TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 gennaio 2020, n. 34

Abilitazione scientifica nazionale- Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni - Obbligo di motivazione

Data Documento: 2020-01-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art.4 del d.m. 120 del 2016, prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri: in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto.

Contenuto sentenza

N. 00034/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2019 proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lauro rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale da PEC come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
[#OMISSIS#] Vassallo non costituito in giudizio; 
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale, reso pubblico in data 31 ottobre 2018, con cui la competente Commissione ha ritenuto di non abilitare la dott.ssa Lauro come Professore di II fascia per il settore concorsuale 03/D2 “Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione con il voto di 4 componenti contro 1 ha ritenuto di non abilitare la dottoressa Lauro come Professore di II fascia per il settore concorsuale 03/D2 “Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione del DM 120/2016. Violazione ed errata applicazione della L. n.240/2010. E del DPR n.95/2016. Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Irragionevolezza. Contraddittorietà e illogicità manifesta della valutazione. Violazione e falsa applicazione del DD n.1532/2016. Ingiustizia manifesta. Violazione dei criteri di valutazione sub lett.D) dell’art.4 del DM 120/2016. Sviamento di potere;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.3-5-6 e 8 del DM 120/2016. Violazione ed errata applicazione della L. n.241/1990 e del DPR n.95/2016. Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere sotto svariati profili. Violazione dei criteri di valutazione sub lett.D) dell’art.4 del DM 120/2016. Arbitrarietà nella valutazione da parte della Commissione;
3) Eccesso di potere sotto svariati profili. Violazione e falsa applicazione degli artt.3-5-6 e 8 del DM 120/2016. Arbitrarietà nella valutazione da parte della Commissione. Sviamento di potere; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L. n.241/1990 e del DM n.95/2016. Eccesso di potere sotto svariati profili. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della PA;
5) Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta della valutazione. Violazione e falsa applicazione del DD n.1532/2016. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del DM n.120/2016. Arbitrarietà nella valutazione da parte della Commissione. Sviamento di potere.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2019 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che la dottoressa Lauro aveva raggiunto i valori soglia previsti per gli indicatori bibliometrici ed era in possesso di n.6 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto, alla luce dei 12 lavori selezionati dalla candidata, che “Tali pubblicazioni, valutate secondo quanto stabilito dall’art.4, comma 1, del DM 120/2016, riguardano tutte argomenti pertinenti con quelli del settore concorsuale 03/02.. La qualità delle pubblicazioni della candidata, valutate sulla base della originalità, innovatività è rigore metodologico è buona, in quanto la stessa presenta 12 lavori scientifici originali e con carattere innovativo. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate viene valutata positivamente. Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione. In particolare, con riferimento all’apporto individuale della candidata si rileva che dieci delle pubblicazioni presentate dalla candidata sono in collaborazione con la dott.ssa [#OMISSIS#] Sansone e sei di queste sono state selezionate da quest’ultima per il conseguimento della medesima abilitazione scientifica nazionale. Considerate che in tali pubblicazioni la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lauro non ricopre alcuna posizione di preminenza e tenuto conto della frammentarietà delle tematiche di ricerca sviluppate, il reale apporto individuale della candidata Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lauro è stato giudicato dalla maggioranza della Commissione (4/1) privo della consistenza necessaria per il riconoscimento della maturità scientifica a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/D2. Considerando che l’apporto individuale è uno dei criteri di valutazione delle pubblicazioni necessario per avere un giudizio positivo per il conseguimento dell’ASN al ruolo di II fascia, il giudizio globale dato dalla Commissione a maggioranza (4/1) è non sufficiente”.
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Alla luce di tali coordinate, pertanto, il Collegio sottolinea che:
I) il gravato giudizio negativo si fonda sostanzialmente sulla circostanza che il reale apporto individuale della ricorrente nei lavori in collaborazione risultava privo della consistenza necessaria; a tale conclusione la Commissione è giunta sul presupposto che in n.6 dei lavori presentati, quelli scritti in collaborazione con la dott.ssa Sansone, la dott.ssa Lauro non rivestiva un ruolo di preminenza;
II) il predetto giudizio risulta essere palesemente parziale, come prospettato nel terzo motivo di doglianza, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente in altre 4 pubblicazioni presentate risultava essere primo nome, mentre in altre 3 pubblicazioni risultava essere ultimo nome;
III) la circostanza, poi, che nelle altre 5 pubblicazioni la dottoressa Lauro non aveva acquisito tale ruolo di preminenza non esclude in alcun modo che nei lavori de quibus l’apporto della ricorrente era individuabile, per cui, conseguentemente non poteva essere considerato irrilevante in un giudizio complessivo al fine di valutare la maturità scientifica di quest’ultima.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con annullamento del contestato giudizio, con assorbimento delle altre doglianze non esaminate e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione entro 60 gg dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.326 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00= (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 03/01/2020