TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3385 [Duplicato]

Abilitazione scientifica nazionale-Eterogeneità produzione scientifica

Data Documento: 2020-03-18
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione alla  eterogeneità della produzione scientifica, la stessa non può essere considerata di per sé e in assenza di una specifica valutazione della qualità delle pubblicazioni elemento idoneo a motivare il giudizio negativo. L’unico giudizio di coerenza richiesto dalle norme riguarda i temi del settore scientifico per il quale il candidato chiede di essere abilitato, mentre la disciplina di settore non richiede anche una coerenza o omogeneità tra le stesse opere prodotte ed uno o più temi appartenenti ad un determinato settore scientifico. Pertanto sotto tale profilo la diversità di temi trattati potrebbe, in ipotesi, essere considerata un valore positivo ai fini della valutazione.

Contenuto sentenza

N. 03385/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05971/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5971 del 2018, proposto da 
Sara Invitto, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] Scoca e [#OMISSIS#] Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Paisiello, 55; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Commissione A.S.N. per il Settore 11/E1 non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– del giudizio negativo reso nei confronti della Dott.ssa Sara Invitto per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore di seconda fascia, per il Settore 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, da parte della Commissione nominata con decreto del M.I.U.R. n. 1531 del 29 luglio 2016;
– dei verbali delle riunioni della Commissione: n. 1 del 18 dicembre 2017; n. 1 dell’11 novembre 2016, n. 2 del 29 gennaio 2018, n. 3 del 30 gennaio 2018;
– della relazione dei lavori/verbale finale della Commissione del 31 gennaio 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Dott.ssa Sara Invitto è dal 2005 ricercatrice a tempo indeterminato di Psicologia Generale e Sperimentale presso l’Università degli Studi del Salento in Lecce.
La ricorrente ha partecipato alla quarta sessione di valutazione della procedura di abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.), per la seconda fascia, indetta con il decreto del M.I.U.R. n. 1532 del 29 luglio 2016 per il Settore concorsuale 11/E1-Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria.
L’esito della procedura è stato sfavorevole alla ricorrente che quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 
1) Illegittima valutazione delle pubblicazioni. Violazione degli artt. 3 – 8 del decreto n. 120/2016, dell’art. 8 del d.P.R. n. 95/2016 e dei criteri valutativi di cui ai verbali n.n. 1 della Commissione dell’11 novembre 2016 e 29 gennaio 2018. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà intrinseca, dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza e della ingiustizia manifesta. 
La Commissione non avrebbe indicato adeguatamente le ragioni del proprio giudizio negativo e sarebbe incorsa in evidente contraddizione. 
Il giudizio collegiale e quello individuale reso dai commissari, pur dando atto del superamento delle mediane da parte della Dott.ssa Invitto (2 su tre) e del possesso dei titoli accademici (5 su 6, a fronte dei 3 minimi), negano l’abilitazione rilevando la “non coerenza ed eterogeneità, esiguità, natura dell’apporto individuale nelle opere collettanee e carenza di “impatto”.
Il giudizio collegiale e quelli dei singoli commissari non consentirebbero di comprendere le ragioni della valutazione di non coerenza delle opere rispetto al Settore E/11. Peraltro il Presidente della Commissione avrebbe giudicato coerenti i temi e la candidata idonea alle funzioni di docente di seconda fascia.
Il giudizio di non coerenza, apparirebbe, invece, solo in sede di giudizio collegiale, in termini estremamente generici ed apodittici e sarebbe inoltre in contrasto con quanto afferma la Presidente nel giudizio individuale.
La Commissione si sarebbe limitata a formulare un giudizio di non pertinenza delle opere rispetto al settore scientifico in questione, senza verificare inoltre se le stesse opere fossero almeno coerenti con le “tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”, incorrendo in un concorrente errore di valutazione di tipo omissivo.
Peraltro il Settore scientifico in esame (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria) sarebbe particolarmente ampio, attesa la pluralità degli ambiti di ricerca scientifica individuati dalle norme sulla declaratoria del medesimo settore, il che confermerebbe il difetto di motivazione della impugnata valutazione negativa.
Anche la valutazione di esiguità del numero delle pubblicazioni scientifiche, quale ulteriore elemento di negativa valutazione delle stesse, violerebbe le norme di riferimento e i criteri di valutazione fissati dalla Commissione, posto che l’art. 7 del decreto M.I.U.R. n. 120/2016, a differenza della previgente normativa, stabilisce un numero massimo di pubblicazione presentabili, da parte dei candidati, ai fini dell’abilitazione scientifica, rinviando, per i singoli settori concorsuali, alle indicazioni contenute nell’allegato B. Per il Settore in questione il numero massimo è fissato in 10.
La ricorrente ha presentato 9 pubblicazioni, su un massimo di 10, selezionando le migliori a propria disposizione, ma la Commissione non si sarebbe attenuta ad un criterio di merito e qualitativo della produzione scientifica, concentrandosi, come se si trattasse dei titoli, su un inammissibile giudizio “quantitativo”. 
Anche il riferimento allo scarso apporto individuale della ricorrente nelle opere collettanee sarebbe privo di motivazione tenuto conto della mancata preventiva individuazione, tra i molteplici presenti ed impiegati da parte della comunità scientifica, di parametri per valutare quando l’apporto dell’autore, secondo l’ordine e la natura delle pubblicazioni, potesse ritenersi o meno rilevante.
La commissione, inoltre, avrebbe reso un giudizio tale da evidenziare disparita di trattamento rispetto ad altri candidati, che avrebbero ottenuto un giudizio positivo.
Quanto al giudizio di non rilevanza delle pubblicazioni prodotte dalla candidata nel panorama scientifico, fondato sul mancato superamento di una delle tre mediane previste per il Settore E/11, in base agli artt. 5 e 6 del d.m. n. 120/2016 che rinviano agli indicatori esplicitati agli allegati A e C, l’ “accertamento” del superamento di due valori soglia su tre, per quanto non sufficiente ai fini dell’attribuzione della abilitazione scientifica, costituisce l’unica condizione ammessa per un giudizio positivo sull’impatto e sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni dei candidati, senza che in merito possa ritenersi ammissibile, come verificatosi nella specie, una diversa e discrezionale valutazione della Commissione.
All’udienza del 15 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, al termine della peculiare procedura, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione. 
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
2. Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, con successivo indirizzo giurisprudenziale, che ha evidenziato come spetti a detto Giudice – anche in base al principio, di rilievo comunitario, della effettività della tutela – una piena cognizione del fatto, secondo i parametri della disciplina in concreto applicabile. A tal fine, può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).
3. E’ dunque superata la [#OMISSIS#] di un riscontro giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali, condotto sul piano del controllo solo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito, dovendo invece il giudizio estendersi all’attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale solo quando l’indagine del giudice si sia estesa all’opportunità o alla convenienza dell’atto, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento. 
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
4. Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata a maggioranza per il settore disciplinare 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria –, II^ fascia, nonostante il riconoscimento degli almeno tre Titoli (cinque su otto), tra quelli individuati dalla Commissione, ed il superamento di tutti e tre i valori-soglia di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3.
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere, con peculiare riferimento al giudizio di non coerenza delle tematiche dei disturbi del comportamento alimentare, affrontate dalla candidato rispetto al settore concorsuale 11/E1, nonché a difetto di istruttoria e di motivazione.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è fondato: appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti, i motivi fondati sul difetto di motivazione, per manifesta contraddittorietà e illogicità.
Il giudizio collegiale, relativo all’abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia, è espresso nei seguenti termini: “…Il contributo della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte riguarda tematiche di ricerca variegate, tra cui riconoscimento di volti, effetti di interferenza-doppio-compito con il cammino di pazienti con Corea di Huntington, e interazioni visuo-motorie.
Impatto della produzione scientifica
La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono 2 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016. 
Pubblicazioni scientifiche
La candidata ha presentato complessivamente N. 9 pubblicazioni scientifiche ammissibili. 
La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: la produzione scientifica della candidata è limitata dal punto di vista quantitativo (presenta 9 pubblicazioni sulle 10 possibili di cui all’art.7 DM 120/2016) e molto eterogenea, con argomenti non sempre pienamente pertinenti con il settore concorsuale. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione, enucleabile dalla posizione del suo nome tra quello degli altri autori (risulta in prima o in ultima posizione in meno della metà delle pubblicazioni), indica che la candidata non ha ancora raggiunto una maturità scientifica adeguata al ruolo di professore di seconda fascia. Inoltre, la produzione scientifica non si caratterizza per un impatto sufficiente sulla comunità scientifica di riferimento, come anche evidenziato dal punteggio ottenuto per l’indicatore 2 (56/109 citazioni).
Conclusioni
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione a maggioranza di 4/5 dei Commissari rileva che, sebbene per la stessa risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, la candidata presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca per il settore concorsuale 11/E1. I risultati raggiunti, bibliometricamente poco rilevanti e significativi, fanno ritenere che la candidata NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.
2. Dal predetto giudizio risulta evidente che la Commissione, oltre al riconoscimento dei due parametri oggettivi del possesso dei titoli e dell’impatto della produzione scientifica, abbia valutato positivamente la ricorrente anche in merito al terzo ed ultimo parametro qualitativo, a norma dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, in quanto la produzione scientifica risulta continua dal punto di vista temporale (lett. e), edita su riviste internazionali di qualità (lett. d; cfr. giudizio della prof.ssa De Beni), con apporto individuale del candidato comunque riconoscibile (lett. b). 
Nonostante detti riscontri positivi, tuttavia, il giudizio finale di abilitazione è stato negativo, con esclusivo riferimento alla non riconosciuta coerenza (lett. a) delle tematiche affrontate rispetto al settore interessato (psicologia clinica), dovendo rapportarsi a tale settore i parametri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza per la comunità scientifica. 
3. Il giudizio collegiale e quelli individuali appaiono illegittimi sotto diversi profili, tenuto conto dell’onere motivazionale rafforzato, richiesto in caso di riconosciuto possesso dei titoli e di raggiungimento dei valori-soglia (ex multis T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, n. 11430/2014, n. 11533/2015, 4362/2015, n. 895/2017). 
3.1. Nel caso di specie, il difetto di motivazione è riconducibile agli apprezzamenti espressi dalla Commissione in rapporto al criterio qualitativo, dal quale non emergono con chiarezza le ragioni ostative per l’abilitazione, in particolare, come osservato da parte ricorrente, il giudizio collegiale non fornisce alcuna spiegazione sul perché le opere della candidata non sarebbero pienamente pertinenti con il settore concorsuale 11/E1, né specifica per quali pubblicazioni, tra quelle prodotte, il negativo rilievo dovrebbe valere.
4. In relazione alla rilevata eterogeneità della produzione scientifica, la stessa non può essere considerata di per sé e in assenza di una specifica valutazione della qualità delle pubblicazioni elemento idoneo a motivare il giudizio negativo.
Come osservato dalla ricorrente, l’unico giudizio di coerenza richiesto dalle norme riguarda i temi del settore scientifico per il quale il candidato chiede di essere abilitato, mentre la disciplina di settore non richiede anche una coerenza o omogeneità tra le stesse opere prodotte ed uno o più temi appartenenti ad un determinato settore scientifico. Pertanto sotto tale profilo la diversità di temi trattati potrebbe, in ipotesi, essere considerata un valore positivo ai fini della valutazione.
5. In particolare, avrebbero dovuto essere esposte in modo più articolato le ragioni, per cui gli indici di qualità, il rigore metodologico, l’innovatività e la rilevanza per la comunità scientifica sarebbero venuti meno, a causa del carattere non coerente delle pubblicazioni con il settore concorsuale di riferimento e della eterogeneità delle pubblicazioni, risultando tale carattere negato in modo non comprensibile e sostanzialmente contraddittorio. 
Nella declaratoria ministeriale del settore 11/E1, prevista nell’Allegato B al D.M. n. 855/2015, tra le competenze scientifico disciplinari richieste vengono annoverate anche quelle relative ai metodi e alle tecniche della ricerca psicologica, psicobiologica e neuropsicologica, ai sistemi cognitivi naturali ed artificiali e alle loro interazioni, fra le quali rientrano le materie oggetto di studio della candidata come descritte nel giudizio (interazione uomo-robot, interazioni visuo-motorie tra cui riconoscimento di volti, effetti di interferenza-doppio-compito con il cammino di pazienti con Corea di Huntington).
6. Per quanto concerne l’altro elemento negativo richiamato a giustificazione del giudizio negativo riguardante il numero non elevato di pubblicazioni indicate ai fini della valutazione (9 su un massimo di 10), si osserva che il numero delle opere presentate ai fini del giudizio corrisponde alla disciplina dell’abilitazione scientifica, che prevede un numero massimo di pubblicazioni al fine di consentire alle commissioni di svolgere una valutazione approfondita ed analitica della produzione scientifica dei candidati ai sensi dell’art. 4 del D.M. 120/2016, secondo il quale le commissioni rendono sulle pubblicazioni dei candidati un giudizio di tipo “qualitativo”, finalizzato a valutare la qualità, l’innovatività, la rilevanza nel settore concorsuale di appartenenza (rispetto al mero dato quantitativo).
7. In tale quadro, l’art. 8 del decreto n. 120/2016, ripreso dai verbali n. 1 dei lavori della Commissione, sancisce che l’attribuzione dell’abilitazione scientifica è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni: a) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) ed il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti da parte della Commissione, secondo quanto previsto al comma 2, dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.
8. Ciò posto il mero riferimento alla circostanza che siano state presentate 9 pubblicazioni su un numero massimo di 10 non può essere considerato idoneo a motivare il giudizio negativo, posto che la commissione si è soffermata, in tal modo, su profili di ordine quantitativo e non di ordine qualitativo, in difformità alle richiamate previsioni normative, tutto ciò non senza considerare che le pubblicazioni presentate erano di gran lunga prossime al limite massimo ammissibile (9 su 10).
9. Allo stesso modo non può essere considerato idoneo a giustificare il diniego di abilitazione l’affermazione che “la produzione scientifica non si caratterizza per un impatto sufficiente sulla comunità scientifica di riferimento, come anche evidenziato dal punteggio ottenuto per l’indicatore 2 (56/109 citazioni)”. 
Tale inciso non tiene conto del fatto che alla stregua della normativa vigente l’ “accertamento” del superamento di due valori soglia su tre, per quanto non sufficiente ai fini dell’attribuzione della abilitazione scientifica, costituisce l’unica condizione per un giudizio positivo sull’impatto e sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni dei candidati, senza che in merito possa ritenersi ammissibile, come nel caso di specie, una diversa e discrezionale valutazione della Commissione. 
Peraltro, tale valutazione appare contraddittoria rispetto al passaggio del giudizio collegiale precedente in cui si afferma che in ordine all’Impatto della produzione scientifica, “La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono 2 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016”.
10. Il contestato giudizio della commissione, pertanto, appare contraddittorio e non adeguatamente motivato, tanto da non giustificare l’esito negativo della procedura, a fronte del soddisfacimento in ogni caso di due dei tre requisiti. 
Alla luce di quanto prospettato, ad avviso di Codesto Collegio, il giudizio collegiale e quelli individuali appaiono connotati dal prospettato difetto di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, quale vizio a carattere assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione difensiva.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A e oneri dovuti per legge. 
Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 18/03/2020