno 2013 per le assunzioni di personale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 [#OMISSIS#] 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha impugnato il decreto 9/8/2013, n. 713 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto, in relazione all’anno 2013, l’attribuzione del contingente di punti organico per le assunzioni di personale.
L’adito Tribunale, con sentenza 20/10/2014, n. 10523 ha respinto l’impugnazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’Università.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero appellato.
Alla pubblica udienza del 30/5/2019 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo l’appellante denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel respingere la censura con cui era stata dedotta l’illegittimità del decreto impugnato derivante dal fatto che questo si sarebbe basato sui criteri stabiliti dall’art. 7 del D. Lgs. 29/3/2012, n. 49, che, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7 valevano limitatamente al 2012, mentre il successivo comma 6 prevedeva che in relazione [#OMISSIS#] anni successivi le disposizioni del medesimo articolo sarebbero state ridefinite “con decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero (MIUR) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale”. Ebbene il suddetto DPCM non sarebbe stato emanato.
La doglianza è infondata.
L’art. 14, comma 3, del D.L. 6/7/2012, n. 95, conv. in L. 7/8/2012, n. 135, ha aggiunto all’art. 66, del D.L. 25/6/2008, n. 112, conv. in L. 6/8/2008, n. 133, il comma 13-bis che così dispone: “Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata [#OMISSIS#] misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il “decreto impugnato si colloca in chiave attuativa del D.L 95/2012” il quale attribuisce al Ministero il compito di individuare il contingente delle assunzioni da assegnare a ciascuna università, senza necessità di attendere l’adozione del DPCM previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 49/2012.
Col secondo motivo si deduce che il MIUR avrebbe comunque malamente applicato i criteri stabiliti dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 49/2012 per l’individuazione del contingente di personale che l’Università avrebbe potuto assumere.
In particolare il regime assunzionale di cui alla lett. c), del citato art. 7 comma 1, prevederebbe una maggiorazione di spesa per il personale non collegata a quella sostenuta per i dipendenti cessati dal servizio nell’anno precedente, così da consentire alla stessa maggiorazione di assumere, in assenza della fissazione di un tetto [#OMISSIS#], proporzioni elevatissime e tali da creare sperequazioni enormi tra atenei.
La doglianza è infondata.
Al riguardo [#OMISSIS#] rilevare che sotto il denunciato profilo il D.M. impugnato risulta meramente applicativo del criterio stabilito dal citato art. 7, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 49/2012, a mente del quale: “gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio [#OMISSIS#] per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del [#OMISSIS#] di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
Col terzo motivo ci si duole della reiezione del primo motivo di gravame con cui era stato dedotto che il MIUR non avesse considerato come l’indicatore delle spese per il personale sostenute dall’appellante includesse il costo dei dipendenti universitari impiegati presso l’Azienda Ospedaliero–Universitaria Policlinico [#OMISSIS#] I; costo che invece non avrebbe dovuto essere conteggiato, in quanto il medesimo dovrebbe gravare sul gestore del servizio socio assistenziale, tant’è che, l’art. 8, comma 5, del D. Lgs. 21/12/1999, n. 517, stabilisce che “Alle procedure concernenti il trasferimento o l’utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all’art. 2, comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni”.
Il Tribunale afferma che al riguardo occorrerebbe far riferimento all’apposita convenzione con la Regione regolante i rapporti col servizio sanitario.
Tuttavia il detto riferimento risulterebbe del tutto inconferente in quanto la convenzione in parola disciplinerebbe un ambito (quello attinente alla regolamentazione delle prestazioni assistenziali da parte delle facoltà medico-chirurgiche) che col trasferimento del personale socio-sanitario universitario presso le strutture ospedaliere ove presta la propria attività, non avrebbe [#OMISSIS#] a che vedere.
Nemmeno questa doglianza può essere accolta.
Ed invero, l’impugnato D.M. risulta adottato, per quanto qui rileva, facendo pedissequa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del citato D. Lgs. n. 49/2012, il quale non prevede che dalle spese per il personale debbano essere scorporate quelle per il personale non docente impiegato presso le aziende miste ospedaliero-universitarie.
L’appello va, pertanto, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 30 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 25/06/2019