TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 febbraio 2020, n. 270

Procedura concorsuale professore-Chiamata-Potere Consiglio di Dipartimento

Data Documento: 2020-02-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell’evidenza pubblica la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della commissione giudicatrice all’uopo nominata, a motivo della (pretesa e peraltro indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa» (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2855, del 28 giugno 2016; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, Sent., 14-03-2018, n. 348).

Contenuto sentenza

N. 00270/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02240/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2018, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Pilia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Tolle in Milano, viale Bianca [#OMISSIS#], 21;  
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 
DABC – Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito presso il Politecnico di Milano, non costituito in giudizio;  
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;  
per l’annullamento
– del decreto rettorale rep. n. 6516 del 24.9.2018 recante: 1) annullamento dei verbali e degli atti redatti dalla Commissione Giudicatrice di cui al concorso di professore di seconda fascia “Restauro e Storia dell’Architettura”; 2) annullamento del D. R. 3/7/2018 di approvazione e di tutti gli atti conseguenti; 3) una nuova valutazione dei candidati; 4) la trasmissione al Direttore del Dipartimento affinché si proceda alla designazione dei componenti la nuova Commissione giudicatrice;
– della decisione assunta dal Consiglio di Dipartimento ABC nella seduta del 13.7.2018, punto n. 16, recante la non chiamata della dott.ssa -OMISSIS- quale professore di seconda fascia per l’incarico di “Restauro e Storia dell’Architettura”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e di -OMISSIS-; 
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con decreto del Rettore del 1° dicembre 2017 il Politecnico di Milano, vista la delibera assunta in data 26 maggio 2017 dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (Dipartimento ABC), ha indetto la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia, SSD ICAR/18 – Storia dell’Architettura, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240/2010.
2) Il 9 gennaio 2018 è stato, quindi, pubblicato in G. U. il relativo bando, mentre il 26 febbraio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da due docenti in servizio presso Atenei stranieri e da un docente italiano appartenente ai ruoli ordinari del Politecnico. 
3) Le operazioni di selezione sono state avviate il 17 aprile 2018 dalla Commissione giudicatrice, con la valutazione dei requisiti richiesti dal bando e sulla base: a) dei curricula; b) delle pubblicazioni scientifiche; c) dell’attività didattica. All’esito delle valutazioni, la Commissione ha stilato la graduatoria finale, che ha visto al primo posto, con il punteggio di 87, la ricorrente.
4) Con decreto del 3 luglio 2018 il Rettore, visti ed approvati gli atti relativi all’espletamento della selezione pubblica in questione, li ha trasmessi al Direttore del Dipartimento ABC per la formulazione della proposta di chiamata del candidato risultante primo in graduatoria.
5) Sennonché, nel corso della seduta del 13 luglio 2018, in cui il Consiglio del Dipartimento ABC (CdD ABC) è stato chiamato a deliberare in ordine alla chiamata della candidata prima in graduatoria, è emersa la contrarietà della maggioranza del corpo docente alla chiamata in parola, per ragioni – tuttavia – non inerenti la valutazione di merito effettuata dalla Commissione giudicatrice, ma la circostanza che la scelta effettuata non troverebbe risposta nella programmazione delle risorse dipartimentali. 
6) Indi, con nota in data 24 settembre 2018 indirizzata a tutti i candidati della selezione di cui trattasi, il Responsabile del procedimento ha comunicato che il Rettore del Politecnico ha proceduto, in via di autotutela, ad annullare gli atti tutti della selezione medesima.
7) Con decreto del 24 settembre 2018 il Rettore, nel dare atto dell’avvenuta presentazione di un’istanza di autotutela, sul presupposto che fossero emersi negli atti della Commissione giudicatrice “elementi di irragionevolezza, illogicità e di contraddittorietà nel processo di valutazione dei candidati”, ha disposto: a) l’annullamento dei verbali e degli atti della Commissione; b) l’annullamento del D.R. 3.7.2018 n. 4765 di approvazione e di tutti gli atti conseguenti; c) una nuova valutazione dei candidati; d) la trasmissione al Direttore del Dipartimento ABC affinché lo stesso proceda alla designazione dei componenti una nuova Commissione Giudicatrice. 
8) Contro quest’ultimo decreto e la precedente decisione assunta dal Consiglio del Dipartimento ABC nella seduta del 13 luglio 2018, punto n. 16 dell’ODG, è insorta la prof.ssa -OMISSIS-, con ricorso notificato il 2 ottobre 2018 e depositato il successivo 5 ottobre 2018, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto più profili.
9) Si è costituito il Politecnico di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
10) Si è altresì costituito il prof. -OMISSIS-, Presidente della Commissione giudicatrice, allegando documenti e fornendo chiarimenti a tutela dell’operato della Commissione che ha presieduto.
11) Con ordinanza n. 1599, del 12/11/2018, la III Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, «Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus in quanto l’Amministrazione, oltre a non aver inviato all’interessata la comunicazione di avvio del procedimento, non ha indicato, nel provvedimento di annullamento in autotutela, le ragioni ad esso sottese, limitandosi l’atto a fare generico riferimento ad elementi di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nel processo di valutazione dei candidati;…». 
12) In vista dell’udienza di merito è stato depositato in atti il decreto del 5.12.2018, con cui il Politecnico ha annullato in autotutela il decreto del Rettore rep. n. 6516 del 24.9.2018, qui gravato.
13) A seguire, la ricorrente ha rappresentato l’improcedibilità del ricorso con riferimento all’impugnativa del decreto rettorale prot. n. 6516 del 24.9.2018. Per il resto, ha invece ribadito la permanenza dell’interesse all’annullamento della decisione del Consiglio di Dipartimento ABC assunta nella seduta del 13.7.2018, relativa alla non chiamata della interessata all’incarico di professore di “Restauro e Storia dell’Architettura”.
14) Alla pubblica udienza del 19 novembre 2019 la causa, presenti gli avvocati A. Pilia per la parte ricorrente e R. [#OMISSIS#] per l’Avvocatura dello Stato, è stata trattenuta in decisione.
15) Il ricorso è in parte improcedibile e per il resto da accogliere.
15.1) Preliminarmente, va dato atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione in relazione alla domanda annullatoria rivolta (nei motivi 1 e 2) avverso il decreto del Rettore del 24.9.2018, essendo stato lo stesso annullato in autotutela dalla stessa Amministrazione, con decreto del 5/12/2018, dopo la proposizione del ricorso in epigrafe e l’ordinanza cautelare più sopra specificata.
Da ciò, la pronuncia di parziale improcedibilità del gravame.
15.2) Sul resto, il Collegio osserva quanto segue.
15.2.1) Con il terzo e ultimo motivo di ricorso – l’unico che si dirige avverso la decisione del Consiglio di Dipartimento ABC del 13.7.2018, punto n. 16 – l’esponente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 240/2010, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento di disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia, la violazione dell’art. 7 del decreto rep. n. 7705 del 01.12.2017, l’incompetenza, lo sviamento di potere, l’illogicità manifesta e l’erronea motivazione.
15.2.1.1) Ai sensi degli artt. 18 L.n. 240/2010 e 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate, nonché del decreto rettorale di indizione della procedura in esame, il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad un riscontro formale degli atti concorsuali redatti dalla Commissione giudicatrice, non configurandosi una competenza dello stesso che sconfini nelle valutazioni di merito operate dalla commissione giudicatrice.
Orbene, le risultanze concorsuali che hanno visto l’individuazione della ricorrente quale candidato meritevole alla chiamata per l’assegnazione del posto messo a concorso, non sono state oggetto di una disamina formale ed estrinseca da parte del Consiglio di Dipartimento. Quest’ultimo, come si evince dalla lettura del verbale di seduta del 13.7.2018, ha manifestato censure che non hanno interessato le qualità del soggetto aspirante, ma l’operato del Presidente di Commissione, che avrebbe sovvertito “le regole interne adottate nel reclutamento sulla cui condivisione si è in questi anni basata la buona armonia del Dipartimento, premessa della sua efficacia e produttività”. Si imputa, per tale via, al Presidente che la Commissione giudicatrice di avere approvato una graduatoria che vede come prima candidata “la dott.ssa -OMISSIS-, non strutturata, mentre risultano in posizione utile nell’ordine la dott.ssa -OMISSIS-e il dott. -OMISSIS-, ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso il Dipartimento”. Tale risultato avrebbe come conseguenza il mancato rispetto della programmazione, “ovviamente non formalizzata” con il risultato che “la frazione di punti organico spendibili necessaria per la promozione alla seconda fascia di due colleghi idonei è pari a 0,4 p.o.s, ma la chiamata di un abilitato esterno o non strutturato (come la -OMISSIS-), che ha il costo di 0,7 p.o.s., richiederebbe di rivedere le previsioni condivise”. Il patrocinio di parte ricorrente evidenzia che, ove il Consiglio avesse avuto l’intenzione di caldeggiare la promozione dei candidati interni, avrebbe potuto scegliere la procedura riservata a coloro che sono già in servizio, di cui all’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010. Quanto al vulnus alla programmazione complessiva delle risorse dipartimentali, si osserva come, se tale programmazione, come emerso in seduta, risulta “ovviamente non formalizzata”, non è dato comprendere in che modo ciò che non è mai venuto in essere possa legittimamente assurgere a motivo ostativo alla chiamata del candidato prescelto. Si rimarca dunque l’illegittimità della scelta del Dipartimento in ordine alla non chiamata di un candidato risultato idoneo e meritevole, in esito ad un procedimento selettivo immune da rilievi di sorta; decisione, peraltro assunta senza aver acquisito il relativo parere dalla scuola AUIC (architettura – urbanistica – ingegneria delle costruzioni), il quale è invece prescritto ex art. 7 R.D. 7705/2012.
15.2.1.2) Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 18 della L. 30/12/2010, n. 240: 
«1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; 
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo; 
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall’articolo 24, comma 5.

4. Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
…».
Il Regolamento adottato per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art.18 della legge 240/2010 dal Politecnico di Milano (Cfr. D.R. 3324 del 15.6.2017, allegato n. 4 della produzione ricorrente) disciplina, fra l’altro, all’art. 2, la «Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia». 
La norma stabilisce che: 
«1) Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva, nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l’attribuzione dei posti del personale docente ai Dipartimenti.
2) Nell’ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall’art. 18 – comma 4 – della Legge 240/10, sarà vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Milano
3) Nell’ambito della programmazione triennale il Senato accademico può, fino al 31.12.2019, destinare annualmente fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo a procedure valutative per la chiamata nel ruolo di professore I e II fascia di cui all’art. 24 – comma 6 della Legge n. 240/2010, definendo anche il numero massimo di procedure attivabili in ciascun Dipartimento».
Lo stesso Regolamento, al successivo art. 9 si occupa delle «Chiamate dei candidati» nei seguenti termini:
«1) All’esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall’approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
2) Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di amministrazione, seguirà il decreto direttoriale di nomina con la data della presa di servizio.
3) Entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all’emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l’assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
4) Trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
5) Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
6) Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18 – comma 1 – lett. b della Legge 240/2010 eventualmente intervenute».
Con decreto del Rettore del 1° dicembre 2017 il Politecnico di Milano, vista la delibera assunta in data 26 maggio 2017 dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (Dipartimento ABC), ha indetto la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia, SSD ICAR/18 – Storia dell’Architettura, ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 240/2010.
Ebbene, tale essendo il quadro normativo di riferimento della fattispecie per cui è causa, è utile riportare lo stralcio del verbale del 12.10.2018 (allegato sub n. 5 della produzione resistente) del CdD ABC, relativo alla motivazione della non approvazione della chiamata della ricorrente.
Ivi si legge che:
«…il candidato che risulta essere primo in graduatoria è la Dott.ssa -OMISSIS-, non strutturata, mentre risultano in posizione utile nell’ordine la Dott.ssa -OMISSIS-e il Dott. -OMISSIS-, ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso il Dipartimento.
Il Presidente rammenta al Consiglio che la procedura rientra in una programmazione complessiva delle risorse dipartimentali, progressivamente condivisa dal Consiglio ristretto ai Professori di Prima fascia. Tale programmazione, ovviamente non formalizzata, prevedeva per il settore ICAR/18 la frazione di punti organico spendibili necessaria per la promozione alla seconda fascia di due colleghi idonei, pari a 0,4 p.o.s., ma la chiamata di un abilitato esterno o non strutturato, che ha il costo di 0,7 p.o.s., richiederebbe di rivedere le previsioni finora condivise.
Il Presidente esprime il proprio rammarico per dover proporre al Consiglio l’alternativa tra la scelta di rinunciare alla chiamata, smentendo il lavoro della Commissione, e quella di sovvertire una programmazione consolidata e le regole interne finora adottate nel reclutamento, sulla cui condivisione si è in questi anni basata la buona armonia del Dipartimento, premessa della sua efficacia e produttività.
Il Presidente apre il dibattito.

Il Presidente osserva che, anche se la candidata vincitrice -OMISSIS- ha lunga esperienza come docente a contratto, la sua chiamata andrebbe a ledere doppiamente gli accordi che hanno finora garantito la cooperazione all’interno di ABC, in quanto non solo impegna risorse non programmate, fermo restando l’obiettivo condiviso, e finora sempre colto, di assumere tutti gli RTI abilitati, ma va anche a reclutare sul livello di professore associato, mentre per tutti i casi di cui si era discusso l’orientamento condiviso è stato quello di mettere a disposizione risorse sul livello RTD junior, anche per settori nei quali erano già stati abilitati docenti a contratto da tempo operanti nell’Ateneo. L’applicazione di una regola diversa non potrebbe che creare forte scontento.
Quanto all’obiezione sul ricorso a procedura selettiva anziché a due valutative, il prof. -OMISSIS- dovrebbe ben sapere che l’utilizzo delle procedure valutative è soggetto ad opportune limitazioni e in particolare all’equilibrio con le selettive, e quindi in ABC si è fatto ricorso ad esse soltanto in alcuni casi, e in presenza di abilitati singoli nel loro SSD, mentre non appena era possibile assumere più abilitati con una sola procedura si è ricorso alla procedura selettiva. Questa comporta una competizione aperta con candidati esterni, e quindi la possibilità che altri candidati più “forti” prevalgano sui candidati interni. Tale eventualità è stata considerata ed accettata, ritenendo che i ricercatori del Politecnico di Milano siano generalmente ai massimi livelli nazionali tra i loro pari, e che il passaggio attraverso una valutazione comparativa sia una buona garanzia della opportunità della promozione alla fascia docente.
Avere candidati interni non significa, e il prof. -OMISSIS- dovrebbe saperlo, non mettere a disposizione i punti organico necessari per l’eventuale vittoria di un esterno, in quanto se dovessimo riconoscere il maggior valore del candidato esterno, sarebbe giocoforza fargli spazio e modificare la programmazione. Diverso è il discorso nel caso di candidati non strutturati ma “interni”, in quanto scientificamente legati a docenti del dipartimento: la maggior qualificazione di questi rispetto agli strutturati è teoricamente possibile, ma quanto meno improbabile. La scelta di assumere uno studioso direttamente come professore di seconda fascia, o perfino di prima, senza la trafila consueta attraverso i ruoli di ricercatore non è impossibile, e può in alcuni casi essere opportuna per cogliere eventuali eccezionali occasioni, ma la opportunità (li queste scelte dovrebbe essere riconosciuta in modo unanime, il che non sembra avvenire in questo caso, viste ad esempio le mirate considerazioni del prof. -OMISSIS-.
Con questo il Presidente non vuol negare che un nostro docente a contratto possa risultare abilitato e idoneo; ma certamente i ricercatori in servizio hanno ottime probabilità di esserlo.
Il Prof. -OMISSIS-interviene suggerendo al Prof. -OMISSIS- di non mettere il suo discorso a verbale.
Visto che il dibattito ha fatto emergere ampiamente le ragioni per la scelta del Dipartimento, il Presidente mette in votazione la chiamata della dott.ssa -OMISSIS-.
L’esito della votazione è il seguente:
Favorevoli: 1
Astenuti: 5
Contrari: 72
Pertanto la chiamata non viene approvata».
Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni del tutto inidonee a fondare la determinazione di non approvazione della chiamata, in quanto appuntate sul rispetto di una «programmazione non formalizzata» che, in quanto tale, confligge con la scelta fatta a monte dal Politecnico in ordine alla procedura «aperta», ex art. 18 della legge n. 240/2000.
Anzi, l’accento posto sulla non formalizzazione evoca l’idea di una programmazione formalizzata di segno contrario, quella che ha supportato la scelta della procedura aperta, ai sensi degli artt. 18 commi 2 e 4 della L.n. 240/2010 e 2 del Regolamento del Politecnico, e che non osterebbe affatto alla chiamata della ricorrente per la copertura del posto oggetto della procedura in esame.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa: 
«Nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell’evidenza pubblica la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della commissione giudicatrice all’uopo nominata, a motivo della (pretesa e peraltro indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa» (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2855, del 28 giugno 2016; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, Sent., 14-03-2018, n. 348).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha disatteso le conclusioni della Commissione giudicatrice senza addurre, al riguardo, legittime ragioni, deve ritenersi affetta dalle dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
16) Conclusivamente, quindi, il ricorso, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, va, in parte, dichiarato improcedibile, quanto all’impugnazione rivolta avverso il decreto rettorale del 24.9.2018, e, per il resto, accolto, con conseguente annullamento della deliberazione assunta dal CdD ABC nella seduta del 13.7.2018, punto 16 dell’ODG.
17) Le spese seguono la soccombenza – anche virtuale, in relazione alla parte di ricorso divenuta improcedibile, avuto riguardo alle ragioni succintamente esposte nell’ordinanza cautelare n. 1599/2018 -, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo accoglie, con conseguente annullamento della deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento ABC nella seduta del 13.7.2018, punto 16 dell’ODG.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 2.000,00 in favore della ricorrente ed € 2.000,00 in favore del controinteressato, oltre accessori di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la prof.ssa -OMISSIS-, il prof. -OMISSIS-, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Loi, il dott. -OMISSIS-, il prof. -OMISSIS- e il prof. [#OMISSIS#].
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 07/02/2020

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.