Deve essere rimessa alla Corte di giustizia la questione se la clausola 4 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, «Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», intitolata «Principio di non discriminazione», letta unitamente agli artt. 20 e 21 del Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed anche alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 24, commi 5 e 6, l. n. 240 del 2010, che riconosce ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ai ricercatori a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della abilitazione scientifica nazionale, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni (
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2376
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato - Chiamata ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 02376/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08543/2019 REG.RIC.
N. 08545/2019 REG.RIC.
N. 08549/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8543 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Universita’ degli Studi Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L., rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cosseria 2;
CIPUR – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ANIEF – Associazione Professionale e Sindacale, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Galleano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Avv. Galleano in Roma, via Germanico, 172;
sul ricorso numero di registro generale 8545 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Perugia, Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L., rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Andreoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cosseria 2;
ad adiuvandum:
ANIEF- Associazione Professionale e Sindacale, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Galleano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Avv. Galleano in Roma, via Germanico, 172;
CIPUR – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 8549 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Universita’ degli Studi Perugia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L., rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Andreoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cosseria 2;
ANIEF- Associazione Professionale e Sindacale, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Galleano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Avv. Galleano in Roma, via Germanico, 172;
CIPUR – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8543 del 2019: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 8545 del 2019: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 8549 del 2019: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi Perugia e gli atti d’intervento di ANIEF Associazione Professionale e Sindacale e di Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL, del CIPUR – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il Pres. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Galleano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Greco dell’Avvocatura Generale dello Stato;
I. – Oggetto della controversia.
I nominati in epigrafe già assegnisti di ricerca da vari anni, e ora ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a) della l. 30 dicembre 2010 n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia, in vari settori scientifico-disciplinari, avevano chiesto all’Università d’appartenenza l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
Con i provvedimenti in date 11 e 19 aprile 2018 l’Università rigettava le domande sul rilievo che, anche in base alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n.3 del 23 novembre 2017, il procedimento di cui al citato art. 20 non avesse recato alcuna novità nel rapporto d’impiego di professori e ricercatori universitari.
Tali determinazioni erano state quindi impugnate con separati ricorsi, anche per violazione della direttiva n. 1999/70/CE.
Sono seguiti la sentenza appellata di rigetto dei ricorsi e gli appelli in esame n.r.g. 8543/2019, 8545/2019, 8549/2019, nei quali la sezione ha adottato l’ordinanza 10/01/2020 -OMISSIS-(analoga a quella di pari data -OMISSIS-, relativa ai ricorsi di altre parti nn. 8128, 8134e 8369 del 2020), sollevando dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE, cinque questioni pregiudiziali d’interpretazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), in relazione all’art. 29, co. 2, lett. d) e co. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ed all’art. 36, commi 2 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché all’art. 24, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nei termini ivi illustrati.
II – Il presente giudizio d’appello e posizione delle parti.
Dopo la pubblicazione dell’ordinanza sono sopraggiunti nei tre giudizi n.r.g. 8543/2019, 8545/2019, 8549/2019 gli interventi di ANIEF Associazione Professionale e Sindacale e di Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL, del CIPUR – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, i quali concordemente chiedono la trasmissione alla Corte di giustizia anche dei propri atti di intervento ad adiuvandum e dei relativi fascicoli al fine di poter partecipare al giudizio dinanzi a quest’ultima.
Anche gli originari ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato un’ulteriore memoria, nella quale fanno presente che nei tre appelli proposti avverso la sentenza del Tar Umbria -OMISSIS- del 2019 vi è un ulteriore motivo comune ai tre ricorrenti, riguardante la rilevanza del titolo dell’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per la chiamata nel ruolo di professori associati, conseguito dagli stessi ricorrenti. Questo motivo comprende anche una specifica censura di violazione del diritto dell’Unione europea già dedotta in primo grado, con riferimento alla clausola 4 dell’accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, ed al principio ivi contenuto di non discriminazione, in forza del quale il lavoratore a tempo determinato non può essere trattato differentemente, quanto alle condizioni di impiego, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per tali intendendosi coloro i quali svolgono mansioni identiche o simili (tenuto conto delle qualifiche/competenze), salvo che non sussistano ragioni oggettive.
È pertanto necessario procedere all’esame di tali istanze, che non ampliano l’originario thema decidendum, non essendo altro che lo sviluppo dell’iniziale censura sopra riportata.
III – Le fonti comunitarie che disciplinano la fattispecie.
Come indicato dettagliatamente nella precedente ordinanza di questa Sezione 10/01/2020 -OMISSIS-, pronunciata in questo giudizio e cui si fa rinvio, le fonti comunitarie che disciplinano la fattispecie sono l’art. 155 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; la Direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, in particolare i “considerando” (3), (14), (15); la clausola 4) dell’Accordo quadro («Principio di non discriminazione»), la clausola 5) dell’Accordo quadro («Misure di prevenzione degli abusi»); la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 n. 2005/251/CE, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione degli stessi.
IV. – Norme interne d’interesse nella presente controversia.
Le norme interne applicabili nella controversia, come dettagliatamente riportato nell’ordinanza di questa Sezione 10/01/2020 -OMISSIS- cit., sono le seguenti:
IV.1. – La legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» (in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 10), nel testo in vigore dal 1° gennaio 2018, all’art. 24 («Ricercatori a tempo determinato»), in particolare gli artt. 22, 24 e 29.
IV.2. – La legge 7 agosto 2015 n. 124 («Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2015), di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche: artt. 16, commi 1, lett. a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e l’art. 7, co. 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z); l’art. 17, co. 1, ed in particolare i criteri di delega, di cui alle lettere a) ed o).
IV.3. – Il decreto legislativo 25 luglio 2017 n. 75, (in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 7 giugno 2017), in attuazione di quest’ultima delega, di modifica ed integrazione al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Testo unico organico sul lavoro subordinato alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni), in particolare l’art. 20 («Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»).
IV.4. – Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di cui si indicano in particolare l’art. 3 («Personale in regime di diritto pubblico»), co. 2 e il successivo art. 36, nel testo in vigore dal 22 giugno 2017.
IV.5. – Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 giugno 2015, Supplemento ordinario n. 144), che ha dato attuazione nel diritto interno alla direttiva n. 1999/70/CE, in particolare l’art. 19 («Apposizione del termine e durata massima»), nel testo anteriore alla modifica di cui decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 («Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 13 luglio 2018) e il successivo art. 29 («Esclusioni e discipline specifiche»), in vigore dal 12 agosto 2018.
V. – Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE e dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione Europea.
V.1 La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-331/17 – -OMISSIS- della Decima Sezione del 25 ottobre 2018 (-OMISSIS- -OMISSIS- contro Fondazione Teatro dell’Opera di Roma) ha chiarito che «poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in nessuna ipotesi, nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, essa può instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori, poiché questi ultimi, dopo la conversione del loro contratto di lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori a tempo indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro».
La clausola 4 punto 1, applicabile in quel contesto ed intitolata «Principio di non discriminazione», stabilisce che «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La Corte di giustizia in quel caso aveva posto a confronto lavoratori a tempo determinato di diversi settori, e aveva accertato in tal modo la discriminazione subita in particolare da quelli del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
V.2 Più recentemente nella sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) 20 giugno 2019 nella causa C‑72/18 sono state definite le «ragioni oggettive» di cui alla clausola 4 punto 1.
La Corte era chiamata a stabilire se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione segnatamente degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto.
La Corte ha quindi richiamato la propria giurisprudenza sull’esatta nozione di «ragioni oggettive» che permettono, senza incorrere in un’ingiustificata discriminazione, un differente trattamento nei confronti di lavoratori a tempo determinato, quanto alle condizioni di impiego, rispetto a lavoratori a tempo indeterminato con mansioni identiche o simili (tenuto conto delle qualifiche/competenze).
Ebbene, secondo la Corte, perché siano ravvisabili tali rilevanti «ragioni oggettive», si «richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze del 13 settembre 2007, -OMISSIS-, C‑307/05, EU:C:2007:-OMISSIS-, punto 53, e del 22 dicembre 2010, -OMISSIS-, C‑444/09 e C‑456/09, EU:C:2010:-OMISSIS-, punto 55, nonché del 5 giugno 2018, -OMISSIS-, C‑574/16, EU:C:2018:-OMISSIS- punto 54)».
Alla luce di tali limpide considerazioni, la Corte ha dichiarato «che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».
V.3 Nel caso dei ricorrenti, così come nel caso della sentenza ult. cit., la discriminazione si è realizzata all’interno di un medesimo comparto di lavoratori (quello dei ricercatori universitari), tutti adibiti alle medesime funzioni nella medesima amministrazione universitaria.
Oltretutto i ricorrenti -OMISSIS- avevano anche conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia, chiedendo sia la stabilizzazione come ricercatori, sia di partecipare alla chiamata nel ruolo dei professori associati prevista dall’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010, per effetto del quale «Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati», ed al quale si aggiunge il successivo comma 6 secondo cui «la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16» (procedura questa applicabile sino al 31 dicembre 2021, in virtù della proroga disposta dall’art. 5, comma 1, lett. b, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126).
La rilevata discriminazione si è anche aggravata per effetto dei piani straordinari per il reclutamento di professori associati, rivolti alla progressione in carriera riservata ai soli ricercatori a tempo indeterminato, e ciò per effetto del D.M. 364 del 2019, che prevede «… in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: … progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale … procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato».
Ed è appena il caso di ricordare che, sulla base dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010, tutte queste categorie svolgono la medesima «attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché … attività di ricerca» (cfr. il comma 1), addirittura in misura quantitativamente identica (lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito» (cfr. comma 4 dell’art.24 cit.).
Identico status è previsto per i ricercatori di tipo B, il regime di impegno dei quali oggi può indifferentemente essere a tempo pieno o a tempo definito, in base della modifica introdotta dall’art. 5, comma 5-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Oltretutto sono parimenti identiche le mansioni rispettivamente assegnate alle categorie in questione che, secondo l’art. 6, secondo comma, della L. 240/2010, consistono in «attività di ricerca e di aggiornamento scientifico … compiti di didattica integrativa e di servizio, inclusi l’orientamento e il tutorato, … di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e di 200 ore in regime di tempo definito».
Pertanto, il ricercatore a tempo determinato di tipo A, nonostante svolga le stesse funzioni dei ricercatori a tempo determinato di tipo B e di quelli a tempo indeterminato, e abbia vinto un concorso di pari difficoltà e selettività di quello superato da quest’ultimi, incontra una rilevante e preclusiva discriminazione, in pratica una barriera all’ingresso alla carriera di professore di seconda fascia. Infatti, tra quelli in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, solo i ricercatori di tipo B e quelli a tempo indeterminato hanno la possibilità di essere valutati ai fini dell’inquadramento nel ruolo degli associati, a differenza dei ricercatori di tipo A i quali, alla scadenza del contratto, possono al massimo conseguire una proroga biennale.
E ciò senza una giustificazione razionale e/o non discriminatoria.
V.4 Quanto ai ricercatori a tempo indeterminato, va rilevato che questi, a differenza dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, non hanno l’obbligo di prestare attività didattica (non integrativa), ma viceversa godono di stabilità del rapporto di lavoro, godendo quindi di una migliore prospettiva di carriera, certamente non proporzionata ai requisiti di ingresso nella stessa, ed alla qualità e quantità delle competenze loro affidate.
La rilevata maggiore stabilità del rapporto di lavoro del ricercatore a tempo indeterminato è poi avvalorata dall’art. 31 del d.P.R. n. 382 del 1980, che gli consente, qualora dopo il primo triennio non superi il giudizio di conferma, in caso di ulteriore insuccesso al termine del successivo biennio, di avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione. Ed è appena il caso di ricordare che gli ultimi ricercatori a tempo indeterminato avevano ricevuto l’ulteriore benefit di essere assunti con concorsi per soli titoli in base all’art. 1, comma 7, del d.l. n. 180 del 2008.
Al contrario, un ricercatore a tempo determinato di tipo A, anche se ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale e la proroga biennale a seguito di positiva valutazione dell’attività svolta, alla scadenza del suo contratto perde il lavoro, pur essendogli attribuito il semplice ma sostanzialmente poco utile titolo di precedenza nei concorsi pubblici, in caso di pari collocazione in graduatoria, previsto nell’art. 24, comma 9, della L. -OMISSIS- del 2010 (I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni).
VI. – Questioni pregiudiziali poste al vaglio della Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE e dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Alla luce di quanto descritto deve sottoporsi il seguente ulteriore quesito, rilevante in quanto corrispondente al motivo, articolato sia in primo che di secondo grado, in cui si denunciava la violazione del diritto dell’Unione con riferimento alla clausola 4 dell’accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, ed al principio ivi contenuto di non discriminazione, in forza del quale il lavoratore a tempo determinato non può essere discriminato, quanto alle condizioni di impiego, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per tali intendendosi coloro i quali svolgono mansioni identiche o simili (tenuto conto delle qualifiche/competenze), salvo che non sussistano ragioni oggettive.
Dunque, l’ulteriore quesito, da sottoporre alla Corte di Giustizia, che si aggiunge e non si sostituisce a quelli formulati nell’ordinanza 10/01/2020 -OMISSIS-di questa Sezione, è il seguente:
– se la clausola 4 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, «Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», intitolata «Principio di non discriminazione», letta unitamente agli articoli 20 e 21 del Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed anche alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui agli articoli 24, commi 5 e 6, della l. n. 240 del 2010, che riconosce ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ai ricercatori a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della abilitazione scientifica nazionale, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni.
VII. – Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria.
Ai sensi della Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali 2011/C160/01 (in G.U.C.E. 28 maggio 2011), vanno trasmessi alla Cancelleria della Corte mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, a cura della Segreteria della Sezione, mediante plico raccomandato in copia i seguenti atti:
– testo degli articoli 19 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015; 20 e36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 24 della legge n. 240 del 2010; 1 del decreto-legge n. 180 del 2008; 31 del d.P.R. n. 382 del 1980; 5, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
– gli atti impugnati con i tre ricorsi di primo grado;
– i tre ricorsi in appello con i relativi allegati (fascicolo di parte ricorrente);
– le memorie di costituzione e difensive della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Università degli studi di Perugia, con i relativi allegati (fascicoli delle parti resistenti);
– la memoria unica 26/11/19 di -OMISSIS- per i ricorsi nn. 8543/2019, 8545/2019 e 8549/2019;
– gli interventi in giudizio di Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil – Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L., di CIPUR – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, di ANIEF – Associazione Professionale e Sindacale;
– le ulteriori memorie di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- nonché di ANIEF Associazione Professionale e Sindacale del 15.01.2020, con le annesse istanze di trasmissione del fascicolo in Corte di Giustizia;
– le ordinanze 10/01/2020 n-OMISSIS- -OMISSIS-, nonché la presente ordinanza, tutte di questa Sezione;
Il presente giudizio viene nuovamente sospeso fino alla pronuncia della Corte di Giustizia, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
non definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nrg 8543/2019, 8545/2019 e 8549/2019 in epigrafe, provvede come segue:
– rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in parte motiva, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
– dispone che la presente ordinanza, unitamente a copia del fascicolo di causa, sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
– dispone la sospensione del presente giudizio;
– riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in [#OMISSIS#], nel merito e sulle spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/04/2020
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.