Un esercizio corretto della discrezionalità della Commissione non può prescindere, quantomeno per esigenze di completezza di istruttoria e di motivazione, dal richiamo fondativo, per ciascuna valutazione, alle categorie relative alla classificazione delle riviste giuridiche. (nel caso di specie, risulta per tabulas come la Commissione stessa abbia preso in esame e sottoposto a valutazione le singole opere dei concorrenti senza evidenziare, in primo luogo dinanzi a se stessa, se le medesime integrassero, di volta in volta, monografie, articoli pubblicati in riviste di classe A, oppure scritti di qualificazione ancora diversa).
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 23 dicembre 2019, n. 1079
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Pubblicazioni Fascia A
N. 01079/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2019, proposto da [#OMISSIS#] Sbacchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Palermo, viale Libertà 171
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Palermo, via Villareale 6
nei confronti
[#OMISSIS#] Palazzotto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione I) n. 562/2019, resa tra le parti, concernente l’impugnativa:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n. 3085/2017 del 9.11.2017, prot. n. 84142, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura della stessa Università – Concorso 1 – Priorità 1 – S.C. 08/D1 – S.S.D ICAR/14 (indetta con D.R. 4691 del 22.12.2016), e dichiarato vincitore (quale candidato più qualificato a ricoprire il posto) il Prof. [#OMISSIS#] Palazzotto;
– del decreto n. 1605/2015 del 18.5.2017 del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo con il quale sono stati nominati i membri della Commissione Giudicatrice;
– dei verbali della Commissione giudicatrice formata dai professori nominati con D.R. n. 1605/2015 del 18.5.2017, n. 1 del 25.7.2017, n. 2 del 2.11.2017 e n. 3 del 3.11.2017;
– della Relazione finale della Commissione giudicatrice del 3.11.2017 nonché di tutti gli allegati alla medesima Relazione;
– ove occorra, e per quanto di ragione, del bando della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo – Concorso 1 – Priorità 1 – S.C. 08/D1 – S.S.D ICAR/14 approvato con D.R. 4691 del 22.12.2016 (che pure si impugna);
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di [#OMISSIS#] Palazzotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] Paternò Castelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso al T.A.R. per la Sicilia notificato l’8 gennaio 2018 e ritualmente depositato il prof. [#OMISSIS#] Sbacchi, premesso di avere partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli studi di Palermo, con decreto del Rettore del 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia, e segnatamente per quello riferito al Dipartimento di Architettura e concernente il settore 08/D1 – Progettazione architettonica e urbana, ne impugnava l’atto conclusivo, ossia il decreto del Rettore del 9 novembre 2017, prot. n. 84142, con il quale erano stati approvati gli atti della procedura e dichiarato vincitore, quale candidato più qualificato a ricoprire il posto, il prof. [#OMISSIS#] Palazzotto.
Venivano congiuntamente impugnati anche il decreto del 18 maggio 2017 con cui il Rettore aveva nominato i componenti della Commissione giudicatrice, i verbali e la relazione finale di quest’ultima, e, ove occorrente, il relativo bando.
Il ricorrente premetteva, in punto di fatto, di essere stato il solo, nel febbraio del 2014, tra tutti i partecipanti all’attuale concorso, a superare -per giunta, all’unanimità- la prima edizione dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore ICAR 14. Il Dipartimento di Architettura di Palermo allora, tuttavia, non si era attivato per l’indizione del concorso in controversia, il quale sarebbe stato bandito solo nel gennaio del 2017, quando nelle more anche il controinteressato aveva ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale (peraltro, con due giudizi negativi).
L’interessato, ricordato altresì che al termine delle operazioni di valutazione dei titoli il controinteressato si era visto attribuire il giudizio di “eccellente”, in luogo del suo di “ottimo”, a fondamento del proprio gravame deduceva il seguente, unitario e articolato motivo d’impugnazione:
Violazione e falsa applicazione: degli artt. 4, 6, 7 e 8 del bando della procedura di valutazione approvato con decreto del Rettore n. 4691 del 22 dicembre 2016; dell’art. 4 del d.p.r. n. 117/2000; degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 89/2009; dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010; dell’art. 6 del “regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della l. n. 240 del 2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 della legge n.240/2010” dell’Università di Palermo; dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; dell’art. 97 Cost.; dei principi di imparzialità e buon andamento in relazione alla violazione e falsa applicazione dei criteri. Difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, erroneità dei presupposti. Eccesso di potere sotto i profili: della disparità di trattamento; dell’illogicità dei giudizi individuali e collegiali; dell’erroneità dei presupposti; del difetto d’istruttoria; dello sviamento dalla causa tipica.
Più in dettaglio, le numerose censure formulate dal ricorrente sarebbero state sunteggiate dal Giudice adìto nei termini seguenti:
“sotto un primo profilo, non sarebbero stati espressi giudizi differenziati sui quattro criteri di valutazione indicati dall’art. 18, comma 1, lettera d) della l. n. 240 del 2010 e dal regolamento d’ateneo, che erano stati fatti propri dalla commissione nel verbale n. 1; sotto un secondo profilo, sarebbe stato sopravvalutato il criterio di valutazione riferito allo svolgimento di attività istituzionali; sotto un terzo profilo, i giudizi relativi alle pubblicazioni scientifiche sarebbero intrinsecamente illogici, in quanto riporterebbero anche valutazioni riferite agli altri titoli; sotto un quarto profilo, non sarebbe stata espressamente accertata l’entità dell’apporto individuale nella valutazione delle pubblicazioni con più autori; sotto un quinto, sesto e settimo profilo, le pubblicazioni avrebbero dovuto essere valutate singolarmente e con riferimento a ciascuno dei 7 criteri indicati nel regolamento dell’Università di Palermo, tenendo conto della loro tipologia (libri, saggi, articoli) e della loro collocazione nelle categorie stabilite dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’Università e della ricerca; sotto un ottavo profilo, il ricorrente avrebbe beneficiato della valutazione di due pubblicazioni non congruenti; sotto un nono profilo, sarebbe illegittima la mancata previsione dell’accertamento delle competenze linguistiche dei componenti della commissione; sotto un decimo profilo, sarebbe stata sopravvalutata l’attività gestionale del ricorrente; sotto un undicesimo e un dodicesimo profilo, sarebbe stato illegittimamente espresso il medesimo giudizio, relativamente al ricorrente e al controinteressato, con riferimento ai criteri “organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca” e “partecipazione a convegni internazionali”, malgrado l’evidente differenza quantitativa dei titoli presentati; sotto un tredicesimo profilo, non sarebbero state correttamente valutate le attività didattiche integrative; sotto un quattordicesimo profilo, la didattica sarebbe stata valutata senza rispettare i criteri predeterminati dalla commissione; sotto un quindicesimo profilo, non sarebbero state valutate le attività scientifiche assimilabili a quelle di “organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricercaquali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste” indicate dal ricorrente; sotto un sedicesimo profilo, non sarebbero stati espressi giudizi comparativi sui candidati, ma esclusivamente uno finale su quello giudicato migliore; sotto un diciassettesimo profilo, avrebbe dovuto essere verificata la conoscenza della lingua inglese dei candidati; sotto un diciottesimo profilo, dagli atti della procedura selettiva emergerebbe la non rispondenza al vero delle affermazioni fatte dalla commissione in ordine allo svolgimento, da parte del controinteressato, di varie conferenze a livello nazionale e internazionale, nonché dello svolgimento del ruolo di coordinatore di unità di ricerca e di ateneo; sotto un diciannovesimo profilo, nelle dichiarazioni del controinteressato sussisterebbero una serie di omissioni fatte proprie dalla Commissione; sotto un ventesimo profilo, sarebbe stata sottovalutata l’attività internazionale svolta da tutti i candidati in generale e dal ricorrente in particolare; sotto un ventunesimo profilo, non si sarebbe tenuto conto in egual misura dell’attività di progettazione svolta dal controinteressato e dal ricorrente; sotto un ventiduesimo profilo, nell’elenco dei titoli del controinteressato vi sarebbero state delle rappresentazioni errate e illogiche fatte proprie dalla Commissione; sotto un ventitreesimo profilo, nel verbale finale si sarebbe fatto riferimento a una “seconda riunione”, che non si avrebbe certezza essersi effettivamente svolta; sotto un ventiquattresimo profilo, l’indizione del concorso sarebbe illegittima, in quanto avrebbe dovuto acquisirsi il parere della Scuola politecnica; sotto un venticinquesimo profilo, non sarebbe stato adeguatamente motivato il giudizio di eccellenza nella docenza espresso relativamente al controinteressato.”
L’Università di Palermo e il controinteressato si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L’istanza cautelare proposta dal ricorrente veniva accolta, con ordinanza del 12 febbraio 2018, ai soli fini della sollecita trattazione della controversia in sede di merito.
Poco dopo, con decreto rettorale del 13 giugno 2018 il controinteressato veniva effettivamente nominato professore ordinario per il settore 08/D1 – Progettazione architettonica e urbana con afferenza al Dipartimento di Architettura.
2 All’esito del giudizio di primo grado il T.A.R., con la sentenza n. 562/2019 in epigrafe, dopo aver rilevato la tardività della memoria conclusiva del ricorrente, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza sulle procedure comparative per la selezione dei docenti universitari respingeva il gravame, reputato infondato.
3 Avverso tale decisione il ricorrente notificava indi l’appello in epigrafe, con il quale riproponeva le proprie domande e principali doglianze (prestando acquiescenza al rigetto delle altre) e sottoponeva a critica gli argomenti con cui le medesime erano state disattese dal primo Giudice.
Anche nel nuovo grado di giudizio resistevano all’impugnativa il controinteressato e l’Università di Palermo, che deducevano la sua infondatezza illustrandone le relative ragioni.
L’appellante, dal canto suo, insisteva con una successiva memoria sulle proprie censure in questa sede riproposte, ulteriormente sviluppandole.
Il controinteressato depositava, infine, uno scritto di replica.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 L’appello è fondato sotto gli aspetti che saranno esposti nel prosieguo della presente decisione.
5a Con il primo profilo di censura parte ricorrente ha dedotto che dalla Commissione non sarebbero stati espressi giudizi differenziati in ordine ai criteri di valutazione indicati nell’art. 18, comma 1, lett. d) della Legge n. 240 del 2010 e nel Regolamento d’ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima fascia, così come fatti propri dalla Commissione nel proprio verbale n. 1, vale a dire: attività didattica; pubblicazioni; curriculum; attività istituzionali e organizzative; partecipazione, come relatore, a congressi e convegni d’interesse internazionale.
5b Il T.A.R. ha respinto la critica richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure di cui si tratta, “la valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli sianostati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (per tutte Consiglio di Stato sez. VI, 6 luglio 2018, n. 4132 con richiami).”
5c Il Collegio deve tuttavia osservare, alla stregua delle doglianze d’appello, che l’orientamento così richiamato dal primo Giudice non si presenta congruamente pertinente. Invero, al di là della formale rubricazione della censura, parte ricorrente con la medesima aveva contestato essenzialmente una carenza di allineamento dei giudizi collegiali espressi sui candidati, e della loro valutazione comparativa finale, rispetto all’impostazione dei criteri e sotto-criteri la cui griglia avrebbe dovuto guidare tali attività: difetto che aveva spinto il ricorrente a lamentare che, nella sostanza, sarebbe stata omessa la valutazione, coerente con i sotto-criteri che la Commissione si era data, relativamente agli aspetti dell’entità e continuità della didattica, della didattica integrativa, della partecipazione ai gruppi di ricerca e, infine, della partecipazione come relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
Deve allora rilevarsi, in proposito, che quest’ultimo aspetto era stato specificamente valorizzato nel verbale n. 1 della Commissione, che si era così avvalsa dell’opzione contemplata dall’art. 6, comma 6, del Regolamento di Ateneo. Nondimeno, è immediato notare come il relativo elemento effettivamente non risulti essere stato fatto oggetto di una reale, specifica e puntuale considerazione in sede valutativa.
La doglianza di parte ricorrente merita peraltro accoglimento anche in relazione alla valutazione delle attività scientifiche ulteriori rispetto alle pubblicazioni dei candidati, per essere state espresse, in merito, formulazioni di giudizi individuali la cui estrema genericità non permette nemmeno in questo caso di considerarli quale coerente applicazione dei ben articolati criteri di massima di cui la Commissione si era dotata. In particolare, ciò risalta con evidenza rispetto al sub-criterio costituito dall’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca, o dalla semplice partecipazione agli stessi e ad altre attività di ricerca (come verrà confermato anche infra, nel prossimo paragr. 8).
In relazione alla valutazione delle attività didattiche, per contro, tenuto debito conto della loro più ristretta gamma di possibili diversificazioni la valutazione della Commissione non merita censura.
6 Fondato è anche il secondo profilo d’impugnativa, con il quale il ricorrente si è doluto della sopravvalutazione, da parte della Commissione, del fattore riflettente lo svolgimento, da parte dei concorrenti, di attività istituzionali.
6a Il Tribunale ha rigettato tale rilievo muovendo dalla premessa che l’art. 6 del Regolamento d’ateneo individuava quattro criteri di valutazione, tra cui anche quello riferito alle attività istituzionali e organizzative, “senza graduarli in ordine d’importanza”. Il T.A.R. ha quindi concluso che “in assenza di diverse indicazioni specifiche contenute nel bando (…) non può, pertanto, ritenersi che si tratti di un parametro marginale.”
6b Con il presente appello a ragione si obietta, però, che il criterio di cui si tratta doveva costituire “soltanto uno degli elementi di valutazione … da considerare in armoniosa ponderazione con gli altri”, laddove nella procedura in esame era stato invece conferito un “abnorme peso” agli incarichi istituzionali e gestionali, che avrebbero premiato il resistente.
Il ricorrente fondatamente ha osservato, infatti, che l’esame, nella prospettiva qui conferente, del Regolamento di ateneo e del bando, come pure del verbale n. 1 della Commissione, poneva indiscutibilmente in primo piano nelle valutazioni da compiere sui candidati, stanti le finalità proprie della procedura (e per assicurarne la congruenza), lo scrutinio delle loro attività scientifiche, piuttosto che delle loro esperienze istituzionali e organizzative, la [#OMISSIS#] delle quali, per quanto non meramente marginale, deve ritenersi tuttavia solo complementare rispetto all’apprezzamento della personalità scientifica degli aspiranti.
L’appellante a ragione si richiama, inoltre, alla norma dell’art. 4, comma 5, del d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 per cui “la tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato”. La circostanza che nel bando del caso concreto fosse stata indicata, a proposito delle “funzioni da svolgere”, e segnatamente della relativa “tipologia di impegno didattico”, anche la “eventuale partecipazione al Dottorato diricerca”, non permetteva quindi alcuna particolare enfasi sulle precedenti esperienze acquisite in quest’ultimo ambito dal controinteressato (già coordinatore del dottorato di ricerca in “Progettazione architettonica”).
Tutto ciò posto, la sproporzionata importanza attribuita dalla Commissione allo svolgimento da parte dell’appellato di attività istituzionali è stata dimostrata dalla parte ricorrente con sufficiente evidenza attraverso gli eloquenti richiami testuali di cui alle pagg. 13 e 14 dell’atto di appello.
Da qui la condivisibilità anche di questa censura.
7 Venendo alla valutazione delle pubblicazioni, anche sotto questo aspetto gli apprezzamenti della Commissione sono stati fondatamente censurati: e questo da due angolazioni distinte.
7a Con l’appello si ripropone in primo luogo il rilievo della mancata considerazione della tipologia di appartenenza (libri, saggi, articoli) delle singole opere scientifiche sottoposte di volta in volta al vaglio della Commissione.
7b Il T.A.R., dopo aver ricordato che la Commissione aveva dapprima espresso una valutazione globale riassuntiva sul complesso delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato, e in seguito una valutazione specifica su ciascun lavoro, ha respinto la critica con la motivazione che la valutazione delle pubblicazioni “ha verosimilmente tenuto conto della loro tipologia (…) o quanto meno non vi sono evidenze contrarie”.
7c L’appellante ha però fondatamente obiettato, in proposito, che la circostanza dell’avvenuta, debita considerazione e valorizzazione della tipologia di appartenenza delle singole pubblicazioni scrutinate, in realtà, non solo non emergeva dai verbali della Commissione, ma nemmeno risultava in alcun modo provata.
E la rilevanza sintomatica dell’omissione, pur già evidente, giacché le valutazioni in contestazione si presentano oggettivamente indifferenti rispetto alla natura e al peso propri dei singoli lavori, e si sostanziano in astratte considerazioni di stile del tutto fungibili tra loro, si coglierà ancora meglio attraverso l’esame dei tre paragrafi seguenti.
7d Parimenti fondata è, difatti, la connessa doglianza del ricorrente circa la mancata considerazione, da parte della Commissione, delle categorie di prodotti scientifici stabilite dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’Università e della ricerca (A.N.V.U.R.) per i settori c.d. non bibliometrici.
7e Ad avviso del primo Giudice, “non sussisteva nessun obbligo di considerazione della collocazione nelle categorie stabilite dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’Università e della ricerca.”
7f Con il presente appello è stata però congruamente sottolineata la rilevanza centrale rivestita dal suddetto sistema di classificazione delle riviste scientifiche, e, quindi, di valutazione delle rispettive pubblicazioni, ai fini delle abilitazioni scientifiche nazionali (ma anche per l’accreditamento dei corsi di dottorato), come pure ai fini delle selezioni dei commissari nei concorsi locali. Onde si può effettivamente dire che la relativa impostazione permei di sé l’intero sistema valutativo universitario, con l’essenziale pregio di accrescere il grado di trasparenza e obiettività degli apprezzamenti in questo cruciale aspetto delle procedure concorsuali.
E’ essenziale ricordare, inoltre, che nella fattispecie la Commissione, nel proprio verbale n. 1, si era vincolata a valutare le opere scientifiche dei concorrenti, tra l’altro, anche in base alla “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione”, nonché alla stregua della “sua diffusione all’interno della comunità scientifica”.
Orbene, non sembra possibile dubitare dell’insufficienza di valutazioni rese sugli elementi appena detti senza alcun ancoraggio alle categorie di classificazione valorizzate dall’A.N.V.U.R..
Per quanto detto, il Collegio è dunque dell’avviso che un esercizio corretto della discrezionalità della Commissione non avrebbe potuto prescindere, quantomeno per esigenze di completezza di istruttoria e di motivazione, dal richiamo fondativo, per ciascuna valutazione, a queste ultime categorie. Risulta per tabulas, di contro, come la Commissione stessa abbia preso in esame e sottoposto a valutazione le singole opere dei concorrenti senza evidenziare, in primo luogo dinanzi a se stessa, se le medesime integrassero, di volta in volta, monografie, articoli pubblicati in riviste di classe A, oppure scritti di qualificazione ancora diversa.
Donde la necessità di accogliere anche questa doglianza di parte.
7g Il Consiglio non reputa fondato, invece, l’assunto critico della non valutabilità delle due pubblicazioni del controinteressato asseritamente non congruenti con il profilo settoriale accademico da ricoprire, in quanto attinenti in via esclusiva –in tesi- alla diversa disciplina della Storia dell’Architettura.
Mette conto subito notare che la Commissione ha preso posizione sul punto della coerenza anche di tali due lavori rispetto all’oggetto della procedura allorché ha affermato, in via generale, che tutte le opere presentate dal controinteressato erano “pienamente pertinenti rispetto alla disciplina e al profilo individuato dal bando”, ha soggiunto che doveva reputarsi “molto significativa” la sua “attenzione all’ambito locale e alla scuola palermitana”, e ribadito infine, in sede di giudizio comparativo, il proprio apprezzamento per l’interesse “originale e innovativo” evidenziato dalle pubblicazioni dell’appellato proprio “riguardo la storia della scuola palermitana di architettura”.
7h Ciò posto, il T.A.R. ha disatteso la censura in esame osservando che la dedotta non attinenza delle due opere in questione non emergeva in maniera sufficientemente evidente, né erano stati forniti elementi adeguati a far ritenere che la Commissione avesse errato nel proprio giudizio.
E il Collegio ritiene che le indimostrate asserzioni contrarie reiterate anche in questo grado non siano sufficienti a giustificare, tanto più vertendosi su un punto di merito tecnico, una decisione diversa da quella assunta dal primo Giudice.
8 La successiva critica di parte concerne gli originari undicesimo e dodicesimo profilo di censura, con i quali era stato contestato il fatto che i due contendenti avessero ottenuto il medesimo giudizio con riferimento ai criteri “organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca” e “partecipazione a convegni internazionali”, malgrado la “evidente differenza quantitativa dei titoli presentati” allegata dal ricorrente.
8a Il T.A.R. ha ritenuto inammissibili queste doglianze, osservando: “…dalla documentazione in atti risulta che: relativamente al primo criterio, il ricorrente aveva presentato 18 titoli e il controinteressato 12; con riferimento al secondo, il ricorrente 12 e il controinteressato 11. Trattasi, pertanto, di differenze modeste che non hanno sicuramente inciso sulla valutazione in quanto basata su una pluralità di criteri e non solo su quelli in questione; nessuna dimostrazione in questo senso è stata, peraltro, data dal ricorrente.”
8b Obietta l’appellante che le differenze riscontrabili non sarebbero però state affatto modeste, bensì oggettive e rilevanti. Sicché in tale prospettiva egli rimarca come, al di là di ogni ipotetico giudizio qualitativo (peraltro, dalla Commissione non espresso), la differenza tra i due concorrenti sul piano quantitativo sarebbe stata apprezzabile, e nondimeno elusa mediante giudizi sostanzialmente identici.
8c E il Collegio, in merito, deve conclusivamente rilevare: che delle diversità quantitative non ictu oculitrascurabili erano in realtà riscontrabili, e ciò rispetto a entrambi i criteri in discorso (cfr., infatti, quanto ammesso dall’appellato nel prospetto alla pag. 7 della sua memoria del 17 maggio 2019); che, inoltre, la Commissione ha operato effettivamente prescindendo da ogni ricognizione quantitativa –benché nello specifico delle voci qui in discorso una possibilità di questo tipo non poteva certo reputarsi esclusa-, e senza tantomeno esprimere delle motivate valutazioni di natura qualitativa.
Ne consegue che il giudizio impugnato si manifesta sfornito di una percepibile motivazione anche rispetto a entrambi i criteri dei quali si tratta.
9 La ricorrente ripropone anche il pregresso quindicesimo profilo di critica, con il quale si era dedotto che non sarebbero state adeguatamente valutate le attività scientifiche assimilabili a quelle di “organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste”, indicate dallo stesso ricorrente.
9a La reiezione della critica è stata motivata dal T.A.R. evidenziando che dagli atti emergeva che il ricorrente aveva “dichiarato un numero di titoli lievemente superiore a quelli del controinteressato (7 partecipazione a comitati editoriali a fronte di 6 e 5 partecipazioni ad associazioni, società scientifiche e accademie a fronte di 5), ma quest’ultimo ha svolto l’attività di revisore per la VQR dal 2012, a cui la Commissione ha non illogicamente attribuito notevole rilievo.”
9b Con l’appello la contestazione viene reiterata, adducendosi che il Tribunale con la propria motivazione si sarebbe sovrapposto e sostituito alla Commissione.
9c Questa specifica contestazione non può però trovare accoglimento, anche alla luce del contenuto di merito valutativo già insito nella stessa censura di base proposta. Né la ricorrente ha persuasivamente ascritto all’operato della Commissione, sotto il particolare profilo in esame, dei manifesti vizi di travisamento o irragionevolezza della valutazione.
Ne consegue che per questa parte l’appello deve essere respinto.
10 Con la successiva doglianza, riflettente il diciottesimo profilo del primitivo gravame, era stato sostenuto che dagli atti della procedura sarebbe emersa la non rispondenza al vero delle affermazioni fatte dalla Commissione circa lo svolgimento, da parte del controinteressato, di varie conferenze a livello nazionale e internazionale, nonché del ruolo di coordinatore di unità di ricerca di ateneo e P.R.I.N..
10a Il primo Giudice ha obiettato, in merito, che le circostanze in discorso risultavano regolarmente dal curriculumallegato dall’attuale appellato alla propria istanza di partecipazione (e il paragr. 4 della sentenza in epigrafe denota, in parte qua, che il Tribunale non era affatto incorso in un travisamento della censura, ma solo in un errore materiale d’inversione nella denominazione delle parti).
10b La contestazione viene ora riproposta, insistendosi sull’assunto che dalla documentazione di concorso i predetti elementi non emergerebbero.
10c La reiezione della doglianza deve però essere confermata. Questo sia perché nel curriculumdel controinteressato (cfr. specialmente le sue pagg. 24-28) effettivamente non manca riscontro della sua partecipazione a conferenze di livello nazionale e internazionale, sia per la ragionevolezza dell’obiezione della sua difesa che le locuzioni di “responsabile scientifico” (da lui incontestatamente ricoperta: cfr. comunque le pagg. 14-15 del suo c.v.) e di “coordinatore” possono presentare, nell’uso della pratica, un certo grado di fungibilità.
11 Il pregresso venticinquesimo ed ultimo profilo di critica verteva, infine, sull’asserto che la Commissione non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio di eccellenza nella docenza espresso a favore del controinteressato.
11a Anche questa censura, giudicata inammissibile dal primo Giudice, forma oggetto di reiterazione.
11b Il Collegio reputa però che la generica doglianza di difetto di motivazione mossa qui dalla parte ricorrente non colga nel segno.
La Commissione presuntivamente si è espressa sul punto alla luce delle risultanze procedimentali acquisite (in particolare, su quantità e qualità degli incarichi di insegnamento ricoperti): ed era pertanto onere del ricorrente, rimasto però inadempiuto, quello di allegare elementi tesi a dimostrare che le risultanze medesime non fossero idonee a suffragare un simile giudizio.
Da qui il rigetto di questo capo dell’appello.
12 In conclusione, l’impugnativa del ricorrente merita di trovare accoglimento nei termini e limiti che sono stati sopra esposti, potendo i mezzi non espressamente vagliati rimanere assorbiti.
Si ravvisano, infine, ragioni equitative tali da giustificare la compensazione delle spese processuali dei due gradi tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie sotto gli aspetti indicati in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti valutativi dell’Università degli studi di Palermo oggetto d’impugnativa.
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Contessa, Presidente
[#OMISSIS#] La Guardia, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Caleca, Consigliere
Pubblicato il 23/12/2019