TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 novembre 2019, n. 12881

Scuola di specializzazione medica-Ammissione-Rinuncia dei posti

Data Documento: 2019-11-08
Area: Giurisprudenza
Massima

In ambito medico, in caso di riuncia ad iscrizione agli anni di specializzazione, laddove l’Amministrazione volesse rendere possibile la copertura dei posti rimasti disponibili, potrebbe farlo solo in tre modi: effettuando un nuovo scorrimento per scaglioni, che rispetterebbe l’ordine di graduatoria vanificando, però, il programmato inizio dei corsi (inizio intervenuto, peraltro nel caso di specie, quasi alla fine dell’anno accademico di riferimento), senza nemmeno garantire risultati certi di integrale copertura; oppure consentendo trasferimenti da un posto all’altro (con conseguenze potenzialmente abnormi, poiché per ogni nuovo posto occupato un altro sarebbe lasciato libero e su quest’ultimo potrebbe presentarsi un diverso aspirante, senza soluzione di continuità, con avvio mai del tutto stabile dei corsi stessi e conseguente danno erariale, per le risorse inutilmente erogate); un’ultima soluzione sarebbe quella di far subentrare nei posti liberi solo i non ammessi, con alterazione della graduatoria di merito e possibili ricorsi dei concorrenti, che si vedessero scavalcati sui posti preferiti, originariamente non disponibili, da parte di soggetti collocati in posizione meno favorevole in graduatoria.

Contenuto sentenza

N. 12881/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2018, proposto da: 
dott.ssa [#OMISSIS#] Pisani, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Chiara [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione dell’odierna ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Ginecologia ed Ostetricia, presso l’Università degli Studi di Bari, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, presso l’Università degli Studi di Bari, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Oftalmologia, presso l’Università degli Studi di Bari, giusto concorso per l’accesso alle predette Scuole, indetto con D.M. n. 720 del 29 settembre 2017 “Bando SSM 2016-2017”, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi alla suddetta Scuola;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso all’odierno esame, notificato il primo febbraio 2018 e depositato il successivo giorno 8, la dott.ssa [#OMISSIS#] Pisani esponeva di avere partecipato alla prova selettiva per l’ammissione alla Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia, giusto concorso indetto con D.M. n. 720 del 29.9.2017 per l’a.a. 2016-2018, nella quale otteneva il punteggio di 72,25 non utile ai fini della sua immediata ammissione ad alcuna delle Scuole predette. Con l’impugnativa proposta, pertanto, la stessa contestava la sua mancata ammissione ad una delle Scuole e delle sedi previamente indicate in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione, con gravame esteso a vari atti presupposti, concernenti la determinazione del numero dei contratti di formazione medica specialistica per l’anno accademico 2016/2017 ed il relativo finanziamento. Nel citato ricorso si prospettavano le seguenti censure: 
I. “Illegittima determinazione del contingente di posti assegnati alle Scuole di specializzazione in Medicina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione; dell’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368; dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 87/CSR del 7 maggio 2015; del Decreto del Ministro della Salute del 20 maggio; dell’art. 1 del Decreto del Ministro della Salute 22 settembre 2017 – Eccesso di potere sotto vari profili”: la determinazione del numero di contratti per la formazione specialistica dei medici, operata nell’anno di riferimento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non sarebbe avvenuta nel rispetto dell’iter procedimentale previsto dal d.lgs. n. 368/1999; in particolare, vi sarebbe stata una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 35 d.lgs. n. 368 del 1999 in quanto la valutazione operata dal MIUR, in merito ai contratti da assegnare alle varie scuole, avrebbe indebitamente ridotto a 6.105 il numero dei contratti di formazione medica specialistica da attivare, a fronte di un fabbisogno di medici da formare, per l’anno accademico in oggetto, pari a 7.967 unità (v. D.M. Salute 22.9.2017); in tal modo, seguendo una censurabile tendenza palesatasi negli anni recenti, la determinazione del numero di medici specializzandi sarebbe stata “piegata” a mere esigenze di bilancio, mentre il Sistema sanitario nazionale e la domanda di servizi sanitari proveniente dai cittadini esprimono ben altre esigenze di provvista di personale medico, affinché sia assicurata l’adeguata tutela del bene-salute; di qui la lamentata violazione degli artt. 33 e 34 Cost. e, soprattutto, dell’art. 32 Cost. che prevede la tutela della salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; la contestata riduzione numerica ricade, infatti, direttamente sul diritto alla salute dei cittadini, che pone in capo allo Stato l’obbligo di predisporre, tramite un’organizzazione sanitaria idonea (il SSN), le prestazioni positive per realizzarne il godimento effettivo e globale; 
II. “Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà –Illogicità”: la norma legislativa di riferimento, ovvero l’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 368 del 1999, di attuazione della normativa comunitaria, con riferimento alle prove di ammissione espressamente prevede che esse debbano essere divise “per ogni singola tipologia”, seppur “con contenuti definiti a livello nazionale”; sarebbe stata, allora, palesemente illegittima la scelta compiuta dal MIUR di indire un’unica prova nazionale valida per tutte le Scuole e quindi non diversificata secondo gli ambiti di specializzazione; non vi sarebbe, ad avviso di parte ricorrente, alcuna fonte normativa che consenta al Ministero di derogare a quanto previsto dalla legge (d.lgs. 368/1999); tale modalità, non solo avrebbe vanificato le naturali attitudini dei candidati ma, cosa ancor più grave, avrebbe anche posto in essere una verifica disomogenea tra le diverse materie oggetto delle varie Scuole e dei diversi ambiti scientifici (area clinica, medica, dei servizi), privilegiando, nella somministrazione delle domande, talune materie a discapito di altre; il meccanismo programmato, ove consente le assegnazioni “ex post” basate su preferenze espresse in via subordinata dai singoli candidati (rispetto all’opzione principale, ove essa resti insoddisfatta), è destinato ad incrementare rinunce e abbandoni; 
III. “Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 720 del 29 settembre 2017 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio”: la ricorrente sostiene che la prova selettiva per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2016/2017, risulta essere illegittima in considerazione del verificarsi, nelle diverse sedi di concorso, di “gravissime situazioni di irregolarità” (come l’uso, da parte di alcuni, dell’uso di smartphone, cellulari e altro); in molte sedi non sarebbero state rispettate le disposizioni relative alle procedure di svolgimento del concorso, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale n. 720 del 29 settembre 2017, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’Allegato 6 al predetto D.M. (doc. 8 ric.) e del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017; 
IV. Violazione dell’anonimato: le prove sarebbero state modificabili, anche in un momento successivo alla loro conclusione, in quanto ogni candidato era a conoscenza del proprio codice identificativo, noto anche al responsabile d’aula, con conseguente possibilità di variare la griglia delle risposte;
V. Erroneità, ambiguità e, comunque, inesattezza del contenuto di molte domande oggetto della prova: 
– con riguardo al quesito n. 50 il M.I.U.R. indica come risposta corretta la A, ma secondo la ricorrente era plausibile anche la risposta D;
– quanto alla domanda 55 (codice domanda: ssm2017108 – riferita allo scenario n. 25): l’Amministrazione indica come risposta corretta la A ma, secondo la ricorrente, è ammissibile anche la risposta B, in quanto “anche le vasche di raffreddamento possono essere una possibile fonte di trasmissione”;
– quanto alla domanda 139 (codice domanda: ssm2017276 – riferita allo scenario n.71): il M.I.U.R. indica come risposta corretta la A ma risulta corretta anche la risposta E, in quanto, sostiene la ricorrente, “anche i calcoli di xantina sono radiotrasparenti, pertanto, non visibili a un RX addome”;
la prova della ricorrente è stata, quindi, “irrimediabilmente pregiudicata da tale agire illegittimo del M.I.U.R., mentre ove tali quesiti fossero stati espunti e/o comunque, attribuiti i maggiori punteggi in relazione a tali domande, questa sarebbe stata, senza alcun dubbio, ammessa alla Scuola di interesse”;
VI) “Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente 2016/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 720 del 29 settembre 2017 – eccesso di potere sotto vari profili”: la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere il MIUR e gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 720 del 29 settembre 2017, nonchè della previsione di cui all’art. 10 del predetto D.M., relativa alla chiusura delle graduatorie delle Scuole di specializzazione, senza possibilità di ulteriori scorrimenti, alla data del 28 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 1); la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti viola i consolidati principi secondo cui la domanda di formazione deve essere, nei limiti del possibile, integralmente sodisfatta, comportando la mancata copertura di posti – che pure le università erano capaci di gestire – una inutile perdita di risorse pubbliche e di professionalità future;
VII. Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità riguardo l’assegnazione dei contratti riservati al personale medico di ruolo del SSN: una parte cospicua di candidati, assegnati alla categoria riservata dei dipendenti del SSN, risulterebbe, in realtà: o non titolare di tale status; o, comunque, titolare di contratto stipulato con struttura privata (da capire se accreditata), qualche giorno dopo la pubblicazione del bando (ottobre 2017) e con cessazione qualche giorno dopo l’espletamento della prova di concorso (fine novembre 2017); si sarebbero verificate, pertanto, condotte abusive di cui si sono avvantaggiati singoli medici che non avrebbero avuto diritto ad alcuna riserva.
Si è costituito in resistenza il MIUR.
Con ordinanza n. 1379 del 2018 la Sezione respingeva la domanda cautelare proposta per l’assorbente ragione che, nella specie, sono state proposte dalla ricorrente “…censure attinenti a vizi per loro natura “travolgenti”, tali cioè da comportare il travolgimento dell’intera procedura selettiva e non il riconoscimento di punteggi incrementali a vantaggio di parte ricorrente; Ritenuto che a non dissimili conclusioni si perviene con riguardo alle asserite situazioni di irregolarità lamentate da parte ricorrente, con riguardo alla presunta presenza di strumenti elettronici in aula, alla violazione del principio dell’anonimato, alla ambiguità/inesattezza di diverse domande oggetto della prova….”.
Con ordinanza n. 1288 del 2019 il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere “il presupposto per l’ammissione con riserva alla graduatoria nazionale…”.
Il MIUR ha depositato articolata relazione, corredata da documenti, in data 20.8.2019.
All’udienza del 9 ottobre 2019, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – E’ sottoposta all’esame del Collegio la procedura concorsuale di accesso alle scuole di specializzazione, finalizzate alla formazione specialistica dei medici, per l’anno accademico 2016/2017, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE), secondo i principi di cui alla legge delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi, derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee).
Nell’impugnativa, presentata dai candidati non ammessi in epigrafe, si solleva il seguente duplice ordine di questioni: 
I) illegittima previsione di soli 6.676 contratti di formazione (computando in detta cifra, oltre ai 6000 contratti finanziati dallo Stato, quelli finanziati dalle regioni e da istituzioni private) a fronte di un fabbisogno stimato di 7967 specialisti (primo motivo), con ulteriore omessa assegnazione di posti rimasti non occupati a causa di mancate immatricolazioni nei posti assegnati o di rinunce successive, anche a causa della illegittima chiusura della procedura in concomitanza con l’ultimo scaglione di assegnazione (motivo sesto); illegittima modalità di organizzazione della prova come prova unica nazionale senza distinzioni per specializzazioni e con destinazione dei singoli interessati alle varie scuole solo “ex post”, essendo queste ultime spesso diverse da quelle verso cui si indirizzavano le aspettative professionali degli specializzandi (secondo motivo di gravame);
II) vizi specificamente attinenti alle prove concorsuali, svoltesi presso diversi Atenei per l’anno accademico in questione, con modalità inidonee ad assicurare il carattere genuino degli elaborati, il rispetto del principio di anonimato dei concorrenti e la correttezza dei quesiti a questi ultimi sottoposti, con particolare riguardo per quelli contrassegnati con i numeri 50, 55 e 139 (terzo, quarto e quinto motivo di gravame).
3. – Per quanto riguarda le argomentazioni riferite al primo ordine di problemi, il Collegio ritiene di escludere la sussistenza di vizi di legittimità, riconducibili alla mancata copertura del fabbisogno di medici specializzati, nonostante l’indiscussa incidenza di tale questione sul pieno soddisfacimento del diritto alla salute e del diritto allo studio, garantiti dagli articoli 32 e 34 della Costituzione.
Le altre questioni dedotte (e sopra ricondotte al gruppo sub I), inoltre, possono anch’esse trovare adeguata disamina allo stato degli atti. 
4. – Può dunque, in primo luogo, rilevarsi come “fatto notorio” – ai sensi degli articoli 64 del codice del processo amministrativo (c.p.a.) e 115 del codice di procedura civile (c.p.c.) – una forte carenza dei medici specializzati, necessari per la piena funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonostante una forte propensione dei giovani ad intraprendere il corso di studi in questione ed un numero di laureati in medicina, senz’altro superiore al numero dei contratti di formazione disponibili.
L’insufficienza di personale medico risulta strettamente connessa – da una parte – ai limiti di capacità formativa degli Atenei e dall’altra – per i già laureati – all’insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, in quanto – per concordi direttive comunitarie, emesse nel corso del tempo – il periodo di formazione specialistica deve essere effettuato a tempo pieno (o, alle condizioni ammesse dalle Autorità nazionali, anche con fattispecie di formazione a tempo ridotto), in ogni caso non senza retribuzione, con obbligo a suo tempo dichiarato, per tutti gli Stati membri, di adottare una disciplina apposita entro il 31 dicembre 1982 (cfr. Direttive CEE nn. 75/362, 75/3, 82/76, 93/16); è altrettanto noto, al riguardo, che l’Italia abbia provveduto con notevole ritardo – e solo dopo una condanna della Corte di Giustizia della Comunità Europea – ad emanare le necessarie disposizioni attuative degli obblighi comunitari, con decorrenza dall’anno accademico 1991/1992 (cfr. art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e art. 8, comma 2, del d.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257). Attualmente non è più in discussione che alla valutazione del fabbisogno di medici specializzati debba necessariamente accompagnarsi l’assegnazione di risorse finanziarie, in base alle quali viene determinato il numero dei contratti di specializzazione, da assegnare poi in esito all’apposita procedura concorsuale, disciplinata dal citato d.lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo, all’art. 35, comma 1, dispone quanto segue: “Con cadenza triennale ed entro il trenta aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno di medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della Sanità e dell’Università….Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del Tesoro….sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica….”.
Per quanto interessa nel caso di specie, la documentazione in atti consente di verificare come la procedura anzidetta sia stata puntualmente seguita dalle Amministrazioni coinvolte, sulla base dell’Accordo sottoscritto il 7 maggio 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni relativo al fabbisogno per il triennio 2014/2017 e tenendo conto, però, anche degli stanziamenti risultanti, per il settore in esame, dal capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia.
Alla data di indizione della procedura concorsuale, con D.M. 29 settembre 2017 n. 720 (doc. 1 ric.) venivano determinati dal MIUR i posti da assegnare in numero (inferiore al fabbisogno) pari a 6.676, in considerazione del vincolo derivante dalla disponibilità finanziaria risultante in bilancio per tale finalità. Quanto agli ulteriori, complessi adempimenti per assegnare posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione, si può solo presumere che gli stessi non siano stati completati in tempo utile per l’avvio dei corsi di cui trattasi.
E’ in effetti necessario – ai fini del presente giudizio – sottolineare la differenza fra questioni di legittimità (riferite a veri e propri vizi, anche funzionali, dei provvedimenti amministrativi) o di mera opportunità, queste ultime rapportabili solo ai principi di buon andamento dell’Amministrazione: principi di rilevanza costituzionale, ma privi di effetti invalidanti nel giudizio stesso, ove privi dei profili sintomatici dell’eccesso di potere. Se anche, infatti, la possibilità di accrescere il numero dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione, in termini auspicabilmente brevi, deve ritenersi corrispondente ai parametri di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione, non può allo stato degli atti non riconoscersi come l’Amministrazione abbia seguito, nel caso di specie, il percorso legislativamente previsto, mettendo a disposizione degli aspiranti solo i posti già coperti da finanziamento, alla data – pure legislativamente prevista – della relativa fissazione. Non va peraltro trascurato il coinvolgimento, per l’effettuazione delle scelte contestate, di interlocutori istituzionali quali il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e le Regioni, nonché la sussistenza al riguardo di indirizzi politici insindacabili. La distribuzione delle risorse in sede di legge finanziaria e il controllo della spesa pubblica, infatti, attengono a scelte politiche o di alta amministrazione, sottratte alla cognizione del giudice amministrativo (del tutto le prime e in buona parte le seconde, dati i ristretti limiti – nella fattispecie non superati – entro cui è possibile il sindacato di legittimità su atti, che siano espressione di una discrezionalità particolarmente ampia: cfr. anche, in senso conforme, Cons. Stato, sezione VI, 22 settembre 2015, n. 4432 e 8 febbraio 2016, n. 506).
Il primo motivo di gravame non può, pertanto, che essere respinto, ferma restando la riconosciuta esigenza di finanziamenti aggiuntivi (a maggior ragione ove già deliberati), da rendere disponibili in tempi auspicabilmente rapidi, per la formazione di personale medico specializzato.
5. – Si devono ora esaminare, congiuntamente, il secondo e il sesto motivo, con cui la ricorrente, rispettivamente, contesta: 
– con il secondo motivo, il carattere unitario della prova selettiva, con formazione di una graduatoria unica nazionale indifferenziata per l’accesso alle 50 Scuole di specializzazione previste dall’ordinamento, insieme al meccanismo di assegnazione, congegnato in modo tale da costringere i singoli a scelte non conformi alle proprie aspirazioni, con conseguenti alte percentuali di rinunce;
– con il sesto motivo, l’omessa assegnazione, quanto meno, di tutti i posti già finanziati messi a concorso; 
Le tesi difensive al riguardo prospettate appaiono suggestive, risultando, ad un primo esame, di non immediata evidenza le ragioni di omesso scorrimento della graduatoria, in corrispondenza di posti liberi e assegnabili, nonché in presenza di aspiranti bloccati nel proprio percorso professionale, a fronte della riconosciuta carenza di specialisti nella sanità pubblica.
La situazione, tuttavia, è ben più complessa e, soprattutto, non consente in qualsiasi momento semplici scorrimenti della graduatoria nazionale: i percorsi di specializzazione, infatti, debbono di norma svolgersi contemporaneamente, in un preciso arco temporale e sono retribuiti per tutto il periodo di svolgimento.
Ad un più attento esame, inoltre, emerge come la scelta – insindacabile nel merito – di un’unica graduatoria nazionale per 50 diverse tipologie di specializzazione, sia appunto ispirata all’esigenza di ottenere la massima possibile copertura di queste ultime, evitando che l’eccessiva convergenza di preferenze su alcune soltanto di esse determini vacanze di posti ancora maggiori. Sono state quindi previste – nel decreto interministeriale n. 130 del 2017 (Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione…ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) e nel bando n. 720 del 2017 – precise modalità di scelta dei candidati, chiamati in tornate successive – per “scaglioni”, formati in base alle rispettive posizioni in graduatoria – ad esprimere più preferenze, fino all’ultimo momento utile prima dell’inizio dei corsi (inizio avvenuto, per l’anno che qui interessa, in data 29 dicembre 2017, v. art. 1 D.M. n. 720/2017). Tali modalità non appaiono censurabili per violazione di legge, né per eccesso di potere sotto alcun profilo, essendo chiaro e giustamente perseguito l’intento di consentire ai candidati – più numerosi dei posti disponibili – la massima possibilità di scelta, rispettando l’ordine di collocazione degli stessi nell’unica graduatoria nazionale di merito. Quest’ultima risulta formata in esito a prove di esame, predisposte in funzione del livello formativo di base assicurato dalla laurea in medicina e chirurgia, al fine di verificare un grado di idoneità, spendibile in qualsiasi percorso di specializzazione. Non è ravvisabile al riguardo, ad avviso del Collegio, la prospettata violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui (comma 1, lettera a) si dispone che le prove di ammissione vengano svolte a livello locale, in una medesima data “per ogni singola tipologia”, non essendo tale riferimento incompatibile con la determinazione di rendere uguale per tutte le tipologie il contenuto delle prove stesse, dal momento che la relativa definizione deve avvenire a livello nazionale e che, appunto, a tale livello, appare logico e coerente l’intento di assicurare la massima possibile copertura dei posti.
Si può facilmente ipotizzare, in effetti, che scelte programmatiche diverse avrebbero soltanto acuito il problema della carenza di medici specializzati, in quanto prove concorsuali differenziate – preferibili, secondo la ricorrente – difficilmente avrebbero comportato una spontanea ripartizione delle preferenze dei candidati, corrispondente al numero di posti richiesto dal sistema sanitario, per ciascuna delle cinquanta tipologie di specializzazione previste. Di certo, procedendo nel modo sopra indicato, sarebbe stato inferiore il numero delle rinunce dei candidati, in quanto concorrenti e possibili vincitori solo nelle sedi e nelle scuole dai medesimi ambite; è però presumibile che tale circostanza sarebbe stata bilanciata – per alcune tipologie di specializzazione – da richieste di partecipazione in misura insufficiente rispetto al fabbisogno. Per i concorrenti non vincitori nei settori maggiormente opzionati, inoltre, sarebbe venuta meno la possibilità di graduare le proprie preferenze e di accedere ad un corso di specializzazione meno gradito, ma comunque scelto e non imposto. Le modalità attualmente poste in essere, pertanto, appaiono del tutto coerenti con le finalità di interesse pubblico perseguite, essendosi solo reso più ampio il ventaglio delle scelte possibili, assicurando al tempo stesso maggiori potenzialità di integrale copertura dei percorsi formativi previsti. 
6. – Emerge in ogni caso il problema (sollevato nel sesto motivo di ricorso) dei posti che, nell’immediatezza dell’avvio dei corsi, siano risultati vacanti, per mancata immatricolazione o rinuncia di chi in un primo momento li aveva accettati: tali vacanze risultano di anno in anno fisiologiche, in corrispondenza delle più varie e incomprimibili motivazioni individuali, ma resta il fatto che le stesse – peraltro possibili in qualsiasi momento, anche a notevole distanza di tempo dall’inizio dei corsi – possono sembrare incompatibili sia con le riconosciute esigenze del servizio sanitario, sia con le legittime aspirazioni di numerosi giovani medici, costretti ad attendere l’avvio delle nuove prove selettive annuali, con ridottissime possibilità lavorative nel periodo intermedio.
A tale riguardo si impone un’ulteriore riflessione, circa le ragioni che rendono impraticabile la via, apparentemente più semplice, di un mero scorrimento della graduatoria; ove l’Amministrazione, infatti, volesse rendere possibile la copertura dei posti, rimasti disponibili, potrebbe farlo solo in tre modi: effettuando un nuovo scorrimento per scaglioni, che rispetterebbe l’ordine di graduatoria vanificando, però, il programmato inizio dei corsi (inizio intervenuto, peraltro, quasi alla fine dell’anno accademico di riferimento), senza nemmeno garantire risultati certi di integrale copertura; oppure consentendo trasferimenti da un posto all’altro (con conseguenze potenzialmente abnormi, poiché per ogni nuovo posto occupato un altro sarebbe lasciato libero e su quest’ultimo potrebbe presentarsi un diverso aspirante, senza soluzione di continuità, con avvio mai del tutto stabile dei corsi stessi e conseguente danno erariale, per le risorse inutilmente erogate); un’ultima soluzione sarebbe quella di far subentrare nei posti liberi solo i non ammessi, con alterazione della graduatoria di merito e possibili ricorsi dei concorrenti, che si vedessero scavalcati sui posti preferiti, originariamente non disponibili, da parte di soggetti collocati in posizione meno favorevole in graduatoria.
Solo per la terza soluzione sopra indicata, in ogni caso, sembra ipotizzabile una ragionevole scelta dell’Amministrazione, che ben potrebbe – ravvisando superiori ragioni di interesse pubblico – disporre con proprio formale provvedimento sia l’intangibilità delle scelte, già volontariamente effettuate, sia la messa a disposizione dei posti rimasti liberi ai soli candidati originariamente non ammessi, secondo l’ordine di graduatoria di questi ultimi: si tratterebbe, dunque, di uno scorrimento straordinario, effettuato “una tantum” e non oltre la fase, immediatamente successiva all’avvio dei vari percorsi di formazione, per evitarne l’eccessiva frammentazione temporale. 
Nel caso di specie, anche l’ultima opzione sopra indicata è stata finora ritenuta non praticabile dall’Amministrazione, che ha così esercitato – in modo che non può comunque ritenersi inficiato da irragionevolezza, né contrastante con alcuna norma primaria o secondaria – la propria potestà organizzativa, che non consente sostituzione da parte del giudice: ove quest’ultimo, infatti, si pronunciasse sull’opportunità o sulla convenienza dell’azione amministrativa, risulterebbe violato il principio della separazione dei poteri, sanzionabile quale eccesso di potere giurisdizionale, ex art. 362 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass. Civ., SS.UU., 25 marzo 2019, n. 8311; 25 settembre 2018, n. 22755; 30 luglio 2018, n. 20168; 26 novembre 2018, n. 30526). 
7. – Per quanto sopra, né il secondo né il sesto motivo di gravame possono trovare accoglimento, in quanto la chiusura delle iscrizioni, con posti ancora disponibili, può ritenersi scelta non ottimale, ma non anche illegittima.
8. – Venendo all’esame secondo gruppo di censure (motivi terzo, quarto e quinto), le quali attengono ai contenuti della prova e alle modalità di espletamento della stessa, che non avrebbero garantito la regolarità della prova, né il rispetto del principio dell’anonimato, il Collegio osserva quanto segue.
Deve qui richiamarsi l’art. 64 del codice del processo amministrativo, che richiede alle parti di fornire “elementi di prova” delle argomentazioni difensive prospettate, salvo il successivo potere acquisitivo del giudice, in ordine a informazioni e documenti, “utili ai fini del decidere, che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione” (art. 64 cit., commi 1 e 3).
Nel caso di specie l’interessata rappresenta, nel terzo ordine di censure, generiche contestazioni in ordine a sedi di esame, in cui i concorrenti sarebbero stati collocati in postazioni inidonee, per assicurare che non vi fossero tra gli stessi passaggi di informazioni, così come non sarebbero stati effettuati adeguati controlli, per impedire che intervenissero aiuti dall’esterno, tramite apparecchiature informatiche; di tutto questo, tuttavia, non risultano osservazioni a verbale, né denunce, né alcun altro elemento che induca a ravvisare, quanto meno, un principio di prova circa le rappresentate gravi circostanze di fatto, che potrebbero giustificare l’annullamento dell’intera procedura, a livello locale o nazionale.
Non diversamente, nel quarto motivo di gravame, si segnalano modalità di svolgimento della prova a carattere invalidante, in quanto lesive del principio di anonimato: di tale lesione, tuttavia, non solo mancano adeguati riscontri, ma si ravvisano consistenti elementi in senso contrario.
Come già osservato dalla Sezione in casi analoghi al presente (vedi, ex multis, TAR Lazio, III, 30 maggio 2019, n. 6865; id. 22 luglio 2019, n. 9748), anche nella specie l’alterazione della prova era di ardua configurazione, stante l’assenza di qualsiasi margine di discrezionalità per la correzione della stessa (essendo stati sottoposti ai concorrenti quesiti dalla risposta predefinita), con solo materiale necessità di compilare una scheda contenente risposte – pure predefinite – tramite computer privo di tastiera e non collegato ad internet, dopo l’attivazione – da parte di un responsabile d’aula – di un software crittografato, fornito dal Cineca. Al termine della prova, era quindi prevista una fase di autenticazione, operata dallo stesso candidat