Il diploma triennale di massofisioterapista, da un lato, non costituisce titolo idoneo a permettere, di per sé, l’iscrizione ad una facoltà universitaria, dall’altro, ove posseduto unitamente ad altro titolo di studio legittimante l’accesso ad un corso di laurea, non permetta un accesso diretto, dovendo comunque il candidato sottoporsi al previo esame eventualmente previsto per la facoltà prescelta.
Consiglio di Stato Sez. VI, 30 dicembre 2019, n. 8898
Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista
N. 08898/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07191/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7191 del 2018, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Pavia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via G. [#OMISSIS#], n. 26 presso l’avv. [#OMISSIS#] Profili;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), 8 giugno 2018 n. 1441, che ha accolto il ricorso n.1054/2018 R.G. proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 24 aprile 2018 prot. n.34007, con il quale l’Università degli studi di Pavia ha respinto la richiesta del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l’iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di laurea in Fisioterapia;
b) della procedura di riconoscimento dei titoli che subordina l’iscrizione alla disponibilità dei posti;
e di ogni altro atto ovvero provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e udito per le parti appellanti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente appellato, deducendo di aver conseguito il diploma triennale di Massofisioterapista (ai sensi della legge n. 403 del 1971) nell’anno formativo 2017, presso l’Istituto tecnico “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, nonché richiamando gli ulteriori titoli di studio conseguiti e l’esperienza pratica maturata, con istanza del 20 aprile 2018 ha chiesto all’Università appellante “il riconoscimento degli studi conseguiti e l’iscrizione diretta, ovvero senza sostenere il test di ingresso, alla facoltà di Fisioterapia” (istanza sub all. 004 al ricorso di primo grado).
Con provvedimento del 24 aprile 2018 (sub all. 003 al ricorso di primo grado) l’Università ha respinto l’istanza, ritenendo comunque necessario il superamento del test di ammissione.
In particolare, l’Amministrazione appellante ha rilevato che il corso di laurea in questione è soggetto a programmazione nazionale degli accessi e l’ammissione degli interessati allo stesso è disciplinata da disposizioni puntali, spesso di origine ministeriale e tutti gli Atenei sono tenuti alla loro osservanza; richiamate le disposizioni regolanti il riconoscimento dei titoli di studio e l’ammissione ad anni successivi al primo, l’Università ha, altresì, rilevato che per il corso di laurea in Fisioterapia non è prevista l’equipollenza totale con il titolo di Massaggiatore-Massofisioterapista, invitando al contempo l’istante a presentare domanda per l’anno accademico 2018/2019 secondo le diposizioni che sarebbero state all’uopo pubblicate.
2. Avverso la determinazione amministrativa di diniego il Sig. [#OMISSIS#] ha proposto ricorso dinnanzi al Tar Lombardia, Milano.
2.1 In particolare, con il primo motivo di ricorso, il Sig. [#OMISSIS#] ha dedotto la necessità di ritenere i titoli rilasciati in sede di formazione professionale tutt’oggi volti al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo. Conseguentemente, il diploma posseduto dal ricorrente, secondo quanto prospettato in ricorso, avrebbe dovuto ritenersi idoneo a consentire la riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione diretta al Corso di Laurea in Fisioterapia, secondo il nuovo ordinamento, senza la necessità di previo superamento del test di ingresso.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, il Sig. [#OMISSIS#], deducendo di aver sostenuto e superato esami il cui contenuto didattico risultava equipollente a quello proprio del percorso di studi del corso di laurea di fisioterapia, ha contestato l’omessa valutazione del percorso di studi svolto ai fini dell’iscrizione diretta dello stesso ad anni superiori al primo del Corso di laurea in Fisioterapia.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso, infine, il Sig. [#OMISSIS#] ha dedotto l’irrilevanza del numero programmato per l’accesso al Corso di Laurea in Fisioterapia; prescrizione operante solo per l’iscrizione al primo anno e, quindi, inapplicabile nella specie, in cui il Sig. [#OMISSIS#] avrebbe dovuto essere iscritto direttamente ad anno superiore al primo in ragione dell’equipollenza del titolo posseduto e dell’equipollenza degli esami sostenuti.
L’Università, pertanto, avrebbe dovuto valutare i crediti conseguiti dal ricorrente – operazione ritenuta un antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione – provvedendo, all’esito, alla riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione diretta al Corso di Laurea in Fisioterapia, senza la necessità di previo superamento del test di ingresso.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, al fine di resistere al ricorso proposto.
In particolare, l’Università ha ritenuto necessario subordinare il processo di valutazione dei crediti del ricorrente al previo superamento del test di ammissione al corso, nonché ha contestato l’equipollenza del titolo di massofisioterapista conseguito presso istituti non universitari dopo il 1997. In subordine, l’Università ha ravvisato la necessità di limitare le ammissioni entro i posti disponibili.
4. Con la sentenza appellata, il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente, con il quale l’interessato aveva rilevato che – siccome, ai sensi del d.m. 27 luglio 2000, il diploma di massofisioterapista è equipollente al diploma universitario di fisioterapista – l’Università avrebbe dovuto valorizzare tale diploma, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per l’iscrizione ad un anno successivo al primo; sicché l’iscrizione avrebbe dovuto riguardare un anno successivo al primo, con la conseguente necessità di escludere che il ricorrente fosse tenuto a sostenere e superare i test di ingresso previsti e disciplinati dalla legge n. 264 del 1999.
In particolare, a giudizio del Tar, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarderebbe esclusivamente l’accesso al primo anno di corso; ragion per cui l’Università avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione costituente un antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione.
Pertanto, secondo la decisione del Tar, i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) avrebbero dovuto essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale”.
Il Tar ha, quindi, accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego impugnato e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo per la valutazione del percorso formativo del ricorrente, ai fini dell’iscrizione in un anno successivo al primo, ove esistenti gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Avverso la sentenza di primo grado, l’Università e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) hanno proposto impugnazione, sulla base di un unico articolato motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione della legge 19 maggio 1971, n. 403, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell’art. 14 legge n. 240/2010 e del D.M. 27 luglio 2000.
In particolare, le parti appellanti, deducendo che il titolo di massofisioterapista è dotato di diversa e minore utilità, corrispondendo ad ambiti di attività e livello di autonomia più ristretti rispetto al titolo di Fisioterapista, hanno ritenuto che i titoli rilasciati successivamente al 1999 (come quello rilevante nel presente giudizio, rilasciato nell’anno 2017) non godano dell’equipollenza di cui alla L. n. 42/1999, risultando la relativa previsione applicabile soltanto ai titoli conseguiti precedentemente da persone che abbiano avuto, in base a detti titoli, la possibilità di esercitare la relativa professione.
Inoltre, a giudizio delle le parti appellanti, posto che il corso di laurea triennale in Fisioterapia è convenzionalmente suddiviso in 60CFU per ogni anno accademico e che il riconoscimento massimo consentito dalla legge sarebbe di 12 CFU, il richiesto riconoscimento non permetterebbe un’abbreviazione del corso tale da consentire un’ammissione ad un anno successivo al primo.
Infine, a sostegno dell’appello, l’Università e il Miur hanno richiamato la rimessione all’esame dell’Adunanza Plenaria della questione concernente la possibilità di consentire un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di scuola secondaria, qual è il diploma di cui alla L. n. 403/1971 di durata triennale (ordinanza n.3910 del 25.6.2018 della Sezione VI).
Allegando l’interesse sostanziale a tutela della salute pubblica, teso ad evitare che persona prima della preparazione e dell’abilitazione legale necessaria, possa effettuare trattamenti sanitari per i quali non è in possesso di idonea preparazione, le parti appellanti hanno chiesto altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
6. Con ordinanza n. 5232/18 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo che l’appello necessitasse di un approfondimento nel merito, in base a quanto sarebbe stato deciso dall’Adunanza Plenaria, chiamata a pronunciare sulla questione rilevante nel presente giudizio, sollevata con ordinanza della Sezione 25 giugno 2018, n. 3910 e richiamata nello stesso atto di appello dell’Università; nonché che, nell’attesa del deposito della relativa decisione, sarebbe stato necessario evitare che il proseguimento del corso di studi da parte del ricorrente appellato creasse una situazione suscettibile di essere successivamente posta nel nulla.
7. Si è costituito nel giudizio di appello il Sig. [#OMISSIS#] con memoria del 28.10.2018, resistendo all’impugnazione proposta dall’Università e dal Miur.
In particolare, la parte appellata ha insistito nelle difese svolte in primo grado, ribadendo che il Sig. [#OMISSIS#] ha svolto un percorso di studi preordinato alla formazione di operatori sanitari esercenti attività del tutto similari e analoghe a quelle dei Fisioterapisti – così come analoghi sarebbero i due percorsi di studi propedeutici alle attività professionale e agli esami per conseguire i due titoli di studio – nonché precisando di non aver dedotto un’equiparazione totale tra le due figure professionali utile a consentire ai diplomati in massofisioterapia di ottenere automaticamente la Laurea in Fisioterapia; sostenendo, invece, che i diplomi di Massofisioterapisti conseguiti in data successiva al 1997 dovessero comunque essere riconosciuti dall’Università ai fini della riconversione creditizia per il conseguimento della Laurea triennale, senza necessità di previo superamento del test di ingresso; come correttamente statuito dal Tar Lombardia con la sentenza impugnata.
Le tesi difensive della parte appellante sono state ribadite nella memoria del 16.10.2019, depositata in vista della discussione dell’appello.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 dicembre 2019.
DIRITTO
1. Come riportato nella parte narrativa della presente sentenza, con un unico motivo di gravame, le parti appellanti sostengono che il diploma di massofisioterapista rilasciato successivamente al 1999 (come quello dell’appellato, conseguito nell’anno 2017) non godrebbe dell’equipollenza di cui alla L. n. 42 del 26 febbraio 1999, applicandosi tale previsione unicamente ai titoli conseguiti precedentemente da persone che abbiano avuto, in base a tali titoli, la possibilità di esercitare la relativa professione.
Secondo quanto dedotto dagli appellanti, un’interpretazione della norma che ne volesse estendere la portata temporale illimitatamente si porrebbe in contrasto sia con il tenore letterale della disposizione (recante il tempo passato), sia con la ratio complessiva dell’impianto normativo, traducendosi in un’abrogazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/92 (che prevedeva espressamente la futura formazione in ambito universitario dei professionisti in ambito sanitario) di cui costituirebbe attuazione.
Conseguentemente, a giudizio degli appellanti, soltanto per coloro che ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.lgs 502/92, si fossero iscritti nel termine di due anni e comunque non oltre il 31 dicembre 1995 sussisterebbe l’esigenza di evitare pregiudizi di natura formativa e professionale: si sarebbe in presenza di soggetti che, senza loro colpa, non avrebbero potuto conseguire il titolo, ragion per cui, in tali casi, il diploma universitario di fisioterapia rappresenterebbe l’unico titolo abilitante all’esercizio delle attività professionale.
Per coloro che, invece, avessero ottenuto i titoli conformi al vecchio ordinamento successivamente alla scadenza del periodo transitorio (conclusione dei cicli di studio iniziati entro il 31 dicembre 1995) – categoria cui sarebbe riconducibile l’odierno appellato, che ha conseguito il diploma di massofisioterapista presso l’Istituto Fermi di Perugia nel 2017 – non sussisterebbero quelle esigenze di tutela dell’affidamento che avevano giustificato l’equipollenza fra i due titoli.
Per quanto atterebbe, invece, alla riconoscibilità dei crediti formativi, secondo l’appellante, posto che con la legge n. 240 del 2010 sulla riforma dell’università, entrata in vigore il 29 gennaio 2010, all’art. 14 si imporrebbe agli atenei un massimo di 12 (dodici) CFU riconoscibili per “capacità ed esperienze professionali possedute”; considerato che il corso di laurea triennale in Fisioterapia è convenzionalmente suddiviso in 60 CFU per ogni anno accademico, il riconoscimento di 12 CFU, massimo consentito dalla legge non rappresenterebbe un’abbreviazione di corso tale da consentire una ammissione ad un anno successivo al primo.
Dovrebbe, quindi concludersi che nei confronti di tutti i soggetti che abbiano ottenuto i titoli conformi al vecchio ordinamento successivamente alla scadenza del periodo transitorio (conclusione dei cicli di studio iniziati entro il 31 dicembre 1995) non sussisterebbero quelle esigenze di tutela dell’affidamento che avevano giustificato l’equipollenza di cui si discute.
Infine, gli appellanti, a fondamento dell’appello, richiamano l’ordinanza n.3910 del 25.6.2018 con cui la Sezione ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione concernente la possibilità di consentire un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di scuola secondaria, qual è il diploma di cui alla L. n. 403/1971 di durata triennale.
2. L’appello è fondato.
Il Collegio è chiamato a pronunciare sia sulla questione dell’equipollenza del diploma di massofisioterapista e del diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’iscrizione a tale ultimo corso, sia, considerata la stretta dipendenza-consequenzialità sotto il profilo logico-giuridico delle due questioni (cfr. anche par. 18 dell’ordinanza di rimessione n. 3910/2018 citata nell’atto d’appello), su quella della necessarietà o meno, in casi come quello di specie, del test d’ingresso per accedere al Corso di Laurea in Fisioterapia.
Al riguardo, il Collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, accolto dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2018 e dalle successive pronunce della Sezione intervenute in materia (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2019, n. 7769 e 23 luglio 2019, n. 5210) che vengono richiamate anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
2.1 In particolare, deve ritenersi che il diploma triennale di massofisioterapista, da un lato, non costituisca titolo idoneo a permettere, di per sé, l’iscrizione ad una facoltà universitaria, dall’altro, ove posseduto unitamente ad altro titolo di studio legittimante l’accesso ad un corso di laurea, non permetta un accesso diretto, dovendo comunque il candidato sottoporsi al previo esame eventualmente previsto per la facoltà prescelta
Difatti, quanto al primo profilo, deve ritenersi che “nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest’ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto.” A conclusione della disamina sulla prima questione sottoposta, deve dunque riconoscersi la correttezza dell’osservazione formulata nell’ordinanza di remissione, dove si osserva che il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista “rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2018, n. 16, punto 11 motivazione).
Con riferimento al secondo profilo di indagine, l’Adunanza Plenaria ha parimenti precisato che: “la ratio della selezione pre – universitaria sia stata lumeggiata sotto diverse visuali, dando evidenza alla circostanza che non vi è una sola ragion d’essere dell’istituto. E ciò perché, come implicitamente si deduce dalle formule giurisprudenziali, le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite […] Peraltro, i tre indicati ordini di motivi possono essere considerati autonomi solo in senso concettuale e ricostruttivo, atteso che i rinvii alle diverse ragioni sono spesso presenti nelle singole pronunce. Ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998, nell’imporre il rispetto dei dettami comunitari, assume come base di giudizio l’allora vigente direttiva 5 aprile 1993, n.16 “Direttiva del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” che, all’art. 23 prevedeva espressamente che “L’ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.” E sono questi richiami incrociati a dare il senso non di una catena ma di un tessuto argomentativo, dove le ragioni non dipendono l’una dall’altra ma reciprocamente si sostengono. Il che rende [#OMISSIS#] ritenere che il requisito del previo superamento della prova di ammissione possa essere escluso sulla base di una osservazione angusta, limitata unicamente ai requisiti posseduti dal candidato partecipante, ponendo in disparte la plurifunzionalità dell’istituto selettivo” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2018, n. 16, punto 12 motivazione).
Alla stregua di tali argomentazioni, pertanto, in subiecta materia devono riaffermarsi i seguenti principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria n. 16/18:
“il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.”
2.2 L’applicazione delle suesposte coordinate interpretative al caso di specie conduce all’accoglimento dell’appello, attesa la legittimità del provvedimento di diniego impugnato in primo grado.
Difatti, tenuto conto della presenza di un test di accesso alla facoltà di Fisioterapia – avente plurime funzioni, non esauribili esclusivamente nella selezione dei candidati migliori e meritevoli (elemento valorizzato dall’appellato anche nel presente giudizio, al fine di escludere la necessità di sottoporre il Sig. [#OMISSIS#] a tale test, alla stregua della normativa specifica di settore, ritenuta idonea a consentire l’equipollenza per l’accesso formativo post base del diploma di massofisioterapia) – l’Università ha correttamente negato la richiesta conversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale per l’iscrizione diretta ad un anno successivo al primo del corso di laurea in fisioterapia.
Il diploma triennale di massofisioterapista non costituisce, come osservato, titolo idoneo a permettere, di per sé, l’iscrizione ad una facoltà universitaria; né comunque permette, ove posseduto unitamente ad altro titolo di studio legittimante l’accesso ad un corso di laurea, un accesso diretto al Corso di laurea, dovendo anche in tale caso il candidato sottoporsi al previo esame eventualmente previsto per la facoltà di Fisioterapia
Diversamente da quanto statuito dal Tar, dunque, il tema della riconversione creditizia viene in rilievo una volta che sia maturato il diritto ad iscriversi alla facoltà universitaria, sulla scorta (del possesso di un titolo idoneo e) del previo superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264; circostanza non realizzatasi nella specie sul piano sostanziale.
Il provvedimento di diniego impugnato in prime cure risulta, dunque, conforme ai principi di diritto affermati dall’Adunanza Plenaria n. 16/18 e condivisi dal Collegio; il che comporta, in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, il rigetto del ricorso in primo grado.
3. L’assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco al tempo della proposizione dell’appello impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Carpentieri, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 30/12/2019