N. 00285/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 4/3;
contro
Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Taccogna in Genova, via Macaggi, 21/8;
per l’annullamento
A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto rettorale dell’Università degli Studi di -OMISSIS- del 29.5.2019, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata candidata selezionata per il proseguimento della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-, -OMISSIS-, settore -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
B – per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Genova n. -OMISSIS-, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata nominata Professore ordinario presso il Dipartimento di -OMISSIS-, -OMISSIS-, settore -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] Felleti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 29 luglio 2019 e depositato l’8 agosto 2019, il prof. -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale dell’Università degli Studi di -OMISSIS- del 29.5.2019, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata candidata selezionata per il proseguimento della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- (-OMISSIS-) – settore -OMISSIS- nonché i relativi atti presupposti, chiedendo l’annullamento degli stessi.
Il ricorrente ha dedotto cinque motivi, così sinteticamente riassumibili:
I) I membri della commissione giudicatrice sono stati scelti direttamente dal Consiglio di Dipartimento anziché sorteggiati, in violazione dell’atto di indirizzo del Miur n. 39/2018, della delibera Anac n. 1208/2017 di aggiornamento del PNA, dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
II) Nella valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni del prof. -OMISSIS-e della prof.ssa -OMISSIS-la Commissione avrebbe violato i criteri da essa stessa predeterminati; il relativo giudizio sarebbe altresì affetto da una serie di gravi manchevolezze ed errori.
III) Il giudizio sull’attività didattica del prof. -OMISSIS-e della prof.ssa -OMISSIS-sarebbe viziato da palese travisamento dei fatti, con conseguente mancata applicazione dei prefissati parametri valutativi.
IV) L’esame dei titoli del prof. -OMISSIS-risulterebbe inficiato da plurime omissioni, mentre il giudizio comparativo sui titoli dei candidati sarebbe privo di una reale motivazione.
V) La valutazione finale dei tre candidati sarebbe generica e non esprimerebbe effettive ragioni di prevalenza di uno sugli altri due.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 20 dicembre 2019 e depositati il 24 dicembre 2019, il prof. -OMISSIS-ha impugnato il decreto rettorale n. 5212 del 18 novembre 2012, con cui la prof.ssa -OMISSIS- è stata nominata Professore ordinario presso il -OMISSIS-, settore -OMISSIS- deducendo le medesime censure già avanzate avverso il primo provvedimento oppugnato, nonché il seguente ulteriore motivo:
VI) Il decreto di nomina sarebbe stato emanato senza previa istruttoria del Consiglio di Dipartimento e non darebbe conto dell’esistenza delle necessarie disponibilità finanziarie.
Sia l’Università degli Studi di Genova sia la controinteressata si sono costituiti in giudizio, sostenendo la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendo la reiezione del ricorso.
Le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione in data 30 aprile 2020, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla controinteressata in ragione del fatto che dal 1° novembre 2020 il prof. -OMISSIS-cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età.
L’eccezione è infondata.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente il vantaggio della pronuncia del giudice (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 13 settembre 2019, n. 6164).
Nel caso in esame tale situazione non ricorre.
Al momento attuale, infatti, il prof. -OMISSIS-è ancora regolarmente in servizio presso l’Università di Genova, con la conseguenza che, in ipotesi, la sua eventuale nomina potrebbe produrre effetti anche prima del 1°.11.2020, in virtù di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia.
Inoltre e in ogni caso, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la cessazione del rapporto di lavoro non eliderà gli effetti negativi degli atti impugnati, sia in termini morali e di immagine, sia sotto il profilo economico (sul punto cfr. Cons. St., sez. II, 27 aprile 2020, n. 2678).
2. Con il I) motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente censura le modalità di designazione dei componenti della commissione esaminatrice, in quanto scelti in numero di tre dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dell’ex Direttore, anziché in numero di cinque e per sorteggio, con conseguente violazione dell’atto di indirizzo del Miur n. 39 del 14 maggio 2018, della delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento del PNA, dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, nonché dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Denuncia altresì che il verbale del -OMISSIS- in data 13.2.2019 sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione.
Il motivo è fondato.
Con l’atto di indirizzo n. 39/2018 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in seguito all’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione di cui alla delibera Anac n. 1208/2017, ha raccomandato alle Università di prevedere nei propri regolamenti che, per l’individuazione dei commissari nei concorsi per il reclutamento di professori e ricercatori, si ricorra al sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale, con la specificazione che, nel caso di selezione di professori ordinari, i membri siano almeno cinque (di cui uno solo interno).
Tali criteri non risultano recepiti nel regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia all’epoca vigente (doc. 13 ricorrente) (né, peraltro, nel nuovo regolamento emanato nel 2019, doc. 14 ricorrente).
Dalla documentazione in atti emerge tuttavia che il Rettore dell’Università, a fronte dell’espressa richiesta del prof. -OMISSIS- di adottare il sorteggio per la nomina dei commissari nella procedura di cui è causa, con nota prot. n. 62564 del 24.9.2018, indirizzata all’allora Direttore del -OMISSIS-, precisò che la procedura di estrazione a sorte era senz’altro ammissibile, limitandosi il regolamento di Ateneo ad attribuire al Consiglio di Dipartimento la competenza in ordine alla scelta della commissione (e, quindi, anche alle relative modalità).
Dal verbale della seduta del -OMISSIS- risulta poi che il Consiglio di Dipartimento votò a maggioranza (e con il vibrante dissenso del prof. -OMISSIS-) contro l’impiego del sorteggio, designando direttamente i tre commissari proposti dall’ex Direttore del -OMISSIS-(del quale la controinteressata era allieva e collaboratrice).
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4), la composizione della commissione di concorso deve ritenersi illegittima quando, pur rispettosa del regolamento di Ateneo, risulti in contrasto con le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione e del successivo atto di indirizzo ministeriale n. 39/2018. Tale conclusione discende dall’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, che, consentendo ad Anac l’annullamento d’ufficio di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza, presuppone l’illegittimità del provvedimento da rimuovere, fungendo in sostanza da norma interposta.
Pertanto, in applicazione del richiamato principio, nel caso in esame i commissari di concorso risultano illegittimamente scelti in via diretta dal Consiglio di Dipartimento, anziché estratti a sorte.
In ogni caso, osserva il Collegio che la composizione della commissione deve reputarsi illegittima anche in forza del consolidato principio generale secondo cui gli atti amministrativi possono discostarsi da circolari, istruzioni, atti di indirizzo e linee guida purché contengano una adeguata e puntuale motivazione, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa, concretandosi altrimenti il vizio di eccesso di potere (in argomento cfr., in generale, Cons. St., Commissione Speciale del 20 aprile 2017, parere n. 1257/2017 sullo schema di aggiornamento delle Linee guida Anac per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 marzo 2020, n. 1230).
Nel caso in esame, invece, è del tutto mancata la giustificazione del rifiuto della procedura di sorteggio, non risultando né dal verbale della seduta del -OMISSIS- né da alcun altro atto le esigenze di pubblico interesse che hanno condotto la maggioranza dei membri del -OMISSIS-a disattendere l’atto di indirizzo del Miur e il Piano nazionale anticorruzione, nominando (con scrutinio palese) i commissari indicati dall’ex Direttore.
Va infine respinta l’argomentazione della difesa erariale secondo cui il Piano nazionale anticorruzione e l’atto di indirizzo ministeriale che lo ha recepito non sarebbero idonei a spiegare effetti, in quanto lesivi dell’autonomia delle Università. Il principio di autonomia di cui all’art. 33 Cost. è posto a presidio della libertà scientifica delle Istituzioni universitarie: pertanto, come sottolineato in dottrina, le misure di prevenzione della corruzione, essendo volte ad implementare la diffusione della legalità nel contesto accademico, non solo non costituiscono un rischio per l’autonomia degli Atenei, ma sono anzi un efficace strumento di garanzia per la realizzazione di una piena libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Con i motivi II), III), IV) e V) il ricorrente muove una serie di censure alle valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento alla produzione scientifica, alle pubblicazioni, all’attività didattica e ai titoli dei candidati, che risulterebbero violative dei criteri predeterminati dalla stessa Commissione, nonché inficiate da gravi carenze ed errori.
Tali doglianze sono complessivamente fondate, alla stregua delle seguenti considerazioni.
3.1. Innanzitutto, secondo un tradizionale orientamento giurisprudenziale, le valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di un’amplissima discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, riscontrabili ab externo e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali illogicità ed irragionevolezza manifeste, travisamento palese dei fatti, violazione dei criteri di valutazione prestabiliti, arbitrarietà e, in generale, in tutti i casi di particolare eclatanza dell’errore commesso in sede valutativa dall’amministrazione (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2018, n. 7115; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1218; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 agosto 2019, n. 1887).
Diverse pronunzie hanno precisato che tutte le procedure concorsuali devono essere presiedute da regole di imparzialità e trasparenza, che implicano la preventiva fissazione dei criteri valutativi da parte della commissione esaminatrice. Tale operazione comporta l’autolimitazione della discrezionalità tecnica dell’organo valutativo, con la conseguente impossibilità di fare successivamente applicazione di criteri diversi o di non applicare quelli prestabiliti (in tal senso, ex aliis, Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 30 marzo 2009, n. 3364).
In applicazione dei richiamati principi e sulla base di un mero controllo c.d. estrinseco, osserva il Collegio che risultano rilevabili ictu oculi violazioni ed errori macroscopici commessi dall’organo esaminatore.
Nel caso in esame, come espressamente previsto dall’art. 7, comma 3, del bando, durante la prima seduta la Commissione aveva predeterminato i criteri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati (peraltro riproduttivi di quelli indicati dall’art. 9 del regolamento di Ateneo).
Tuttavia, come evidenziato da parte ricorrente, la lettura dei verbali delle operazioni concorsuali rende evidente l’avvenuta infrazione delle regole di condotta cui i commissari si erano autovincolati.
3.1.1. Segnatamente, per la valutazione della produzione scientifica dei candidati la Commissione aveva stabilito, tra gli altri, il criterio della “consistenza complessiva” (della produzione stessa), ma non ne ha fatto concreta applicazione in sede di giudizio comparativo finale.
Dalla lettura dei giudizi sui singoli candidati risulta che il parametro in questione comportava una valutazione più favorevole per il ricorrente, che ha al suo attivo un numero di pubblicazioni addirittura quadruplo rispetto alla controinteressata.
Come rilevato dalla stessa Commissione, infatti, il prof. -OMISSIS-ha prodotto centosettantacinque pubblicazioni (“Ha al suo attivo…175 pubblicazioni (i volumi di cui ai nrr. 118, 146 sono la seconda edizione dei volumi di cui rispettivamente ai nrr. 38, 59), incluse 63 tra recensioni e schede bibliografiche, 5 -OMISSIS-(nrr. 4-8 del CV) e 2 voll. di manualistica scolastica (nrr. 137 e 161): frutto di quasi quarant’anni di ricerca (la pubblicazione nr. 1 del CV data al 1981))”.
La prof.ssa -OMISSIS-aveva invece quarantaquattro pubblicazioni (“Ha al suo attivo…44 pubblicazioni (una delle quali [nr. 44] è in realtà una serie di 78 singoli articoli su altrettante figure di grammatici antichi), incluse 8 tra recensioni e schede, frutto di quindici anni di ricerca”).
In sede di valutazione comparativa, tuttavia, la Commissione ha contraddittoriamente ritenuto che “la consistenza complessiva della loro [N.d.R.: dei candidati] produzione, anche in relazione agli anni di attività, è sempre considerevole, particolarmente nel caso della prof.ssa -OMISSIS-”.
In tal modo la Commissione ha di fatto sostituito il criterio della consistenza complessiva della produzione con quello della produttività, che, però, non era stato indicato, neppure in modo indiretto, in sede di predeterminazione dei criteri valutativi. Ne discende che il parametro illegittimamente introdotto non poteva essere utilizzato nello svolgimento della funzione selettiva (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255, cit., relativa ad un caso analogo).
Privo di pregio appare peraltro il tentativo della controinteressata di sostenere che il numero delle proprie pubblicazioni è quasi uguale a quello delle pubblicazioni del ricorrente, in ragione del fatto che la n. 44 del curriculum (-OMISSIS-) è composta da 78 voci, ciascuna dedicata ad un grammatico antico. Infatti, anche a voler seguire il ragionamento della difesa della controinteressata, il numero delle pubblicazioni del prof. -OMISSIS-rimane comunque considerevolmente superiore (175 rispetto a 121), tanto più che dieci pubblicazioni (più due seconde edizioni) sono volumi di cui il ricorrente è unico autore o co-autore. In realtà, poi, è evidente che le suddette voci non possono equivalere ad altrettante pubblicazioni, tant’è vero che la stessa prof.ssa -OMISSIS-, nello stilare il proprio curriculum, le aveva riunite sotto un unico numero (mentre di regola, quando in un volume collettaneo vi sono più pubblicazioni del medesimo autore, queste sono presentate autonomamente).
3.1.2. Per la valutazione dell’attività didattica dei candidati la Commissione aveva stabilito, tra gli altri, il parametro “del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi”.
In sede di giudizio individuale i commissari sono incorsi in un evidente travisamento dei fatti, che ha poi comportato un macroscopico errore nella valutazione comparativa finale.
Nel verbale della seconda seduta è scritto che il ricorrente “ha svolto con continuità, a partire dall’a.a. 1991/2, ca. 30 corsi ufficiali di insegnamento di -OMISSIS- -OMISSIS- Ha tenuto inoltre Seminari per il Dottorato di ricerca, del cui collegio fa parte, per corsi di Perfezionamento e per corsi rivolti alla formazione degli insegnanti (SISS, TFA, PASS), alla Terza età, agli studenti delle scuole superiori”.
Per quanto concerne la controinteressata, invece, si legge nel verbale che la stessa “ha svolto con continuità, a partire dall’a.a. 2008/9, oltre 20 corsi di -OMISSIS- nel I e nel II livello”.
Come prospettato da parte ricorrente, la contraddittorietà dell’apprezzamento emerge già in base alla semplice osservazione che il numero dei corsi tenuti dal prof. -OMISSIS-in trent’anni di attività didattica continuativa non può essere quasi uguale a quello delle docenze della controinteressata, avente un’esperienza appena decennale.
In ogni caso, dal curriculum del ricorrente risulta per tabulas che quest’ultimo ha tenuto trentotto “insegnamenti”, vale a dire corsi nei quali era professore titolare. A tali docenze si aggiungono poi numerosi corsi minori e seminari.
Per contro, nel proprio curriculum la prof.ssa -OMISSIS-ha indicato solamente undici “insegnamenti”, svolti come docente titolare, a decorrere dall’a.a. 2014/2015. Gli altri corsi della controinteressata dall’a.a. 2009/2010 sono lettorati di greco, lezioni in corsi di perfezionamento e lezioni di supporto alla didattica (vale a dire nell’ambito di insegnamenti di cui erano titolari altri professori).
E’ quindi lampante ictu oculi che la Commissione ha palesemente travisato il numero e la tipologia delle docenze dei candidati, pretermettendo così il criterio suddetto nella valutazione finale, nella quale si è solamente dato atto che “i candidati dal momento del loro ingresso nell’attività universitaria hanno svolto continuativamente attività didattiche”.
3.1.3. Fra i vari criteri indicati dalla Commissione per la valutazione dei titoli vi era il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica”.
Ciononostante l’organo esaminatore ha misconosciuto il fatto che il ricorrente abbia conseguito il Premio Nazionale “Valle dei Trulli” per la traduzione dal greco della “Biblioteca” di Fozio (Adelphi, 1992), puntualmente indicato nel proprio curriculum.
In proposito, è certamente vero, come affermato in giurisprudenza, che la commissione giudicatrice può limitarsi ad esprimere una valutazione complessiva sui titoli, senza doverli analizzare analiticamente uno per uno. Nel caso in esame, tuttavia, uno dei criteri prestabili riguardava proprio l’ottenimento di premi e il prof. -OMISSIS-era l’unico candidato che poteva fregiarsi di un riconoscimento scientifico-letterario. Di conseguenza, come osservato dalla difesa del ricorrente, l’eventuale decisione di non attribuirvi rilievo avrebbe dovuto essere giustificata esplicitamente, sì che l’omissione sul punto integra la violazione di un autovincolo posto dagli stessi commissari.
3.2. In secondo luogo si evidenzia che, nel corso degli anni, si è fatto strada un orientamento volto a riconoscere al giudice amministrativo un sindacato pieno sulla discrezionalità tecnica (a prescindere dalla mediazione delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere), in ragione del fatto che, diversamente dalle ipotesi di discrezionalità c.d. pura, l’amministrazione non compie una scelta fra più comportamenti legittimi, ma procede alla valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica. Pertanto, il giudice amministrativo non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (quale quello compiuto nel precedente § 3.1), ma l’oggetto del giudizio deve estendersi alla esatta considerazione del fatto, secondo i parametri della disciplina specialistica nella fattispecie applicabile. In tale ottica – ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – il giudice non può esimersi dal vagliare la correttezza e l’attendibilità dell’operato della commissione giudicatrice, sia pure con il limite oggettivo determinato dalla opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica e fermo restando, naturalmente, il divieto di sostituirsi alla P.A. (in tal senso cfr. ex multis, con specifico riferimento ai giudizi delle commissioni di concorso, Cons. St., sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4659; Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. St., sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 novembre 2019, n. 13399; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 8 agosto 2019, nn. 10419-10420; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 22 ottobre 2003, n. 927; in argomento si vedano anche Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3613; Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4802; Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1664; Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).
In virtù del richiamato indirizzo, il Collegio ritiene di dover procedere a siffatto controllo nei ristretti margini in cui è consentito, vale a dire senza trasmodare in un rifacimento del giudizio espresso dai commissari.
Lamenta il ricorrente che la Commissione avrebbe totalmente ignorato che, fra le sette edizioni critiche dal medesimo pubblicate, sei sono anche editiones principes, a fronte del fatto che la controinteressata non avrebbe al suo attivo nemmeno una editio princeps.
La doglianza merita condivisione.
In generale, si definisce editio princeps la prima edizione a stampa di un testo classico o medievale, tramandato fino a quel momento solo attraverso manoscritti.
In filologia si intende per “edizione critica” la pubblicazione del testo di un’opera ricostruito nella versione più vicina possibile all’originale, attraverso un complesso lavoro che consta di più fasi, così sinteticamente riassumibili: la ricerca del materiale tràdito (i c.d. testimoni), conservato nelle biblioteche europee e nelle collezioni private; la collazione dei testimoni, mirata ad individuare le diverse forme (c.d. varianti) in cui si presenta lo stesso luogo del testo (c.d. lezione), e la determinazione delle relazioni fra gli esemplari tramandati; l’allestimento del testo critico attraverso la scelta delle lezioni, la correzione delle eventuali corruttele del testo ricostruito e la sistemazione del testo stesso secondo canoni moderni (punteggiatura, suddivisione in versi, etc.); infine, la redazione dell’apparato delle varianti rifiutate e del commento.
Orbene, è di intuitiva evidenza come un simile lavoro, che presuppone anche un’approfondita conoscenza dell’intera opera dell’autore e del contesto storico-letterario, risulta di particolare valore quando la pubblicazione critica di un’opera viene realizzata per la prima volta, senza potersi basare su precedenti edizioni di altri filologi.
Dal curriculum in atti risulta che il prof. -OMISSIS-ha dato alle stampe sette edizioni critiche, sei delle quali sono anche editiones principes, in quanto relative ad opere inedite: quattro hanno ad oggetto lavori in -OMISSIS-(una sezione del poemetto Martyrium Sancti Cypriani dell’imperatrice [#OMISSIS#], doc. 17 ricorrente; la Declamatio Paridis ad Senatum Troianum di autore ignoto, doc. 19 ricorrente; il trattato Περì γάμου dell’imperatore [#OMISSIS#] II Paleologo, doc. 18 ricorrente; un epigramma adespoto in lode della Categoriae di Aristotele); due riguardano testi in latino (la traduzione di [#OMISSIS#] Gaza del trattato di Plutarco Maxime cum principibus philosopho esse disserendum e la relativa lettera dedicatoria ad -OMISSIS-).
Per contro, come rilevato da parte ricorrente, nel curriculum della prof.ssa -OMISSIS-non viene indicata alcuna edizione critica che sia editio princeps. Sul punto specifico la difesa della controinteressata nulla ha replicato, limitandosi ad osservare che la prof.ssa -OMISSIS-avrebbe comunque curato un’edizione critica, seppure senza revisione dei manoscritti (I frammenti degli scritti omerici di [#OMISSIS#] di Mirlea), e che in alcune pubblicazioni avrebbe effettuato la lettura diretta di testimoni.
Alla luce di ciò, pare al Collegio che la Commissione, nell’apprezzamento delle pubblicazioni e della produzione scientifica dei candidati, abbia ingiustificatamente omesso di considerare un elemento – l’allestimento di edizioni critiche di testi inediti – che riveste notevole rilievo nella selezione di un professore di Filologia classica e tardoantica. Siffatta lacuna mina l’attendibilità della valutazione della Commissione, che appare non rispondente ad oggettivi parametri della disciplina applicabile, come generalmente conosciuta.
4. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo si appalesa fondato, rimanendo assorbite le restanti censure proposte con i motivi aggiunti, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., le operazioni concorsuali dovranno essere rinnovate da parte di una Commissione in diversa composizione, designata secondo le modalità di cui al precedente § 2, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti impugnati;
– ordina all’Università degli Studi di Genova di rinnovare le operazioni concorsuali, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfettariamente nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, tenuta con modalità telematiche ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Morbelli, Consigliere
[#OMISSIS#] Felleti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Felleti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Pubblicato il 11/05/2020
IL SEGRETARIO