TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 novembre 2019, n. 2619

Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2019-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

La nuova valutazione deve avvenire nel rispetto del regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori universitari), il quale – diversamente da quanto previsto per i professori ordinari e associati, per i quali è contemplato un giudizio di idoneità (cfr. art. 5, co. 4), cui fa seguito la “chiamata” – per i ricercatori disciplina unicamente una procedura comparativa, in esito alla quale “il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore” (art. 5, co. 3); dunque, nessun giudizio di idoneità.

Contenuto sentenza

N. 02619/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Conti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via [#OMISSIS#] Gargallo, 12; 
contro
Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale, 6; 
per l’ottemperanza:
alla sentenza del T.A.R. di Palermo, sez. II, 11/6/2014, n. -OMISSIS-
e per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento
del decreto rettorale n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa [#OMISSIS#] Sara Russo e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-/2014, con la quale questo Tribunale ha annullato il decreto rettorale n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza (settore disciplinare: IUS 04 – diritto commerciale) dell’Università degli Studi di Palermo, nella parte in cui è risultata vincitrice -OMISSIS-, disponendo la rinnovazione del giudizio approvato con tale atto, ad opera di una commissione in diversa composizione.
Segnatamente, nella detta sentenza, questo Tribunale ha ritenuto fondati i seguenti vizi dedotti dal ricorrente, anch’egli partecipante alla procedura e che oggi agisce per l’esecuzione della pronuncia:
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 89 del 28.7.2009, nonché dell’art. 8 del bando di concorso e dell’art. 1, comma 7, della L. 4.11.2005 n. 230 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto istruttorio, erronea valutazione, disparità di trattamento e difetto di motivazione: la Commissione esaminatrice non ha valutato pienamente l’attività didattica svolta dal ricorrente, in forza di regolari incarichi, mentre ha valutato l’attività didattica svolta dalla controinteressata (attività, quest’ultima, che non avrebbe potuto essere presa in considerazione, essendo stata svolta informalmente);
violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 89 del 28 luglio 2009, nonché dell’art. 8 del bando di concorso e dell’art. 1, comma 7, della L. 4 novembre 2005 n.230 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto istruttorio, erronea valutazione, disparità di trattamento e difetto di motivazione: la Commissione ha omesso di valutare ben due assegni di ricerca conferiti al ricorrente dall’Università, ossia due titoli preferenziali ulteriori rispetto al “dottorato di ricerca” (titolo, quest’ultimo, posseduto paritariamente sia da lui che dalla controinteressata);
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 89 del 28 luglio 2009 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto istruttorio, erronea valutazione, disparità di trattamento e difetto di motivazione: nel valutare la produzione scientifica del ricorrente (numero delle pubblicazioni e costanza nel pubblicare), la Commissione ha erroneamente ritenuto che la sua attività di ricerca si sia svolta “in un arco di circa quindici anni”, mentre quindici anni dal bando corrispondono al momento in cui egli frequentava ancora il secondo anno di università.
Con verbale del 28 novembre 2016, una nuova Commissione, nominata con D.R. n. 1237 del 21 aprile 2016, ha rinnovato il giudizio comparativo in questione.
Segnatamente, preso atto dei vizi rilevati nella sentenza da ottemperare, la Commissione:
ha valutato gli insegnamenti resi dal ricorrente presso l’Università Kore di Enna ai sensi dell’art. 2, co. 2 D.M. 89/2009 quali titoli preferenziali, piuttosto che quali titoli significativi (ex art. 2, co. 3 dello stesso decreto), come aveva fatto la precedente Commissione;
anche con riferimento agli assegni di ricerca attribuiti al ricorrente, la nuova Commissione li ha catalogati quali titoli preferenziali ai sensi dell’art. 2, co. 2 D.M. 89/2009, piuttosto che come titoli molto significativi, come avvenuto in occasione della precedente valutazione;
ha preso in considerazione, ai fini della valutazione della produzione scientifica, due diversi periodi, ossia quello successivo al conseguimento del titolo di dottore di ricerca e quello, di maggiore durata, successivo all’inizio del corso di dottorato (ciò in quanto la sentenza n. -OMISSIS-/2014 li aveva considerati entrambi validi), piuttosto che il quindicennio preso in considerazione dalla precedente Commissione; gli scritti pubblicati in tali periodi, secondo il giudizio reso dalla prima Commissione (non rinnovato dalla seconda, ma dalla stessa sostanzialmente recepito, non trattandosi di valutazione censurata da questo Tribunale), sono stati considerati, volta per volta, non (particolarmente) innovativi o non originali né innovativi, o, ancora, non importanti o rilevanti, ovvero meramente compilativi.
La Commissione ha quindi concluso, all’unanimità, esprimendo il seguente giudizio: “il candidato non può essere posto in posizione di preminenza, in quanto, pur dotato di titoli preferenziali…presenta una produzione scientifica, quale che sia il periodo più o meno ampio con riferimento al quale la stessa venga valutata…non significativamente intensa né continuativa”.
Con il ricorso oggi all’esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto che venga disposta l’ottemperanza alla citata sentenza n. -OMISSIS-/2014, con declaratoria di nullità del verbale dei lavori della Commissione del 28 novembre 2016 e del decreto rettorale n. 4526 del 6 dicembre 2016 di approvazione degli atti relativi alla procedura di concorso; in subordine, ne ha chiesto l’annullamento.
Il gravame è stato rigettato con sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, poi dichiarata nulla dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. -OMISSIS-, per essere stato, il giudizio di primo grado, trattato in camera di consiglio piuttosto che in udienza pubblica, come disposto dall’art. 32, co. 1, secondo periodo c.p.a.
La trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata da questo Tribunale per l’udienza pubblica del -OMISSIS-, in vista della quale il ricorrente e l’amministrazione hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata la domanda volta ad ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-/2014.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione resistente, con il giudizio di cui al verbale del 28 novembre 2016, avrebbe eluso il giudicato, poiché non si sarebbe espressa sull’idoneità del ricorrente, ossia sulla <<“questione di fondo” evidenziata nell’ultimo periodo della motivazione della Sentenza del T.A.R. da eseguire>> (così il ricorso); in altre parole, la nuova Commissione, sempre stando alla tesi del ricorrente, non avrebbe dovuto procedere ad alcuna valutazione comparativa, non residuando alcun candidato con il quale effettuare un raffronto: né la dott.ssa La Rocca, già vincitrice della procedura, in ragione della rinuncia dalla stessa operata successivamente all’adozione del decreto di nomina; né gli altri candidati, poiché questi non avevano mai proposto ricorso avverso gli atti della procedura.
Orbene, il Collegio ritiene errati gli assunti da cui muove la domanda di parte ricorrente.
La rinuncia da parte della candidata risultata vincitrice non ha avuto l’effetto di rendere la valutazione della Commissione un giudizio di mera idoneità del ricorrente a ricoprire il posto messo a bando.
L’inciso della sentenza di primo grado in cui si fa un (atecnico) riferimento ad un eventuale giudizio di idoneità del ricorrente (riferimento ripetutamente enfatizzato dal ricorrente) è, invero, volto a motivare unicamente la decisione sulle spese di giudizio; in nessun altro punto della sentenza si afferma che il nuovo giudizio avrebbe dovuto riguardare unicamente il ricorrente e la sua idoneità a ricercatore universitario; una simile affermazione, peraltro, si sarebbe scontrata con la normativa disciplinante la materia.
La nuova valutazione, invero, avrebbe dovuto svolgersi (e si è svolta) nel rispetto del regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori universitari), il quale – diversamente da quanto previsto per i professori ordinari e associati, per i quali è contemplato un giudizio di idoneità (cfr. art. 5, co. 4), cui fa seguito la “chiamata” – per i ricercatori disciplina unicamente una procedura comparativa, in esito alla quale “il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore” (art. 5, co. 3); dunque, nessun giudizio di idoneità.
Si noti, a tale proposito, che il richiamato decreto non prevede la formazione di una graduatoria, né un meccanismo di scorrimento, cui fare ricorso nelle ipotesi, quale è la presente, di rinuncia o di venir meno, per qualsiasi motivo, del vincitore, la cui nomina chiude definitivamente la procedura. Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, dunque, la mancata impugnazione degli atti della procedura da parte degli altri candidati, unitamente alla rinuncia della vincitrice, non avrebbe potuto produrre alcun automatismo in favore del ricorrente (che, infatti, si vede oggi costretto a richiedere un giudizio di idoneità normativamente non previsto). 
Solo ove in esito al nuovo giudizio comparativo il ricorrente fosse risultato preminente sugli altri la procedura si sarebbe dovuta concludere con la sua nomina a vincitore, ciò che non è stato.
L’operato della commissione – che ha rinnovato il giudizio comparativo (l’unico consentito dalla richiamata disciplina), emendandolo dai vizi rilevati da questo Giudice e confermando, motivatamente, la non preminenza del ricorrente – dunque, è perfettamente conforme al giudicato.
Vincitrice della procedura rimane, dunque, la controinteressata, sebbene la sua rinuncia renderebbe priva di senso la reitera, oggi, dell’atto di nomina.
Passando, ora, all’esame della domanda di annullamento, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata elaborazione, da parte della seconda commissione, di nuovi criteri di valutazione dei titoli.
Come è rilevato nella stessa sentenza ottemperanda – e come, peraltro, il ricorrente ha ricordato in ricorso – la formulazione dei criteri da parte della prima commissione non ha formato oggetto di impugnazione, con la conseguenza che questa fase della procedura non doveva essere reiterata.
Le ulteriori considerazioni (“i criteri e le modalità di valutazione che dovevano inspirare l’operato della Commissione dovevano essere necessariamente modellati sul caso concreto, che risultava sui
generis (rinuncia del vincitore al posto)…”) appaiono fondate sullo stesso presupposto logico su cui è basata la domanda di ottemperanza, della cui erroneità si è detto.
Non hanno pregio neppure le censure mosse contro la scelta, da parte della Commissione, di prendere in esame, ai fini della valutazione della produzione scientifica, due periodi alternativi, ossia quello successivo al conseguimento del titolo di dottore di ricerca e quello successivo all’inizio del corso di dottorato. Tale scelta, invero, non si pone in contrasto con la sentenza, ove, sul punto, si afferma: “è evidente ed incontroverso che il periodo da prendere in considerazione ai fini della valutazione della carriera scientifica era (ed è) quello successivo al conseguimento del titolo di “Dottore di ricerca” (o, tutt’al più, all’inizio del corso di dottorato)”.
Peraltro, le conclusioni cui giunge la commissione sono identiche in entrambi i casi: la produzione scientifica del ricorrente, con valutazione di tipo tecnico-discrezionale certamente scevra da macroscopici errori, è stata ritenuta “non significativamente intensa né continuativa”.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta che la Commissione non avrebbe valutato tutti i
titoli, le pubblicazioni, le idoneità conseguite, lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti
pubblici, l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca, il conseguimento di
premi per attività di ricerca, ecc., limitandosi ad affermare che il ricorrente è in possesso dei titoli preferenziali ed occupandosi unicamente di esprimere un giudizio sulle pubblicazioni.
Il motivo è infondato, atteso che, per come statuito in sentenza, la Commissione era chiamata solo a rinnovare il giudizio sotto i profili censurati in sentenza.
Privo di pregio è anche il rilievo relativo alla mancanza di giudizi individuali, stante che il verbale riporta i giudizi espressi all’unanimità dei componenti.
Infondato è anche il terzo motivo, con il quale si deduce che la nuova Commissione non avrebbe potuto peggiorare il giudizio espresso dalla precedente. Va osservato, a tale proposito, che le due valutazioni sulla produzione scientifica del ricorrente (“poco consistente e discontinua”, la prima e “non significativamente intensa né continuativa”, la seconda) sono sostanzialmente equivalenti.
Il quarto motivo di ricorso (illegittimità della decadenza della prima Commissione esaminatrice atteso che il decorso del termine di sei mesi per la conclusione dei lavori non poteva dirsi avvenuto in quanto l’Università ha trasmesso la sentenza da ottemperare a detta Commissione solo tre mesi dopo il suo insediamento) è palesemente infondato, atteso che rientrava nei poteri della Commissione procedere d’ufficio all’acquisizione della sentenza.
In conclusione il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
In considerazione della complessità della vicenda, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni -OMISSIS-, 8 ottobre 2019, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] Sara Russo, Referendario, Estensore
​Pubblicato il 13/11/2019

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.