N. 02737/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Tortorici, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province 203;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Giovanni Barreca, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via [#OMISSIS#] n.171;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università di Catania n. 3932 del 12-10-2018, comunicato al ricorrente con nota prot. n. 136386 del 15-10-2018, spedita con raccomandata recante timbro postale di partenza del 16-10-2018, successivamente pervenuta, con cui è stata “accertata la regolarità formale degli atti” della Commissione giudicatrice nominata per la selezione pubblica per la stipula del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 co. 3 lett. b L. 240/2010, di cui infra, e per l’effetto è stata approvata l’individuazione, quale [#OMISSIS#] candidato, del controinteressato;
di ogni atto presupposto e in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice di predeterminazione dei criteri e parametrazione dei punteggi (n. 1), e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente e del controinteressato e di formazione della graduatoria finale (n. 3);
di ogni atto connesso;
di tutti gli atti consequenziali ed esecutivi, tra cui il contratto stipulato tra l’Università e il controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e di Giovanni Barreca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente espone che con d.r. n. 1291 del 6-4-2018 l’Università di Catania ha indetto 25 selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24 co. 3 lett. b) L. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, fra cui la selezione per il settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – settore scientifico disciplinare GEO/03 – Geologia strutturale.
A quest’ultima selezione partecipavano il ricorrente e il controinteressato.
Il ricorrente precisa che aveva svolto incarichi di insegnamento, in diversi corsi di laurea, per complessivi 60 CFU, per un montante di 583 ore di didattica; il controinteressato invece aveva al suo attivo solo 18 CFU per 136 ore di insegnamento.
2. Lamenta il ricorrente che -benché si trattasse dell’assegnazione di un contratto ex art. 24 co. 3 lett. b), finalizzato, previa valutazione da parte dell’Università, alla “chiamata nel ruolo di professore associato”, con inquadramento immediato in tale fascia alla scadenza del terzo anno del contratto- la Commissione, col verbale n. 1 del 24-7-2018, stabiliva di assegnare, dei 30 punti destinati ai titoli, solo 4 punti (nel massimo) allo “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”; nonostante negli ultimi due concorsi della stessa tipologia –ex L. 240/2010, art. 24 co. 3 lett. b)-, banditi dallo stesso Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania, allo stesso titolo di svolgimento di attività didattica universitaria fosse stato attribuito il punteggio di punti 10 su 30 (ad esempio nella selezione per il s.c. 05/A1 Botanica, ed in quella per il s.c. 05/B1 Zoologia e Antropologia).
Anche per i concorsi per l’accesso alla inferiore posizione iniziale di ricercatore lett. a), per i quali è solitamente minore l’attività didattica già svolta dai concorrenti, lo “svolgimento dell’attività didattica a livello universitario” viene parametrato con l’assegnazione di un maggior punteggio: così, proprio nel caso della selezione per il contratto per il posto di ricercatore assegnato al controinteressato dott. Barreca, ove Presidente della Commissione era lo stesso prof. [#OMISSIS#] Monaco, Presidente della Commissione della selezione per cui è causa, i punti previsti per l’attività didattica erano 6 su 30.
Il ricorrente adduce che la Commissione, il cui Presidente, Direttore del Dipartimento, ben conosceva l’attività svolta dai due contendenti, limitando la valutabilità dell’attività didattica svolta ha impresso una prima forte deviazione al risultato finale, in favore del candidato con minore attività didattica, al quale è stato abbonato il divario (accertato dalla stessa Commissione) di punti 1,2 (5,2 – 4).
Infatti, per effetto dell’illegittima predisposizione dei criteri in questione, la Commissione ha riconosciuto al ricorrente, per gli insegnamenti svolti, punti 5,2, ma in forza del tetto previsto per tale attività di punti 4, gli ha assegnato solo 4 punti.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che, nel parametrare i punteggi per gli insegnamenti svolti, la Commissione ha attribuito per gli insegnamenti da 3 CFU, punti 0,4; per gli insegnamenti da 6 CFU punti 0,8; per gli insegnamenti da 9 CFU, caratterizzati da moduli che richiedono, rispetto alle sole attività frontali, ulteriori capacità per trasmettere le competenze applicative, ancora punti 0,8, senza alcuna progressione rispetto alle discipline con minori crediti.
Precisa che, dei due candidati, solo il ricorrente aveva documentato insegnamenti da 9 CFU.
Ora, se un insegnamento cui sono attribuiti 3 CFU vale punti 0,4 e un insegnamento cui sono attribuiti 6 CFU vale punti 0,8, un insegnamento cui sono attribuiti 9 CFU non può valere un’altra volta punti 0,8, ma, seguendo la stessa progressione individuata dalla Commissione, deve valere punti 1,2.
Il ricorrente lamenta ulteriori illegittimità con riferimento alla valutazione della produzione scientifica ed ai criteri di valutazione delle pubblicazioni, in caso di pubblicazioni con più autori.
Più in dettaglio, si lamenta l’illegittimità dell’operato della commissione per violazione delle norme del bando e del D.M. 243/11, in quanto, incomprensibilmente e illogicamente, la Commissione ha applicato gli indicatori non all’intera produzione scientifica dei concorrenti ma soltanto a ciascuna delle 14 pubblicazioni presentate per il concorso, per le quali –ignorando il complesso della produzione scientifica dei concorrenti- è stato considerato il numero delle citazioni.
Ancora, il ricorrente lamenta come la Commissione abbia altresì violato le norme del bando, art. 6, e del D.M. 243/11, art. 2 lett. d), in punto alla “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”, avendo predeterminato nel verbale n. 1 l’attribuzione dei punteggi in ragione della posizione del concorrente in seno all’indicazione degli autori, assegnando 1 punto all’autore indicato per primo o che sia “corresponding author” e 0,5 punti negli altri casi.
Ma in 9 delle 14 pubblicazioni presentate dal ricorrente gli autori sono indicati in ordine alfabetico, sicché l’attribuzione del maggior punteggio all’autore indicato per primo è preclusa; altresì, l’indicazione di corresponding author individua soltanto l’autore che ha curato i contatti con l’editore per l’invio e nelle fasi di controllo e di stampa del lavoro.
Sotto ulteriore profilo, il ricorrente lamenta come la Commissione giudicatrice abbia posto sullo stesso piano l’originalità del lavoro, la congruenza, la collocazione editoriale, la valutabilità dell’apporto individuale.
Ma la congruenza è la condizione per l’apprezzamento delle altre qualità.
Il ricorrente lamenta poi la mancata valutazione da parte della Commissione di attività svolte in gruppi di ricerca, inserite nell’elenco titoli (doc. 6d) e corredate da opportuna documentazione, e deduce una serie di censure riferite nello specifico alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
3. L’Università si è costituita in giudizio a sostegno della legittimità degli atti impugnati, replicando puntualmente alle varie censure introdotte dal ricorrente; in particolare, difende la scelta di non dare prevalenza ai titoli relativi alla didattica rispetto a quelli di ricerca, in coerenza con la stessa natura del rapporto contrattuale oggetto della selezione, che è un contratto di ricercatore, il quale svolge prevalentemente attività di ricerca, anche se è previsto lo svolgimento di una marginale attività didattica.
Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, il quale, controdeducendo alle censure del ricorrente, osserva come l’operato della commissione sia stato perfettamente legittimo, sia in sede di predisposizione dei criteri che nella concreta applicazione degli stessi.
4. Il controinteressato ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale chiede l’annullamento degli atti della selezione nella parte in cui non gli sono stati attribuiti ulteriori punteggi.
In particolare, il dott. Barreca espone di aver documentato di aver svolto, oltre agli insegnamenti che gli sono stati valutati, anche quello di Rilevamento Geologico, corso al quale sono attribuiti 3 CFU, per il quale la Commissione avrebbe dovuto assegnare punti 0,4.
Lamenta ancora come non gli siano stati attribuiti altri punti 0,2 per altro analogo titolo debitamente documentato di co-tutor di tesi di dottorato.
Conclusivamente, al dott. Barreca non sono stati attribuiti punti 0,6 che debbono essere aggiunti ai complessivi punti 23,2.
Sotto altro profilo si lamenta l’errata applicazione dei punteggi per i titoli scientifici, rivendicando quindi punti 62,4 in luogo dei 61,2 assegnati.
5. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale puntualizza come già al momento dell’indizione della procedura fosse prevista la partecipazione del ricorrente, il cui inquadramento, con l’utilizzo di 0,5 punti organico, costituiva addirittura il presupposto per detta indizione.
Peraltro, nel Dipartimento è presente, nello stesso settore, soltanto un altro ricercatore, ovvero il controinteressato, che negli ultimi cinque anni ha lavorato con il prof. Monaco.
Pertanto, contrariamente a quanto si evince nelle difese dell’Amministrazione, non è possibile ipotizzare che il prof. Monaco non fosse a conoscenza di chi si sarebbe presentato al concorso.
Né la presentazione di altri candidati può rendere impossibile la preordinazione dei criteri in favore del candidato che, a priori, è stato individuato quale vincitore.
Il ricorrente rimarca come degli altri quattro candidati che avevano presentato la domanda, nessuno si sia poi presentato per sostenere la prova orale.
Il ricorrente, ancora, osserva come le difese dell’Università e del controinteressato si richiamino alla discrezionalità della Commissione in sede di predeterminazione dei criteri e di valutazione dei titoli; ma nella specie la discrezionalità tecnica è stata stravolta, violando ogni principio di ragionevolezza e proporzionalità.
6. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2019, esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio prende in esame le censure attinenti la fase della predisposizione dei criteri ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli ed alle pubblicazioni presentati dai candidati, argomentate nel primo motivo di ricorso, e ritiene sussistenti le violazioni lamentate dal ricorrente sotto lo specifico profilo dell’eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di proporzionalità.
Nei concorsi indetti dalle Università per l’assegnazione di posti di ricercatore o di professore universitario, il compito della commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di predisposizione dei criteri di massima, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti con il posto a concorso, ed in sede di successiva valutazione, del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato.
Secondo la Giurisprudenza, la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell’attribuire rilevanza ai titoli e nell’individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell’ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l’esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
Tanto premesso, occorre rilevare che l’articolo 6 del bando relativo alla selezione in questione (per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, c.3 lett.b della L. n. 240 del 2010, nel settore concorsuale indicato in premesse di fatto) ha previsto che la procedura di selezione si sarebbe articolata in una prima fase di valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, e, in esito alla stessa, in una discussione, con la commissione.
Il bando ha precisato che la valutazione preliminare dei candidati sarebbe avvenuta ai sensi del D.M. n. 243/2011, ed in particolare, quanto alla valutazione dei titoli e del curriculum, con riferimento a una serie di titoli, elencati al quarto capoverso dell’articolo 6 del bando (ove vengono elencate dieci tipologie di titoli, tra i quali dottorato di ricerca o equipollenti, attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, documentata attività di formazione o di ricerca, documentata attività in campo clinico, attività di relatore a congressi e convegni, premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca, diplomi di specializzazione europei etc.).
A tal fine, la lett.b) dell’articolo 6 del bando ha stabilito che, in esito alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, sarebbe stato attribuito un punteggio per titoli fino ad un massimo di punti 30 e, per le pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 70, in conformità a criteri predeterminati all’atto dell’insediamento.
In ottemperanza alle prescrizioni del bando, nella seduta del 24 luglio 2018, la Commissione giudicatrice della selezione in questione ha ripartito il punteggio a disposizione per i titoli.
8. Ma l’operato della Commissione risulta inficiato dai vizi dedotti nel primo motivo di ricorso.
Infatti, appare incomprensibile per quale ragione, nell’ambito di un concorso volto all’individuazione di un ricercatore, sia stato ritenuto marginale lo svolgimento dell’attività didattica (specie avuto riguardo sia ai doveri didattici che incombono sui ricercatori, sia al naturale svolgimento ed evoluzione della carriera universitaria, finalizzata all’attività di docenza), cui sono stati attribuiti, su 30 punti destinati a titoli, soltanto 4 punti, addirittura meno del punteggio (5 punti) destinato alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni, attività che, per quanto prestigiosa, non può certamente essere ritenuta maggiormente qualificante, sul piano formativo e professionale (del futuro ricercatore e docente), dell’attività didattica universitaria.
Appare quindi illogico ed incongruo attribuire ad attività di partecipazione a congressi e convegni un peso maggiore di quello attribuibile all’attività di docenza (così come altrettanto illogico assegnare pari punteggio di 4 al conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca), che impone un impegno durevole e continuativo, come tale certamente formativo e, dunque, più significativo di attività episodiche e di contorno.
E’ appena il caso di rilevare come sia funzionale all’interesse pubblico volto alla ricerca ed alla selezione del [#OMISSIS#] candidato l’attribuzione di un punteggio che valorizzi lo specifico percorso professionale e la formazione dei concorrenti coerenti con la posizione oggetto del concorso.
Ma nel caso in questione, lo svilimento della specifica esperienza dei candidati in campo didattico devia, evidentemente, l’esito della procedura, come appare evidente dalla comparazione dei curricula di ricorrente e controinteressato, in quanto, il primo avrebbe conseguito un punteggio di 5,2 (peraltro senza tener conto di un ulteriore profilo di illegittimità che verrà esaminato infra), che è stato ricondotto a 4 per effetto della limitazione discendente dei criteri di massima, mentre il secondo ha avuto attribuito per intero il punteggio di 2,4 per un percorso didattico ben inferiore.
9. Peraltro, risulta affetta dal vizio di illogicità anche la previsione, nell’ambito dell’attività didattica, di solo due tipologie di punteggio, pari a 0,4 punti per corsi di almeno 3 CFU e 0,8 per corsi di almeno 6 CFU, senza prevedere alcunché per i più rilevanti corsi di 9 CFU; conseguenza pratica di tale appiattimento (con conseguente attribuzione di 0,8 punti tanto all’attività didattica per corsi di 6 CFU quanto quella per corsi di 9 CFU) si evince dall’esame del verbale numero 3 del 4 ottobre 2018, laddove al ricorrente risultano attribuiti, tra gli altri, per lo svolgimento di attività didattica universitaria di 9 CFU per tre anni accademici, solo 0,8 punti per ciascun anno, per un totale di 2,4 (che peraltro, sommati ai punteggi per le ulteriori attività didattiche, hanno condotto al livellamento discendente dal tetto di massimo 4 punti previsto in sede di predisposizione dei criteri di massima).
Risulta pertanto illegittima, in quanto viziata da eccesso di potere per illogicità, la predisposizione da parte della Commissione in questione dei criteri di massima censurati che hanno comportato una svalutazione dell’attività didattica, con conseguente illegittimità in sede di attribuzione dei punteggi.
10. Quanto all’ulteriore profilo (sviluppato nel secondo motivo di ricorso) volto a dedurre l’illegittimità dei criteri di massima con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni con più autori, la doglianza, sebbene in parte risulti infondata (dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, in caso di partecipazione del candidato a lavori in collaborazione, il punteggio sarebbe stato attribuito al candidato che risultasse primo non in ordine alfabetico), coglie nel segno laddove si censura il riferimento al “corresponding author”, senza ulteriori precisazioni volte a delimitare tale figura, sicché la generica indicazione contenuta nei criteri di massima si presta a divergenti interpretazioni, come fatto palese dall’esame del ricorso e della memoria dell’Amministrazione, le cui specificazioni non possono, tuttavia, ovviamente integrare ex post il laconico ed insufficiente riferimento contenuto nei criteri generali.
Conclusivamente, il ricorso risulta fondato.
11.Gli ulteriori profili, volti a contestare la concreta attribuzione dei punteggi, non possono essere esaminati, in considerazione della circostanza che l’accoglimento del ricorso comporta l’azzeramento dei lavori della Commissione fin dall’attività di predeterminazione dei criteri di massima (posto che risulta necessario rimodulare, in conseguenza dell’accoglimento, l’intero “pacchetto” dei punteggi da assegnare), con conseguente divieto di pronuncia ex art. 34, comma 2, c.p.a. (a norma del quale in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati), non potendosi dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
12. Avuto riguardo alla fondatezza del ricorso principale, deve essere preso in esame il ricorso incidentale, con il quale il controinteressato chiede l’attribuzione di ulteriori punti 1,8.
Ma il ricorso principale mira all’annullamento della procedura concorsuale fin dalla fase di predeterminazione di criteri di valutazione dei titoli, e travolge quindi la fase della valutazione delle pubblicazioni, in seno alla quale il controinteressato rivendica l’attribuzione di ulteriori punti 1,8.
Come eccepito dal ricorrente, quindi, il ricorso incidentale non è idoneo a paralizzare il ricorso principale, con conseguente carenza di interesse all’esame dello stesso.
La funzione propria del ricorso incidentale è, infatti, quella di neutralizzare, impugnando il provvedimento attaccato dal ricorso principale per aspetti e motivi diversi al fine di paralizzare o limitare l’accoglimento della pretesa avversaria; ma nella specie il ricorrente principale si duole, in primo luogo, dell’illegittimità dei criteri di massima, mentre il ricorrente incidentale censura unicamente altra (e successiva) fase del procedimento (attribuzione dei punteggi).
13. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale, gli atti impugnati vengono annullati.
14. La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta, attesa la genericità di formulazione della stessa e l’assoluta carenza di prova degli elementi costitutivi.
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ponendo le stesse a carico dell’Amministrazione intimata, ravvisandosi i presupposti di legge per disporne l’integrale compensazione tra il ricorrente ed il controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna l’Università degli studi di Catania a rifondere a parte ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori e c.u., ove versato.
Compensa le spese tra il ricorrente ed il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] La Greca, Consigliere
Pubblicato il 15/11/2019