Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2019, n. 7195

Procedura concorsuale per copertura posto Dirigente-Risarcimento

Data Documento: 2019-10-22
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 30, comma 5, c.p.a., prevede che “nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.

Contenuto sentenza

N. 07195/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01814/2018 REG.RIC.
N. 02861/2018 REG.RIC.
N. 02918/2018 REG.RIC.
N. 04282/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] DE PETROCELLIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Neil Andrew Macleod, [#OMISSIS#] Macleod, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Tisci in Roma, via della Marranella, n. 39/G; 
contro
[#OMISSIS#] STRETTOI, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30, rappresentata e difesa dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30; 
CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SAN [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Belli, n. 36; 
[#OMISSIS#] ACAMPORA, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Starace, Umberto [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De Curtis in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, n. 142; 
[#OMISSIS#] MINCHIOTTI, [#OMISSIS#] CALEO, SABATO D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] DE [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] MAURI, [#OMISSIS#] MILANESI, [#OMISSIS#] SALA, [#OMISSIS#] DE BELLIS, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] CICCODICOLA, [#OMISSIS#] D’ESPOSITO, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] VERDERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2018, proposto da 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
contro
VERDERIO [#OMISSIS#], DE PETROCELLIS [#OMISSIS#], ACAMPORA [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SAN [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Dei Rossi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Belli 36; 
[#OMISSIS#] STRETTOI, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30; 
sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] VERDERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Russo in Roma, via [#OMISSIS#] Longanesi, n. 9;
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] DE PETROCELLIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Neil Andrew Macleod, [#OMISSIS#] Macleod, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SAN [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Dei Rossi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Belli, n. 36;
[#OMISSIS#] ACAMPORA, [#OMISSIS#] CALEO, [#OMISSIS#] MINCHIOTTI, [#OMISSIS#] DE [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] MAURI, [#OMISSIS#] MILANESI, [#OMISSIS#] SALA, [#OMISSIS#] DE BELLIS, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] CICCODICOLA, [#OMISSIS#] D’ESPOSITO, GIOVANNI MAGA, GIAN [#OMISSIS#] RUSSO, [#OMISSIS#] CINTI, [#OMISSIS#] MONTECUCCO, [#OMISSIS#] MARI, GIOVANNI [#OMISSIS#] TRIPEPI, SABATO D’[#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] STRETTOI, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30; 
sul ricorso numero di registro generale 4282 del 2018, proposto da 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
[#OMISSIS#] STRETTOI, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, n. 30;
nei confronti
VERDERIO [#OMISSIS#], DE PETROCELLIS [#OMISSIS#], ACAMPORA [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SAN [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Belli, n. 36; 
per la riforma
quanto al ricorso n. 2861 del 2018, della sentenza del T.a.r. Lazio n. 9979 del 2017;
quanto al ricorso n. 1814 del 2018, della sentenza del T.a.r. Lazio n. 9979 del 2017;
quanto al ricorso n. 2918 del 2018, della sentenza del T.a.r. Lazio n. 9979 del 2017;
quanto al ricorso n. 4282 del 2018, della sentenza del T.a.r. Lazio n. 9979 del 2017;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Giustinucci, Andrew Macleod Neil, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Russo, Umberto [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– I fatti principali, utili ai fini del decidere, possono essere così sintetizzati:
– con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la dottoressa [#OMISSIS#] Strettoi chiedeva l’annullamento dell’atto di approvazione, in data 25 luglio 2016, della graduatoria dei vincitori della selezione per titoli indetta (ai sensi dell’art. 15, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca di primo livello, di cui n. 14 per la macro-area di scienze biomediche;
– la dottoressa Strettoi, in particolare, non aveva conseguito l’avanzamento riguardante la macro-area dipartimentale delle Scienze Biomediche, per la quale erano stati previsti 14 posti, essendosi collocata alla 22ma posizione in graduatoria con un punteggio finale complessivo di 57,74;
– a fondamento dell’impugnativa, l’interessata lamentava la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, irragionevolezza e carenza di istruttoria, sotto i seguenti profili:
i) in relazione al criterio di valutazione A-1I.1, relativo alla responsabilità di un progetto scientifico internazionale, mentre agli altri candidati era stato attribuito un massimo di punti 10 di partenza, alla ricorrente erano stati assegnati punteggi di partenza di soli 0,5 che, moltiplicati per i corrispondenti coefficienti relativi ai rispettivi finanziamenti, avevano condotto a punteggi di 0,10, 0,30, 0,30, per un totale di 0,70;
ii) la medesima ingiustificata disparità di trattamento aveva riguardato i punteggi attribuiti all’istante anche per incarichi di ricerca di minor rilievo (responsabile di progetti nazionali o di unità operative per progetti internazionali, criteri A-1I.5, A-1I.4), e rispetto ai progetti presentati dal candidato Caleo (in relazione agli incarichi direttivi di cui al criterio A-1III);
– con plurimi motivi aggiunti, la dottoressa Strettoi impugnava anche i successivi provvedimenti di nomina dei signori [#OMISSIS#] Verderio e [#OMISSIS#] Acampora a Dirigente di ricerca, I livello, e l’atto di scorrimento in graduatoria del dottor [#OMISSIS#] De Petrocellis dal 15mo al 14mo posto, censurandoli tutti per illegittimità derivata dagli atti presupposti;
– la controinteressata [#OMISSIS#] Verderio, collocatasi al 14mo posto con punti 59,66, presentava ricorso incidentale, contestando l’attribuzione, a suo dire indebita, di punteggi aggiuntivi agli altri concorrenti;
– anche il dottor [#OMISSIS#] De Petrocellis presentava ricorso incidentale, a tutela della propria posizione in graduatoria, deducendo la violazione del bando, dei criteri di valutazione, del parere del Consiglio scientifico del Consiglio Nazionale Ricerche dell’8 novembre 2012 nonché l’eccesso di potere sotto vari profili;
– il T.a.r. Lazio, con sentenza n. 9979 del 2017, definitivamente pronunciando, così statuiva:
i) rigettava le eccezioni di inammissibilità, sollevate nel ricorso incidentale della dottoressa Verderio;
ii) accoglieva il ricorso introduttivo (promosso avverso la graduatoria) ed i due ordini di motivi aggiunti (sollevati avverso gli atti di nomina a dirigente di ricerca di primo livello dei signori Verderio, Acampora e De Petrocellis), adducendo la seguente motivazione: «Invero è disceso un giudizio con valutazione tecnico-discrezionale palesemente contraddittoria e discriminatoria oltre che all’evidenza irragionevole, laddove alla ricorrente, per gli incarichi di responsabile di progetti di ricerca internazionali, individuati ai nn.4, 5, 6 della sua domanda, venivano assegnati, senza ulteriore motivazione, punteggi di partenza di 0,5 – che, moltiplicati per i corrispondenti coefficienti relativi ai rispettivi finanziamenti, conducevano a punteggi di 0,10, 0,30, 0,30, per un totale di 0,70 -, in luogo del punteggio di partenza di 10, come avvenuto per gli altri candidati, quale risultato massimo conseguibile in base al relativo criterio A-1I.1 (cfr. all.6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 12.a, 12.b, 4 al ricorso), che avrebbe condotto a 14 punti complessivi. Giova ancora precisare sul punto che non poteva valere il parere del Consiglio scientifico del CNR dell’8 novembre 2012, rilasciato peraltro con riferimento ai bandi di concorso per Primo Ricercatore, a precludere la qualificazione di internazionale ai progetti di ricerca in questione, atteso che l’elencazione degli stessi contenuta nel predetto parere appare esemplificativa e dunque non esaustiva di tutte le tipologie (cfr. all.5 al ricorso incidentale Verderio). Non risulta dunque che i progetti de quibus siano stati ricompresi nella differente voce “altri progetti”, di cui al criterio A-1I.6. Va in ultimo rilevato sulla questione che i progetti di cui ai nn. 5 e 6 appaiono ben distinti, differenziandosi, tra l’altro, per l’entità dei finanziamenti, gli estremi dei relativi contratti, i periodi dell’attività di ricerca (cfr. all.6.a al ricorso)»;
iii) dichiarava i ricorsi incidentali (presentati dai concorrenti controinteressati Verderio e De Petrocelli): inammissibili laddove rivolti avverso posizioni non contestate col ricorso principale; infondati nella parte in cui contestavano in varia misura i progetti n. 4, n. 5 e n. 6 della concorrente Strettoi; fondati limitatamente alla censura riguardante gli indici di attribuzione dei punteggi ai propri articoli scientifici.
2.- Avverso la predetta sentenza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche proponeva due appelli del tutto identici e rubricati con diversi numeri di ruolo generale (n. 2861 e n. 4282 del 2018), sostenendo la legittimità dell’operato della commissione esaminatrice, sia sotto il profilo della conformità a quanto statuito dal regolamento vincolante del concorso, che sotto il profilo della disparità di trattamento.
3.– Con ricorso in appello n. 2918 del 2018, anche la signora Verderio [#OMISSIS#] impugnava la medesima sentenza del T.a.r. Lazione n. 9979 del 2017, nelle parti riguardanti: l’accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti, e del motivo n. 1), lettera a), del ricorso incidentale del dottor De Petrocellis; la dichiarazione di inammissibili del motivo n. 7 del ricorso incidentale dalla stessa proposto.
4.– Con ricorso 1814 del 2018, ha proposto appello altresì il signor [#OMISSIS#] De Petrocellis. Nel corso del giudizio così introdotto, hanno proposto appello incidentale la dott.ssa [#OMISSIS#] Strettoi, il dott. [#OMISSIS#] Acampora, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#].
5.- All’udienza pubblica del 25 ottobre 2018 – avendo l’avvocato della Strettoi dichiarato che quest’ultima era risultata vincitrice ad un concorso successivo a quello oggetto del ricorso, relativo alla stessa qualifica, e che, laddove questa posizione si fosse consolidata, sarebbe venuto meno l’interesse ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, conservandosi solo l’interesse a una declaratoria di illegittimità, ai fini risarcitori – le parti chiedevano congiuntamente il rinvio delle cause connesse al fine di attendere il decorso dei termini per la proposizione di eventuali impugnative avverso gli atti della nuova procedura.
6.- All’udienza del 26 settembre 2019, le cause sono state discusse e trattenute in decisione.
DIRITTO
1.– I ricorsi in epigrafe vanno tutti riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.
2.- Con memoria del 12 luglio 2019 la dottoressa [#OMISSIS#] Strettoi, ha dedotto:
i) di aver partecipato al concorso pubblico bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per un posto da dirigente di ricerca, di cui al provvedimento di approvazione della graduatoria del 3 agosto 2018 (bando n. 367.163);
ii) di avere preso servizio, a far data dal 30 novembre 2018, in forza di nuovo contratto di lavoro presso la sede di Pisa dell’Istituto di Neuroscienze del CNR;
iii) di non avere pertanto più interesse all’annullamento degli atti dalla stessa impugnati in primo grado, conservando cionondimeno un interesse ad una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità degli atti impugnati in primo grado, in ragione del pregiudizio economico dalla stessa subito, posto che, se avesse vinto la procedura selettiva interna, la decorrenza degli effetti giuridici ed economici del passaggio di livello a dirigente di ricerca sarebbe stata retroattiva a far data dal 1 gennaio 2010.
Su queste basi, ha chiesto una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità dell’operato della amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a.
2.1.– La dichiarazione della ricorrente in primo grado di non volere più coltivare l’azione di annullamento, per avere nel frattempo conseguito il bene della vita cui aspirava per effetto di una nuova procedura concorsuale, comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. Il mutamento della situazione di fatto originariamente dedotta ha reso oramai priva di residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia costitutiva di annullamento del giudice adito.
2.2.- Analoga statuizione di improcedibilità deve essere riservata anche alle impugnazioni incidentali promosse dai candidati controinteressati al fine di conservare un posto utile in graduatoria (e, dunque, solo subordinatamente all’accoglimento del ricorso della Strettoi). In ragione del consolidamento degli atti della procedura di gara, essi non hanno infatti più motivo di temere un mutamento in peius della propria sfera giuridica. Ne consegue l’estinzione degli appelli n. 2918 del 2018 e n. 1814 del 2018.
3.- Dichiarata l’improcedibilità della domanda originaria di annullamento, sussistono invece i presupposti per proseguire il giudizio di appello introdotto – con due atti di appello identici (n. 2861 e 4282 del 2018) – dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., secondo cui: «[q]uando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori»
3.1.- La norma da ultimo citata non concreta una ipotesi di riqualificazione della domanda originaria. In quest’ultimo caso, infatti, il giudice è chiamato soltanto ad una operazione di interpretazione giuridica della domanda originaria, alla stregua del contenuto effettivo della pretesa (del tutto coerentemente, l’art. 32, comma 2, c.p.a. lo configura come potere prettamente ufficioso). Il passaggio dall’azione di annullamento a quella di mero accertamento, per contro, determina una modificazione – non degli effetti processuali della domanda originaria, bensì – degli effetti sostanziali scaturenti dal giudicato.
Ancora in via definitoria va precisato che non siamo in presenza di una “mutatio libelli”, in quanto la domanda di mero accertamento dell’illegittimità dell’atto non introduce né un “petitum” diverso e più ampio, né una “causa petendi” fondata su fatti costitutivi differenti. Richiamando la tradizionale tassonomia processualcivilistica, deve parlarsi piuttosto di “emendatio”, la quale non pone al giudice un nuovo tema d’indagine e neppure sposta i termini della controversia, bensì si concreta nella variazione in senso riduttivo del petitum originario, al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte necessità di soddisfacimento del bisogno di tutela. In definitiva, modificandosi l’utilità perseguita (l’oggetto mediato trascorre dalla tutela specifica a quella per equivalente) in relazione alla originaria richiesta di provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), quest’ultimo viene soltanto variato nella sua estensione.
La fattispecie normativa in esame integra, in definitiva, una ipotesi di conversione (art. 32, comma 2), la quale tuttavia non opera automaticamente, ma è subordinata ad una espressa “manifestazione” di interesse del ricorrente a fini risarcitori. Una conversione ufficiosa della domanda si porrebbe in spregio al principio della domanda (art. 112 c.p.c., operante nel processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.c.), a sua volta correlato ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice.
Poiché tuttavia il processo non può essere utilizzato in vista della mera previsione di possibili effetti pregiudizievoli, occorre che la parte (quantomeno) prospetti l’esigenza concreta di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, onde scongiurare il rischio che venga portato a compimento un giudizio non sorretto da alcuna sostanziale “pretesa”.
La manifestazione espressa di interesse alla prosecuzione del giudizio – la quale non abbisogna di un atto notificato, trattandosi della mera precisazione della domanda originaria – consente anche il rispetto del contraddittorio formatosi sulla sola domanda originaria.
Non occorre invece, ai fini dell’accertamento in continuità, la contestuale proposizione della domanda risarcitoria: ove così si ritenesse, l’art. 34, comma 3, del c.p.a. risulterebbe una disposizione privo di autonoma portata precettiva, tenuto conto che già l’art. 30, comma 5, del c.p.a. prevede che «[n]el caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».
3.2.- Da ultimo, va pure rimarcato che la domanda di mero accertamento dell’illegittimità in funzione dell’interesse risarcitorio può essere formulata per la prima volta in appello, in deroga al divieto di domande nuove di cui all’art. 104 c.p.a., solo qualora l’interesse all’annullamento dell’atto sia venuto meno nelle more tra giudizio di primo grado e di appello. Diversamente, non è consentito addurre nella fase di gravame – anche quando il bene richiesto rimanga immutato – modifiche della domanda originaria.
4.– Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che i motivi di ricorso sollevati in primo grado sono destituiti di fondamento, non emergendo dagli atti di causa indici del carattere discriminatorio delle valutazioni effettuate dalla Commissione con riguardo alla dottoressa Strettoi.
4.1.– La Commissione, avendo a disposizione 100 punti totali, aveva suddiviso il punteggio riservato alla categoria “A” relativo ai titoli posseduti in 2 categorie – “Al” per i ruoli ricoperti e “A2” per i riconoscimenti scientifici – suddividendo poi ognuna di esse in sotto-fattispecie a ciascuna delle quali ha assegnato un autonomo punteggio massimo. In particolare, il punteggio concernente la «Responsabilità di un progetto scientifico o di una mera partecipazione ad un progetto scientifico» (AI.1) è stato graduato prevedendo un punteggio massimo di 10 punti per ciascuna responsabilità di progetto scientifico internazionale e massimo 0,4 punti per ciascuna semplice partecipazione a progetto scientifico internazionale di indubbia minore rilevanza.
4.2.– In primo luogo, la doglianza accolta dal giudice di prime cure – la quale suppone che il suddetto punteggio fosse da considerarsi un punteggio di partenza e non un punteggio massimo suscettibile di graduazioni – contraddice apertamente la lettera ed il significato del bando. Il mero fatto che alla ricorrente fossero stati attribuiti punteggi inferiori al massimo, invece attribuiti agli altri candidati, non può essere ascritto, di per sé, ad un abuso di discrezionalità valutativa.
Sul punto, è utile ricordare che il criterio selettivo del pregio scientifico dei titoli esibiti dai concorrenti viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal Giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla commissione esaminatrice.
4.3.– Sotto altro profilo, la ponderazione comparativa dei titoli prodotti dalla ricorrente in relazione agli altri candidati appare congruamente motivata dalla Commissione – con giudizio espresso peraltro all’unanimità – in relazione alla consistenza della produzione curriculare della candidata Strettoi ed al mancato riconoscimento dell’internazionalizzazione dei progetti n. 4, n. 5 e n. 6 dalla stessa presentati.
La Commissione aveva preliminarmente deciso di considerare internazionali i Progetti FPx o comunque progetti internazionali con un numero di partner maggiore di 2, al fine di valorizzare la capacità di coordinamento attestata da progetti internazionali con svariati partners. I progetti bilaterali erano invece stati considerati “altro” e valutati per il loro impatto di ricerca e non per la funzione di coordinamento.
Su queste basi, in modo coerente la Commissione:
– con riferimento al titolo n. 4, ha ritenuto il progetto di bassa competizione, presentando un coordinamento relativo a soli due ricercatori di due Università italiane, ed attribuendo per questo un punteggio di 0,10;
– con riferimento al punteggio attribuito al progetto di cui al titolo n. 5, ha ritenuto di attribuire un punteggio di 0,30, stante la mancanza di altri partener e non rinvenendo nella produzione scientifica della candidata contributi di altissima eccellenza che soli avrebbero giustificato la tipologia ed il contenuto del finanziamento dichiarato;
– con riferimento al titolo n. 6, dove pure risultava aver partecipato solo la Strettoi, ha parimenti attribuito un punteggio di 0,30, avendo verificato che il finanziamento in questione veniva erogato in occasione di contribuiti scientifici straordinari in campo biomedico, che non trovavano riscontro nella produzione scientifica della dott.ssa Strettoi (solo un valore di Impact Factor pari a 30 o 40, si dice, avrebbe comprovato l’attribuzione di questo finanziamento).
5.– Per le ragioni che precedono, gli appelli identici del CNR – da scrutinarsi ai soli fini dell’accertamento di legittimità degli atti della procedura di gara- sono fondati e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti.
5.1.– La liquidazione delle spese del doppio grado di lite, possono integralmente compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
– dichiara improcedibili gli appelli n. 1814 del 2018, n. 2918 del 2018;
– accoglie gli appelli n. 2861 e n. 4282 del 2018 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 22/10/2019