Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8202

Studenti-Accesso al secondo anno facoltà di medicina-Effetti sentenza di annullamento

Data Documento: 2019-11-29
Area: Giurisprudenza
Massima

L’effetto ripristinatorio, laddove non residuino spazi di valutazioni riservate all’amministrazione procedente, implica, oltre la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato, l’adeguamento dell’assetto di interessi al fine d’ assicurare l’utilità sostanziale aspirata dal ricorrente. 

Contenuto sentenza

N. 08202/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08111/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8111 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 50; 
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Spaziante, [#OMISSIS#] Mazzi non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07784/2019, resa tra le parti, concernente Iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per ilLazio (Sezione Terza) n. 07784/2019 d’accoglimento del ricorso proposto della sig.na [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso il diniego apposto dall’amministrazione all’iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma.
2. L’appellante lamenta i vizi logico-giuridici di cui sarebbe affetta la pronuncia a lei favorevole: i giudici di prime cure, dopo essersi pronunciati in diritto ed aver annullato la nota prot. n. 30133 del 09.04.2018 – con la quale l’Università “La Sapienza” aveva rigettato la richiesta di iscrizione della sig.na [#OMISSIS#] affermando che ella doveva sottoporsi ai test di ammissione come le matricole del primo anno –, e dopo aver annullato, in parte qua, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, al termine della parte motivazionale hanno affermato che “per quanto detto il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente obbligo dell’Ateneo di destinazione di valutare a quale anno di corso consentano l’iscrizione i crediti formativi di parte ricorrente, e di conseguenza verificare altresì se vi siano posti liberi nell’anno di corso medesimo”.
Secondo l’appellante, il decisum sarebbe ripetitivo di attività già espletate con esito favorevole tanto da risultare “incontestabile il diritto della sig.na [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] all’iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma”.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi Roma La Sapienza e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
4. Alla Camera di consiglio del 7.11.2019, la causa, previa comunicazione alle parti della possibile definizione della vertenza con sentenza, è stata trattenuta in decisione. 
5. Con i motivi d’appello si denuncia error in procedendo e in judicando, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; difetto di adeguata valutazione dei documenti acquisiti al giudizio; illogicità, contraddittorietà e perplessità. 
5.1 Si denuncia che la sentenza appellata, pur riconoscendo il diritto della sig.na [#OMISSIS#] alla iscrizione, non avrebbe adottato la conseguente statuizione in ordine alla tutela del bene della vita cui l’azione giurisdizionale tendeva.
6. L’appello è fondato.
All’accertamento dei presupposti del diritto – desumibile dai verbale in data 13.09.2018 dalla Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica del CCLM circa la idoneità e sufficienza dei c.f.u. maturati (ex adverso depositato in giudizio il 02.10.2018) e dall “avviso” del 18.10.2018 che attesta come al termine dell’a.a. 2017/2018 vi erano n. 11 (undici) posti disponibili al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (depositato in giudizio il 30.10.2018) – non ha fatto seguito il petitum d’accertamento del diritto all’iscrizione nell’anno accademico in cui i posti liberi erano in numero superiore (n. 36) sia al momento di proposizione della domanda amministrativa (28.03.2018), che di quella giudiziale (31.05.2018). 
Conseguentemente, poiché gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono, l’annullamento ex tunc dell’illegittimo diniego opposto da “La Sapienza” dà luogo, oltre all’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato, al ripristino della posizione giuridica soggettiva lesa dall’atto annullato (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2017 n. 3584; Id, Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2016 n. 730).
L’effetto ripristinatorio, laddove non residuino spazi di valutazioni riservate all’amministrazione procedente, implica, oltre la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato, l’adeguamento dell’assetto di interessi al fine d’ assicurare l’utilità sostanziale aspirata dal ricorrente. 
6.1 Nel caso in esame il Tar ha accertato che, al momento di proposizione della domanda amministrativa (d. 28 marzo 2018), la studentessa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] aveva conseguito il numero di crediti formativi universitari necessario ad ottenere l’iscrizione presso La Sapienza al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; e che, in quello stesso momento, sussistevano i posti liberi al corso.
6.2 Sicché la sua domanda doveva essere accolta.
7. Conclusivamente l’appello è fondato e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, deve essere affermato il diritto della ricorrente all’iscrizione presso La Sapienza al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
8. La particolarità della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, deve essere affermato il diritto della sig.na [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] all’iscrizione presso La Sapienza al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/11/2019