Con il comma 6 in commento dell’articolo 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, il legislatore ha previsto una procedura di reclutamento straordinaria, perché utilizzabile solo fino al dicembre 2019 (termine prorogato), in quanto riservata ad una categoria ad esaurimento, quale quella dei ricercatori a tempo indeterminato. Ciò al fine di evitare discriminazioni tra i (vecchi) ricercatori a tempo indeterminato e i (nuovi) ricercatori a tempo determinato di tipo “B”, per i quali se abilitati è sufficiente una positiva valutazione per diventare professori associati (art. 24, comma 5).
E tale ultima procedura – come letteralmente previsto dalla norma (art. 24, comma 6) – deve applicarsi anche per la chiamata dei “ricercatori a tempo indeterminato”. Non è dunque possibile desumere da tale disposizione che questa abbia delineato un differente regime quanto agli ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura. Da un altro punto di vista, il carattere speciale e transitorio della norma esclude che questa si traduca in una indebita compressione del principio del favor partecipationis, tenuto anche conto che la stessa non fa che parificare ai fini della procedura di chiamata i titolari di un rapporto a tempo indeterminato (non più configurabile in futuro) a quella dei titolari di un rapporto a tempo determinato. Resta inoltre salva la possibilità di partecipare al concorso secondo le modalità di cui all’art. 18 della medesima legge, al ricorrere dei relativi requisiti.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1841
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Commissione esaminatrice - Predeterminazione dei criteri
N. 01841/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08346/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8346 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Falconi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], n. 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3302/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giordano [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Greco dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] Scarpella, in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante – dr. [#OMISSIS#] Falconi – riferisce di essere un ricercatore universitario confermato nel settore concorsuale (“s.c.”) 09/E3 – Elettronica, settore scientifico disciplinare (“s.s.d.”) ING-INF/01 – Elettronica, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Ateneo di Roma Tor Vergata.
Lo stesso ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (“A.S.N.”) di professore universitario di seconda fascia nel predetto settore concorsuale.
2 – Il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università ha attivato una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia nel s.c. 09/E3, s.s.d. ING-INF/01 – Elettronica, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010.
3 – A tale epoca, l’appellante, pur essendo stato in precedenza inquadrato nel s.s.d. ING-INF/01 – Elettronica per ben 9 anni, ovvero dal 2002 al 2011, e pur avendo già conseguito l’a.s.n. nel s.c. 09/E3 – Elettronica, era inquadrato nel s.s.d. ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, ricompreso nel s.c. 09/G2 – Bioingegneria.
4 – Alla procedura hanno partecipato sia l’appellante che la controinteressata (dr.ssa [#OMISSIS#]), risultata poi vincitrice.
5 – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, l’appellante ha contestato la legittimità della procedura in questione.
6 – La dott.ssa [#OMISSIS#] ha proposto ricorso incidentale, deducendo che il ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla procedura in questione, ed avrebbe dovuto esserne escluso, in quanto, anche in base alla circolare del MIUR n. 14282 del 28 novembre 2017, ancorché la procedura fosse stata attivata per un posto di professore associato nel s.c. 09/E3 – Elettronica, s.s.d. ING-INF/01, ed ancorché il Falconi avesse conseguito la abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) di professore di seconda fascia in questo settore concorsuale, il suo s.s.d. di inquadramento di allora era ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, ricompreso nel s.c. 09/G2 – Bioingegneria.
7 – Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 3302 del 2019, ha accolto il ricorso incidentale e per l’effetto ha dichiarato inammissibile il ricorso originario.
Il T.A.R. ha argomentato la propria decisione nei seguenti termini: “La selezione in esame è disciplinata dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 che prevede un sistema di chiamata dei professori universitari di seconda fascia dedicato ai ricercatori afferenti al medesimo Dipartimento che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e abbiano ottenuto una valutazione positiva da parte dell’Università. Per partecipare a tale sistema di chiamata il ricercatore, quindi, deve afferire al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura di chiamata e aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale…. Il ricorrente afferma di essere ricercatore universitario confermato nel settore concorsuale 09/E3, settore scientifico disciplinare ING-INF/01 – Elettronica” (cfr. ricorso straordinario, pag. 2), tuttavia, sulla base di quanto eccepito dalla controinteressata, dal portale del CINECA, alla data di svolgimento del concorso, il dott. Falconi risultava afferente al settore scientifico disciplinare ING-INF/06 nel settore concorsuale 09/G2… Quanto sopra, poiché la legge n. 240 del 2010 (art. 18, comma 1, lettera a) consente di specificare il settore concorsuale e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere e, nel caso di specie, detto settore è stato individuato nel SC 09/E3 – elettronica: per tale ragione non ricorrono i presupposti per procedere alla valutazione del ricorrente, ai fini della chiamata come professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010. 3. La procedura in esame, infatti, è volta alla chiamata di un professore di seconda fascia nel settore ING-INF/01, 09/E3 – elettronica (come di desume dal verbale della seduta del consiglio di dipartimento del 4.7.2017 di indizione della procedura di valutazione), mentre al momento della pubblicazione dell’avviso e dello svolgimento della procedura comparativa il ricorrente era un ricercatore afferente (diversamente da quanto esposto nel ricorso) al settore scientifico disciplinare INGINF/06, 09/G2 – Bioingegneria. Tanto è sufficiente per affermare che il ricorrente non potesse prendere parte alla selezione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti di partecipazione”.
8 – L’appellante ha ammesso che nel momento in cui è stata indetta la procedura era inquadrato nel s.s.d. ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, ricompreso nel s.c. 09/G2 – Bioingegneria e non nel s.c. 09/E3 – elettronica, come inizialmente dichiarato.
Con l’appello deduce invece l’errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. nell’applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6, della l. 240 del 2010.
A tal fine, l’appellante rappresenta che la procedura di cui al comma 5 dell’art. 24, che si riferisce ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, consiste in un meccanismo di così detta tenure track: vale a dire che, già a monte, cioè al momento stesso della indizione della procedura per la stipulazione del contratto di tipo B, l’Ateneo manifesta l’esigenza didattica e scientifica di un professore associato per un determinato settore concorsuale.
Secondo l’appellante, la procedura di cui al comma 6 risponderebbe invece ad una finalità diversa rispetto a quella della procedura di cui al comma 5: essa non avrebbe nulla a che vedere con la tenure track, visto che si tratta di ricercatori di ruolo, ma intende esclusivamente favorire la crescita dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Università, ove abbiano conseguito l’abilitazione. Voler precludere a costoro la possibilità di partecipare a tali procedure solo perché sono inquadrati, in un dato momento storico, in un settore concorsuale diverso, si tradurrebbe in una indebita compressione del principio del favor partecipationis, che non rinviene il benché minimo appiglio nel dato normativo.
9 – L’appello è infondato, dovendosi confermare la valutazione del giudice di primo grado, che gli argomenti introdotti con l’appello non sono in grado di superare.
Come noto, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità: mediante procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.); per un massimo della metà dei posti disponibili, attraverso le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le disposizioni da ultimo citate consentono alla singola Università, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione”, di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professori ordinari (se professori associati).
Il tratto differenziale tra le due modalità di accesso è costituito dal fatto che, mentre la prima ha natura aperta a tutti i candidati interessati, la seconda prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato agli “interni”, ovvero al ricercatore o al professore già incardinato presso l’università.
Più nel dettaglio, l’art. 24, comma 1, prevede che, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il successivo comma 3 lettere a) e b) della l. 30 dicembre 2012 n. 240 consente alle università di assumere ricercatori mediante due tipologie di contratti di lavoro subordinato, detti “contratti A” e “contratti B”.
Questi ultimi sono “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
Per i titolari di questi ultimi (“contratti B”), il successivo comma 5, prevede un meccanismo agevolato, comunemente detto “tenure track”, per accedere all’insegnamento quale professore associato: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18 comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo”.
Lo stesso appellante dichiara di condividere la conclusione in base alla quale laddove il ricercatore di tipo B abbia conseguito l’A.S.N. in un settore concorsuale diverso da quello cui si riferisce il suo contratto, questi non possa pretendere l’attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, sul settore concorsuale che corrisponde alla sua abilitazione, non rientrante nella programmazione dell’Ateneo.
9.1 – Ad una diversa conclusione non può portare il comma 6 della medesima norma, che, su tale specifico aspetto, non pare affatto derogare al meccanismo innanzi illustrato.
La disposizione prevede che: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”.
Il discrimine rispetto alla fattispecie contemplata dal precedente comma 5 deve essere individuata nel fatto che il comma 6 si rivolge ai “ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima”, con una norma transitoria (“dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo”) volta a consentire a queste ultime categorie di avvalersi della medesima procedura di chiamata, che a regime è prevista per i ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo B.
L’assunto è confermato dal richiamo esplicito alla “procedura di cui al comma 5”, che non giustifica alcuna differente interpretazione.
9.2 – Il richiamo della norma al necessario conseguimento dell’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, lungi dall’individuare l’unico presupposto di applicazione della stessa come sostanzialmente prospettato dall’appellante, conferma che, invece, quanto ai requisiti di partecipazione, le modalità di cui al comma 5 e 6 devono ritenersi le medesime, potendosi invero ipotizzare la presenza di titolari di un rapporto a tempo indeterminato, privi dell’abilitazione scientifica, da cui l’opportunità della relativa specificazione di cui al comma 6, come del resto chiarito anche dalla circolare del MIUR n. 14282 del 2017.
In altri termini, con il comma 6 in commento, il legislatore ha previsto una procedura di reclutamento straordinaria, perché utilizzabile solo fino al dicembre 2019 (termine prorogato), in quanto riservata ad una categoria ad esaurimento, quale quella dei ricercatori a tempo indeterminato. Ciò al fine di evitare discriminazioni tra i (vecchi) ricercatori a tempo indeterminato e i (nuovi) ricercatori a tempo determinato di tipo “B”, per i quali se abilitati è sufficiente una positiva valutazione per diventare professori associati (art. 24, comma 5).
E tale ultima procedura – come letteralmente previsto dalla norma (art. 24, comma 6) – deve applicarsi anche per la chiamata dei “ricercatori a tempo indeterminato”.
Non è dunque possibile desumere da tale disposizione che questa abbia delineato un differente regime quanto agli ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura.
9.3 – Da un altro punto di vista, il carattere speciale e transitorio della norma esclude che questa si traduca in una indebita compressione del principio del favor partecipationis, tenuto anche conto che la stessa non fa che parificare ai fini della procedura di chiamata i titolari di un rapporto a tempo indeterminato (non più configurabile in futuro) a quella dei titolari di un rapporto a tempo determinato.
Resta inoltre salva la possibilità di partecipare al concorso secondo le modalità di cui all’art. 18 della medesima legge, al ricorrere dei relativi requisiti.
10 – In definitiva, l’appello non deve trovare accoglimento.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 16/03/2020