TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 20 maggio 2019, n. 442

Ricercatore-Incompatibilità

Data Documento: 2019-05-20
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 53, comma 7. D.lgs. 165/2001 nella prima parte dispone che: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.”.
Laddove l’attività realmente svolta ecceda i limiti dell’autorizzazione prevista dalla norma appena riportata, il recupero delle somme erogate in favore del dipendente in favore dell’Università è la ovvia conseguenza indicata dalla seconda parte del comma 7.
(Nel caso di specie tale irregolarità, che peraltro si è posta in continuità con l’illecito accertato in via definitiva dalla Corte dei Conti, è stata acclarata per cui il provvedimento impugnato è pienamente legittimo).

Contenuto sentenza

N. 00442/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2013, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Nier Ingegneria S.p.A., rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via San [#OMISSIS#] 55; 
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale [#OMISSIS#], domiciliataria ex lege in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] Reni 4; 
per l’annullamento
del provvedimento dell’Università di [#OMISSIS#] Area Persone e Organizzazione Settore Stato Giuridico Docenti del 19 novembre2012 con cui è stato disposto il recupero delle somme sul presupposto che queste siano state percepite per incarichi retribuiti in difetto di autorizzazione rilasciata dall’Università;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato ricercatore a tempo definito alla Facoltà di Ingegneria dell’Università resistente dal 1.8.1980 al 31.10.2010 e successivamente come professore associato, avendo vinto il concorso, dal 1.11.2010.
[#OMISSIS#] il periodo in cui era ricercatore, il ricorrente era amministratore delegato oltre che socio della NIER Ingegneria S.p.a. che svolge attività di assistenza e progettazione, con particolare riguardo all’ingegneria integrata, alle tematiche ambientali ed all’energia, all’analisi del rischio.
Nel momento in cui stava per diventare professore associato hanno concordato il pagamento di un compenso di € 140.000,60 a saldo per il 2010 delle prestazioni rese fino a tale data; e ciò anche in assenza dell’attività per i mesi di novembre-dicembre.
A partire dal 1.11.2010 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto dall’Università in data 26.1.2011 l’autorizzazione a svolgere, per il periodo dal 29.11.2010 al 31.12.2012, le mansioni di consigliere della NIER s.p.a. con deleghe relative alla definizione delle strategie, in relazione all’innovazione, alla ricerca nazionale ed europea, alla formazione continua del personale su tematiche emergenti e innovative, allo sviluppo e l’acquisizione di brevetti, spin-off, etc., a condizione che non si trattasse di deleghe di tipo operativo e gestionale bensì di tipo funzionale.
La NIER Ingegneria S.p.a., preso atto della autosospensione del ricorrente dalla carica di amministratore delegato, ha ridefinito le finzioni delegate al ricorrente in conformità all’autorizzazione da lui ottenuta.
L’Università, in conseguenza di accertamenti eseguiti dal locale Nucleo di Polizia Tributaria comunicati con nota dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica ha contestato al ricorrente che l’indebita percezione dal 1.11.2010 in assenza di autorizzazione dei compensi indicati nel provvedimento impugnato.
La contestazione è avvenuta sul piano disciplinare ma vi è stato anche l’immediato recupero delle somme ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.lgs. 165/2001.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 53 D.lgs. 165/2001 e l’eccesso di potere per contraddittorietà con l’autorizzazione rilasciata dall’Università in data 26.1.2011.
Il compenso attribuito per il 2010 consegue da una fattura del 22.10.2010 a saldo dell’attività prestata per l’anno 2010 che non ha riguardato l’attività svolta nell’[#OMISSIS#] bimestre perché non vi è stata alcuna prestazione in quell’intervallo temporale.
I compensi di € 8.000 per gli anni 2011 e 2012 sono stati attribuiti dalla NIER con riferimento all’attività svolta dal ricorrente in virtù dell’autorizzazione rilasciata in data 26.1.2011.
Si tratta di un compenso annuale grandemente ridotto in ragione delle limitate funzioni, consistenti [#OMISSIS#] partecipazione al C.d.A. della NIER, al fine di svolgere quelle deleghe non operative svolte sopra descritte, a far tempo dal 29 novembre 2010, che l’Università aveva autorizzato.
L’Università degli Studi di [#OMISSIS#] si costituiva in giudizio chiedendo che il ricorso venisse respinto, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.
Il ricorso non è fondato e si può, quindi, soprassedere dall’esame dell’eccezione di rito.
La difesa erariale ha comunicato che nei confronti del ricorrente la Corte dei Conti ha promosso un giudizio per responsabilità amministrativa per lo svolgimento di attività come amministratore delegato in società mentre era ricercatore confermato all’Università senza alcuna autorizzazione che si è concluso con la sentenza di appello della terza Sezione Giurisdizionale di Appello di Roma con la condanna a risarcire il danno all’[#OMISSIS#] per la somma di € 213.627,94 in virtù di riduzione equitativa dei compensi ricevuti.
Il giudicato della Corte dei Conti si estende a tutto il 2010 ragion per cui l’interesse ad impugnare il provvedimento si deve limitare ai compensi ricevuti dalla società negli anni 2011 e 2012.
Esaminando i compiti svolti dal ricorrente una volta divenuto professore associato, emerge che lo stesso è andato oltre le mansioni cui era stato autorizzato dall’Università in data 26.1.2011.
[#OMISSIS#] seduta del Consiglio d’Amministrazione della società NIER Ingegneria del 28/1/2011 è stata conferita al ricorrente la carica di Amministratore Delegato con compiti operativi, che risultano incompatibili con lo svolgimento del servizio a tempo pieno presso l’Ateneo andando oltre i limiti dell’autorizzazione rilasciata dall’Università il 26/01/2011 che prevedeva il mero ruolo di consigliere senza deleghe operative.
La delega, infatti, comportava l’esercizio di poteri dispositivi come il potere di firma dei contratti, di [#OMISSIS#] e vendita di prodotti informatici, l’effettuazione di operazioni a debito ed a credito, la potestà di costituire consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e associazioni, nonché di transigere controversie.
Nel corso dell’indagine assegnata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti alla [#OMISSIS#] di Finanza, il ricorrente è stato sentito ed ha ammesso l’esistenza di una difformità tra i poteri assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione della società ed il contenuto dell’autorizzazione dell’Università, ed ha solo tentato di minimizzarla affermando che i poteri non autorizzati erano stati attribuiti per ragioni di comodo, ma non esercitati se non molto raramente per l’esigenza contingente di reperire un soggetto che potesse apporre una firma per la società.
L’art. 53, comma 7. D.lgs. 165/2001 [#OMISSIS#] prima parte dispone che: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.”.
Laddove l’attività realmente svolta ecceda i limiti dell’autorizzazione prevista dalla [#OMISSIS#] appena riportata, il recupero delle somme erogate in favore del dipendente in favore dell’Università è la ovvia conseguenza indicata dalla seconda parte del comma 7.
Nel [#OMISSIS#] di specie tale irregolarità, che peraltro si è posta in continuità con l’illecito accertato in via definitiva dalla Corte dei Conti, è stata acclarata per cui il provvedimento impugnato è pienamente legittimo.
Le spese di giudizio vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#] Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 3.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 20/05/2019