L’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché, non sono condivisibili le considerazioni espresse nel ricorso, a proposito della mancata valorizzazione della maggiore anzianità di servizio dell’istante (che denotano la pretesa del ricorrente medesimo di addivenire ad una inammissibile sostituzione del giudizio di spettanza della Commissione con altro opinabile giudizio, su cui cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 agosto 2019, n. 1853
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Criteri di valutazione
N. 01853/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02705/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2705 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) del decreto rep. n. 4765 del 02/08/2017, con il quale il Direttore Generale del Politecnico di Milano, previa approvazione, ha trasmesso gli atti della procedura al Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi [#OMISSIS#] (DAStU) del Politecnico di Milano, per la formulazione della proposta di chiamata del candidato risultante primo in graduatoria per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della Legge 31.12.2010, n. 240, (Junior), Settore concorsuale: 08/E1 – DISEGNO, Settore scientifico disciplinare: ICAR/17 – DISEGNO. Codice procedura: 2017/RTDA_PO_DAST21 – Bando repertorio n.529 del 01 febbraio 2017 Prot. n. 7993 Pos. VII/1;
2) della graduatoria di merito del 14/07/2017, allegato 2 alla relazione finale, approvata con atto rep. n. 4756, prot. n. 73188, Pos. VII/1, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] della selezione pubblica per l’assegnazione di “n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (junior) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A – l. 240/2010, presso il Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Studi [#OMISSIS#] per il settore concorsuale 08/E1 – disegno (cod. procedura 2017/RTDA_PO_DASTU21)”;
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi:
– gli atti costituenti la lex specialis di concorso;
– tutti i verbali di selezione, con i relativi allegati, ivi inclusi quelli recanti la valutazione della documentazione prodotta dai candidati, la discussione ed l’attribuzione del relativo punteggio;
– la relazione finale, in particolare, dell’allegato 2 recante la graduatoria di merito;
– l’eventuale atto di nomina della Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la delibera del Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi [#OMISSIS#] del Politecnico di Milano della proposta di chiamata e del contratto di assunzione della suddetta;
nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente all’attribuzione del [#OMISSIS#] punteggio, in retta applicazione dei criteri di bando, ivi compreso l’allegato 1 al I Verbale, ove la Commissione ha redatto in via definitiva i criteri e i parametri di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il Politecnico di Milano, con decreto del Direttore Generale del 01.02.2017, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A (junior) della legge n.240 del 2010, presso il Dipartimento di Architettura e studi [#OMISSIS#]: Settore concorsuale 08/E1; Settore scientifico disciplinare ICAR/17 – Disegno.
All’esito della procedura che ne è seguita, è risultata vincitrice, con punti 84, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], mentre il ricorrente si è collocato al secondo posto, con punti 79.
A seguito di accesso [#OMISSIS#] atti della procedura, l’esponente ha richiesto all’Amministrazione di riesaminare in autotutela gli esiti della stessa, evidenziando come la vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa, poiché priva dei requisiti di partecipazione.
L’istante ha lamentato, altresì, una erronea valutazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni.
2) In mancanza di riscontri, con ricorso notificato tra il 27 ottobre 2017 e il 14 novembre 2017 e depositato il 27 novembre 2017, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, assumendone l’illegittimità sotto plurimi [#OMISSIS#].
3) Si è costituito con controricorso il Politecnico di Milano, controdeducendo alle censure avversarie e producendo ampia documentazione.
4) Con ordinanza del 14/12/2017, n. 1669, la Sezione – sul presupposto che «… alla luce della produzione documentale non appare fondata le censura circa la mancata esclusione della controinteressata» e che «le censure dedotte in relazione alle valutazioni, a margine di possibili [#OMISSIS#] involgenti il merito e quindi non sindacabili, non sembrano assistiti, seppur ad una sommaria delibazione, da sufficienti [#OMISSIS#] di fondatezza» – ha respinto la domanda cautelare.
5) Su appello del ricorrente il Consiglio di Stato, con ordinanza del 30.3.2018, n. 1449, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del [#OMISSIS#] di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Più in dettaglio, il [#OMISSIS#] d’appello, ha considerato che:
«… …, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico complesso motivo, in cui ripropone, in sostanza, i motivi proposti nel ricorso introduttivo, e sostiene, in estrema sintesi, che la valutazione della controinteressata sarebbe viziata da un errore di prospettiva di fondo. Infatti, la controinteressata appellata avrebbe presentato titoli, fra cui il proprio dottorato di ricerca, attinenti in massima parte ad un settore scientifico disciplinare – SSD ICAR/21 diverso da quello oggetto del bando, e ricompreso in un settore e in un macrosettore concorsuali a loro volta diversi. Da ciò, il ricorrente appellante sostiene che la si sarebbe dovuta escludere dalla procedura, o comunque valutare in misura inferiore al punteggio da lui riportato;
– l’appello è fondato, nel senso che il ricorso, all’esame caratteristico di questa fase cautelare, appare provvisto di fumus. Emerge dagli atti che da un lato effettivamente il dottorato di ricerca e alcuni dei titoli presentati dalla controinteressata vincitrice sono formalmente relativi ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello oggetto del bando, compreso come si è detto in un settore e in un macrosettore diversi. Dall’altro lato, nei verbali della procedura (in particolare nel secondo verbale e [#OMISSIS#] relazione finale, doc. ti 2 e 4 in I grado amministrazione intimata appellata) non è immediatamente percepibile la motivazione che ha portato i commissari a superare questo dato apparente e a concludere che l’attinenza invece ci fosse; …».
6) Con successiva memoria l’istante, nel riportarsi al ricorso, ha espressamente rinunciato «alla parte del motivo n.3 che possa comportare, in [#OMISSIS#] di eventuale accoglimento, effetti caducatori dell’intera selezione e delle intere operazioni valutative».
7) Ha resistito in replica il Politecnico, difendendo la legittimità degli atti impugnati e rilevando, solo in via subordinata, «che [#OMISSIS#] non creduta ipotesi di accoglimento del relativo motivo di impugnazione, per motivazione analoga a quella addotta dal Consiglio di Stato, non sarà comunque possibile procedere alla designazione diretta del medesimo [ricorrente] quale vincitore del concorso, dovendosi per contro pretendere che la commissione espliciti ulteriormente le ragioni per cui ha ritenuto che la tesi di dottorato della controinteressata abbia un’eccellente congruenza rispetto all’ambito disciplinare del concorso».
8) All’udienza pubblica del 2 aprile 2019, presenti gli avvocati F. [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, e A. M. [#OMISSIS#], per il Politecnico di Milano, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Si può passare all’esame del merito del ricorso.
9.1) Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del d.M. MIUR n. 243/2011; la carenza d’istruttoria; la violazione di legge e l’eccesso di potere per omessa valutazione della congruità dei titoli e delle pubblicazioni dei concorrenti rispetto al settore scientifico disciplinare ICAR/17 e al settore concorsuale 08/E1 e al profilo prescritto dal bando; la violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi; la violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali.
9.1.1) Sebbene il bando mirasse al reclutamento di un ricercatore per lo specifico settore indicato ICAR/17 – Disegno, è mancato il giudizio di corrispondenza fra questo profilo e i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati.
La documentazione prodotta dalla controinteressata, stando alla ricostruzione dell’istante, è di un diverso settore scientifico disciplinare: ICAR/20 – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, non affine a quello indicato per il profilo per il quale è stata effettuata la selezione dei candidati, al quale, invece, sono pienamente corrispondenti i titoli e le pubblicazioni del ricorrente.
La questione è rilevante, perché l’art. 2 del D.M. n. 243/2011 dispone che la valutazione comparativa dei titoli deve essere condotta facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari.
La Commissione ha recepito tale regola nell’allegato 1 al I verbale, recante i criteri di valutazione, precisando altresì che, per la valutazione del dottorato di ricerca, sono assegnati fino ad un [#OMISSIS#] di 10 punti; per l’attività didattica a livello universitario, fino ad un [#OMISSIS#] di 10 punti; per l’attività di formazione o ricerca, fino ad un [#OMISSIS#] di 10 punti.
Sennonché, nel [#OMISSIS#] di specie, la Commissione non ha eseguito il giudizio di congruenza con il SSD ICAR/17 previsto dal bando.
Così, relativamente al titolo del dottorato, per il quale la controinteressata, alla data di presentazione della documentazione, aveva conseguito il Dottorato di Ricerca per il SSD ICAR/21 – Urbanistica (afferente al macro settore 08/F – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, con i settori scientifico disciplinari ICAR/20 – Tecnica e Pianificazione Urbanistica e ICAR/21 – Urbanistica), senza possedere Master o Specializzazioni di II livello internazionali, ma solo attività scientifica e incarichi per il SSD ICAR/21.
Non è dato, allora, desumere, dalla mera annotazione del punteggio attribuito per i titoli alla candidata [#OMISSIS#], se la Commissione ne abbia effettivamente vagliato la congruenza col SSD indicato nel bando, come prescritto dal D.M. 243/2011.
La Commissione ha, infatti, attribuito, per la voce Titoli – Dottorato di ricerca, il [#OMISSIS#] punteggio sia al ricorrente sia alla controinteressata, sebbene la tesi di dottorato del Dott. De [#OMISSIS#] sia evidentemente inerente il SSD ICAR/17, avendo come tutor un Professore ordinario della Seconda Università degli Studi di Napoli del suddetto settore, mentre la tesi della Dott.ssa [#OMISSIS#] ha come supervisor un professore ordinario del Politecnico di Milano del settore SSD ICAR/21.
Ancora, per quanto attiene l’Attività didattica universitaria, si rilevano errori e superficialità della Commissione la quale, da un lato, specifica che il ricorrente “ha svolto didattica istituzionale, in ambito nazionale, con continuità dal 2002 al 2017 su insegnamenti del settore a concorso e occasionalmente su altri settori disciplinari…la congruenza con lo specifico settore disciplinare è elevata” e, dall’altro, si limita genericamente ad affermare che la Dott.ssa [#OMISSIS#] “ha svolto didattica istituzionale su insegnamenti del Settore a concorso dal 2011 ad oggi…la congruenzacon lo specifico settore è eccellente”, sebbene gli incarichi didattici ricevuti dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] siano relativi al SSD ICAR/20 e SSD ICAR/21.
Appare, conseguentemente, erroneo e frutto di carente istruttoria il punteggio [#OMISSIS#] (di 10) attribuito alla Dott.ssa [#OMISSIS#] in confronto con quello attribuito al ricorrente (pari a 9), se si tiene conto:
a) del numero di incarichi didattici svolti per il settore ICAR/17 e assegnati a seguito di n. 56 valutazioni comparative del Dott. De [#OMISSIS#], a fronte dei n. 6 incarichi integrativi (di durata variabile da 13h a 60h) a seguito di valutazione comparativa per il settore SSD ICAR/20 e SSD ICAR/21 svolti dalla controinteressata soltanto presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società poi AUIC;
b) degli incarichi didattici mono disciplinari e integrati svolti (di durata variabile da 60h a 120h) dal ricorrente presso 11 Atenei Italiani dal 2008 al 2017, a fronte del generico curriculum didattico della controinteressata, privo di indicazione del Settore Scientifico Disciplinare, del numero di ore svolte, del Corso di Laurea e dell’esplicitazione didattica integrativa o corso mono disciplinare.
Per quanto riguarda, poi, la voce “Documentata attività di formazione o di ricerca”, la Commissione ha valutato, sia per il ricorrente sia per la controinteressata, “eccellente” la congruenza con il settore concorsuale, pur tuttavia assegnando al Dott. De [#OMISSIS#] il punteggio di 8 e alla Dott.ssa [#OMISSIS#] il punteggio di 10.
Il Dott. De [#OMISSIS#] ha svolto, esclusivamente per il Settore SSD ICAR/17, una vasta attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri, come riportato nel curriculum e provato con l’elenco dei titoli e documenti e con la certificazione di atto di notorietà; mentre la candidata [#OMISSIS#] si è limitata a enunciare nel curriculum, privo di elenco dei titoli e documenti, senza produrre certificazioni di atto di notorietà, un dottorato di ricerca per il SSD ICAR/21 nell’anno 2010, la laurea in architettura con il titolo “Il piano dei Servizi del Comune di Ornago”, afferente al SSD ICAR/21, un’attività di collaborazione a ricerca nell’anno 2016/17 afferente al SSD ICAR/20 e SSD [#OMISSIS#]/21 (fonte DAStU vincolo n.6153 del 20/12/2016 fondi MPO6RUEU01) con responsabile scientifico il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], afferente al SSD ICAR/20 del Politecnico di Milano, con una documentata attività, dunque, non congruente con il settore concorsuale.
Ed ancora, relativamente alla “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca…o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”, la Commissione ha ritenuto di attribuire alla controinteressata il punteggio 4/5, sebbene la stessa abbia fatto parte di comitati editoriali e scientifici tutti non relativi al settore di concorso bensì a quello ICAR/20 e ICAR/21; e al ricorrente il punteggio [#OMISSIS#] (5/5) nonostante abbia svolto per oltre 18 anni attività scientifica di particolare rilevanza.
La valutazione della Commissione appare, allora, inadeguata e in violazione della normativa di riferimento – non emergendo alcuna affinità e/o congruenza tra i settori ICAR/20 E ICAR/21 e il settore concorsuale ICAR/17 -, oltre che contraddittoria – riconoscendo alla posizione di un candidato, facente parte con tutta chiarezza alla comunità scientifica del settore ICAR/17, qual è il ricorrente, solo un punto in più rispetto a quello del candidato privo di lavori scientifici propri dell’ICAR/17.
Anche per la voce “relatore a congressi e convegni” si rileva che, il Settore Scientifico Disciplinare coperto dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] esula da quello concorsuale, in quanto i seminari e le relazioni dalla stessa svolti sono attinenti al Settore ICAR/20 e ICAR/21, come comprovato dai convegni a cui ha preso parte, organizzati da Enti che non sono del settore disciplinare ICAR/17 – Disegno.
Risulta, in sintesi, assente il giudizio sulla congruenza al SSD ICAR/17, giudizio che avrebbe dovuto costituire uno degli elementi di forza della valutazione comparativa, in termini di [#OMISSIS#] congruenza di un titolo rispetto all’altro, come previsto dall’art. 3 D.M. 243/2011, recepito pedissequamente dal bando.
La controinteressata doveva, pertanto, essere esclusa dal concorso, in primis, per aver partecipato ad esso in difetto di un requisito necessario ai fini dell’admission, qual è il possesso dei requisiti in ordine al settore scientifico disciplinare indicato dal bando; e, inoltre, per non aver prodotto, in sede di domanda, come pure richiesto, l’elenco dei titoli e dei documenti con le relative certificazioni, ex lege n.445/2000, nonché le certificazioni, sempre ex lege n. 445/2000, recanti la dichiarazione di paternità delle pubblicazioni presentate.
Infine, quanto alla voce “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, lo stesso patrocinio rileva come sia stato attribuito al Dott. De [#OMISSIS#] il punteggio 2, mentre alla Dott.ssa [#OMISSIS#] il punteggio 0.
Tuttavia, in maniera del tutto contraddittoria, la Commissione ha poi assegnato solo 1 punto al Dott. De [#OMISSIS#] in ordine alla consistenza complessiva della produzione scientifica, con la seguente motivazione: “complessivamente la produzione scientifica ha una buona consistenza, estesa a filoni di ricerca prevalentemente nel campo dell’architettura, anche in ambito urbano e con attenzione ai [#OMISSIS#] del cultural heritage”; mentre alla Dott.ssa [#OMISSIS#] vengono assegnati 2 punti sulla scorta della seguente motivazione: “complessivamente la produzione scientifica ha una eccellente consistenza, orientata principalmente alle tematiche della percezione e della simulazione con il coinvolgimento delle ICT e della realtà aumentata e virtuale, ampliata ed estesa anche verso altri settori scientifico disciplinari affini; elevate sono l’intensità e la continuità temporale, elevata la visibilità internazionale”.
L’assegnazione di tale ulteriore punteggio è viziata per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché la Commissione ha attribuito a ciascun candidato un punteggio globale per l’insieme delle pubblicazioni presentate, assegnando così un punteggio aggiuntivo non previsto e ulteriore rispetto a quello derivante dalla valutazione di ciascuna pubblicazione, in contrasto con la ratio sottesa all’art. 24, comma 2, lett. c), della legge 240/2010 e tale da introdurre un elemento di opacità [#OMISSIS#] attribuzione del punteggio.
È, inoltre, per il palese errore in cui è incorsa la Commissione nell’assegnazione del punteggio, formulando per la Dott.ssa [#OMISSIS#] un giudizio sulla base di argomenti, quali la percezione, la simulazione, la realtà aumentata e virtuale ampliata ed estesa ad altri settori affini, che riguardano le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ovvero il Macro Settore 09/H Ingegneria Informatica, che include il Settore Concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, a cui afferisce il SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, e non invece il Macro Settore 08/E – Disegno, Restauro e Storia dell’Architettura, richiesto dal bando.
Risulta, insomma, evidente per il patrocinio attoreo che, la consistenza della produzione della Dott.ssa [#OMISSIS#] ha affinità soltanto con i Settori Scientifico Disciplinari ING-INF/05, ICAR/20 e ICAR/21 e nessuna con i Settori Scientifico Disciplinari ICAR/17 – DISEGNO, ICAR/18 – STORIA DELL’ARCHITETTURA e ICAR/19 – RESTAURO contenuti nel Macro Settore 08/E – Disegno, Restauro e Storia dell’Architettura (Settori Concorsuali 08/E1 – Disegno e 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura) richiesto dal bando.
9.1.2) Controdeduce al riguardo la difesa del Politecnico che:
– nel bando si fa riferimento all’ “elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni firmato” e non all’“elenco dei titoli e dei documenti dell’attività didattica, scientifica e professionale”, come sembra alludere il ricorrente;
– in ogni [#OMISSIS#], la dott.ssa [#OMISSIS#] ha consegnato (prima pagina della domanda) l’elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla domanda medesima; tutta l’attività didattica, scientifica e professionale della stessa candidata risulta poi presentata nel curriculum vitae allegato alla domanda, mentre ciascun elemento è facilmente individuabile mediante i segnalibri del relativo file .pdf;
– [#OMISSIS#] domanda di ammissione, poi, la candidata “Consapevole delle sanzioni penali previste in [#OMISSIS#] di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000” ha dichiarato al punto 12 “che quanto dichiarato nel curriculum vitae, comprensivo di quanto relativo ai titoli, all’attività professionale, alla produzione scientifica e all’attività didattica, corrisponde a verità”. L’elenco completo delle 30 pubblicazioni è parte integrante del curriculum vitae presentato dalla candidata (sezione “Publications”); l’elenco delle pubblicazioni presentate risulta presente a pag. 27 del .pdf, segnalibro List of publications for RTD junior call; inoltre a pag. 20 del medesimo documento, all’interno del curriculum, [#OMISSIS#] sezione “Publications” vi è l’elenco completo di tutte le pubblicazioni relative alla candidata. Le attività di ricerca e di didattica sono correttamente descritte all’interno del curriculum vitae (sezioni “Research experience” e “Teaching experience”), poiché il bando non prescriveva di descrivere l’attività didattica in una forma specifica, tanto meno di inquadrarla all’interno di uno o più SSD;
– la controinteressata è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dall’art. 24, co. 2 L. n. 240/2010 e dall’art. 2 del Bando, avendo conseguito il titolo di dottore di ricerca in Pianificazione urbana territoriale e ambientale.
Quanto alle obiezioni mosse alle valutazioni dei titoli, premette il Politecnico che le declaratorie dei settori concorsuali (SC) sono definite nel D.M. 30.10.2015, n. 855 mentre quelle dei settori scientifico disciplinari (SSD) sono definite nel D.M. 4.10.2000.
Per la procedura in esame, le declaratorie da prendere in considerazione sono le seguenti:
– “ICAR/17 Disegno”: «I contenuti scientifico-disciplinari riguardano la rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente, [#OMISSIS#] sua ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l’analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell’idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Comprendono i fondamenti geometrico descrittivi del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie ed i loro metodi, anche nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e urbana, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell’idea alla sua definizione esecutiva»;
– “08/E1: DISEGNO”: «Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa inerente la rappresentazione dell’architettura, della città e dell’ambiente, [#OMISSIS#] sua più ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l’analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell’idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Studia altresì i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione informatica, della rappresentazione virtuale e di reverse modeling, le loro teorie ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le sue metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell’idea alla sua definizione esecutiva».
Come risulta dai verbali e dalla relazione finale, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della dott.ssa [#OMISSIS#] è stata effettuata ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243, con riferimento al settore scientifico disciplinare ICAR/17. In particolare, la Commissione ha valutato nel merito la congruenza dei contenuti delle pubblicazioni rispetto alle tematiche di ricerca più avanzate del settore ICAR/17, dandone esplicitamente atto nei verbali. I giudizi espressi sono stati graduati per ciascun titolo, valutando in modo esplicito (secondo una scala di giudizio da “non valutabile” a “eccellente”, corrispondenti a valutazioni numeriche da 0 a 4), con specifica attenzione alla congruenza con il SSD ICAR/17 e al contributo individuale.
Le attività di ricerca dell’arch. [#OMISSIS#] sono state condotte nell’ambito del Laboratorio di Simulazione Urbana del Politecnico di Milano, sviluppando studi nell’ambito della simulazione urbana, con attenzione anche alle interrelazioni con discipline affini, nei campi del progetto di scala urbana e territoriale, argomenti del tutto congruenti con le tematiche della rappresentazione.
Ad ulteriore conferma di ciò, si sottolinea che, alcune delle pubblicazioni relative a tali attività (5 su 12 totali) sono state anche presentate in collaborazione (cura editoriale e contributi) con docenti dell’area ICAR/17 (proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], anche membri del comitato scientifico dell’Unione Italiana del Disegno, la principale associazione scientifica italiana nel settore ICAR/17).
In merito all’affermazione per cui “per quanto attiene l’Attività didattica universitaria si rilevano errori e superficialità del modus operandi della Commissione”, parte resistente contesta l’assoluta genericità degli assunti di parte ricorrente, nel mentre difende la legittimità del giudizio espresso dalla Commissione sul merito delle esperienze condotte dai due candidati, in specifica considerazione della rilevanza dei [#OMISSIS#] trattati e della loro diversificazione in plurimi ambiti di attività (didattica diretta, tutoraggio, tesi di laurea, seminari internazionali).
Quanto all’osservazione per cui “per quanto riguarda la voce “Documentata attività di formazione e di ricerca la Commissione ha valutato, sia per il ricorrente che per la controinteressata, eccellente la congruenza con il settore concorsuale, pur tuttavia assegnando al dott. De [#OMISSIS#] il punteggio 8 e alla dottoressa [#OMISSIS#] il punteggio 10”, si osserva che, la divergenza del punteggio è stata determinata dalla considerazione della continuità temporale, della rilevanza scientifica, della visibilità, anche internazionale delle attività svolte e della relativa documentazione attraverso le pubblicazioni.
Circa i premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, laddove la Commissione ha attribuito al ricorrente il punteggio 2 ed alla controinteressata il punteggio 0, [#OMISSIS#] contraddirsi assegnando al dott. De [#OMISSIS#] un solo punto in ordine alla consistenza complessiva della produzione scientifica, va sottolineato che, la valutazione dei “premi e riconoscimenti” è distinta dalla “consistenza complessiva della produzione scientifica”, che considera in particolare le relazioni con settori disciplinari affini, la continuità temporale e la visibilità internazionale della produzione, come testimoniate dalle pubblicazioni.
Sempre in punto di valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, è infondato il rilievo secondo cui la Commissione avrebbe errato nell’assegnazione del punteggio, attribuendo rilevanza a [#OMISSIS#] (quali la percezione, simulazione, realtà aumentata e virtuale e ampliata) che riguarderebbero altra materia (“tecnologie dell’informazione e della comunicazione”) e andrebbero inquadrate in altro settore disciplinare: la produzione scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#], a ben vedere, s’inquadra a pieno titolo nelle tematiche del SSD ICAR17, come da ormai consolidata acquisizione negli ambiti di ricerca più aggiornati, confermata [#OMISSIS#] produzione scientifica di molti professori e ricercatori attivi nell’ambito della comunità scientifica del settore SSD ICAR 17 in ambito nazionale e internazionale.
La stessa declaratoria del Settore ICAR17, già sopra riportata, enuncia alcuni concetti chiave che trovano piena rispondenza nei titoli presentati dalla controinteressata.
9.1.3) Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
9.1.3.1) Premette il Collegio che, ai sensi dell’art. 24 della L. 30/12/2010, n. 240, «al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato...» (comma 1).
Indi (al comma 2) si precisa che «I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul [#OMISSIS#] dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero [#OMISSIS#], comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera; l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione».
9.1.3.2) Con decreto del Direttore Generale del 01.02.2017, il Politecnico di Milano ha indetto «una selezione pubblica per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 31.12.2010 n.240, (Junior)…
Dipartimento: Architettura e Studi [#OMISSIS#] …
Settore concorsuale: 08/E1 – Disegno
Settore scientifico disciplinare: ICAR/17 – Disegno».
Come requisito di ammissione è stato richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
9.1.3.3) Già sulla base di tale quadro normativo è possibile cogliere l’infondatezza delle censure svolte dall’istante per contestare la mancata esclusione della controinteressata, siccome sfornita «di un requisito necessario ai fini dell’admissio[n], ovvero il possesso dei requisiti in ordine al settore scientifico disciplinare indicato dal bando» (così, a pagina 12 del ricorso).
In disparte la scarsa perspicuità del motivo, osserva il Collegio come in nessuna parte del bando sia prevista una tale causa di esclusione.
Né si può ritenere che essa discenda dal combinato disposto degli artt. 5 del bando e 2 D.M. 25.5.2011, n. 243, le cui disposizioni è [#OMISSIS#], di seguito, riportare.
Il primo, a proposito delle “Modalità di selezione”, stabilisce che:
«La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011, N. 243.
La Commissione di selezione [#OMISSIS#] prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica.
[#OMISSIS#] stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio [#OMISSIS#] e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l’idoneità.
I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici, almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo.
Su proposta del [#OMISSIS#] della Commissione, previa autorizzazione del Rettore, la prima riunione può avvenire in via telematica.
A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.
I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei».
Quanto al Decreto Ministeriale 25 [#OMISSIS#] 2011 n. 243, adottato in attuazione dell’art. 24 comma 2 lett. c), in precedenza citato, esso «individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240» (art. 1).
Per tale via, all’art. 2 il medesimo decreto prevede che:
«1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#];
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#];
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato».
Si ricava de plano dalle surriferite disposizioni come la valutazione preliminare – che, ad avviso dell’istante, avrebbe dovuto condurre alla non ammissione della controinteressata – [#OMISSIS#] fattispecie in esame legittimamente non abbia avuto luogo, avendo partecipato alla procedura un numero di candidati inferiore a sei (cfr. art. 24, co. 2, lett. c, citato, per cui «i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei», e I verbale della C.G. in atti, allegato 3 di parte ricorrente, pagina 2).
9.1.3.4) Quanto alle critiche rivolte alla valutazione di congruità, compiuta dalla Commissione sui titoli e le pubblicazioni dell’istante e della controinteressata, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo l’orientamento [#OMISSIS#] della giurisprudenza, «nei concorsi a posti di ricercatore universitario il giudizio della commissione è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla commissione stessa, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da essa possedute, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal [#OMISSIS#] della legittimità, [#OMISSIS#] che per [#OMISSIS#] concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che eventuali aspetti di illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti» (C.G.A.R.S. 21.07.2015, n. 569; [#OMISSIS#] stesso senso, ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, I, 23.05.2019, n. 1240).
[#OMISSIS#] stesso senso, è stato recentemente ribadito che: “In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio [#OMISSIS#] stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo, [#OMISSIS#] che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218; id., 05.01.2017, n. 11; id., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871).
Ferme tali coordinate ermeneutiche, rileva il Collegio come l’esponente, contraddittoriamente, dapprima neghi che la Commissione abbia eseguito il giudizio di congruenza, [#OMISSIS#] intraprendere, poi, una serrata critica dei punteggi assegnati dalla Commissione stessa nell’espletamento del predetto giudizio.
Sennonché, tale critica, lungi dal cogliere macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà, oppure, errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili, gli unici sindacabili in questa sede, denota o un totale svilimento dello stesso giudizio di congruenza oppure una inammissibile sostituzione dell’opinabile giudizio dell’istante a quello della Commissione.
Così, per quanto attiene la valutazione dei titoli, l’esponente dà rilievo, per rivendicare un minor punteggio per la controinteressata, unicamente ad elementi formali ed estrinseci (come, ad es., l’avere avuto come tutor per la tesi di dottorato un professore del SSD ICAR/17 anziché uno del SSD ICAR/21), erroneamente ritenuti, dall’esponente medesimo, sintomo autosufficiente della non congruenza dei titoli della controinteressata.
Sennonché, tale impostazione non può essere condivisa, in quanto pretende di azzerare la discrezionalità demandata al riguardo alla Commissione giudicatrice, quando, per vero, la stessa ragion d’essere del giudizio di congruenza, rimesso a tale organo tecnico, si spiega soltanto ove si ammetta che quest’[#OMISSIS#] possa andare oltre il mero riscontro formale dell’appartenenza del titolo al SSD di riferimento, pervenendo all’esame contenutistico dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Al di là, quindi, del dato “estrinseco” dell’appartenenza del titolo o della pubblicazione ad un determinato SSD, ciò che rileva e su cui si appunta il giudizio della Commissione è la significatività che ciascun titolo o pubblicazione assume, in base a dati intrinseci e contenutistici, in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato (cfr. art. 2, comma 2 del D.M. 243/2011 e p. 1 all.1 al I verbale in atti).
Tale ampiezza di valutazione trova conferma anche nelle descrizioni dei contenuti scientifico-disciplinari dei pertinenti settori, la lettura dei quali dà ragione della possibile presenza di lavori a carattere interdisciplinare, «che sebbene non rientrano nettamente nel settore scientifico-disciplinare a concorso lo intersecano con un taglio di carattere europeo e internazionale, che non può non essere positivamente apprezzato» (cfr. C.G.A.R.S. 01.07.2016, n. 609, per cui: «Il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati»).
Una volta escluso, in forza delle suesposte considerazioni, che l’appartenenza dei titoli della controinteressata a settori scientifico disciplinari diversi da ICAR/17 possa di per sé assumere – come pretenderebbe l’esponente – portata dirimente ai fini dell’esito della procedura per cui è causa, perdono di consistenza tutte le censure svolte nel primo motivo e che si accentrano su tale presunto «errore di prospettiva» della Commissione.
9.1.3.5) Quanto, poi, all’errore asseritamente commesso nell’assegnazione del punteggio per la «consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato», osserva il Collegio come la relativa censura sia inammissibile, prima ancora che infondata.
In primo luogo, poiché, ove si contesti – come [#OMISSIS#] specie – la previsione stessa di un punteggio in relazione ad un dato parametro, si pretende di effettuare una valutazione rimessa ad un ambito riservato dell’organo tecnico, a ciò deputato, non sindacabile dal [#OMISSIS#] adito.
Per orientamento [#OMISSIS#] della giurisprudenza amministrativa, infatti, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché, le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo, [#OMISSIS#] che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, III, Sent. 29-03-2019, n. 2091; id., IV, 25 febbraio 2018, n. 705; id., 7 dicembre 2017, n. 5770; id., VI, 17 [#OMISSIS#] 2017, n. 2334; VI, 26 gennaio 2015, n. 330; VI, 17 giugno 2014, n. 3050 sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; IV, 11 luglio 2013, n. 3747; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 01.08.2019, n. 1809), vizi qui non specificatamente dedotti e, comunque, non sussistenti.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, poi, quanto al presunto errore di assegnazione del punteggio, la cui valutazione invade il merito dell’operato della Commissione giudicatrice (cfr., da [#OMISSIS#], T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 13.05.2019, n. 1306, per cui «il giudizio amministrativo non costituisce la corretta sede per contrapporre opinabili giudizi di merito a quelli espressi dalle commissioni giudicatrici, [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari»; [#OMISSIS#] stesso senso, ex multis, Consiglio di Stato, VI, 10 settembre 2015, n. 4219).
La censura è, nondimeno, anche infondata, poiché, gli argomenti indicati dalla Commissione [#OMISSIS#] motivazione del punteggio, quali la percezione, la simulazione, la realtà aumentata e virtuale, ampliata ed estesa anche verso altri settori scientifico disciplinari affini, lungi dal denotare un’eccentricità della produzione documentale della controinteressata, tale da rendere la stessa del tutto estranea al SSD ICAR/17, ne esaltano la interdisciplinarità come valore positivo, i cui addentellati con il SSD ICAR/17 si colgono appieno avendo riguardo alla descrizione dei suoi contenuti scientifico-disciplinari, come sopra riportati (cfr. punto 9.1.2), come pure avendo riguardo ai contenuti del SC 08/E1, pure in precedenza trascritti (stesso punto 9.1.2).
Ciò, tenuto anche conto che, la normativa che disciplina i concorsi per ricercatori universitari, «va intesa alla luce della finalità assegnata alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643). In altre parole, l’attività valutativa de qua, va effettuata con il criterio metodologico della «analiticità tipologica», e non già la «analiticità oggettuale», in funzione di un giudizio comparativo sulla [#OMISSIS#] scientifica dei curricula e delle pubblicazioni presentati dai candidati. (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 14 luglio 2014 n. 413, Cons. St., sez. VI, 21 giugno 2013 n. 3387).
Tale valutazione, che tende a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di ricercatore, è una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 16 luglio 2015 n. 3561). Ed è ovvio, del resto, che siffatte considerazione non possano non valere anche per il giudizio relativo alla congruenza di una pubblicazione sul settore disciplinare di riferimento» (C.G.A.R.S. 01.03.2019, n. 195).
9.1.3.6) Sulla asserita insufficienza del punteggio per comprendere il giudizio ad esso sottostante, in disparte la genericità della censura, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7/8/1990, n. 241, la votazione numerica attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una [#OMISSIS#] contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta. Ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici e dettagliati per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate (ex multis, Cons. Stato, VI, 18.06.2019, n. 4104; id., 10/7/2017, n. 3373; 11/12/2015, n. 5639; Sez. V, 23/3/2018, n. 1860; 22/12/2014, n. 6306; Sez. IV, 1/8/2018, n. 4745; 5/12/2016, n. 5099).
Nel [#OMISSIS#] di specie, come si ricava dagli atti di causa (Allegato n. 1 al I verbale, sub doc. 3 di parte ricorrente) la Commissione giudicatrice ha adottato una griglia di valutazione, [#OMISSIS#] quale, dopo avere suddiviso i titoli in sei sottocategorie («a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#]: fino a punti 10; b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#]: fino a punti 10; c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: fino a punti 10; d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi: fino a punti 5; e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a punti 10; f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a punti 5. Totale [#OMISSIS#] attribuibile a titoli e curriculum: punti 50»), con i relativi punteggi, ha chiarito che:
– «La valutazione di ciascun titolo … sarà effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato» (art. 2);
– «la valutazione comparativa delle pubblicazioni» è effettuata «sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica e circostanziata, anche sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione».
Ancora, la commissione giudicatrice ha previsto di valutare «altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali».
Indi, la commissione ha stabilito «che, in base ai criteri sopra [#OMISSIS#], a ciascuna pubblicazione verrà attribuito collegialmente un punteggio tra 0 e 4 e punti secondo la seguente scala:
O non valutabile;
1 accettabile;
2 discreto;
3 elevato;
4 eccellente».
Infine, la commissione ha previsto di assegnare «fino ad un [#OMISSIS#] di 2 punti per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa».
Deve, pertanto, ritenersi che i detti criteri fossero sufficientemente dettagliati e analitici, nonché idonei ad assicurare una valutazione trasparente e omogenea.
9.1.3.7) Quanto alle dedotte carenze riguardanti la domanda di partecipazione, asseritamente priva dell’elenco dei titoli e dei documenti con le relative certificazioni, anche in ordine alla paternità delle pubblicazioni presentate, il Collegio osserva quanto segue.
A fronte della previsione del bando, che richiede (all’art.3) di allegare l’«- elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni firmato”, la dott.ssa [#OMISSIS#] ha consegnato (cfr. documento 7 della produzione del resistente) l’elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla domanda medesima. Tutta l’attività didattica, scientifica e professionale della stessa candidata risulta presentata nel curriculum vitae allegato alla domanda, dove peraltro ciascun elemento è individuabile mediante i segnalibri del relativo file .pdf. [#OMISSIS#] domanda di ammissione la candidata ha riportato la dichiarazione ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 (p.12) estesa a tutto quanto dichiarato nel CV.
Da quanto suesposto e dalle indicazioni e allegazioni fornite da parte resistente, consegue l’infondatezza della suesposta censura.
9.2) Si può così passare all’esame del secondo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.M. 243/2011, la violazione e falsa applicazione del bando di concorso, la violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, la violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali, l’eccesso di potere per illogicità.
9.2.1) L’esponente insiste, qui, sulla illogicità e contraddittorietà dell’operato della Commissione, richiamando l’art. 3, lett. d) del d.M. n. 243/2011 e l’Allegato 1 al I Verbale recante “valutazione della produzione scientifica”, art. 2, lett. d).
Ciò, poiché la Commissione avrebbe valutato gli elaborati prodotti dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] senza verificare il [#OMISSIS#] apporto della candidata per ogni pubblicazione; se fosse stata eseguita un’attenta disanima delle 12 pubblicazioni presentate dalla controinteressata, prosegue l’istante, la Commissione sarebbe addivenuta certamente a un esito del concorso diverso.
Così, per quanto riguarda la prima pubblicazione, Curatela – “B. E. A., & [#OMISSIS#], R. (Eds.). (2017). Design and Representation”, ove il contributo della candidata è solo per il titolo “Experiential Simulation for Urban Design: From Design Thinking to Final Presentation”; titolo indicato quale seconda pubblicazione, sotto la voce Contributo in volume.
Dunque, le prime due pubblicazioni indicate [#OMISSIS#] griglia dell’allegato 2 al II verbale riguardano lo stesso elaborato, in sostanza si tratta di una duplicazione nell’elenco delle pubblicazioni, come tale rivelatrice di un vizio eclatante del procedimento.
Ancora, sia per la terza, la quinta, l’ottava, la nona, la decima, l’undicesima e la dodicesima pubblicazione, i contributi individuali della Dott.ssa [#OMISSIS#] non sono riscontrabili, in quanto non è indicato in maniera chiara la porzione di lavoro svolta dalla candidata, e non è stato prodotto alcun documento sottoscritto, ai sensi della L. 445/2000, da tutti coloro che hanno redatto il contributo, che possa certificare l’esatto apporto della controinteressata.
Infine, per la sesta pubblicazione la Commissione ha attribuito erroneamente il punteggio 3 su 4, in quanto l’analisi della bibliografia del contributo della Dott.ssa [#OMISSIS#] dimostra con tutta evidenza il riferimento esclusivo ad autori del SSD ICAR/21, mentre, per quanto riguarda la settima pubblicazione, la Commissione ha attribuito erroneamente punti 4/4, sebbene l’articolo fosse stato pubblicato su una rivista appartenente al Settore 08/F1 afferente al SSD ICAR/20.
La Commissione avrebbe poi dovuto esaminare le pubblicazioni anche con riferimento all’indice “impact factor”, valutando la rilevanza ed il livello qualitativo della produzione scientifica, in relazione al valore scientifico ed al prestigio delle riviste in cui gli articoli sono stati pubblicati, oltre che al peso effettivo di tale produzione nell’ambito della comunità scientifica, determinato attraverso il numero e la qualità delle citazioni vantate dal singolo candidato.
È chiaro che la documentazione prodotta dalla controinteressata è relativa a pubblicazioni presentate in convegni, relazioni e saggi prodotti da autori dei Settori Scientifico Disciplinari ICAR/20 e ICAR/21, in quanto in esse mancano citazioni di studiosi dell’ambito della Comunità scientifica di “Disegno”.
In sostanza, stando alla documentazione estratta a seguito dell’accesso [#OMISSIS#] atti da parte del ricorrente, alcuna verifica circa il possesso dei fondamentali requisiti previsti dal bando, circa il settore concorsuale e quello scientifico disciplinare risulta essere stato mai puntualmente compiuto dall’ente giudicatore.
9.2.2) Controdeduce la difesa del Politecnico che:
– la Commissione ha valutato nel merito la congruenza dei contenuti delle pubblicazioni rispetto alle tematiche di ricerca più avanzate del settore ICAR/17, dandone esplicitamente atto nei verbali. I giudizi espressi sono stati graduati per ciascun titolo valutando in modo esplicito (secondo una scala di giudizio da “non valutabile” a “eccellente”, corrispondenti a valutazioni numeriche da 0 a 4), con specifica attenzione alla congruenza con il SSD ICAR17 e al contributo individuale;
– le attività di ricerca dell’arch. [#OMISSIS#] sono state condotte nell’ambito del Laboratorio di Simulazione Urbana del Politecnico di Milano, sviluppando studi nell’ambito della simulazione urbana, con attenzione anche alle interrelazioni con discipline affini, nei campi del progetto di scala urbana e territoriale, argomenti del tutto congruenti con le tematiche della rappresentazione. Ad ulteriore conferma si sottolinea che alcune delle pubblicazioni relative a tali attività (5 su 12 totali) sono state anche presentate in collaborazione (cura editoriale e contributi) con docenti dell’area ICAR/17 (proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], anche membri del comitato scientifico dell’Unione Italiana del Disegno, la principale associazione scientifica italiana nel settore ICAR/17).
Non corrisponde al vero che le prime due pubblicazioni indicate [#OMISSIS#] griglia dell’Allegato 2 al II verbale riguardano lo stesso elaborato; si tratta, in realtà, di pubblicazioni distinte, la prima, di 7 pagine, costituita da un saggio introduttivo che conferma il lavoro di curatela e inquadra i contenuti complessivi del testo in modo preciso, mentre la seconda, di 13 pagine, è il contributo vero e proprio dell’autrice al volume e, come tale, è stato considerato.
Ancora, secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe “valutato gli elaborati prodotti dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] senza verificare il [#OMISSIS#] apporto della candidata per ogni pubblicazione (…) sia per la terza, quinta, nona, decima, undicesima e dodicesima pubblicazione“: in proposito, evidenzia la difesa del resistente che la candidata ha dichiarato, senza che fosse obbligatoriamente richiesto, nel [#OMISSIS#] di contributo a firma di più autori, il proprio apporto individuale. La dichiarazione, riportata in [#OMISSIS#] alle pubblicazioni, è stata puntualmente controfirmata dai coautori per le pubblicazioni: terza, ottava, nona, decima, undicesima e dodicesima. Per la quinta pubblicazione, di cui la dott. [#OMISSIS#] è anche curatrice, il suo contributo specifico è riconoscibile in quanto primo autore di due saggi contenuti nel volume.
9.2.3) Il motivo è infondato.
Sull’infondatezza delle censure imperniate sulla mancata esclusione o sottovalutazione dei lavori della ricorrente per il solo fatto della loro mancata riconducibilità estrinseca e formale al settore ICAR/17 il Collegio si è già espresso, scrutinando il primo motivo, per cui, nel rispetto del dovere di sinteticità, si rinvia alle considerazioni e conclusioni ivi esposte.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle riproposte censure sulle carenze formali della domanda di partecipazione, sulla cui infondatezza il Collegio si è già in precedenza espresso.
Quanto al novum del motivo in esame, il Collegio osserva quanto segue.
Sono infondate già in punto di fatto le censure con cui si lamenta l’erronea valutazione delle pubblicazioni della controinteressata.
Come allegato e dimostrato da parte resistente, mentre non v’è alcuna duplicazione nelle pubblicazioni valorizzate dalla Commissione, risultano poi chiaramente indicati i contributi della controinteressata nell’ambito delle opere collettanee.
Per il resto, va ribadito che, il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra la congruenza col SSD o, più in generale, «il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni)» (cfr. Cons. Stato, VI, 15.07.2019, n. 4979, che poi prosegue: «… e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi». [#OMISSIS#] stesso senso, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 04.03.2019, n. 1496; id., 30.09.2015, n. 4549; T.A.R. [#OMISSIS#], Catanzaro, sez. II, 23 gennaio 2018, n. 182; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 09/04/2019, n. 786, per cui: «risulta ragionevole in relazione ad una selezione per ricercatore che sia data prevalenza a criteri utili ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica (ad esempio attraverso il criterio della originalità e innovatività dei lavori scientifici), più che a criteri esterni di stampo prettamente statistico»).
9.3) Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, l’eccesso di potere per violazione dell’art. 3 del bando di concorso, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione.
9.3.1) Si ravvisa qui la violazione dei criteri del Bando e il contrasto con i principi costituzionali anche in relazione al diverso punteggio attribuito ai due candidati (8/10 per il Dott. De [#OMISSIS#] e 10/10 per la Dott.ssa [#OMISSIS#]) a fronte del medesimo giudizio “eccellente” riguardo alla “Documentata attività di formazione o di ricerca”.
Ancora, si afferma che dalla mera lettura dell’allegato 1 alla Relazione Finale si evince la eclatante erroneità ed illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice, che – in violazione dei criteri di bando e in contrasto con le determinazioni assunte dalla medesima Commissione -, ha attribuito a ciascun candidato un punteggio diverso che non rispecchia la valutazione espressa in ordine alla congruenza con il settore di concorso, impedendo di individuare puntuali riferimenti che rendano possibile comprendere l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio stesso.
Da non trascurare, infine, che, [#OMISSIS#] Commissione di concorso, composta dai Proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario per il SSD ICAR/17 – Disegno presso il Politecnico di Milano), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ordinario per il SSD ICAR/17 – Disegno presso l’Università degli Studi di Padova), [#OMISSIS#] Cirafici (associato per il SSD ICAR/17 – Disegno presso l’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”), vi sono due componenti, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Prof.ssa [#OMISSIS#] Cirafici, che hanno partecipato con i loro contributi scientifici a due pubblicazioni presentate alla selezione dalla candidata [#OMISSIS#].
Più precisamente, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha partecipato con il contributo Mapping Venice. From Visualizing Venice to Visualizing Cities (da pag. 143-152) relativo alla Part IV Mapping and Simulation nel testo Urban Design and Representation, A Multidisciplinary and Multisensory Approach, Springer, 2017, a cura di [#OMISSIS#] E. A. [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
La Prof.ssa Cirafici ha presentato il contributo mappe e dintorni. Geografie della comunicazione (pag. 129-138) nel testo The Visual Language of Technique, Volume 1 History and Epistemology, Springer 2015 a cura di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Editor.
9.3.2) Il motivo è improcedibile in parte e per il resto inammissibile e, comunque, infondato.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che l’esponente, avendo rinunciato, [#OMISSIS#] memoria depositata il 01.03.2019, alla “parte del motivo n.3 che possa comportare, in [#OMISSIS#] di eventuale accoglimento, effetti caducatori dell’intera selezione e delle intere operazioni valutative…”, ha così fornito un argomento di prova sufficiente della sopravvenuta carenza d’interesse alle censure afferenti la composizione della Commissione giudicatrice
Per il resto, il motivo è inammissibile per genericità e difetto d’interesse.
Non è in alcun modo specificata, ex art. 40 c.p.a., la violazione commessa dalla Commissione da cui ricavare il lamentato vulnus al principio d’imparzialità e buon andamento.
Non è neppure specificato l’interesse dell’istante all’accoglimento delle censure, non essendo stata fornita la prova di resistenza rispetto allo scarto di 5 punti esistente fra il primo e il secondo graduato.
Come più sopra evidenziato, poi, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché, non sono condivisibili le considerazioni espresse nel ricorso, a proposito della mancata valorizzazione della [#OMISSIS#] anzianità di servizio dell’istante (che denotano la pretesa del ricorrente medesimo di addivenire ad una inammissibile sostituzione del giudizio di spettanza della Commissione con altro opinabile giudizio, su cui cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, Sent., 29-03-2019, n. 2091).
Per quanto sin qui emerso, va dunque ribadito che, l’ampia discrezionalità amministrativa spettante alla Commissione giudicatrice in ordine alla valutazione dell’attività didattica e dei singoli titoli vantati dai candidati risulta esercitata in assenza di quei macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà, ovvero, in assenza di errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili, unici vizi sindacabili in sede di legittimità da parte del [#OMISSIS#] adito (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218).
10) Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso come in epigrafe proposto va respinto.
11) L’andamento processuale della causa, specie in relazione alla fase cautelare, dà ragione della compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore