TAR Liguria, Genova, Sez. I, 22 maggio 2019, n. 469

Procedura concorsuale per copertura posto Ricercatore-Procedimento

Data Documento: 2019-05-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Se è vero che, in materia di procedimento amministrativo composto da una serie coordinata di atti dotati di propria autonomia funzionale, il principio tempus regit actum comporta che ogni atto sia regolato dalle norme vigenti al momento della sua emanazione, è pur vero che lo stesso principio trova attenuazione per particolari procedimenti, quali le procedure concorsuali, in cui il bando costituisce la lex specialis delle medesime, perciò cristallizza le norme in atto vigenti e, conseguentemente, non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure a seguito di ius superveniens.
 Quando il bando stabilisce una regola richiamando specificamente una determinata norma di legge che detta una particolare previsione di natura meramente procedurale, relativa quindi, ad attività future che verranno poste in essere in seno al procedimento, il predetto richiamo determina un rinvio “mobile” alla norma di legge suscettibile di modifica ogni qual volta il legislatore intervenga a modificare la disposizione richiamata prima del compimento dell’attività regolamentata dalla disposizione del bando.

Contenuto sentenza

N. 00469/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Nespor e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso le seguenti caselle PEC [#OMISSIS#].nespor@milano.pecavvocati.it e/o antoniomannironi@pec.[#OMISSIS#].it;
contro
Università degli Studi di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Manenti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso il domicilio digitale [#OMISSIS#].manenti@ordineavvgenova.it;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università di Genova n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto ricercatore universitario presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi per settore scientifico disciplinae IUS/12 – Diritto tributario ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-;
– del verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- avente ad oggetto la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
– del verbale della seconda seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- avente ad oggetto l’esame preliminare dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
– del verbale della terza seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS-, e relativi allegati A e B, aventi ad oggetto la discussione dei titoli dei candidati e la formulazione dei giudizi individuali e collegiali;
– del verbale della quarta seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- avente ad oggetto la designazione del vincitore nella persona della dott.ssa -OMISSIS-;
– della relazione finale della Commissione giudicatrice;
– del bando relativo a procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 21 posti da ricercatore indetto con decreto del Rettore n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, limitatamente all’art. 8, comma secondo, nella parte in cui dispone che “la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Genova e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato in Gazz.Uff. IV serie speciale, n. 89 del 9.11.-OMISSIS- l’Università di Genova indiceva una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia per il settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario.
Nella prima seduta, svoltasi il -OMISSIS-, la Commissione procedeva alla predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
In data -OMISSIS- la Commissione procedeva all’aperture delle buste con la documentazione relativa a ciascuno dei candidati.
In data -OMISSIS- avveniva la discussione solo però in ordine ai titoli e non alle pubblicazioni.
Successivamente, la Commissione formulava i giudizi individuali e collegiali e designava all’unanimità, quale vincitrice della procedura, la dott.ssa -OMISSIS-, con il conseguimento di punti 57,50, seguita dalla dott.ssa -OMISSIS- (52,00 punti), dal dott. -OMISSIS-(50,50 punti), dal dott. -OMISSIS–OMISSIS- (44,50 punti), e dalla dott.ssa -OMISSIS- (43,00 punti).
I commissari motivavano la decisione sottolineando che il maggior punteggio attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- <>.
Con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, veniva, quindi, dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-.
Avverso il predetto decreto, nonché i verbali della Commissioni giudicatrice relativi alle sedute del -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, la relazione finale della Commissione giudicatrice, e il bando con il quale era stata indetta la procedura comparativa in contestazione, -OMISSIS- proponeva impugnazione chiedendone l’annullamento e deducendo, a fondamento del ricorso depositato in data 27.4.2012, i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione previsti nel verbale della prima seduta e delle indicazioni fornite ai candidati nella nota di convocazione: secondo parte ricorrente, nella terza seduta del -OMISSIS- la Commissione giudicatrice aveva proceduto alla sola discussione pubblica dei titoli dei candidati e non alla discussione delle loro pubblicazioni nonostante la stessa Commissione nel verbale della prima seduta avesse dichiarato di prendere <>;
2) violazione dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 180 del 2008; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà: secondo parte ricorrente, a prescindere dall’autovincolo, risulterebbe del tutto irragionevole l’omessa discussione delle pubblicazioni in considerazione dell’importanza delle stesse ai fini della valutazione comparativa, di talchè la previsione dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 108 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 1 del 2009, andrebbe comunque interpretata in modo “ragionevole” ritenendo che a dover essere “discussi” fossero tanto i titoli quanto le pubblicazioni, come confermato anche dall’art. 9, l. n. 183 del -OMISSIS- (pubblicata in G.U. lo stesso giorno di pubblicazione del decreto rettorale di indizione della procedura in esame) che aveva modificato nuovamente il comma 7 citato collegando il termine “discussi” ad entrambi i requisiti;
2.1) impugnazione del bando e questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 180 del 2008, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, l. n. 183 del -OMISSIS-, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost: secondo parte ricorrente, in caso non si accedesse ad una interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 1, comma 7 citato, lo stesso dovrebbe essere censurato per incostituzionalità nella parte in cui prevedeva che, nelle ipotesi di valutazione comparativa per la copertura di posti da ricercatori universitari, la discussione pubblica avanti alla Commissione fosse limitata solamente ai titoli e non anche alle pubblicazioni, in quanto irragionevole;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 180 del 2008, dell’art. 4, comma 13, d.p.r. n. 117 del 2000, del d.m. 29.7.2009, n. 89; violazione dell’art. 8, comma 13, del bando; eccesso di potere per sviamento: secondo parte ricorrente, l’operato della Commissione non sarebbe legittimo in quanto il criterio, dalla stessa previsto, fondato su parametri numerici relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non poteva escludere una argomentata valutazione comparativa che desse conto esaurientemente delle ragioni per le quali un candidato doveva ritenersi migliore di altri non risultando tale la motivazione addotta a fondamento della scelta della dott.ssa -OMISSIS- e non avendo la Commissione comparato adeguatamente la predetta vincitrice con tutti i candidati, ma avendo designato il vincitore <>;
4) violazione dell’art. 4, comma 12, d.p.r. n. 117 del 2000; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 Cost.: secondo parte ricorrente, i giudizi individuali dei Commissari sarebbero viziati per eccesso di potere in quanto tutti assolutamente identici, sicchè ciò dimostrerebbe che sarebbe stata “saltata” una imprescindibile fase endoprocedimentale nella sequenza vincolata;
5) difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti: secondo parte ricorrente, la motivazione con la quale era stata ritenuta più meritevole la dott.ssa -OMISSIS- sarebbe carente in quanto, a fronte di una affermata “inferiore” quantità e qualità della produzione scientifica della stessa rispetto agli altri concorrenti, non sarebbe dato comprendere dalla motivazione come sia sostenibile che la stessa abbia, in primo luogo, un percorso di ricerca più articolato e coerente, e, in secondo luogo, <>;
5) eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità; violazione del principio di proporzionalità: secondo parte ricorrente, la Commissione avrebbe, irragionevolmente, in primo luogo, frammentato in sottocategorie a punteggio massimo prefissato impedendo, quindi, una complessiva e comparativa valutazione dei candidati; in secondo luogo, attribuito lo stesso complessivo punteggio da assegnare alle pubblicazioni rispetto ai titoli dalle quali prime solo sarebbe possibile saggiarsi il livello scientifico dell’aspirante al posto e laddove la dott.ssa -OMISSIS- sarebbe risultata ultima; in terzo luogo, sarebbe irragionevole l’attribuzione di un punteggio compreso tra 1 e 10 per l’assegno di ricerca, perché 10 punti per tale titolo sarebbero sproporzionati considerato che al dottorato, postulante un periodo di ricerca di tre anni, erano stati attribuiti 12 punti; in quarto luogo, sarebbero irragionevoli i punteggi specifici attribuiti alla voce “traduzioni di contributi scientifici”, in quanto non attinente allo specifico settore disciplinare oggetto di bando, e alla voce “pubblicazioni in lingua straniera”, in quanto si sovrapporrebbe a quella “pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali”, essendo difficile ipotizzare la pubblicazione su rivista straniera di un contributo in italiano; in quinto luogo, la Commissione, a fronte del criterio numerico differenziato, non avrebbe specificato i parametri per determinare il concreto punteggio all’interno di ciascuna voce;
6) difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti: secondo parte ricorrente, alcuni punteggi riconosciuti alla dott.ssa -OMISSIS-, relativamente ai titoli, non apparirebbero assistiti da un criterio di ragionevolezza, in particolare, in primo luogo, con riguardo alla voce “relazione a convegni”, sarebbe stato attribuito il massimo (4 punti), laddove la predetta aveva indicato solo due relazioni a Convegni e tre interventi di carattere seminariale, laddove tutti gli altri candidati risulterebbero aver svolto attività convegnistica più intensa e in sedi più prestigiose; in secondo luogo, con riferimento ai punteggi attribuiti alle pubblicazioni, sotto un primo profilo, il giudizio attribuito alla -OMISSIS- per la monografia non sarebbe conforme al punteggio attribuitole (7 punti su 15); per altro verso, l’attribuzione di 3 punti su 10 sotto la voce “pubblicazioni in lingua straniera e traduzioni di contributi scientifici”, sarebbe ingiustificata in quanto si trattava di contributo a firma congiunta con il Prof. -OMISSIS-, senza che risultasse l’apprezzamento da parte dei Commissari circa l’apporto individuale della candidata, mentre sarebbe occorsa “la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”; inoltre, si sarebbe trattato di un contributo in materia non conferente con il settore scientifico IUS/12 e, quindi, non avrebbe dovuto essere considerato; lo stesso varrebbe per la valutazione della pubblicazione su “Il fisco”, intitolata “il consolidato fiscale domestico nello «schema di decreto» fra proposte di disciplina generale e dubbi di costituzionalità in tema di responsabilità solidale” che risulterebbe a firma congiunta della dott.ssa -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-; inoltre, secondo parte ricorrente molte pubblicazione sarebbero state “in corso di pubblicazione” al momento della presentazione della domanda, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata dalla Commissione (riguardando ben 5 pubblicazioni).
7) violazione dei criteri di valutazione espressi nel bando; violazione del D.M. 29 luglio 2009, n. 89; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990: secondo parte ricorrente, il bando e il d.m. 29 luglio 2009, n. 89, artt. 2 e 3, imponevano alla Commissione di effettuare una valutazione specifica per “ciascun” titolo e per “ciascuna” pubblicazione scientifica, esprimendo un giudizio sulla base di vari criteri quali: a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale era stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; secondo parte ricorrente, le valutazioni espresse dai commissari sulle pubblicazioni, sarebbero state generiche e comunque non conformi ai predetti criteri, come nel caso delle “pubblicazioni in riviste nazionali e intemazionali” della -OMISSIS-; nello stesso senso, secondo la ricorrente, anche con riguardo ai titoli dichiarati dalla dott.ssa -OMISSIS-, i commissari non avrebbero eseguito una valutazione in virtù del livello di significatività che gli stessi assumevano in rapporto all’aspetto qualitativo e quantitativo della sua attività di ricerca;
8) sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente, eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione dei criteri di valutazione espressi nel bando e del D.M. 29 luglio 2009, n. 89 in tema di valutazione della continuità della ricerca: secondo parte ricorrente, la Commissione avrebbe operato una ingiusta discriminazione a suo danno attribuendo un peso irragionevolmente modesto alla voce “monografie”; ciò in quanto, a fronte di un giudizio positivo e un punteggio per la monografia presentata dalla -OMISSIS-la Commissione pari a 14 punti su 15 disponibili, la ricorrente era risultata ultima in graduatoria; sotto altro profilo la valutazione della Commissione, secondo la quale alcune delle monografie presentate dalla -OMISSIS-— non meglio specificate — non sarebbero valutabili come pubblicazioni scientifiche “in quanto consistenti in articoli di stampa a mere finalità divulgative ed informative”, sarebbe illegittima atteso che, relativamente alla dott.ssa -OMISSIS-, pur di fronte a fattispecie similari, non era stato sollevato lo stesso tipo di contestazione; infine, sarebbe manifestamente illogica e non corrispondente al vero la circostanza che, con riguardo alle pubblicazioni in riviste nazionali ed internazionali della ricorrente, i contributi della -OMISSIS-sarebbero proiettati su “temi privi di rilievo teorico e rivolti invece a profili di carattere applicativo”, laddove, per contro, gli stessi risulterebbero avere importante rilievo teorico e integrerebbero interventi editi su riviste prestigiose; inoltre, secondo parte ricorrente, sarebbe del tutto ingiustificata ed illogica l’attribuzione del punteggio di soli 0,5 punti alla propria attività didattica ancorché i Commissari avessero riconosciuto nel loro giudizio collegiale che “la candidata ha svolto variegata attività didattica riconducibile al settore scientifico disciplinare” e nei giudizi individuali che “il candidato ha svolto con continuità attività didattica” e “il candidato ha svolto ampia attività didattica in ambito universitario”, laddove, per contro, alla dott.ssa -OMISSIS-, in relazione a pochissime docenze, era stato riconosciuto quasi il punteggio massimo previsto per tale voce (1,5 su 2 punti); ancora, sarebbe spropositata l’attribuzione alla -OMISSIS- di un punteggio pari a 4 a titolo di “relazioni a convegni”, avendo ella dichiarato, dal periodo della sua laurea conseguita nell’anno 1998 a oggi, appena due relazioni a convegni e tre interventi seminariali, laddove alla-OMISSIS-, a fronte di un’attività convegnistica intensa e di alto livello sarebbe stata assegnata la metà dei punteggi, in ragione del fatto che i convegni sarebbero stati svolti prevalentemente in sedi non universitarie e ciò in mancanza di una espressa previsione del D.M. n. 89/2009 o del bando; infine, secondo la ricorrente, i criteri di valutazione specificati nel citato verbale della prima seduta della Commissione avrebbero imposto di valutare altresì “l’intensità e la continuità temporale” della produzione scientifica dei candidati, “fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riguardo alle funzioni genitoriali”, giudizio omesso dai Commissari con riferimento alla -OMISSIS-.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Genova e la dott.ssa -OMISSIS- contestando l’ammissibilità, procedibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 15.3.2019 la -OMISSIS-depositava ricorso deducendo i seguenti motivi aggiunti:
1. con riferimento al presidente della commissione: violazione degli artt. 54, 2° comma e 97 della costituzione; violazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’obbligo di astensione; sviamento: secondo parte ricorrente, dalla documentazione prodotta in giudizio emergerebbe la “confessione”, resa dal Presidente della Commissione di concorso, di aver svolto la funzione pubblica attribuitagli violando le regole di imparzialità in quanto lo stesso avrebbe dimostrato di avere un interesse nel procedimento e per l’esito del concorso e perché i suoi rapporti di amicizia con il padre della candidata erano di rilievo e di intensità tali da aver alterato lo svolgimento della propria funzione e aver formulato i giudizi non in base ad una imparziale valutazione dei titoli.
2. eccesso di potere per sviamento: secondo parte ricorrente, l’attribuzione da parte della Commissione di 3 punti alla dott.ssa -OMISSIS- per il titolo “svolgimento di attività di ricerca formalizzata in rapporti istituzionali”, sarebbe stata arbitraria trattandosi di attività di ricerca svolta “in modo spontaneo e informale … presso il -OMISSIS-”, non essendo questo “un titolo valutabile … perché non si tratta di “ricerca conferita”; sotto altro profilo, la Commissione aveva assegnato alle pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali della dott.ssa -OMISSIS- 10 punti su 15, laddove dalle intercettazioni prodotte in giudizio sarebbe emerso che il prof. -OMISSIS- aveva giudicato in modo pessimo le pubblicazioni della dott.ssa -OMISSIS-; ancora, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione aveva attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- 7 punti per una monografia sul tema dell’affidamento nel diritto tributario, laddove dalle intercettazioni telefoniche prodotte in giudizio sarebbe emerso che, secondo il presidente della Commissione, la dott.ssa -OMISSIS- non avrebbe potuto vantare tra i suoi titoli una monografia; infine, dalle intercettazioni prodotti emergerebbe come i giudizi adottati nei confronti della ricorrente non troverebbero giustificazione alcuna, se non quella – illegittima – di sfavorirla a favore della -OMISSIS-.
Le parti depositavano memorie difensive.
All’udienza del 17.4.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare: con riferimento all’eccezione di improcedibilità sollevata da -OMISSIS- -OMISSIS- e dall’Università degli studi di Genova.
Con decreto rettorale n. 1324, in data 18.4.2017, emesso ai sensi dell’art. 31, d.p.r. n. 382 del 1980, la dott.ssa -OMISSIS- è stata nominata ricercatrice confermata a decorrere dal 16 giugno 2015, a seguito di positiva valutazione del triennio di servizio svolto proprio all’esito del procedimento per il quale è causa.
Secondo parte controinteressata e parte resistente, quindi, la nomina a ricercatore “confermato” avrebbe conferito alla -OMISSIS- una diversa qualifica e un diverso regime giuridico, divenendo la stessa a tutti gli effetti componente di ruolo a tempo indeterminato del corpo docente, a seguito di rinnovata istruttoria e motivata determinazione dell’Università: in tal senso, la sopravvenuta nomina a ricercatore “confermato”, rappresentando l’esito di una rinnovata valutazione dell’Amministrazione, sostituirebbe a tutti gli effetti il precedente D.R. n. -OMISSIS-/2012, determinando un nuovo assetto di interessi che sarebbe stato onere di parte ricorrente impugnare tempestivamente.
Sotto altro profilo, poi, secondo le parti resistente e controinteressata, l’improcedibilità del gravame risulterebbe anche dal fatto che, sulla scorta degli art. 2 e 9 del bando di concorso in contestazione, quest’ultimo era finanziato con specifiche risorse non riprogrammabili e non più disponibili, col che non sussisterebbe più alcun interesse attuale della ricorrente alla riedizione della procedura stante l’impossibilità per l’Università di riassegnare, mediante nuova procedura concorsuale, il posto da ricercatore de quo.
Per l’Università neppure potrebbe essere rieditata la procedura in questione, essendo ormai trascorso il tempo entro cui avrebbe avuto efficacia la nomina (tre anni), ed essendo stata confermata in quell’incarico – a tempo indeterminato – la Dott.ssa -OMISSIS-.
Le parti resistente e controinteressata, al riguardo, hanno sottolineato come, da un lato, nel presente giudizio, la ricorrente non abbia formulato alcuna domanda cautelare, e, dall’altro lato, addirittura, il processo che ci occupa abbia registrato l’emanazione di un avviso di perenzione ultraquinquiennale (in data 22/05/2017) per inattività di atti di impulso processuale proprio da parte della ricorrente.
In tal senso, il tempo trascorso avrebbe determinato il venir meno dell’utilità giuridica per la ricorrente rispetto ad una decisione nel merito del ricorso.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, occorre rilevare che la procedura amministrativa finalizzata alla nomina di “ricercatore confermato”, non costituisce una “nuova rivalutazione” idonea a sostituire, mediante rinnovazione, la selezione comparativa oggetto della presente controversia.
Al contrario, tale successiva procedura è strettamente consequenziale a quella qui in esame, nel senso che la nomina a ricercatore “confermato” consegue ad una mera valutazione da parte dell’Università del proficuo svolgimento dell’attività di ricerca, per il periodo assegnato, al soggetto vincitore di un concorso per ricercatore come quello in questa sede in contestazione.
Pertanto, in questo senso, la nomina a ricercatore confermato, non solo non richiedeva una tempestiva impugnativa da parte della ricorrente, ma è suscettibile di essere caducata automaticamente per effetto dell’eventuale annullamento del concorso in oggetto.
Sotto altro profilo, occorre rammentare l’insegnamento giurisprudenziale, che il Collegio ritiene di condividere, secondo il quale <defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto>> (C. Stato, sez. III, 27/04/2018, n. 2569).
Nel caso di specie, però, quantomeno alcuni tra i numerosi motivi di ricorso, di cui si è dato conto più sopra nella parte “in fatto”, riguardano la procedura nel suo complesso, o perché viene lamentato il mancato svolgimento di attività procedimentale necessaria, o perché parte ricorrente si duole dell’illegittima adozione o applicazione dei criteri di giudizio, in modo che un’eventuale accoglimento dei motivi in questione determinerebbe la necessità di una rivalutazione complessiva da parte di diversa Commissione di tutti i titoli e pubblicazioni presentati dai candidati.
Inoltre, secondo parte controinteressata, il ricorso sarebbe inammissibile perché recante delle censure di merito avverso le valutazioni della Commissione di concorso.
In tal senso, potrebbe, al massimo, sussistere il vizio sopra esaminato con riguardo a singoli specifici motivi di ricorso, ma non a quest’ultimo nella sua interezza.
2. Nel merito.
2.1. Sul primo motivo di ricorso.
Come risulta chiaramente dal bando di concorso, la procedura di selezione in esame era sottoposta, tra le altre norme di legge, all’art. 1, comma 7, d. l. n. 180 del 2008.
E’ pacifico che alla data di pubblicazione del bando (4.11.-OMISSIS-) era vigente il testo della predetta disposizione che imponeva la discussione avanti alla Commissione di concorso solo per i “titoli” e non per le “pubblicazioni”.
D’altronde, è altresì pacifico che, per effetto dell’art. 9, comma 2, l. n. 183 del -OMISSIS-, la norma in esame è stata modificata nel senso che è stata prevista la discussione anche sulle pubblicazioni e che tale modifica è entrata in vigore il 24 novembre -OMISSIS- ovvero in epoca successiva alla pubblicazione del bando.
La l. n. 183 del -OMISSIS-, però, al riguardo, non ha dettato una specifica disciplina “temporale” per l’applicazione della modifica apportata all’art. 1, comma 7 predetto, sicchè, in mancanza di previsioni puntuali, deve applicarsi il principio tempus regit actum, trattandosi di disposizione, quella del citato art. 1, comma 7, meramente procedimentale.
A tale proposito, il Collegio giudicante ben conosce l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale <tempus regit actum comporta che ogni atto sia regolato dalle norme vigenti al momento della sua emanazione, è pur vero che lo stesso principio trova attenuazione per particolari procedimenti, quali le procedure concorsuali, in cui il bando costituisce la lex specialis delle medesime, perciò cristallizza le norme in atto vigenti e, conseguentemente, non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure a seguito di ius superveniens >> (C. stato, sez. II, 01/04/2015, n. 490).
D’altronde, secondo il Collegio l’insegnamento di cui sopra necessita di una puntualizzazione: quando il bando stabilisce una regola richiamando specificamente una determinata norma di legge che detta una particolare previsione di natura meramente procedurale, relativa quindi, ad attività future che verranno poste in essere in seno al procedimento, il predetto richiamo determina un rinvio “mobile” alla norma di legge suscettibile di modifica ogni qual volta il legislatore intervenga a modificare la disposizione richiamata prima del compimento dell’attività regolamentata dalla disposizione del bando.
In tale specifico caso, infatti, deve ritenersi applicabile il principio citato “tempus regit actum” che “informa”, in via generale, il procedimento amministrativo.
Più precisamente, il fatto che il bando sia stato pubblicato quando la modifica non era ancora entrata in vigore non impedisce l’applicabilità della norma, come successivamente modificata, alla procedura concorsuale in esame e ciò perché essa non incide sui requisiti di ammissione o partecipazione dei concorrenti al procedimento, ma sullo svolgimento delle operazioni concorsuali.
In questo senso, quindi, occorre verificare quale fosse il testo vigente della norma in questione al momento in cui avrebbero dovuto essere discussi oltre ai titoli anche le pubblicazioni avanti alla Commissione.
Nel caso che ci occupa il bando di concorso prevedeva, all’art. 8, comma 2, <>.
Quindi, è evidente che il bando si è limitato a richiamare la disposizione normativa determinando il sopra descritto “rinvio mobile”.
A questo riguardo, è documentale il fatto che l’incombente procedimentale di cui sopra si è svolto, con riferimento ai soli titoli, nel 2012, quindi ampiamente dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa richiamata.
Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto procedere alla discussione anche delle pubblicazioni e non solo dei titoli, come invece avvenuto.
Parte controinteressata, al riguardo, afferma che la modifica normativa sopra esaminata sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame in quanto, oltre ad essere entrata in vigore dopo l’indizione del bando, il comma 7 dell’art. 1 citato prevede che <>.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
1.2. Per quanto concerne gli altri motivi di cui al ricorso principale, gli stessi attengono alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, sicchè si pongono in una fase successiva rispetto a quella nella quale si è verificato il vizio sopra esaminato.
In questo senso, quindi, poichè in conseguenza dell’annullamento una Commissione diversa, rispetto a quella che nominata nel concorso impugnato, dovrebbe procedere a valutare nuovamente la posizione dei concorrenti, l’effetto demolitorio conseguente al vizio sopra esaminato deve ritenersi avere carattere assorbente rispetto agli altri vizi lamentati da parte ricorrente.
Quanto sopra, peraltro, vale anche con riguardo alle questioni, sollevate con i motivi aggiunti, in particolare quelle concernenti l’asserita mancanza di imparzialità della Commissione in allora nominata.
In tal senso, quindi, non si procederà all’esame degli ulteriori motivi di ricorso dovendosi ritenere assorbiti gli stessi a seguito dell’accertamento del vizio più sopra esaminato.
1.3. In conseguenza di quanto sopra devono essere annullati i seguenti atti e provvedimenti:
– il verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- nella parte in cui non è stata prevista la data per la discussione delle pubblicazioni;
– il verbale della seconda seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- nella parte in cui non è stata prevista la discussione delle pubblicazioni in forza della disciplina vigente;
– il verbale della terza seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS-, e relativi allegati A e B, nella parte in cui non è stata effettuata la discussione delle pubblicazioni e resa la seguente formulazione dei giudizi individuali e collegiali;
– il verbale della quarta seduta della Commissione giudicatrice;
– la relazione finale della Commissione giudicatrice;
– il decreto del Rettore dell’Università di Genova n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto ricercatore universitario presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi per settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto tributario ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-.
2. In punto spese di lite, attesa la particolarità della controversia, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla:
1) il verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- nella parte in cui non è stata prevista la data per la discussione delle pubblicazioni;
2) il verbale della seconda seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- nella parte in cui non è stata prevista la discussione delle pubblicazioni in forza della disciplina vigente;
3) il verbale della terza seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS-, e relativi allegati A e B, nella parte in cui non è stata effettuata la discussione delle pubblicazioni e resa la seguente formulazione dei giudizi individuali e collegiali;
4) il verbale della quarta seduta della Commissione giudicatrice;
5) la relaz