La previsione dell’art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, è estesa anche a coloro che nel triennio precedente alla indizione della procedura abbiano intrattenuto un rapporto di docenza a contratto con la Università che la ha indetta, ritenendo, peraltro, che l’art. 1, comma 338 lett. A) della l.n. 232 dell’11 dicembre 2016 (che consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4) non abbia ampliato la platea dei soggetti ammessi a partecipare alla procedure riservate agli esterni in quanto norma di natura contabile.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 28 novembre 2019, n. 1634
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 01634/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Gelsomino, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Parlapiano, [#OMISSIS#] Cervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Cervo in Firenze, borgo Pinti 80;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De Grazia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Rettorato – piazza San [#OMISSIS#] n. 4;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 1795 del 20.12.2018, prot.n.22892 (comunicato al ricorrente con pec in pari data), con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/E1 (cardio–torace–vascolare), settore scientifico disciplinare MED/23 (chirurgia cardiaca) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica dell’Ateneo fiorentino, dai quali è risultato “idoneo il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” (doc.1);
– dei verbali della Commissione giudicatrice, ossia: “Verbale riunione preliminare” (n. 1) del 13.9.2018 unitamente agli “allegati 1 e 2” ivi richiamati, “Verbale di valutazione di titoli” (n.2) del 15.10.2018, “Verbale della prova didattica” (n.4) del 28.11.2018, “Verbale di valutazione di titoli, giudizi della prova didattica, verbale di individuazione del candidato idoneo” del 28.11.2018 con allegato “Verbale di individuazione del candidato idoneo” (n.5) sottoscritto dalla Commissione in pari data, “Relazione riassuntiva” (n. 6) del 28.11.2018 (docc. da 2 a 6);
– dei provvedimenti aventi ad oggetto la chiamata e nomina in ruolo del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stefàno, ossia: la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’Università del 20.12.2018 recante la proposta di chiamata del dott. Stefàno (doc.7), la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 21.12.2018 recante la approvazione della proposta di chiamata del dott. Stefàno (doc.8), il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, n.1798 del 21.12.2018, prot.n.222965 di nomina del prof. Stefàno (doc.9);
– nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la decisione (ove esistente), che ha disposto l’ammissione alla procedura valutativa del controinteressato.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 842019 :
(in parte qua) del decreto Rettorale 20 dicembre 2018, n. 1795 (doc. 24 Università) e comunque al provvedimento che ha disposto anche implicitamente l’ammissione della domanda del Prof. Gelsomino, e degli atti infra indicati della Commissione esaminatrice
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prof. [#OMISSIS#] Gelsomino, premesso: a) di aver partecipato alla procedura selettiva indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n.1230 del 27.11.2017, per la copertura, ex art art.18, comma 4, legge n. 240/2010 di un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/E1 (cardio-toracico-vascolare), settore scientifico disciplinare MED/23 (chirurgia cardiaca); b) che a conclusione della procedura sarebbe stato dichiarato idoneo e quindi chiamato ad assumere servizio di ruolo il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; tutto ciò premesso, il Prof. Gelsomino impugna gli att di cui in epigrafe chiedendo l’annullamento della chiamata.
Con il primo motivo di ricorso egli lamenta la violazione dell’art. 18 comma 4 della L. 241/2010 nella parte in cui riserva una quota delle risorse pari ad un quinto dei posti disponibili in ciascun Ateneo a coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
A tal fine deduce che il Dott. [#OMISSIS#] avrebbe ricoperto nel triennio precedente alla indizione della procedura selettiva il ruolo di professore a contratto presso la scuola di chirurgia vascolare della Università di Firenze ricadendo così nella preclusione prevista dalla sopra richiamata disposizione.
La censura non merita accoglimento.
Invero, la giurisprudenza anche recente di Questo Tribunale si è espressa nel senso di ritenere estensibile la previsione del comma 4 dell’art. 18 della L. 240/2010 anche a coloro che nel triennio precedente alla indizione della procedura abbiano intrattenuto un rapporto di docenza a contratto con la Università che la ha indetta, ritenendo, peraltro, che l’art. 1, comma 338 lett. A) della l.n. 232 dell’11.12.2016 (che consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4) non abbia ampliato la platea dei soggetti ammessi a partecipare alla procedure riservate agli esterni in quanto norma di natura contabile.
Tuttavia, il caso di specie presenta profili di assoluta peculiarità in relazione al fatto che il Dott. [#OMISSIS#] non ha eseguito la sua attività di docenza a favore della Scuola di chirurgia vascolare in forza di un rapporto di Professore a contratto con la Università di Firenze ma è stato designato a tal fine dalla Azienda ospedaliera con la quale intercorre il suo rapporto di lavoro.
La designazione è avvenuta in forza dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 che, al c. 2 il quale prevedeva che nelle scuole di specializzazione attivate presso le strutture del servizio sanitario nazionale “la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli di intesa di cui al comma uno”.
Nello schema trilatero configurato dalla predetta norma il rapporto con la Università è intrattenuto dalle strutture del servizio nazionale con cui sono stipulati i protocolli di intesa. Il designato si limita ad assolvere un obbligo di servizio nei confronti del proprio ente di appartenenza eseguendo la attività di docenza nell’ambito della scuola di specializzazione.
Tale situazione, a giudizio del Collegio, non corrisponde né alla lettera né alla ratio dell’art. 18 comma 4 della L. 240 del 2010. Non alla lettera perché la “prestazione di servizio” a cui tale articolo si riferisce implica la costituzione di un rapporto giuridico in forza del quale il docente è inserito, ancorché solo in via temporanea e precaria, nella struttura organizzativa dell’ateneo. Non alla ratio perché la norma tende a mettere al riparo di candidati esterni da possibili trattamenti di favore che potrebbero ricevere soggetti già inseriti nella compagine universitaria beneficiando di relazioni intessute al suo interno, mentre i docenti designati ai sensi dell’art. 6 della L. 502/92 rimangono del tutto esterni al mondo universitario limitandosi a tenere corsi esterni per l’ente al quale appartengono.
Per superare tale obiezione il ricorrente richiama il disposto del nuovo regolamento della Università di Firenze nella parte in cui dispone che i docenti della s.s.p.l provenienti dalle strutture sanitarie assumono il titolo di professori a contratto.
Ma anche tale osservazione appare priva di pregio.
Infatti, l’art. 8, c. 3 del regolamento stabilisce che “l’Università emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti nell’allegato 4 del DI 402/2017”.
Nel caso di specie, tuttavia, tale disciplina non ha avuto applicazione in quanto introdotta successivamente alla indizione della procedura: il Dott. [#OMISSIS#] ha quindi insegnato presso la Scuola di chirurgia vascolare non in quanto prescelto in forza di selezione effettuata dalla Università ma in quanto designato ab externo dalla sua Azienda ospedaliera, con gli effetti di cui si è detto sopra.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che avrebbe assunto un peso decisivo nella preferenza accordata dalla Commissione al Dot. [#OMISSIS#] la imponente attività cardiochirurgica da egli svolta nell’ambito della sua carriera professionale.
Sotto un primo profilo si imputa alla Commissione il fatto di aver tenuto conto di un dato (numero degli interventi svolti) la cui indicazione che non era espressamente prevista dal bando e che per questo il Dott. Gelsomino non avrebbe inserito nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione.
La doglianza è tuttavia priva di fondamento in primo luogo perché, ben sapendo che la attività clinica costituiva un parametro di giudizio, il Prof. Gelsomino ben avrebbe potuto indicare i dati quantitativi della sua attività clinica e, in secondo luogo, perché nemmeno in giudizio il ricorrente da conto di una attività chirurgica paragonabile a quella che può vantare il controinteressato, facendo così dubitare del fatto che avrebbe potuto (anche solo in astratto) prevalere sotto tale aspetto sul suo concorrente.
Sempre nel secondo motivo di ricorso si afferma che l’importanza attribuita dalla Commissione alla attività chirurgica sarebbe illogica e non condivisibile considerando che nel caso si tratta di procedura concorsuale per la chiamata di un professore universitario, e non di una selezione per incarico “clinico/chirurgico” presso una struttura ospedaliera.
Ma anche tale profilo di censura appare destituito di fondamento alla luce della stessa declaratorie del settore concorsuale 06/E1 – clinica chirurgica specialistica (sopra riportata) e del settore disciplinare MED/23 chirurgia cardiaca che comprende espressamente l’attività assistenziale nel campo della cardiochirurgia generale.
Sempre con il secondo motivo si lamenta il fatto che la Commissione avrebbe valorizzato le pubblicazioni presentate dal Dott. [#OMISSIS#] nonostante si trattasse di lavori collettanei nei quali il suo nominativo figurava al penultimo posto, attribuendo alle stesse un giudizio pari a quello attribuito agli scritti del ricorrente che, invece, figurava spesso al primo posto.
Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
La Commissione ha infatti prestabilito di prendere in considerazione solo gli scritti nei quali il nominativo dei candidati figurasse o ai primi due posti o agli ultimi due sul presupposto che nel primo caso l’apporto partecipativo riguardi la redazione dei contributi, mentre nel secondo attenga alla attività generale di coordinamento. Quest’ultima, a giudizio dei commissari ha, quindi, assunto una rilevanza pari a quella della estensione diretta degli articoli scientifici.
Il motivo si risolve quindi nella contestazione di una scelta di merito della Commissione che in questa sede non può essere presa in considerazione.
Sono altresì privi di fondamento i successivi profili evidenziati sempre nel secondo motivo con i quali il ricorrente si duole del fatto che la Commissione abbia considerato prevalente la diffusione in ambito scientifico delle pubblicazioni del Dott. [#OMISSIS#] e equipollenti la attività didattica ed i servizi prestati dai due candidati.
La censura di difetto di motivazione appare generica in quanto il ricorrente nemmeno compie il tentativo di dimostrare che i lavori da egli pubblicati abbiano avuto una diffusione scientifica maggiore rispetto a quelli del concorrente.
Con riguardo, invece, alla asserita prevalenza delle attività scientifiche e di docenza vantate dal Prof. Gelsomino (partecipazione, anche come coordinatore, a numerosi gruppi di ricerca internazionali, studio di brevetti in ambito medico, sviluppo di nuovi strumenti di chirurgia cardiotoracica, attività di revisore di diverse riviste internazionali di alto livello) rispetto a quelle evidenziate nel curriculum del controinteressato (partecipazione come moderatore a congressi o ad eventi di “live surgery”) appare evidente come anche in questo caso la censura si fondi su apprezzamenti di merito di segno diverso a quelli fatti propri dalla Commissione che non sono idonei ad integrare vizi di legittimità denunciabili in questa sede.
Con la terza censura il ricorrente lamenta il fatto che la Commissione non abbia ulteriormente specificato e dettagliato i criteri di valutazione previsti dal bando.
Anche tale motivo è privo di fondamento atteso che non vi era alcun obbligo di ulteriore dettagli e specificazione dei criteri inseriti nel bando che evidentemente la Commissione ha ritenuto sufficientemente specifici.
La reiezione del ricorso principale comporta l’improcedibilità di quello incidentale per carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/11/2019