N. 12232/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11231/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11231 del 2018 proposto dalla dott.ssa Lapenna [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Roma, Viale Regina Margherita n.262, è elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
[#OMISSIS#] Benussi non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito web del MIUR il 27.7.2018, che ha ritenuto di non abilitare la ricorrente come Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-Toracico-Vascolare;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha unanimamente ritenuto di non abilitare la dott.ssa Lapenna responsabile di unità funzionale presso l’Ospedale San [#OMISSIS#] di Milano, come Professore di II fascia, nel settore concorsuale 106/E1 – Chirurgia Cardio-Toracico-Vascolare.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione degli artt. 5 e 6 del DM n.120/2016. Violazione dei criteri generali di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione nel verbale del 10.11.2016;
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 il gravame è stato assunto in decisione e il Collegio, premesso che:
a) il contestato giudizio è stato adottato in quanto la Commissione, pur avendo formulato un giudizio positivo sulle pubblicazioni scientifiche della ricorrente e pur avendo riscontrato il possesso da parte di quest’ultima dei necessari indici bibliometrici, ha tuttavia ritenuto che la stessa risultava in possesso solamente di n.2 titoli invece dei tre minimi richiesti dalla normativa in materia;
b) in particolare, per quel che concerne la controversia in trattazione, è stato ritenuto che la dott.ssa Lapenna non possedeva il titolo “Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”, in quanto aveva presentato soltanto una domanda di brevetto depositata il 16.5.2017;
c) il suddetto organo nei criteri di valutazione, al fine di accertare il possesso del titolo de quo, aveva ritenuto che fosse equivalente al brevetto già concesso a carattere nazionale ed internazionale il brevetto con parere favorevole dalla commissione esaminatrice;
con ordinanza n.6915/2019, regolarmente ottemperata, ha ordinato
A) al Ministero dello Sviluppo Economico, di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, un’articolata relazione, firmata dal Dirigente Generale preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, in cui deve essere precisato se sulla domanda di brevetto presentata dall’interessata in data 16.5.2017 e contrassegnata dal numero 102017000052909 era intervenuto il parere favorevole della competente commissione valutatrice, specificando, altresì, la data in cui è stato adottato il suddetto parere;
B) al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di depositare presso la Segreteria della Sezione, sempre nel termine di cui al punto a), un relazione, firmata dal Dirigente Generale preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto delle presente controversia in cui devono essere indicati:
I) la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso della dott.ssa Lapenna;
II) il termine ultimo per la presentazione della suddetta domanda.
Alla pubblica udienza dell’8.10.2019 il ricorso è stato nuovamente assunto in decisione.
Il proposto ricorso deve essere accolto atteso che dalle risultanze della citata ordinanza istruttoria è emerso che:
a) la domanda di brevetto ha superato la fase istruttoria;
b) la suddetta domanda ha ricevuto sia il rapporto di ricerca, datato 16.1.2018, sia l’opinione di brevettabilità del 16.5.2017, in cui è stata evidenziata “la presenza di tutti i requisiti essenziali di brevettabilità, novità attività inventiva, applicazione industriale, per tutte le rivendicazioni;
c) tali ultimi provvedimenti sono intervenuti prima della data di presentazione da parte della ricorrente della domanda di partecipazione alla procedura de qua.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11231 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00=
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 24/10/2019
IL SEGRETARIO