Improcedibilità per sopravveuta carenza di interesse.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4987
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 04987/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09552/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9552 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#] Romagna – [#OMISSIS#] (Sezione Prima) n. 00887/2018, resa tra le parti, concernente l’esclusione da un concorso a un posto di professore ordinario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] – Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto 3/10/2018, n. 1449, il Rettore dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], Alma Mater Studiorum, ha escluso il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] da un concorso ad un posto di professore di prima fascia, per le esigenze del Dipartimento di Informatica- Scienza e Ingegneria, Settore Concorsuale 01/B1 Informatica, Settore scientifico disciplinare INF/01, in considerazione del fatto che costui era coniugato con una ricercatrice di ruolo in servizio presso il medesimo Dipartimento.
Ritenendo il provvedimento di esclusione, nonché il bando di concorso e il regolamento di ateneo (art. 12, comma 2) che contenevano la disciplina che ha determinato la mancata ammissione alla procedura selettiva, illegittimi, il prof. [#OMISSIS#] li ha impugnati con ricorso al T.A.R. [#OMISSIS#] Romagna – [#OMISSIS#], il quale con sentenza 22/11/2018, n. 887, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il prof. [#OMISSIS#].
Per resistere al giudizio si è costituita in Giudizio l’Università degli Studi di [#OMISSIS#].
Con successive memorie l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 11/7/2019 la causa è passata in decisione.
L’appello va definito dichiarando cessata la materia del contendere.
Ed invero;
a) con ordinanza cautelare 20/12/2018, n. 6188, questa Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata e del provvedimento di esclusione impugnato in primo grado;
b) con decreto rettorale 11/1/2019, n. 36 l’appellante è stato ammesso con riserva al concorso;
c) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9/4/2019, n. 78, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 18, comma 1, lettera b), [#OMISSIS#] periodo, della L. 30/12/2010, n. 240, [#OMISSIS#] parte in cui non ricomprende il rapporto di coniugio tra le cause che determinano il divieto di partecipazione alle procedure di chiamata dei professori universitari, è stato adottato il decreto rettorale 22/5/2019, n. 904, col quale il prof. [#OMISSIS#] è stato definitivamente ammesso alla procedura concorsuale;
d) con decreto 7/5/2019, n. 795 il Rettore ha approvato la graduatoria della procedura concorsuale [#OMISSIS#] quale il prof. [#OMISSIS#] risulta collocato al settimo posto.
In virtù delle circostanze dianzi descritte, sopravvenute nel corso del giudizio, la pretesa della parte appellante (ovvero quella a partecipare pleno iure al concorso) risulta integralmente soddisfatta, senza che residuino margini di ulteriore interesse per una pronuncia sulla legittimità dell’originario provvedimento di esclusione, nemmeno ai fini risarcitori.
Né, contrariamente a quanto afferma l’appellante, può ritenersi che residui un qualche interesse all’annullamento della contestata [#OMISSIS#] (art. 12, comma 2) del regolamento di ateneo, atteso che siffatto interesse è del tutto strumentale all’impugnazione del provvedimento di esclusione, per cui venuto meno quest’[#OMISSIS#], cessa, di conseguenza, anche l’interesse all’annullamento della prima.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La novità delle questioni che hanno dato luogo alla presente controversia giustificano l’integrale compensazione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
15 luglio 2019