TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 gennaio 2020, n. 207

Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2020-01-09
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.

Contenuto sentenza

N. 00207/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04968/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4968 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Chiumiento, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria, 103, come da procura in atti; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Manca, con domicilio eletto presso l’Avvocatura di Ateneo presso l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Piazzale [#OMISSIS#] Moro, 5, come da procura in atti; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Generoso [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Serino, via P. [#OMISSIS#], 96, come da procura in atti; 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18, come da procura in atti; 
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-OMISSIS-
per quanto riguarda i motivi aggiunti di gravame:
-OMISSIS-
di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. –Con ricorso spedito a notifica il 5 maggio 2017 e depositato il successivo giorno 30, -OMISSIS-
2. –-OMISSIS-
3. –Avverso tale atto -OMISSIS- svolge i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento. Il Decreto Rettorale impugnato sarebbe illegittimo poiché l’operato della Commissione sarebbe avvenuto nel rispetto delle regole della procedura concorsuale.
La motivazione del provvedimento non darebbe conto di una accertata parzialità della Commissione in favore della ricorrente, in quanto l’atto si fonderebbe su accertamenti che avrebbero evidenziato solo “profili di irritualità e di potenziale illegittimità” che hanno implicato un mero “dubbio sull’imparzialità nello svolgimento delle operazioni concorsuali”; ma, secondo la prospettazione della ricorrente, l’illegittimità se è potenziale non è reale, e il dubbio di imparzialità non equivale a parzialità.
2) Violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato è viziato anche per difetto di motivazione.
Il provvedimento non disvelerebbe quali siano stati gli effettivi e reali vizi che avrebbero inficiato il comportamento della Commissione giudicatrice.
3) Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di imparzialità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento sotto altro profilo.
Posto che l’art. 6 del bando della procedura selettiva prevedeva che il Rettore procedesse all’ “Accertamento della regolarità firmale degli atti”, operazione che è stata effettivamente svolta, la declaratoria di illegittimità degli atti della procedura medesima sarebbe, a sua volta, illegittima.
Ciò anche con riguardo al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, che, in tesi, avrebbe imposto un esercizio del potere di autotutela da parte del Rettore tempestivo, e non successivo e postumo.
4. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 ottobre 2018 e depositato il giorno seguente, -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, anche gli esiti, per lei sfavorevoli, della –frattanto effettuata- riedizione della procedura selettiva disposta dal provvedimento gravato con l’atto introduttivo del giudizio.
-OMISSIS- -OMISSIS-.
La ricorrente appunta contro tale atto (e contro tutti i prodromici atti del procedimento), deducendone illegittimità derivata, le medesime tre censure svolte nel ricorso introduttivo, oltre alle seguenti:
1) Illegittimità dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla Commissione per illogicità e non congruenza con i criteri comparativi previsti dal Bando. Profili di illegittimità nell’applicazione dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla Commissione alla valutazione comparativa effettuata.
L’operato della Commissione sarebbe inficiato da contraddittorietà, poiché, mentre nel -OMISSIS-, la commissione giudica ciascun contributo, a seconda dei casi, come “solo parzialmente coerente con il settore”, e, in altri atti, in generale l’organo afferma che, quanto al controinteressato, “gli interessi di ricerca sono incentrati su problematiche non sempre specificamente rilevanti per l’economia e la gestione delle imprese”, tuttavia, nel giudizio finale, la medesima commissione conclude che “Il candidato ha un approccio multidisciplinare che sviluppa attorno a temi coerenti con il SSD”.
2) Illegittimità dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla per illogicità e non congruenza con i criteri comparativi previsti dal Bando. Profili di illegittimità nell’applicazione dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla Commissione alla valutazione comparativa effettuata.
La valutazione del controinteressato sarebbe illegittima anche in punto di constatazione, da parte della Commissione, dell’apporto individuale di costui nei lavori collettanei, in quanto per-OMISSIS- ritenute valutabili l’apporto individuale non sarebbe stato desumibile, il che striderebbe con la valutazione finale della produzione come “abbastanza di buon livello”.
3) Illegittimità dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla Commissione per illogicità e non congruenza con i criteri comparativi previsti dal Bando. Profili di illegittimità nell’applicazione dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla Commissione alla valutazione comparativa effettuata.
Sebbene il criterio di valutazione relativo a “Rilevanza della produzione scientifica” dei candidati fosse in tesi legato a “rilevanza teorica e/o empirica”, illegittimamente la Commissione, nel definire i criteri di massima, si sarebbe discostata dalla lex specialis, in quanto avrebbe stabilito che “Nel valutare le pubblicazioni, la Commissione terrà conto anche della loro collocazione nelle classi previste dall’Anvur per il settore disciplinare in sede di VQR, nonché dei criteri bibliometrici totale e medio per pubblicazione. Data la natura non bibliometrica del settore scientifico nel quale è bandito il concorso, tali criteri sono da considerarsi complementari a una valutazione della rilevanza delle pubblicazioni.”
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Per confortare le proprie deduzioni, infine, la ricorrente riporta nell’atto di motivi aggiunti una tabella comparativa dei giudizi sulle varie voci di valutazione riportate da lei e dal controinteressato -OMISSIS-
5. –In data 5 ottobre 2018 la ricorrente ha altresì notificata alle altre parti del giudizio una memoria, depositata in giudizio il successivo giorno 27, con la quale ha chiesto che l’Ateneo sia condannato al risarcimento, in suo favore, per equivalente o in forma specifica, dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente per effetto della revoca della sua nomina a vincitrice della procedura selettiva.
6. – Si sono costituiti in resistenza l’Ateneo intimato, che ha eccepito l’inammissibilità del gravame (nella parte che reca l’impugnazione dell’operato della Commissione) e la sua infondatezza nel merito, nonché i controinteressati -OMISSIS-(il quale specifica di avere proposto, contro gli atti poi oggetto di autotutela, il ricorso-OMISSIS-2017 r.g.), che hanno chiesto il rigetto del gravame.
7. – A seguito di scambio delle memorie di cui all’art. 73 c.p.a. il ricorso è stato posto in decisone.
DIRITTO
1. – Il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti che riproducono le censure in esso contenute, e il motivo aggiunto che denunzia l’illegittimità derivata del decreto di nomina del controinteressato dai presunti vizi dell’atto di autoannullamento gravato, devono essere respinti, siccome infondati.
Di essi è possibile la trattazione congiunta ad opera del Collegio.
Al riguardo è imprescindibile tenere presente quanto affermato sui medesimi fatti da cui sono scaturiti i provvedimenti oggi gravati dalla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto da un docente avverso il provvedimento disciplinare irrogatogli per l’indebita interferenza da questi operata nei lavori della Commissione che avrebbe poi aggiudicato il concorso al-OMISSIS-.
Ha dunque osservato la Sezione che “-OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS–OMISSIS- a-OMISSIS- -OMISSIS-il candidato più meritevole (…). Invero, l’istruttoria documentale svolta nella presente causa ha permesso di confermare le principali risultanze di fatto su cui il provvedimento disciplinare appare fondato. Risultano, in particolare, confermati dai documenti acquisti al giudizio e, in parte, dalle stesse ammissioni del ricorrente, le seguenti decisive circostanze:
i. il prof. -OMISSIS-era (pacificamente) soggetto estraneo alla procedura di concorso nella quale si innesta le vicenda per cui è causa;
ii. la delega conferitagli dal Presidente della Commissione con la email del -OMISSIS-(il cui testo è integralmente trascritto nella superiore narrativa in fatto) ha un oggetto strettamente limitato al ritiro della documentazione presso il competente Ufficio universitario e alla trasmissione di essa ai componenti della Commissione (e non poteva legittimamente concepirsi altra tipologia di delega, stante il carattere riservato dei documenti da sottoporre all’esclusivo esame dei valutatori nominati);
iii. il fatto che la documentazione fosse in formato elettronico e non cartaceo non attribuiva di per sé alcuna legittimazione o potere in capo al delegato di verificarne la conformità o la completezza, trattandosi di accertamenti, anch’essi, riservati alla Commissione;
iii. è altresì incontestato che il ricorrente non si è limitato alla mera trasmissione documentale né alla verifica del suo contenuto ma, al contrario, ha predisposto una bozza del-OMISSIS-, ivi individuando e comunicando i punteggi da attribuire ai vari candidati in corrispondenza dei titoli posseduti, alla luce della classificazione delle riviste operata in generale dall’ANVUR; vi è sostanziale corrispondenza tra la bozza predisposta dal Prof. -OMISSIS-inviata ai commissari in data -OMISSIS- e il verbale depositato dalla Commissione con lo stesso numero, relativo alla riunione del -OMISSIS-
iv. più precisamente, la bozza era integrata da informazioni sulle pubblicazioni presentate dai candidati per il concorso, da una sintesi dei titoli scientifici da valutare per ciascun candidato, nonché da documentazione relativa a dati ANVUR (collocazione delle riviste in fascia A e IF delle pubblicazioni) (vedi quanto affermato nella nota di avvio del procedimento del -OMISSIS-, non contestata in punto di fatto dal ricorrente);
v. inoltre, sulla base di quanto esposto in modo circostanziato dal candidato denunciante, sulla base delle “indicazioni” fornite “ex ante” dal ricorrente alla Commissione dal ricorrente, è risultata inclusa in fascia A una rivista che precedentemente (cioè al momento della presentazione delle domande) non vi era compresa e tale “dato” incideva sulla valutazione analitica, ivi compreso il punteggio della candidata risultata vincitrice (vedi Verbale del Collegio di Disciplina);
vi. infine, nella bozza si dava atto del fatto che il candidato-OMISSIS-era stato escluso dalla valutazione comparativa, “sulla base di notizie di cui lo scrivente (il prof.-OMISSIS-, ndr) non poteva legittimamente disporre” (vedi avviso di avvio proc. – doc. 6 ric.)
Alla luce delle circostanze che precedono il Collegio non può non condividere la conclusione a cui è pervenuto il Collegio di Disciplina dell’Università resistente, che ha ravvisato nelle condotte sopra evidenziate una illegittima interferenza del ricorrente, rispetto ad attività riservate e proprie della Commissione giudicatrice, avvenuta senza alcuna legittimazione del ricorrente.
Al riguardo il Collegio, in conformità a quanto ritenuto dai competenti organi dell’Ateneo, ritiene che, al di fuori del mero adempimento materiale autorizzato dal Presidente della Commissione (consistente nella mera trasmissione di documenti), ogni ulteriore attività compiuta dall’odierno ricorrente con riferimento alla documentazione concorsuale si poneva, oggettivamente, al di fuori del perimetro della delega, confine oltre il quale il medesimo non poteva considerarsi se non come un “quisque de populo” estraneo alla procedura, atteso che il suo ruolo di docente in servizio presso la stessa Università era, al riguardo, privo di rilevanza. E’ invece emerso il compimento di un’attività, non autorizzata (e, invero, non autorizzabile in generale) consistita nell’esame e nel riordino dei titoli dei candidati, nell’attribuzione di punteggi in corrispondenza dei titoli, nella predisposizione di una puntuale bozza di verbale, tutti adempimenti riservati alla Commissione, rispetto ai quali è innegabile che la condotta del ricorrente finisca per assumere i caratteri dell’interferenza illegittima. (…) Al riguardo questo Giudice deve precisare che, in effetti, dagli atti di causa non può dirsi provata alcuna intenzione del ricorrente di condizionare i risultati del concorso, rispetto ai quali la condotta in contestazione non ha avuto una incidenza concreta (ed è la conclusione a cui è anche pervenuto il Collegio di Disciplina). Tuttavia, per quanto sopra ampiamente evidenziato, non sembra revocabile in dubbio il carattere illegittimo ed inappropriato dell’interferenza del ricorrente (estraneo al concorso), in un’attività preparatoria e valutativa che “in [#OMISSIS#]” riservata alla Commissione giudicatrice. (…).
2. – Il lungo stralcio della pronunzia citata su riportato dà ampiamente conto dell’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Ed invero:
– il “dubbio di parzialità” che, a dire della ricorrente, non basterebbe ad inficiare la legittimità dell’atto di primo grado poi annullato è, innanzitutto, pienamente integrato dalla –invero singolare- circostanza per cui un estraneo alla Commissione, prima delle prove d’esame, una volta ritirata la relativa documentazione per conto di un commissario, “ha predisposto una bozza del-OMISSIS-, ivi individuando e comunicando i punteggi da attribuire ai vari candidati in corrispondenza dei titoli posseduti, alla luce della classificazione delle riviste operata in generale dall’ANVUR; vi è sostanziale corrispondenza tra la bozza predisposta dal Prof. –OMISSIS (il commissario in questione, n.d.e.)-inviata ai commissari in data -OMISSIS- e il verbale depositato dalla Commissione con lo stesso numero, relativo alla riunione del -OMISSIS-”;
– la circostanza accertata della avvenuta intrusione di un terzo nei lavori della Commissione sarebbe, di per sé, ragione sufficiente a rendere illegittimi i conseguenti provvedimenti, in quanto –come è del tutto evidente- il giudizio dei Commissari deve essere autonomo e non eterodererminato;
– peraltro, secondo i principi che governano la materia, anche il mero dubbio di parzialità dei commissari inficia la legittimità della procedura, in quanto (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II , 18/10/2016 , n. 2397), non sussistendo in materia di pubblici concorsi una norma «specifica» in materia di astensione/ricusazione, risultano applicabili i principi generali in materia di azione amministrativa e, per analogia, le norme settoriali vigenti. Per i primi assumono rilievo diretto i principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati nella l. 241/1990 (soprattutto all’art. 1 e, poi, anche all’art. 6-bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha normato il principio in materia di «conflitto di interessi»). Per i secondi occorre richiamare l’art. 51, commi 1 e 2, e 52 c.p.c., specificamente dettato per i giudici, in regime processuale. Le norme vanno quindi «coordinate», avendo l’evoluzione giurisprudenziale identificato limiti «ulteriori» rispetto alle cause «tipiche» (e tassative) normate al 51, comma 1, c.p.c., estendendo il principio di «astensione» tutte le volte che possa manifestarsi un «sospetto», consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, c.p.c.), evenienza pienamente integrata dai fatti su riferiti;
– questi ultimi, che hanno determinato l’Ateneo all’adozione dell’atto di ritiro, sono pienamente evincibili dalla motivazione dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, anche per relationem all’ivi richiamata istanza di autotutela dell’odierno controinteressato;
– a fronte di tali circostanze è evidente la permanenza del potere di autotutela del Rettore anche dopo una prima fase di accertamento, da parte di detto Organo, della regolarità del procedimento, potendo sempre l’Amministrazione, in un termine ragionevole qui non posto in dubbio, garantire la legittimità della propria azione mediante il ritiro di atti rivelatisi, anche in un secondo momento, viziati.
3. – Le restanti doglianze, contenute nei motivi aggiunti, sono inammissibili, in quanto vertono, tutte, sulle discrezionali valutazioni operate dalla seconda Commissione in sede di riedizione della procedura, sia in punto di valutazione dei candidati (in ordine a coerenza con il settore scientifico disciplinare di riferimento e di apporto individuale dei candidati alle opere collettive), che, ancora di più, in punto di scelta ei criteri di valutazione.
Invero, in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.
Da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (ad esempio, Consiglio di Stato sez. IV 30 agosto 2017 n. 4107; T.A.R. Lazio sez. III 23 giugno 2017 n. 7365).
Alla luce delle circostanze su riferite, nel caso in esame tali vizi di irragionevolezza non sussistono; essendo, di converso, evidente la necessità che l’Ateneo procedesse a ritirare in autotutela gli atti di un concorso inficiato ab origine da indebite interferenze di terzi, e dalle relative (anche se, in ipotesi, rimaste potenziali) conseguenze in termini di mancanza di imparzialità della commissione.
4. – Le domande di risarcimento dei danni, in conseguenza del rigetto della parte demolitoria del giudizio, devono essere respinte, mancando l’imprescindibile presupposto di un danno contra jus e non jure datum.
5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso introduttivo; per quanto di ragione, in parte respinge e per il resto dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 09/01/2020
 
 
 
   
   

 
 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.