TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 gennaio 2020, n. 255

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Criteri di Valutazione

Data Documento: 2020-01-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione della commissione esaminatrice risulta insindacabile in via giurisdizionale, in quanto, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
 

Contenuto sentenza

N. 00255/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02432/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Luponio in Roma, piazza Don Minzoni, 9, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Campos non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche ed anticipate, di: a) provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ¿ Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca ¿ Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 1024 del 24.01.2017 a firma del Direttore Generale dott. [#OMISSIS#], a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di ricusazione presentata dal ricorrente nei confronti del Prof. [#OMISSIS#] Campos, componente e Presidente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore concorsuale 06/F2 ¿ Malattie dell’apparato visivo; b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione del ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
Annullamento di: a) Provvedimento della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore concorsuale 06/F2 – Malattie dell’apparato visivo, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla abilitazione quale professore universitario di II fascia, per come assunto all’esito delle operazioni condotte dalla preposta Commissione di valutazione; b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali comunque lesivi della posizione del ricorrente, tra i quali, precipuamente e per quanto occorra, i Verbali delle operazioni condotte dalla Commissione nelle sedute del 20.01.2017, 09.02.2017, 10.02.2017 e 23.02.2017, con l’unita relazione riassuntiva finale del 23.02.2017 ed i giudizi collegiali ed individuali espressi sulla posizione del candidato dott. [#OMISSIS#].
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 10 marzo 2017 e depositato il successivo giorno 15, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento direttoriale del MIUR con cui è stata respinta l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente ex art. 51 c.p.c. verso il prof. [#OMISSIS#] Campos, componente della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06F2 – Malattie dell’apparato visivo nella tornata indetta con D.D. n. 15322016, cui il dott. [#OMISSIS#] aveva presentato domanda di partecipazione.
2. – Il ricorrente premette che l’istanza di ricusazione respinta dal MIUR era stata da lui proposta in quanto egli riteneva di versare in condizione di lite pendente con il suddetto prof. Campos, il quale era stato componente di una commissione giudicatrice nominata dall’Università degli Studi di Foggia per una procedura comparativa ad un posto di professore associato, alla quale il dott. [#OMISSIS#] aveva partecipato, ed i cui esiti, negativi per gli interessi dell’odierno ricorrente, erano stati impugnati con successo davanti al TAR della Puglia, che aveva accolto il ricorso del dott. [#OMISSIS#] con la sentenza n. 12852016 (peraltro oggetto di appello pendente all’atto della proposizione del ricorso oggi in esame).
3. – Con un unico motivo di gravame il dott. [#OMISSIS#] censura la motivazione della determinazione adottata dal MIUR -la quale, in sintesi, ha ritenuto che il candidato non versasse in condizione di lite pendente con il prof. Campos, bensì con l’Amministrazione che aveva nominato la commissione di cui questi era componente, e che comunque tra le due procedure in questione non vi fosse un nesso-, affermando che la controversia sarebbe ancora pendente in sede di appello, e che essa, proprio in quanto è stata instaurata a causa dell’illegittimo operato dell’organo di valutazione di cui il prof. Campos era componente, verterebbe, in definitiva, tra quest’ultimo e l’odierno ricorrente.
4. – Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 giugno 2017 e depositato il successivo giorno 26, il dott. [#OMISSIS#] ha impugnato il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale su richiamata, nell’ambito della quale egli ha riportato cinque voti negativi da parte dei cinque componenti la commissione di valutazione.
Il ricorrente censura tale esito per illegittimità derivata da quella della composizione delle commissione, affermata nel ricorso introduttivo, e, inoltre, ripete contro i giudizi sfavorevoli le medesime censure svolte nell’atto introduttivo del giudizio.
Egli, inoltre, deduce di essersi visto riconoscere dalla commissione le tre mediane (valori-soglia, ex DM n. 6022016) dei prescritti indicatori, ma non la necessaria maturità scientifica in ragione della significatività delle sue pubblicazioni; di cui, tuttavia, sarebbe stato riconosciuto il positivo valore scientifico nell’ambito della procedura comparativa a professore associato presso l’Università di Foggia, che egli aveva poi dovuto fare oggetto del vittorioso ricorso al TAR della Puglia.
Inoltre, secondo la prospettazione del ricorrente, il fatto che la commissione avesse affermato, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, che la rilevanza dell’apporto del coautore in opere collettive non potesse desumersi dalla posizione del nome nella pubblicazione, avrebbe dovuto comportare, sul punto, una motivazione rafforzata, che sarebbe mancata nella circostanza.
Sul punto, inoltre, sussisterebbe disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri candidati, abilitati sebbene dotati di minore impact factor delle pubblicazioni.
5. – Il MIUR si è costituito in resistenza senza depositare memorie, mentre non si è costituito in giudizio il commissario prof. Campos, cui pure l’impugnazione era stata notificata.
6. – In occasione della pubblica udienza del 23 ottobre 2019 il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso introduttivo, che denunzia illegittimità derivata del negativo esito della procedura concorsuale, nonché il primo motivo aggiunto, che –a causa della viziata composizione della commissione- censura d’illegittimità derivata il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale cui ha partecipato il ricorrente, possono essere congiuntamente delibati.
Essi sono infondati, e vanno respinti.
La sentenza TAR della Puglia che ha accolto il ricorso del dott. [#OMISSIS#] contro il negativo esito della procedura comparativa a professore di seconda fascia reca l’accoglimento di due motivi con i quali l’interessato aveva messo in luce l’illegittimo modo di procedere della Commissione, di cui faceva parte anche il prof. [#OMISSIS#] Campos, in sede di valutazione di due candidati controinteressati, poi risultati vincitori.
Si trattava, in particolare, della violazione dei criteri legati alla valutazione dell’attività assistenziale di uno dei candidati, che avrebbe dovuto essere documentata, ma che non lo era stata; nonché dell’assenza di sufficiente motivazione circa l’apporto personale di altra controinteressata ad opere collettive.
Ritiene il Collegio che la denunzia di vizi denunzianti illegittimità poste in essere dalla commissione di valutazione nei termini succintamente ricordati non possa ridondare direttamente sulla posizione dei componenti di tale organo rispetto a quella del soggetto che ne è stato leso.
Il rapporto processuale davanti al TAR [#OMISSIS#], infatti, vedeva contrapposto il dott. [#OMISSIS#] all’Ateneo che aveva bandito il posto da lui ambito, e non certo il medesimo ricorrente al prof. Campos, che era soltanto uno dei componenti dell’organo collegiale che aveva proceduto alla valutazione poi annullata in sede giurisdizionale.
E, secondo condivisibile giurisprudenza (Cons. giust. amm. Sicilia, 24/09/2019, n. 827), anche di questa Sezione (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 02/10/2019, n. 11484) nelle procedure di valutazione comparativa nell’ambito delle Università, le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità.
Nel caso in esame il ricorrente intende, in definitiva, estendere analogicamente alla fattispecie l’art. 51 n. 3 del c.p.c., per cui costituisce causa di astensione o ricusazione la situazione del Magistrato (qui, del commissario) “se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori”; evenienza, questa, del tutto esclusa nel caso in esame, in cui –come detto- la lite sussisteva tra l’Università di Foggia e il dott. [#OMISSIS#], e non già tra questi ed il prof. Campos.
7. – Va altresì respinto il motivo aggiunto che denunzia il difetto di motivazione del giudizio di diniego di abilitazione.
Tale giudizio, invero, raggiunto dalla Commissione all’unanimità, sebbene complessivamente sintetico, lascia trasparire chiaramente come tutti i commissari abbiano valutato poco significativa la produzione scientifica del candidato sia per il modesto ambito editoriale in cui egli si è mosso, sia per la natura stessa dei contributi, che, ancora, per la loro natura non particolarmente innovativa.
Tale valutazione, come noto, risulta insindacabile in via giurisdizionale, in quanto, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale (ad esempio, sentenze n. 101152018, n. 11583/2016 e n. 6861/2017), il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, qui non emergenti.
Inoltre, i cinque commissari (compresa la professoressa [#OMISSIS#], che si afferma coautrice di taluni lavori con il candidato) sono stati unanimi sul giudizio di difficile enucleabilità dell’apporto del dott. [#OMISSIS#] nelle opere collettive, eccetto quelle in cui egli figurava primo nome o –come appunto per la professoressa [#OMISSIS#]- quelle cui essi avevano direttamente partecipato alla redazione (evidenza, quest’ultima, di certo non disponibile per la generalità della comunità scientifica).
8. – Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
La limitata attività difensiva dell’Amministrazione induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 10/01/2020