Il raggiungimento del “valore-soglia” per i titoli (le “mediane” del precedente sistema) costituisce solo una condizione, di per sé non sufficiente, per ottenere l’abilitazione, alla quale deve necessariamente aggiungersi una seconda “condizione”, costituita dal giudizio positivo della Commissione, connotato da ampia discrezionalità valutativa, sulle pubblicazioni, che devono essere giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B (“una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale ”).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 marzo 2020, n. 2898
Abilitazione scientifica nazionale-Raggiungimento valori soglia
N. 02898/2020 REG.PROV.COLL.
N. 11834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11834 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Marullo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Scardaccione, [#OMISSIS#] Sassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento del giudizio di NON ABILITAZIONE del ricorrente per Professore Associato, pubblicato dal MIUR in data 27 luglio 2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame il ricorrente impugnava il giudizio negativo reso dalla Commissione all’esito delle procedure di valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E1- Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Il ricorrente affidava il ricorso alle seguenti censure: eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento.
In particolare il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dei titoli b) “Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale” e g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.
L’amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 9586/2019 veniva disposto che l’Amministrazione depositasse una relazione avente oggetto chiarimenti relativi ai titoli dichiarati dal ricorrente, rinviando la trattazione del merito all’udienza del 18/2/2020.
L’Amministrazione intimata non forniva i predetti chiarimenti.
All’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 18/2/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto occorre precisare che la Commissione in sede di riunione preliminare, tenutasi in data 10/11/2016, definiva i criteri di valutazione per l’accertamento dei titoli ai fini della procedura di abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E1.
La Commissione attestava il superamento di tre valori soglia su tre relativi alla verifica dell’impatto della produzione scientifica presentata dal ricorrente.
La Commissione non riconosceva al ricorrente il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, così come specificati dai relativi criteri adottati in sede di riunione preliminare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 120/2016.
La Commissione, inoltre, valutava negativamente le pubblicazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016.
Brevemente il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n.120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Inoltre l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
• a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
• b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
• c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
• d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
• e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
• f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce inoltre che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”
In primo luogo occorre precisare l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, al fine del conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di prima e seconda fascia secondo il disposto di cui all’art. 6 del D.M. n. 120/2016.
Occorre precisare, inoltre, che il superamento dei valori soglia per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica in capo al ricorrente non precludono un’eventuale valutazione negativa delle pubblicazioni presentate ai fini di cui all’art. 7 del D.M. n. 120/2016.
In proposito il Collegio rileva che il Consiglio di Stato, in una recente decisione (8471/2019), ha confermato che “il raggiungimento del “valore-soglia” per i titoli (le “mediane” del precedente sistema) costituisce solo una condizione, di per sé non sufficiente, per ottenere l’abilitazione, alla quale deve necessariamente aggiungersi una seconda “condizione”, costituita dal giudizio positivo della Commissione, connotato da ampia discrezionalità valutativa, sulle pubblicazioni, che devono essere giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B (“una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale ”).
Ciò premesso il giudizio negativo espresso dalla Commissione risulta affetto dalle censure prospettate dal ricorrente.
Le censure in esame sono incentrate sul mancato riconoscimento, in capo al ricorrente, dei titoli sub lett. b) “Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale” e g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”. I criteri specificati dalla Commissione per l’accertamento di tali titoli erano: per il titolo di cui alla lett. b) “Investigator a carattere nazionale o internazionale di studi e ricerche, con approvazione di comitato etico, di università inclusi progetti di Ateneo e FIR, Ministero della Salute, IRCSS, CNR, Fondazioni, Onlus, Banche”, per il titolo di cui alla lett. g) “Durata di fellowship di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi cinque anni, e deve essere accompagnata da pubblicazioni scientifiche in cui il candidato è coautore del gruppo di ricerca ospitante”.
Con riferimento al mancato riconoscimento del titolo sub lett. b) la Commissione si esprimeva nei seguenti termini “il candidato non risulta in possesso del titolo in quanto presenta studi clinici che non soddisfano i criteri stabiliti dalla Commissione”.
Non sono tuttavia chiare le ragioni alla base di tale giudizio della Commissione né vi è stata una, pur sintetica, esposizione delle argomentazioni sottostanti tale valutazione.
Non risulta altresì possibile una attendibile ricostruzione dell’iter logico alla base del mancato riconoscimento, in capo al ricorrente, del titolo b).
In proposito il Collegio osserva che il ricorrente, ai fini del riconoscimento del titolo b), indicava, nell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni, partecipazioni a gruppi di ricerca (tra cui quelli guidati dal Prof. [#OMISSIS#] Frati e dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
In tale contesto, data l’assenza di specifiche argomentazioni a riguardo, non si comprende come la Commissione abbia potuto valutare correttamente i dati di carriera del ricorrente.
Inoltre il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del titolo sub lett. g), e anche tale censura merita di essere condivisa.
La valutazione della Commissione alla base del mancato riconoscimento, in capo al ricorrente, del titolo g) risulta priva di un adeguato supporto argomentativo. La Commissione, infatti, si limitava a riferire che “il candidato non risulta in possesso del titolo, in quanto non presenta formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali, idonei a traguardare i parametri indicati dalla Commissione”.
Una tale formulazione del giudizio è certamente apodittica poiché non consente l’immediata, agevole e chiara ricostruzione dei processi logici che hanno determinato l’esito negativo dell’esame del candidato relativamente al possesso del titolo g).
In particolare non si comprende se il mancato riconoscimento del titolo g) in esame sia dovuto all’assenza di pubblicazioni scientifiche in cui il candidato è coautore del gruppo di ricerca ospitante (criterio per l’attribuzione del titolo specificato dalla Commissione nel verbale di prima riunione) o allo scarso prestigio (così come dichiarato da alcuni Commissari nei giudizi individuali) della Cardiac Surgery SS Cyril and Methodius University di Skopje in Macedonia o al fatto che il ricorrente sia stato unicamente Visiting Professor presso tale istituto, non potendosi considerare tale qualifica come formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca.
In tale contesto occorre anche precisare che il contegno tenuto dall’amministrazione, consistente nella mancata produzione in giudizio della relazione contenenti i chiarimenti sui titoli dichiarati dal ricorrente, costituisce un argomento di prova a favore del ricorrente, ex art. 64, quarto comma del codice del processo amministrativo.
Sono fondate, altresì, le censure relative al giudizio della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche presentate dal ricorrente ai fini dell’art. 7, D.M. n. 120/2016.
Si osserva che se da un lato rientra nell’ambito della discrezionalità della Commissione la possibilità di specificare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni previsti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016 dall’altro appare irragionevole l’operato della Commissione che, nel verbale di prima riunione, aveva specificato di valutare l’apporto dei candidati nei lavori in collaborazione considerando, per la seconda fascia, solo la posizione di primo e secondo autore quando tecnicamente è più importante quella di ultimo autore, posizione invece ritenuta valida per la posizione di professore di prima fascia.
Infatti in virtù della prassi generalmente seguita nell’ambito scientifico ed editoriale in cui si inseriscono le pubblicazioni in materia di Chirurgia generale, diversamente da altri settori in cui la collocazione del nominativo del co-autore nell’elenco dei collaboratori non è altrettanto significativa, la posizione del nominativo è indicativa del ruolo più o meno rilevante assunto nella redazione dell’opera scientifica. Infatti:- il primo autore è colui che ha ideato, progettato, diretto e eseguito in parte le attività che hanno dato origine alla pubblicazione, scrivendo materialmente il testo; – il secondo autore è colui che maggiormente ha contribuito, sia pure in posizione subalterna, all’investigazione scientifica;- l’ultimo autore, se si trova nella fase di maturità della propria carriera di ricercatore, è colui che provvede alla supervisione delle attività e si fa garante dello standard qualitativo della struttura che ha ospitato i lavori (TAR Lazio Sez. III bis. 6591/2016).
La Commissione, citando 4 primi nomi e 1 secondo nome e non i 2 lavori ove il ricorrente è stato ultimo nome ha ridotto le posizioni di rilievo del ricorrente da ca. il 60% (7 su 12) al 40% (5 su 12).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, deve essere annullato il giudizio formulato dalla Commissione con obbligo dell’amministrazione resistente di sottoporre il Dott. [#OMISSIS#] Marullo ad una nuova valutazione ad opera di una Commissione in diversa composizione.
In ragione della novità delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
Pubblicato il 04/03/2020