TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 123

Autonomia finanziaria-tasse studenti-illegittimità aumento delle tasse universitarie oltre 20 per cento del FFO

Data Documento: 2014-01-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Il comma 1 bis articolo 5 del DPR n. 306/1997, introdotto dall’articolo 7 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, non vale per l’intero anno finanziario 2012, in quanto non è di immediata applicazione, mancando i provvedimenti attuativi relativi alla contribuzione dei fuoricorso. Pertanto, vi è stato un lieve sforamento del tetto massimo previsto dall’art. 5 D.P.R. 306/1997, avendo la contribuzione studentesca superato il limite massimo del 20% del F.F.O.

Contenuto sentenza

N. 00123/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2012 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Studentesca Coordinamento Per Lo Studio, Associazione Dottorandi Pavesi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Zecchin, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Ferma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Orezzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gatelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Guido Tana, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Varnier, Serena Manserra, [#OMISSIS#] Porcari, [#OMISSIS#] Scio, [#OMISSIS#] Ringressi, [#OMISSIS#] Guazzi, [#OMISSIS#] Piffari, [#OMISSIS#] Minonne, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gnesi, [#OMISSIS#] Fiamberti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Venilia Cocco, Giovanni [#OMISSIS#] Nicoletti, Chiara [#OMISSIS#] Marinoni Vacacela, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]̀ Visigalli, [#OMISSIS#] Sturniolo, [#OMISSIS#] Matticchio, [#OMISSIS#] Bressan, [#OMISSIS#] Giannini, [#OMISSIS#] Lacava, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Ticozzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Universita’ degli Studi di Pavia, rappresentato e difeso dall’avv. Ambrogio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano via Corridoni, 39;
per l’annullamento
del verbale dell’adunanza del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Pavia n. 16/2011 del 20 dicembre 2011; della deliberazione in data 20 dicembre
2011, contenuta nel verbale n. 16/2011; del bilancio di previsione per l’esercizio 2012; del verbale dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pavia n. 2/2010 del 2 febbraio; della deliberazione in data 2 febbraio 2010, contenuta nel medesimo verbale 2/2010, nonchè di tutti gli atti connessi;
e per la declaratoria
del diritto degli studenti iscritti all’Università di Pavia, ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla suddetta Università, a titolo di contribuzione studentesca per l’esercizio finanziario 2011, nella misura eccedente il 20% dell’ importo del Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato, nell’eventualità in cui dette somme dovessero essere dagli iscritti stessi anticipate;
nonché per la declaratoria
del diritto degli studenti iscritti all’Università di Pavia, ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca alla restituzione della somma pari ad Euro 125,00, dovuta come quota
fissa dagli studenti di ogni ordine e grado, con la sola esclusione degli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall’Edisu;
nonché per la condanna
dell’Università degli Studi di Pavia al risarcimento, in favore dei ricorrenti, dei danni dagli stessi patiti e patiendi per effetto dei provvedimenti gravati, nella misura, da determinarsi in corso di
causa, che l’ ecc.mo T.A.R. adito riterrà equa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Pavia; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso l’associazione studentesca coordinamento per il diritto allo studio, l’associazione dottorandi pavesi e diversi studenti iscritti all’Università di Pavia hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’ateneo ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2011. Nelle more del giudizio, sono sopraggiunti gli atti di approvazione del bilancio consuntivo, che sono stati impugnati con motivi
aggiunti riproduttivi delle censure svolte con il ricorso principale.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, 9, 33 e 34 Cost.; art. 5 D.P.R. 306/1997 che prevede che la contribuzione studentesca non possa eccedere il 20% dell’importo dei finanziamenti statali; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, arbitrarietà, irrazionalità ed irragionevolezza, disparità di trattamento, abnorme illogicità;
b) violazione e falsa applicazione artt. 3, 97, 9, 33 e 34 Cost. sotto ulteriore profilo; art. 3 D.P.R. 306/1997; l. 390/91, in particolare art. 1; eccesso di potere, sotto ulteriore profilo, per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
c) violazione e falsa applicazione artt 3, 97, 9, 33, 34 e 57 Cost. sotto ulteriore profilo; l. 390/91, in particolare art. 1, sotto ulteriore profilo; art. 3 D.P.R. 306/1997; eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, erroneità della motivazione, manifesta arbitrarietà, irrazionalità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
La difesa dell’Università invoca, in merito al primo motivo di ricorso, la sopravvenienza dell’art. 7, co. 42, d.l. 95/2012, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, che ha inserito, dopo il primo comma dell’art. 5, D.P.R. 306/1997, un comma 1 bis, con il quale si è inteso chiarire che «ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1 ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello». In via subordinata ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 5, D.P.R. 306 cit., in quanto contrastante con gli artt. 3, 33, 34, 53 e 97 della Costituzione. Ha chiesto inoltre la reiezione di tutti gli altri motivi.
All’udienza del 3 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. A seguito di verificazione, effettuata da personale della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e del Dipartimento per l’Università presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in data 09.09.2013 veniva depositata la relazione finale contenente gli esiti della verificazione. In essa i verificatori hanno disegnato due scenari diversi, in relazione al diverso calcolo della contribuzione studentesca introdotta dall’art. 7 comma 42 della L. 135/2012. Nel caso in cui la contribuzione studentesca debba calcolarsi al netto degli studenti fuori corso, secondo il nuovo criterio in vigore dal 15.08.2012, per l’intero anno finanziario 2012 i verificatori hanno escluso il superamento del tetto del 20% del F. F. O.; nel caso in cui invece il contributo studentesco debba calcolarsi con il nuovo criterio solo dal 15.08.2012, risulta una sforamento del 1,354% .
Il Collegio ritiene di accogliere questo secondo calcolo in quanto deve ritenersi che la norma non sia di immediata applicazione con riferimento alla distinzione tra la contribuzione degli studenti in corso e dei fuoricorso, mancando i provvedimenti attuativi relativi alla contribuzione dei fuoricorso. Questa scelta interpretativa è
supportata dalla considerazione che, diversamente opinando, si giustificherebbe un sistema di contribuzione, quale quello deliberato dall’Università, che non distingue tra studenti in corso e fuori corso. In terzo luogo l’esclusione dell’effetto retroattivo della norma discende dal rapporto tra attività giurisdizionale e potestà legislativa, così come delineato dalla CEDU.
In merito la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha statuito che “se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57). L’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46)”.
Per quanto riguarda poi le ragioni imperative di interesse generale che giustificherebbero l’efficacia retroattiva con effetti anche nei confronti dei processi pendenti, la medesima sentenza ha statuito che non sussiste tale presupposto quando lo scopo della norma è “preservare solo l’interesse economico dello Stato, riducendo il numero delle cause pendenti dinanzi ai giudici italiani”.
Nel merito poiché la norma è finalizzata ad impedire in sostanza l’estensione di analoghe controversie su tutto il territorio nazionale senza che in realtà risultino stringenti problemi economici sia allo Stato che all’Università, deve escludersi che
sussista una ragione imperativa tale da giustificare l’estensione della norma in via retroattiva anche al presente giudizio.
Da ultimo occorre rammentare l’art. 5 comma 1-quinquies dell’art. 5 del DPR 306/1997 il quale espressamente prevede che solo dall’anno accademico 2013/2014 e per i successivi 2 anni l’incremento della contribuzione per gli studenti in corso con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro non può superare l’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività.
Devono in definitiva accogliersi le conclusioni dei verificatori nella parte in cui hanno accertato che nel corso dell’esercizio finanziario 2012 vi è stato un lieve sforamento del tetto massimo previsto dall’art. 5 D.P.R. 306/1997; la contribuzione studentesca ha infatti superato il limite massimo del 20% del F. F. O. dell’1,354%. 3. Il primo motivo di ricorso è perciò fondato, e gli atti impugnati vanno annullati, nella parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre il limite del 20%, con obbligo di restituzione nei confronti dei ricorrenti ed obbligo dell’amministrazione di attivarsi per la restituzione anche nei confronti degli studenti non ricorrenti.
4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo in quanto volto a contestare sotto altro profilo il superamento del limite sopra indicato.
5. Per quanto riguarda il terzo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti contestano il contributo di euro 150,00 richiesto a tutti gli studenti che non beneficiano di borsa di studio erogata dall’Edisu, il Collegio ritiene opportuno conformarsi a quanto statuito dalla sentenza di questa Sezione n. 7130/2010, secondo la quale “ la previsione trova in questo caso una giustificazione concreta e specifica in nome dell’erogazione di nuovi servizi aggiuntivi, di indubbia utilità per la generalità degli iscritti, quali in particolare l’accesso serale alle biblioteche (comportante, all’evidenza, costi aggiuntivi di personale) e l’accesso alla rete wireless. La stessa previsione, anche in ragione della sua contenuta rilevanza economica, non contrasta
con i criteri di equità e di solidarietà di cui all’art. 3 d.p.r. 306/1997. Sicché, sul presupposto (facilmente verificabile già nel medio periodo) che tale contributo aggiuntivo sia effettivamente e fedelmente destinato all’erogazione di tali servizi, le censure devono ritenersi infondate”.
Debbono invece essere respinte le doglianze sollevate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, le quali sono volte a contestare che tale somma sia in effetti destinata a finanziare servizi aggiuntivi. Infatti non è sufficiente affermare che i servizi indicati dall’amministrazione e dal giudice come aggiuntivi erano preesistenti, laddove possa esser stata modificata la misura o la modalità di svolgimento dei suddetti servizi, che li rendano per tali ragioni innovativi rispetto alla gestione precedente.
6. Deve invece respingersi sia la domanda di annullamento del conto consuntivo, presentata con ricorso per motivi aggiunti, con riferimento all’incremento dei contributi di iscrizione agli esami di Stato abilitanti all’esercizio delle professioni e delle prove di concorso introdotte con la delibera del CdA del 29 maggio 2012 per genericità dei motivi. Infatti non si può ritenere che l’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997 si riferisca alla potestà impositiva dell’Università nella sua generalità, bensì a quella ordinaria, mentre la previsione di una contribuzione a fronte di specifici servizi dev’essere analizzata singolarmente quanto a natura, fondamento normativo e misura.
7. Deve da ultimo respingersi la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno.
8. In definitiva quindi i ricorsi vanno accolti con annullamento degli atti impugnati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti che liquida in euro 3.000, 00 oltre IVA e CPA se dovuti, oltre alla restituzione del contributo unificato.
Dispone il rimborso delle spese dei verificatori, liquidate in euro 605 a favore del dr. Giovanni [#OMISSIS#] ed euro 194,50 a favore della dr.ssa [#OMISSIS#] Mazzaglia e lo pone a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)