La stesura monocratica del verbale da parte del presidente e la successiva mera approvazione da parte dei commissari impedisce che possa parlarsi di una vera e propria riunione collegiale, sebbene in forma telematica. Le forme di riunione e decisione collegiale telematica sono infatti solo quelle che permettono un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni, come ad esempio le chat (che permettono a più persone di essere connesse in uno stesso momento in modo sincrono) e le videoconferenze, in modo tale che la decisione finale può formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 8 ottobre 2019, n. 758
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Composizione-Verbale-Modalità telematica
N. 00758/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, via Santo [#OMISSIS#], 16;
contro
Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
Ad opponendum
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gherardini, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, via San [#OMISSIS#] 55;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del 5.6.2017 del Rettore dell’Università di Bologna con la quale è stata comunicata la esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di due posti di Professore Associato Settore concorsuale 06/D1 SSD MED/11 Malattie dell’apparato Cardiovascolare bandita con DR n. 385 del 8.5.2014;
della nota del 5.6.2017 del Rettore dell’Università di Bologna con la quale è stata riavviata la procedura concorsuale anzidetta e il DR n. 385 del 8.5.2014 dell’Università di Bologna per la copertura di due posti di professore universitario di II fascia con riferimento al SSD MED/11 Malattie dell’Apparto Cardiovascolare;
per quanto riguarda il ricorso incidentale dell’interveniente:
esclusione della ricorrente per mancanza del requisito della specializzazione in Clinica medica specialistica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 1832019
per l’annullamento
del D.R. del Rettore dell’Università di Bologna n. 369 del 1.3.2019 di approvazione atti procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per la copertura di due posti di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato Cardiovascolare e Malattie dell’apparato Respiratorio; SSD: MED/11 Malattie dell’apparato Cardiovascolare con il quale sono stati approvati gli atti della riavviata procedura comparativa ed i suoi esiti;
della graduatoria come determinata dalla Commissione esaminatrice e approvata dal Rettore;
del verbale n. 3 della seduta del 6.2.2019 nel corso della quale è stata svolta la valutazione dei candidati con l’attribuzione dei relativi punteggi nonchè quelli nn. 1 e 2, rispettivamente relativi alle sedute del 13.12.2018 e del 19.12.2018, con i quali sono stati determinati dei nuovi criteri di valutazione dei candidati;
dei Decreti Rettorali di nomina della nuova Commissione giudicatrice per la riavviata selezione oggetto del contendere, in particolare del D.R. del Rettore dell’Università di Bologna n. 1576 del 18.10.2018 con il quale è stata nominata, nella sua composizione definitiva, la nuova Commissione giudicatrice;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’effettuazione della rivalutazione concorsuale in termini corretti e legittimi;
per quanto riguarda il secondo ricorso incidentale dell’interveniente
per l’annullamento in parte qua
del D.R. del Rettore dell’Università di Bologna n. 369 del 1.3.2019 di approvazione atti procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per la copertura di due posti di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato Cardiovascolare e Malattie dell’apparato Respiratorio; SSD: MED/11 Malattie dell’apparato Cardiovascolare
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 2762019
per l’annullamento
del D.R. del Rettore dell’Università di Bologna n. 942 del 31.5.2019 con il quale si è concluso il procedimento di autotutela avviato dall’Università di Bologna in merito agli esiti concorsuali già impugnati con il primo atto di motivi aggiunti, confermandoli;
della nota n. 57233 in pari data con cui è stato riavviato il procedimento concorsuale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato domanda in relazione alla procedura concorsuale bandita nel 2014 dall’Università di Bologna per la copertura di due posti di professore universitario di II fascia con riferimento al SSD MED/11–Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.
A quel concorso fu ammessa con riserva, a seguito di provvedimento cautelare di questo TAR, poiché non era in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale, per lo svolgimento di tali funzioni, ma aveva in corso un giudizio presso il TAR Lazio avverso il giudizio di non idoneità.
All’esito della procedura concorsuale la ricorrente risultò vincitrice, ma gli atti relativi alla conclusione del concorso furono poi annullati in autotutela dall’Università.
La ricorrente impugnò con motivi aggiunti rispetto al ricorso avverso l’esclusione, l’annullamento in autotutela, ma questo TAR respinse il ricorso con sentenza 770/2015 confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 4440/2016 impugnata con giudizio di revocazione successivamente dichiarato inammissibile con sentenza 326/2019 del Consiglio di Stato.
Nel frattempo il TAR Lazio, che con ordinanza cautelare aveva ordinato il riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, aveva accolto il ricorso avverso il giudizio negativo per l’abilitazione nazionale con la sentenza 8124/2015.
Quando l’Università decise di bandire nuovamente il concorso, il Rettore escluse la ricorrente con il provvedimento impugnato per la mancanza del requisito del conseguimento della idoneità scientifica nazionale nella tornata 2012 dal momento che, nonostante la sentenza del TAR Lazio, il Ministero non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza e l’ammissione con riserva di cui al precedente giudizio era venuta meno.
La ricorrente, pertanto, impugnava il provvedimento di esclusione del 5.6.2017 per violazione degli artt. 3, 24, 33, 97 e 111 Cost., della L. 240/2010, dei DR dell’Università di Bologna n. 977/2013 e. 529/2011 nonché per eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta.
La situazione di fatto, che aveva consentito l’ammissione con riserva della ricorrente, non era cambiata poiché la sentenza 4440/2016 allora non era definitiva in pendenza il giudizio per revocazione ed il Ministero aveva l’obbligo di procedere al nuovo giudizio per la valutazione della Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia per il 2012, all’esito della sentenza che aveva annullato il primo giudizio negativo.
Sulla base di tale presupposto non ha rilievo la circostanza evocata dal Rettore per cui la ricorrente ha conseguito l’ASN 2013 con efficacia dal 24.11.2014.
Infatti, nella sentenza del Consiglio di Stato 4440/2016 tale elemento è richiamato solo incidentalmente per concludere che la sopravvenienza dell’ASN 2013 in capo alla ricorrente, era inidonea a surrogare l’ASN 2012.
In sostanza, a causa dell’inerzia del MIUR, nei confronti del quale è stato promosso giudizio di ottemperanza, e della condotta acritica dell’Amministrazione resistente, si vorrebbe impedire alla ricorrente la partecipazione alla nuova selezione.
L’Università di Bologna si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 229/2017 il TAR accoglieva la richiesta di sospensiva in quanto la mancanza del requisito dell’abilitazione a professore associato conseguita nel 2012 era ancora sub iudice, essendo stato annullato il provvedimento con cui la ricorrente era stata dichiarata non idonea, ed in pendenza di una nuova valutazione della ricorrente da parte della Commissione nominata dal Ministero.
Il controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] interveniva ad opponendum con ricorso incidentale, sostenendo che per partecipare al bando non era necessaria solamente l’abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nel 2012 ma anche l’attività assistenziale nel settore MED/11 che la ricorrente non ha perchè non ne possiede la specialità, avendo essa conseguito la specialità in Medicina Interna.
In data 8.9.2017, il Ministero procedeva al riesame dell’Abilitazione Scientifica Nazionale della ricorrente con esito negativo che è stato oggetto di nuova impugnazione al TAR Lazio che ha sospeso l’efficacia del provvedimento con ordinanza 5491/2017.
All’udienza del 19.4.2018 fissata per la decisione di merito veniva sospeso il giudizio in attesa della decisione che il TAR Lazio avrebbe assunto all’udienza del 9.5.2018.
Il TAR Lazio con sentenza 9014/2018 ha accolto il ricorso annullando il provvedimento, prescrivendo all’amministrazione di procedere ad un riesame del predetto giudizio ad opera di una differente Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
La ricorrente, pertanto, chiedeva fissarsi nuovamente l’udienza di merito, salvo chiedere il rinvio con atto depositato in data il 5.3.2019, allo scopo di presentare motivi aggiunti dal momento che, nelle more del giudizio, la procedura concorsuale si era svolta e la ricorrente era risultata terza e quindi non vincitrice.
Il primo motivo di ricorso contesta la violazione del principio di collegialità dal momento che l’art. 8, commi 9 e 10, D.R. dell’Università di Bologna 977/2013 dispone che ‘Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti […] possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale”, ma in occasione delle riunioni tenute in data 13.12.2018 e 19.12.2018 di cui ai verbali 1 e 2, i commissari non erano compresenti essendo stato utilizzato come metodo di comunicazione quello della posta con mail che non garantisce la contestualità.
Il secondo motivo censura la violazione dei principi di par condicio, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa in quanto i criteri di valutazione come specificati nei verbali 1 e 2 sono stati determinati quando cioè i nominativi dei candidati e i loro profili curriculari erano già noti.
In particolare la nuova Commissione, attraverso circostanziate modifiche del verbale n. 1 della precedente Commissione, avrebbe definito immotivatamente dei nuovi criteri di dettaglio, incidendo così sull’intera griglia valutativa precedente.
Il terzo motivo si duole di alcuni criteri di dettaglio stabiliti dalla nuova Commissione considerati illegittimi oltre che nel metodo anche nel merito in quanto contraddittoriamente applicati ovvero assunti in violazione del bando e comunque irrazionali ed illogici sotto più profili.
In relazione all’attività didattica, il bando di concorso precisava che la Commissione avrebbe dovuto attribuire i relativi punteggi considerando “Volume e continuità didattica con particolare riferimento agli insegnamenti nel SSD MED/11 ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità negli ultimi 5 anni”; la Commissione, invece, ha valutato esclusivamente gli asseriti affidamenti del SSD MED/11 dell’ultimo quinquennio, immotivatamente azzerando il valore di qualunque altra attività di docenza.
Tale condotta in violazione della prescrizione del bando ha penalizzato la ricorrente favorendo il candidato con minore esperienza didattica.
Infatti, comparando gli affidamenti didattici portati in valutazione da ciascuno dei 3 candidati, emerge che la ricorrente presenta in totale 49 affidamenti, mentre la controinteressata [#OMISSIS#] 32 ed il controinteressato [#OMISSIS#] 9, ma il punteggio assegnato è pari a: [#OMISSIS#] 21 pt.; [#OMISSIS#] 17 pt. e [#OMISSIS#] 16 pt., con notevole modifica dei punteggi assegnati dalla precedente Commissione.
Inoltre l’attribuzione del punteggio ha seguito un metodo irrazionale perché esso non è commisurato per ogni singolo affidamento didattico in modo lineare, ma secondo classi così stabilite:
1 affidamento = punti 3;
2 affidamenti = punti 6;
3-4 affidamenti = punti 10;
5-6 affidamenti = punti 15;
7-9 affidamenti = punti 20;
10-14 affidamenti = punti 25;
>= 15 affidamenti = punti 28.
Ciò determina un attribuzione di punteggio irragionevole poiché la differenza di un solo affidamento può determinare il medesimo punteggio o una differenza anche di cinque punti.
Ulteriore illogicità sussiste per la valutazione delle attività istituzionali: a fronte di una previsione del bando di un punteggio massimo di 5 punti, la Commissione ha identificato 3 tipologie di attività istituzionali ed ha definito che in ciascuna di esse chi ha un’unica esperienza è parificato a chi ne ha molteplici essendo attribuibili, in entrambi i casi, lo stesso punteggio.
Nella valutazione dell’attività assistenziale il bando di concorso precisava che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’attività assistenziale, occorreva riferirsi alla “Congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il SSD MED/11. Saranno valutate la durata e la continuità dell’attività assistenziale svolta” senza necessità di valutare anche il grado di responsabilità assistenziale.
Mentre la nuova Commissione, nell’ambito della procedura oggetto del contendere, ha stabilito che 2 dei 10 punti attribuibili per la valutazione delle attività assistenziali dovessero essere assegnati per la “Direzione di struttura complessa, semplice o titolare di programma aziendale”
Pertanto la determinazione di criteri di dettaglio, anziché specificare quelli generali dettati dal bando, li ha illegittimamente integrati e superati.
Inoltre alla ricorrente sono stati riconosciuti 0 punti, in quanto “Sul curriculum non vengono riportate con esattezza le date di inizio e fine delle attività assistenziali dichiarate. La Commissione non è quindi in grado di valutare con esattezza la durata in mesi o anni e la continuità dell’eventuale attività assistenziale. La congruità con il SSD MED/11 non può essere verificata in assenza di informazioni sul ruolo ufficiale svolto. Per tali motivi la commissione non ritiene possibile attribuire un punteggio per le attività assistenziali dichiarate dal Candidato”, mentre, a pag. 3 del CV esiste un dettaglio dell’attività cardiologica svolta fin dall’anno 2001, tra cui “prevenzione primaria e secondaria nell’ambito della cardiopatia ischemica acuta e cronica” ed anche “assistenza e cura di prevenzione cardiologica per l’Arma dei Carabinieri”.
Il quarto motivo eccepisce l’illegittimità del metodo adottato per la valutazione dell’attività di ricerca.
Risulta che “la valutazione degli indici bibliometrici è stata effettuata dalla Commissione con l’ausilio del CESIA” e che “il numero delle citazioni è stato calcolato al 31.12.2014”.
Ma al momento della predisposizione dei criteri la Commissione stabiliva che “i parametri bibliometrici valutati saranno quelli rilevabili alla data di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura (04.06.2014)”.
Inoltre, al momento della definizione dei criteri non è presente alcun riferimento al CESIA, ufficio dell’Ateneo le cui competenze sono del tutto diverse rispetto al fornire supporto alle Commissioni di concorso.
La Commissione avrebbe illegittimamente ed immotivatamente demandato la valutazione ad essa spettante ad un Organo (il CESIA) che non aveva tale potere, non esercita tali tipi di funzioni e non si dice come e quando abbia operato, ma lo ha anche fatto in violazione di quanto precedentemente da essa stessa stabilito nei verbali n. 1 e 2.
Infine nel medesimo motivo contestava una serie di errori nell’attribuire i vari punteggi al controinteressato [#OMISSIS#].
Il ricorso per motivi aggiunti conteneva anche una richiesta cautelare per discutere la quale veniva fissata la camera di consiglio del 17.4.2019 nel corso della quale si rinviava al merito ogni valutazione dal momento che l’Università aveva avviato un procedimento per verificare se esistevano i presupposti per esercitare l’autotutela come richiesto dalla ricorrente.
L’interveniente presentava un secondo ricorso incidentale per contestare le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice su alcuni degli indici.
In merito all’attività di ricerca che era un Associate Editor della rivista PLOSE ONE e non un Academic Editor cosicchè la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli 1,5 punti anziché 0,5.
Quanto alle pubblicazioni su tre di esse la Commissione aveva attribuito complessi punti 0,7 ritenendo che il dott. [#OMISSIS#] fosse secondo autore mentre invece era corresponding author e quindi avrebbe dovuto ottenere 1,5 punti.
Infine sull’attività didattica la Commissione ha omesso di valutare ulteriori sei insegnamenti che gli avrebbero consentito di conseguire 25 punti anziché 20.
L’udienza di merito fissata per il 29.5.2019 veniva spostata al 12.6.2019 poiché non era ancora stata pubblicata la decisione dell’Università in merito all’esercizio o meno dell’autotutela.
A quell’udienza la ricorrente preannunciava la proposizione di un secondo ricorso per motivi aggiunti poiché l’Università aveva deciso di non procedere ad un atto di annullamento dei decreto di approvazione dell’esito del concorso.
L’udienza di merito veniva così definitivamente fissata per il 25.9.2019.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente formula nei confronti dell’atto impugnato le stesse censure già proposte nel primo ricorso per motivi aggiunti oltre a formulare specifiche contestazioni al provvedimento di riesame che vengono di seguito indicate.
In relazione alla censura della mancata contestuale presenza dei commissari al momento della decisione sui criteri di valutazione, l’atto impugnato la giustifica con la natura preliminare dell’operazione che non richiederebbe la compresenza fisica o telematica dei commissari.
La ricorrente osserva la determinazione di criteri in un concorso come quello di cui è causa costituisce il momento essenziale perché in seguito l’attribuzione del punteggio altro non è che l’applicazione di un parametro.
Sulla modifica dei criteri quando ormai erano noti i nomi dei partecipanti alla selezione, l’Università afferma che non vi è prova di ciò, mentre la ricorrente indica un verbale del Dipartimento di nomina di un commissario presente nella circostanza ove era allegata una nota del rettore con i nomi dei candidati.
In merito alla modifica dei criteri rispetto alla selezioni annullata a suo tempo dall’Università, la nota del 31.5.2019 sottolinea che la Commissione non aveva alcuna limitazione nel mandato, mentre la ricorrente richiama il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
In prossimità dell’udienza di merito, la ricorrente formulava istanza cautelare per sospendere l’efficacia dei due atti impugnati con i motivi aggiunti sostenendo che nelle more di pubblicazione della sentenza all’esito dell’udienza del 25.9.2019 l’Università concluderà la procedura di chiamata con la nomina a Professore di II fascia dei due vincitori della selezione il cui esito è oggetto del ricorso con conseguente affidamento degli insegnamenti a partire dal 30.10.2019.
Il Collegio ha respinto l’istanza per la prevedibile pubblicazione della sentenza prima del realizzarsi degli effetti paventati e comunque sussistendo la possibilità che l’Università revochi gli atti ulteriori a seguito dell’esito del giudizio.
DIRITTO
E’ necessario partire dall’esame del ricorso principale relativamente al diritto della ricorrente di partecipare alla selezione in esame poiché l’esito negativo della prima richiesta travolgerebbe i motivi aggiunti rendendone inammissibile l’esame.
La vicenda in esame è singolare poiché la ricorrente nel 2015, quando ebbe inizio la procedura concorsuale, era priva di uno dei requisiti per la partecipazione e cioè l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore universitario di II fascia con riferimento al SSD MED/11–Malattie dell’Apparato Cardiovascolare ottenuta nel 2012.
Fu ammessa con riserva poiché vi era in corso un ricorso al TAR Lazio che ebbe poi esito positivo per la ricorrente; analoga situazione si è verificata quando è stato riavviato il concorso nel 2017 dopo le vicende descritte in precedenza, perché la nuova commissione nazionale aveva negato l’abilitazione necessaria. In via cautelare il TAR ha ammesso la ricorrente alla procedura sulla scorta di quanto già deciso in precedenza ed anche in questo caso il TAR Lazio nel corso del giudizio ha annullato il giudizio negativo intimando al Ministero di convocare la Commissione nuovamente entro un mese. La sentenza è passata in giudicato, ma il Ministero non ha ancora ottemperato.
Il ricorso relativo al provvedimento di esclusione dalla selezione va, pertanto, accolto poiché la partecipazione con riserva alla selezione è legittima, non potendo accollarsi alla ricorrente le conseguenze del contorto iter del procedimento per valutare l’abilitazione scientifica nazionale nell’anno 2012 soprattutto per quanto riguarda l’omissione di ogni iniziativa da parte del Ministero dopo la sentenza 9014/2018 del TAR Lazio.
Va, invece, dichiarato inammissibile il primo ricorso incidentale dell’intervenuto ad opponendum che in quel momento non era ancora un controinteressato, poiché un partecipante al concorso non ha alcun diritto a vedere ridotta la platea dei partecipanti, ma solo un interesse di mero fatto ( si veda sul punto Consiglio di Stato 2467/2012).
Il primo ricorso per motivi aggiunti è rivolto al decreto del rettore che ha approvato gli atti procedura valutativa del concorso in esame.
La prima censura riguarda la violazione del principio di collegialità che è caratterizza il lavoro di qualunque organo collegiale; in virtù dei progressi tecnici l’art. 4, comma 12 DPR 117/2000 consente alle commissioni giudicatrici di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore, che l’Università di Bologna ha concesso.
Lo strumento telematico deve consentire la compresenza virtuale dei commissari ed il collegamento mediante posta elettronica, utilizzato nel caso di specie, non presenta questa caratteristica.
Sul punto esiste un significativo precedente giurisprudenziale, riportato anche dalla ricorrente, che il Collegio ritiene attagliarsi al caso di specie: si tratta della sentenza TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara 367/2016 che sul punto afferma: “In realtà, la stesura monocratica del verbale da parte del presidente e la successiva mera approvazione da parte dei commissari impedisce che possa parlarsi di una vera e propria riunione collegiale, sebbene in forma telematica. Le forme di riunione e decisione collegiale telematica sono infatti solo quelle che permettono un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni, come ad esempio le chat (che permettono a più persone di essere connesse in uno stesso momento in modo sincrono) e le videoconferenze, in modo tale che la decisione finale può formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti”.
Nel caso in esame la stesura monocratica del verbale è stata fatta dal segretario, ma la definizione di cosa possa definirsi strumento telematico secondo lo spirito della norma prima richiamata è senza dubbio condivisibile.
Ma la stessa Università si è resa conto che non può essere sostenuta la tesi che il collegamento via mail sia uno strumento telematico che consenta la compresenza, poiché nell’atto con cui ha ritenuto di non esercitare poteri di autotutela, ha fondato la legittimità dei verbali della commissione sulla circostanza che si trattava di un’attività meramente preparatoria.
A riprova della correttezza di tale assunto cita la sentenza 4708/2009 del Consiglio di Stato che ha dovuto affrontare una censura analoga.
In essa viene operata una distinzione tra attività preparatorie, che o sono vincolate o non comportano l’espressione di giudizi sui singoli candidati, e l’attività propriamente di espressione del giudizio sui singoli candidati.
In questo secondo caso ritiene sia necessaria oltre che la collegialità anche la contestualità, nel primo no.
Ma in un concorso per titoli come quello in esame, la fissazione dei criteri di dettaglio sulla base dei quali attribuire i punteggi non è un’attività vincolata, ma costituisce il cuore della selezione poiché, una volta stabiliti i criteri, l’unica discrezionalità può riguardare la valutazione se un certo titolo prodotto dal concorrente rientri in una categoria o in un’altra.
Il motivo è, quindi, fondato.
La seconda censura è rivolta al mancato rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
La commissione ha fissato criteri in parte diversi da quelli stabiliti dalla commissione giudicatrice i cui atti erano stati oggetto del provvedimento di autotutela che ha fatto ripartire il concorso e ciò è avvenuto quando i commissari conoscevano i nomi dei concorrenti ed i titoli presentati; ciò alimenta il sospetto che tale modifica sia fatta per agevolare qualcuno di essi. A sostegno di tale tesi viene riportato un precedente giurisprudenziale che afferma la necessità, quando si riavvia una procedura concorsuale, di “rifuggire dall’introduzione di criteri innovativi che non siano giustificati dalla causa attributiva del potere ovvero dalla necessaria riconduzione a legittimità della procedura e che, pertanto, ove non giustificati altrimenti, possono generare anche solo il sospetto di alterazione delle regole di par condicio” ( TAR Puglia 787/2017 ).
Il principio della tendenziale immodificabilità dei criteri da parte della Commissione non consente di dichiarare illegittimo il cambiamento avvenuto solamente per l’esistenza di varianti rispetto agli originari subcriteri.
Bisogna verificare in concreto se tale modifica sia stata determinata dalla volontà di favorire qualcuno dei concorrenti; a prescindere dalla considerazione che, stante l’ambito limitato di partecipazione che caratterizza questi concorsi, almeno qualche commissario nominato nel 2014 probabilmente conosceva i partecipanti e le loro caratteristiche professionali prima di fissare i subcriteri, il Rettore aveva disposto l’annullamento di tutti gli atti della precedente Commissione successivi alla pubblicazione del bando medesimo.
Rientrava pienamente nella facoltà della nuova commissione fissare i nuovi criteri che possono essere oggetto, come si vedrà tra breve, di autonome censure, senza che si possa criticare a priori il fatto stesso che siano stati stabiliti, anche se i commissari conoscevano i nomi dei partecipanti non fosse altro perché era ragionevole attendersi che si sarebbero presentati gli stessi concorrenti della precedente tornata.
Il terzo motivo segnala che in particolare che uno dei subcriteri non era semplicemente specificativo di quanto disposto dal bando, ma modificativo.
Il riferimento è alla valutazione dell’attività didattica: il bando prevedeva: “Volume e continuità didattica con particolare riferimento agli insegnamenti nel SSD MED/11 ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità negli ultimi 5 anni”, in virtù delle scelte della commissione il particolare riferimento è divenuto esclusivo riferimento.
La modifica del bando è incontestabile poiché la Commissione avrebbe potuto stabilire una griglia che poteva prevedere un punteggio molto più elevato per gli insegnamenti più recenti, circostanza cha sarebbe apparsa assolutamente logica, ma non poteva azzerare l’attività di insegnamento anteriore ai cinque anni. Il bando esprime le scelte che l’Università vuole compiere nello scegliere i propri docenti e se vuole dare rilievo esclusivo ai titoli più recenti ad un’attività sia essa didattica o assistenziale o relativa all’attività scientifica lo inserirà nei criteri del bando medesimo.
La Commissione non può intervenire sulle scelte di fondo operato cosicché sotto tale profilo l’operato della Commissione è illegittimo.
Oltretutto quei sospetti adombrati dalla ricorrente nel precedente motivo di ricorso, e che non sono stati ritenuti idonei per genericità a dimostrare la violazione del principio di imparzialità, tornano a galla in questa fase; infatti aver escluso qualsiasi peso all’attività didattica precedente l’ultimo quinquennio, ha danneggiato in modo particolare proprio la ricorrente rispetto alla precedente valutazione.
Viene, altresì, censurata sul piano dell’illogicità anche la tabella dei punteggi stabilita per valutare l’attività didattica.
Anziché procedere con un punteggio fissato in modo lineare in base al numero di insegnamenti svolti, scegliendo un coefficiente sempre uguale per ciascuno di essi, la Commissione ha individuato una serie di scaglioni con un range fra un minimo ed un massimo che secondo la ricorrente determina un esito irragionevole.
La critica al metodo adottato appare fondata: non si capisce per quale ragioni il punteggio di due concorrenti, che differiscano nel loro curriculum di un solo insegnamento, debba essere uguale se i due numeri sono ricompresi nel medesimo scaglione, mentre differiscono considerevolmente se il più basso è il massimo di uno scaglione e l’altro è il minimo dello scaglione superiore.
La riprova dell’incongruità del criterio scelto è evidente riportando la considerazione svolta nel motivo di ricorso ove si mostra che uno scarto di quattro insegnamenti può portare ad una differenza di punteggio che passa dai dodici ai tre punti a seconda di quale sia il tratto nella sequenza lineare dei numeri ove questa differenza si situi.
Anche sotto tale profilo, l’atto è illegittimo per eccesso di potere per illogicità.
Rimanendo sul piano delle differenziazioni dai criteri adottati dalla Commissione rispetto a quella precedente, ritenute illegittime dalla ricorrente, va esaminato se l’aver stabilito per le attività istituzionali, cui il bando attribuiva al massimo 5 punti, la possibilità di valutare una sola delle attività descritte, non abbia alterato le previsioni del bando.
Le attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’Ateneo erano state divise in tre sottocategorie: Coordinatore di Corsi di Studio o Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Responsabile di attività istituzionali volte a consolidare ed ad incrementare l’internazionalizzazione e altre attività istituzionali.
Per ognuna di esse era stato fissato un punteggio in maniera che la loro somma potesse restare nel livello fissato dal bando cioè 5 punti.
Aver stabilito che per ogni sottocategoria non poteva essere presa in esame più di un’attività, appare una scelta ragionevole.
La voce in esame è quella cui è attribuito dal bando il minore perso rispetto alle altre ( attività didattica, attività di ricerca, attività assistenziale); inoltre in un tentativo di maggiore specificazione era stata suddivisa in tre sottocategorie per ciascuna delle quali è stato fissato il criterio contestato di non considerare più di un’attività.
La scelta della Commissione appare pienamente legittima perché un concorrente che potesse vantare un tipo di attività