Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7790

Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Criteri di valutazione

Data Documento: 2019-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel richiamare la Carta europea dei ricercatori, ha assegnato rilevanza ai criteri da essa posti tra i quali anche quello della mobilità.

Contenuto sentenza

N. 07790/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09687/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9687 del 2018, proposto da 
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pellegrino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11; 
contro
Università degli Studi Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università degli Studi di Firenze, Commissione Giudicatrice Selezione Professore Ordinario Dipartimento Fisica e Astronomia non costituiti in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Grassi, [#OMISSIS#] Meschini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Grassi in Roma, piazza Barberini, 12; 
per la riforma
della sentenza 4 maggio 2018, n. 602 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Pellegrino per delega dell’avv. Giovanni Pellegrino, [#OMISSIS#] Fico dell’Avvocatura Generale dello Stato, [#OMISSIS#] Grassi e [#OMISSIS#] Meschini.
FATTO
1.– L’Università degli Studi di Firenze, con decreto del Rettore del 28 ottobre 2016, n.1026, ha indetto la procedura selettiva per la copertura di un posto a professore ordinario nel «settore concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia – Settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della Materia».
Il prof. [#OMISSIS#] ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura.
La commissione giudicatrice ha individuato quale candidato idoneo a ricoprire il posto di Professore ordinario il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti. 
Gli atti del procedimento sono stati approvati con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze il 31 maggio 2017.
2.– Il prof. [#OMISSIS#] ha impugnato tale decreto e gli atti connessi innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, che, con sentenza 4 maggio 2018, n. 602, ha ritenuto fondati parte dei motivi proposti, disponendo che l’Università procedesse, attraverso una commissione esaminatrice in composizione diversa da quella che aveva espresso il giudizio di idoneità, a nuova valutazione comparativa dei suddetti.
3.– L’Università ha proceduto a nominare una nuova commissione e a rinnovare la valutazione per i soli profili accolti dalla sentenza suddetta, ritenendo nuovamente idoneo il prof. Cataliotti.
4.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.
4.1. – Si sono costituiti in giudizio il controinteressato e l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello. Entrambi hanno proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva accolto le censure del ricorrente in primo grado, rispettivamente in data 6 dicembre 2018 e 11 gennaio 2019.
5.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 19 settembre 2019.
DIRITTO
1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità degli atti della procedura selettiva, indetta dall’Università degli Studi di Firenze, per la copertura di un posto a professore ordinario nel «settore concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia – Settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della Materia». 
2.– La legge n. 240 del 2010, in riferimento al reclutamento dei professori, contempla un doppio momento valutativo: i) il primo affidato ad una commissione nazionale di abilitazione, che deve attestare la qualificazione scientifica dei candidati docenti di prima e seconda fascia e che si conclude con il rilascio di una abilitazione scientifica (art. 16); ii) il secondo consistente in una successiva procedura di “chiamata” gestita localmente dalle singole Università mediante propri regolamenti (art. 18)
In particolare, l’art. 18 della suddetta legge dispone che: «Le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005». La norma indica specificamente i criteri che devono essere rispettati e, tra questi, quello che impone di tenere in considerazione le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica degli studiosi.
L’Università di Firenze ha adottato il regolamento con atto pubblicato il 22 dicembre 2014.
3.– Gli appelli, principale e incidentale, sono in parte fondati e in parte infondati.
4.– In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, sollevata dall’appellante privato incidentale, per omessa impugnazione degli atti con cui è stata approvata la chiamata del prof. Cataliotti alla copertura del posto messo a concorso.
L’eccezione non è fondata. 
Gli atti che si assume non essere stati impugnati costituiscono atti conseguenziali in relazione ai quali, in ragione dell’eventuale invalidità degli atti presupposti, si realizza non un effetto invalidante ma caducante. 
La giurisprudenza di questo Consiglio è [#OMISSIS#] nel ritenere che tale effetto si produce quando ricorrono «due elementi precisi: a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi» (Cons. Stato sez. IV, 18 maggio 2018, n.3001). 
Nella fattispecie in esame sussistono entrambi gli elementi sopra indicati, con la conseguente infondatezza dell’eccezione proposta.
5.– Con un primo motivo dell’appello principale si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittima l’attività della commissione che «ha omesso qualsiasi ponderazione (o meglio attribuzione di un peso) dei diversi criteri di valutazione previsti per la produzione scientifica e per il curriculum (e quindi anche per l’attività scientifica e didattica), essendosi limitata (con il verbale n. 1) semplici e sterili criteri (4 per la produzione scientifica e 6 per il curriculum stesso) senza, però, stabilire il peso attribuito a ciascuno di essi e senza quindi procedere per ciascuno di essi alla preventiva ponderazione». Si aggiunge che, attribuendo l’art. 7 del regolamento, prevalenza all’attività scientifica rispetto all’attività didattica, sarebbe stata necessaria una preventiva ponderazione dei criteri.
Il motivo è fondato. 
L’art. 7 del regolamento dispone che la commissione predetermina, «attenendosi ai criteri di cui all’art. 4, comma 5, lett. l» del regolamento stesso, «i criteri di massima in ordine alla valutazione di: a) pubblicazioni scientifiche; b) curriculum riferito all’attività scientifica; c) curriculum riferito all’attività didattica».
La norma aggiunge che occorre riservare, «nella valutazione complessiva», «importanza prevalente» ai punti a) – pubblicazioni scientifiche – e b) – curriculumriferito all’attività scientifica.
In particolare, l’art. 4, lett. l stabilisce che il bando deve prevedere (…): «l) la previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirate a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare: l.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l’individuazione analitica dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione: 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico, 2. congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per i quali è bandita la procedura, 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; l.H) per l’attività scientifica, didattica e i servizi prestati: 1. l’attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2. l’attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore dì tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso Università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 3. l’attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze; (…)».
La commissione ha fissato i criteri nel corso della prima riunione.
Dal verbale n. 1 risulta come siano stati risultano fissati i seguenti criteri.
«Per la produzione scientifica del candidato: 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico; 2. Congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare FIS/03; 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, le citazioni, e loro diffusione all’interno della comunità scientifica in generale; 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nel settore scientifico- disciplinare FIS/03. (…)
Per l’attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all’attività didattica e alle esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: 1. l’attività di coordinamento, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e l’inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, al livello nazionale ed internazionale; 2. l’attività editoriale, la partecipazione a board di riviste scientifiche, la revisione e valutazione nel contesto di programmi di ricerca nazionale ed internazionale; 3. l’attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 4. la mobilità nazionale e internazionale durante la carriera;
5. l’organizzazione di conferenze e workshop di carattere scientifico, didattico o divulgativo; 6. attività di coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali ed internazionali».
Da quanto testualmente riportato risulta come il regolamento abbia vincolato la commissione ad una determinazione più dettagliata dei criteri da esso fissati in modo da fare emergere la maggiore rilevanza delle attività afferenti alle pubblicazioni e alla ricerca scientifica di cui ai punti a) e b). Si tratta di una specifica disposizione regolamentare che pone vincoli alla discrezionalità della commissione nella fase di valutazione mediante la specificazione dei criteri che tengano conto del maggiore peso da assegnare agli elementi sopra riportati.
Nella specie, la commissione, invece, si è limitata a richiamare, con qualche non sufficiente specificazione che verrà ripresa oltre, i criteri fissati nel regolamento. 
La mera riproduzione dei criteri regolamentari costituisce violazione del regolamento stesso, in quanto non si comprende il “peso” da assegnare ai diversi elementi che devono essere esaminati dalla commissione stessa. 
Né varrebbe rilevare, come fa l’appellante incidentale, che il regolamento non preveda criteri valutativi «su base aritmetica». Rientra, infatti, nel potere valutativo della commissione stabilire criteri idonei in grado di guidare il giudizio finale in modo da fare comprendere le ragioni della decisione finale assunta. 
Né ancora varrebbe rilevare, come fa l’appellante privato incidentale, che il criterio regolamentare imporrebbe soltanto che nel giudizio finale espresso dalla commissione, le pubblicazioni e il curriculum relativo all’attività scientifica siano preponderanti rispetto all’attività didattica. In mancanza, infatti, di una predeterminazione dei criteri valutativi dei singoli elementi, in coerenza con quanto imposto dal regolamento, dal solo giudizio finale non emerge il percorso seguito dalla commissione nell’effettuare il giudizio finale e non è possibile neanche effettuare un effettivo sindacato giurisdiizonale.
Né, infine, varrebbe rilevare, come fa l’appellante pubblica incidentale, che «la commissione ha riconosciuto alla produzione scientifica l’importanza prescritta, rendendo la stessa oggetto di autonoma valutazione». Non è sufficiente, infatti, la mera autonoma valutazione della produzione scientifica, dovendo, come già sottolineato, risultare quale sia il “peso” che a tale elemento si attribuisce nei rapporti con gli altri elementi.
6.– Con un secondo motivo dell’appello principale si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittimo il sub criterio n.1 relativo all’attività scientifica, che fa riferimento alla presenza dei candidati «in organi di coordinamento, di governo dell’attività scientifica al livello nazionale ed internazionale». In particolare, si assume che in questo modo la commissione avrebbe valutato le capacità politiche-istituzionali del candidato, piuttosto che la sua maturità scientifica e professionale.
Il motivo non è fondato. 
Il bando di concorso (art. 5, punto 4), riprendendo quanto disposto dal regolamento dell’Ateneo, fa riferimento, quale criterio valutativo, ad «attività di coordinamento e organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca» (art. 4).
La commissione ha aggiunto anche il riferimento ad «inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, al livello nazionale ed internazionale».
Si tratta di una mera specificazione del criterio generale afferente sempre all’attività scientifica che non solo è consentita ma è richiesta dallo stesso regolamento. 
7.– Con il terzo motivo dell’appello principale si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto erronea la valutazione dei titoli posseduti dal prof. Cataliotti in relazione al criterio n.6, «attività di coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali ed internazionali». Secondo l’appellante la commissione avrebbe errato, da un lato, nell’avere omesso qualsiasi valutazione e valorizzazione del titolo di vincitore di un progetto finanziato da ERC, attribuito all’appellante stesso, dall’altro lato, nel valutare come «eccellente» «l’attività di responsabile scientifico per il CNR del progetto QuantERA». 
Il motivo è in parte fondato. 
In relazione al primo aspetto, la censura non è fondata, in quanto l’appellante ha ottenuto, in relazione al suddetto criterio, il giudizio più elevato (eccellente) e, dunque, non potrebbe trarre alcuna concreta utilità dell’accoglimento della censura. 
In relazione al secondo profilo, la censura è fondata, in quanto il «progetto QuantERA», prevedendo, come riconosce la stessa parte privata appellata, la partecipazione non di gruppi di ricerca ma di agenzie di finanziamento non ha [#OMISSIS#] competitiva. In relazione alla circostanza, dedotta dalle parti appellate, secondo cui, con riferimento al criterio in esame, il prof. Cataliotti avrebbe, comunque, altri titoli valutabili che consentirebbero di ottenere la medesima valutazione contestata, è sufficiente rilevare che si tratta di un profilo rimesso alla valutazione dell’amministrazione nella fase di esecuzione della presente sentenza.
8.– Con l’ultimo motivo dell’appello principale si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla caducazione del contratto a seguito dell’annullamento della procedura. 
Il motivo è fondato.
L’art. 133, lett. i), cod. proc. amm. attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, il che include anche la caducazione del contratto a seguito dell’annullamento degli atti della procedura. 
9.– Con il primo motivo degli appelli incidentali si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di dovere ricomprendere nel sotto criterio di valutazione dell’attività scientifica relativo ad «attività di coordinamento, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca e inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, a livello nazionale e internazionale», previsto dall’art. 5 del bando, anche l’attività svolta dal prof. [#OMISSIS#] quale responsabile scientifico del laboratorio del dipartimento di Fisica e Astronomia. In particolare, si afferma che la suddetta attività non sia ricompresa nel curriculum del prof. [#OMISSIS#], dal quale, invece, risulterebbe soltanto una co-gestione di apparati la quale non può essere equiparata ad attività di coordinamento, di responsabilità di progetti di ricerca. 
Il motivo non è fondato nei limiti di seguito indicati.
Il prof. [#OMISSIS#] ha ricompreso lo svolgimento di tale attività nel proprio curriculum.
Sarebbe stato obbligo dell’amministrazione esercitare i propri di verifica d’ufficio, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante privata incidentale, non potrebbero considerarsi una «ricerca al buio» proprio in ragione del riferimento contenuto nel suddetto curriculum.
Non è, pertanto, questa la sede per verificare la effettiva natura dell’attività svolta, trattandosi, anche in questo caso, di una valutazione che verrà effettuata dalla commissione in sede di esecuzione della presente sentenza. 
10.– Con il secondo motivo degli appelli incidentali si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il sub criterio n.4 riguardante la «mobilità nazionale ed internazionale durante la carriera».
In particolare, si afferma che la n. 240 del 2010, nel richiamare la Carta europea dei ricercatori, ha assegnato rilevanza ai criteri da essa posti tra i quali anche quello della mobilità, con la conseguenza che non potrebbe ritenersi illegittimo il suo richiamo da parte della commissione.
Il motivo è fondato.
In via preliminare deve rilevarsi come sia infondata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’appellante principale, del motivo per mancata contestazione della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che il criterio è illegittimo anche perché «una valutazione della mobilità disancorata dalla qualificazione scientifica insita nella effettiva esperienza professionale ovvero disancorata dalle competenze scientifiche e didattiche conseguite contraddice con i criteri delineati in forza dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, dall’art. 4, comma 5, lett. l del regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia».
Nell’atto di appello incidentale del prof. Cataliotti questa parte della motivazione è testualmente richiamata e la critica mossa alla motivazione, per la sua [#OMISSIS#] radicale, ricomprende anche questa parte.
Nel merito, l’art. 18 della legge n. 240 del 2010 richiama espressamente i «principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005».
Tale Carta assegna rilevanza al «valore della mobilità». 
Il regolamento dell’Ateneo, all’art. 1, dispone che esso disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto, tra l’altro, «dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori». Si estendono anche alla chiamata dei professori i suddetti principi.
Ne consegue che la circostanza che il regolamento non indichi espressamente anche il criterio della mobilità non può significare che esso non possa essere inserito dalla commissione tra i criteri da considerare. Deve ritenersi, infatti, che le prescrizioni della Carta che prefigurano obblighi di condotta hanno [#OMISSIS#] integrativa del regolamento.
Per contestare tale conclusione non varrebbe rilevare che la raccomandazione europea costituisce un atto non vincolante, in quanto, una volta che il legislatore e lo stesso regolamento lo hanno richiamato, esso assume [#OMISSIS#] vincolante. 
4.– Con il terzo motivo degli appelli incidentali si censura la statuizione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la valutazione compiuta dalla commissione giudicatrice delle pubblicazioni di entrambi i candidati è stata illegittima per non essersi soffermata su ciascuno dei criteri prestabiliti. 
Secondo gli appellanti incidentali la commissione avrebbe comunque valutato le pubblicazioni dei candidati prendendo in considerazione i criteri esplicitati nel bando e nel regolamento interno, seppur non facendo riferimento specifico a ciascuno di essi. Si afferma che, in un ambito caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica, non può essere richiesto alla commissione di effettuare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato.
Il motivo non è fondato.
Il bando all’art. 5 prevede che la produzione scientifica del candidato venga esaminata, in particolare, avendo riguardo ai criteri che sono stati già sopra riportati (punto 5). 
Nella fattispecie in esame, la commissione ha adottato una motivazione generica non coerente con gli stessi criteri valutativi stabiliti dall’amministrazione. Non si tratta, in questo caso, di effettuare una puntuale valutazione comparativa su tutti i titoli ma di mettere in rilievo le specificità delle reciproche pubblicazioni mediante richiami che devono essere più puntuali per fare comprendere le ragioni della motivazione adottata. 
5.– Per le ragioni sin qui esposte l’amministrazione dovrà riesercitare il potere nel rispetto di quanto affermato nella presente sentenza.
6.– L’esito della controversia, con soccombenze reciproche, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie, in parte, nei limiti indicati in motivazione, l’appello principale proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) accoglie, in parte, nei limiti indicati in motivazione, gli appelli incidentali proposti con i ricorsi indicati in epigrafe;
c) le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/11/2019