REPUBBLICA ITALIANA
Sent. N. 68/2020
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati: dott. [#OMISSIS#] Chirieleison [#OMISSIS#] f.f.; dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere relatore; dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.29217 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor: ANGHILERI [#OMISSIS#], nato a Milano il 25.5.1963 (C.F.:NGHMRC63E25F205A), residente a Milano in Via F. Londonio n.10,rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della comparsa dicostituzione, dall’avv. [#OMISSIS#] Arecco dal Foro di [#OMISSIS#] ([#OMISSIS#].arecco@pec.it), dall’avv. [#OMISSIS#] Bitto del Foro di Milano([#OMISSIS#].bitto@milano.pecavvocati.it) e dall’avv. prof. [#OMISSIS#] Mainardi delForo di [#OMISSIS#] (mainardi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Serbelloni n.4, presso lo studio legale degli avv.ti Arecco e Bitto (Studio Macchi di Cellere Gangemi).
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, all’udienza pubblica del 05.6.2019, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott. [#OMISSIS#] Rossari, il Magistrato relatore dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], gli avv.ti Mainardi e Arecco per il convenuto ANGHILERI [#OMISSIS#], nonché il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 17 ottobre 2018, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dott. ANGHILERI [#OMISSIS#], professore associato presso il Politecnico di Milano (Dipartimento di scienze e tecnologie
aerospaziali) negli anni 2012 – 2016, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di dolo – al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 907.593,62, assertivamente cagionato all’amministrazione universitaria di appartenenza, in conseguenza dell’intervenuto svolgimento di attività professionale esterna non autorizzata ed incompatibile rispetto al rapporto di servizio. L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica denuncia, in data 23.5.2018, della [#OMISSIS#] di Finanza, Gruppo di Milano e procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze dell’attività investigativa espletata dall’organo di polizia giudiziaria. Dopo aver dato conto che il dott. ANGHILERI era stato nominato professore associato con provvedimento del 27.12.2004 e che in data 23.12.2004 aveva optato per il regime lavorativo “a tempo pieno”, la Procura prospettava che il convenuto avrebbe indebitamente affiancato al rapporto lavorativo in essere con l’Università una consistente attività professionale esterna in assenza di autorizzazione. Per lo svolgimento di tale attività avrebbe attivato, con decorrenza 1.10.2004, la partita [#OMISSIS#] a proprio nome. Gli incarichi esterni contestati al dott. ANGHILERI venivano puntualmente schematizzati dall’organo requirente nel corpo dell’atto di citazione.
Nel dettaglio:
Anno 2012
1) CAMI s.r.l. – Attività di consulenza tecnica per la scrittura di software installati su strumentazione di produzione CAMI – euro 15.361,52;
2) SNOLINE S.p.A. – Attività di consulenza e calcolo avente ad oggetto prestazioni di collaborazione con l’industria – euro 53.653,60;
3) TNO TECHNICAL SCIENCES – Consulenza per la stesura di un parere tecnico di rispondenza alla normativa europea – euro 5.200,00
Subtotale anno 2012: euro 74.215,12 (24 fatture)
Anno 2013
1) AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Consulente tecnico scientifico nell’ambito della ricostruzione della dinamica dell’incidente A16 viadotto Acqualonga – euro 57.479,76;
2) CAMI s.r.l. – Attività di consulenza tecnica per la scrittura di software installati su strumentazione di produzione CAMI – euro 13.965,02;
3) SNOLINE S.p.A. – Attività di consulenza e calcolo avente ad oggetto prestazioni di collaborazione con l’industria. – euro 51.984,40;
4) TRAFFICS A/S – Consulenza per la stesura di un parere tecnico di rispondenza alla normativa europea — Protec 160 barrier numerical activities – euro 9.615,38;
Subtotale anno 2013: 133.044,56 (24 fatture)
Anno 2014
1) AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Consulente tecnico scientifico nell’ambito della ricostruzione della dinamica dell’incidente A16 viadotto Acqualonga – euro 72.384,42;
2) CAMI s.r.l. – Attività di consulenza tecnica per la scrittura di software installati su strumentazione di produzione CAMI – euro 13.965,02;
3) SNOLINE S.p.A. – Attività di consulenza e calcolo avente ad oggetto prestazioni di collaborazione con l’industria – euro 52.660,40;
Subtotale anno 2014: euro 139.009,84 (25 fatture)
Anno 2015
1) AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Consulente tecnico scientifico nell’ambito della ricostruzione della dinamica dell’incidente A16 viadotto Acqualonga – euro 163.280,00;
2) CAMI s.r.l. – Attività di consulenza tecnica per la scrittura di software installati su strumentazione di produzione CAMI – euro 15.361,52;
3) GEORGE MASON UNIVERSITY – Consulenza per la valutazione dei prodotti di ricerca, svolta presso la sede dell’Università George Mason negi Stati Uniti, su ordine di incarico n. EP2212340 – Attività di aprile – euro 4.751,35;
4) PAVIMENTAL S.p.A. – Parere sull’adozione di pannelli fono riflettenti per la realizzazione di barriere antirumore, come da contratto stipulato in data 09/12/2014 – euro 728,00;
5) SNOLINE S.p.A. – Attività di consulenza e calcolo avente ad oggetto prestazioni di collaborazione con l’industria – euro 55.161,60;
6) STUDIO LEGALE GUZZONI – Consulenza di parte in relazione al procedimento penale n.3842/14 acceso nei confronti di TORTI [#OMISSIS#] – euro 676,00;
Subtotale anno 2015: euro 239.958,47 (29 fatture)
Anno 2016
1) AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Consulente tecnico scientifico nell’ambito della ricostruzione della dinamica dell’incidente A16 viadotto Acqualonga – euro 112.653,84
2) CAMI s.r.l. – Attività di consulenza tecnica per la scrittura di software installati su strumentazione di produzione CAMI – euro 15.361,52;
3) GEORGE MASON UNIVERSITY – Consulenza per la valutazione dei prodotti di ricerca, svolta presso la sede dell’Università George Mason negi Stati Uniti — Meetings with students faculty staff – euro
4.751,52;
4) SNOLINE S.p.A. – Attività di consulenza e calcolo avente ad oggetto prestazioni di collaborazione con l’industria – euro 55.026,40
Subtotale anno 2016: euro 187.793,28 (26 fatture)
TOTALE euro 74.215,12 + euro 133.044,56 + euro 139.009,84 + euro
239.958,47 + euro 187.793,28 = euro 774.021,27 (128 fatture).
Secondo l’organo requirente le attività professionali esterne, oltre a non essere state autorizzate dall’Ateneo, non potevano assolutamente essere espletate dal docente universitario, atteso che l’ordinamento vietava categoricamente lo svolgimento di incarichi esterni [#OMISSIS#] – professionali in costanza di un rapporto lavorativo a tempo pieno.
Dopo aver richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Procura Regionale ha contestato al dott. ANGHILERI che in forza della previsione dell’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 l’illecita percezione delle somme avrebbe generato un obbligo di riversamento del loro intero ammontare in favore dell’amministrazione universitaria datore di lavoro.
A fronte dell’accertata omissione del predetto riversamento, si sarebbe conseguentemente perfezionato un pregiudizio erariale, imputabile a titolo di dolo ed azionabile davanti alla Corte dei conti, pari ad euro 774.021,27.
La condotta illecita del dott. ANGHILERI avrebbe inoltre generato una seconda voce di danno erariale, direttamente correlata al mancato esatto adempimento dell’obbligazione derivante dal rapporto di lavoro a tempo
pieno. Poiché il docente universitario avrebbe destinato una significativa parte delle proprie energie lavorative all’espletamento degli incarichi esterni, la differenza tra quanto percepito per il lavoro a tempo pieno e quanto contestualmente previsto dalle norme ordinamentali per il lavoro a tempo definito (che avrebbe astrattamente consentito l’attività extra-moenia) costituirebbe pregiudizio erariale, direttamente connesso alla mancata parziale prestazione lavorativa ed imputabile a titolo di dolo.
La differenza retributiva veniva calcolata in misura pari ad euro 133.572,35, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
Dopo aver diffusamente analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dal dott. ANGHILERI [#OMISSIS#] fase preprocessuale successiva alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni, la Procura Regionale concludeva
domandando la condanna del dott. ANGHILERI [#OMISSIS#] al risarcimento della somma di euro 774,021,27 + euro 133.572,35 = euro 907.593,62, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, in favore del
Politecnico di Milano.
Con Decreto del [#OMISSIS#] della Sez. Giurisdizionale in data 14.12.2018, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.
Con memoria depositata il 13.5.2019, si costituiva in giudizio il dott. ANGHILERI [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Arecco del Foro di [#OMISSIS#], dall’avv. [#OMISSIS#] Bitto del Foro di Milano e dall’avv. prof.
[#OMISSIS#] Mainardi del Foro di [#OMISSIS#]. Dopo aver riepilogato i fatti controversi e le contestazioni avanzate dalla Procura Regionale nei propri confronti, il convenuto procedeva ad una analitica ricognizione del quadro normativo, sia quello generale, sia quello interno al Politecnico di Milano, vigente [#OMISSIS#] subiecta materia e approfondiva specificamente il tema controverso, ovvero la delimitazione dell’ambito di estensione delle attività esterne compatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno.
Il dott. ANGHILERI dava atto che sulla base dell’assetto fissato dalle disposizioni vigenti (art.60 e segg. D.p.r. n.3/1957; art.53 D.Lgs. n.165/2001; art.11 D.p.r. n.382/1980; art.6, comma 9 Legge n.240/2010) risulterebbe precluso al docente a tempo pieno l’esercizio di “attività [#OMISSIS#] –professionale”, ma evidenziava al contempo che rispetto alla disciplina prevista originariamente dall’art.11 del D.p.r. n.382/1980 (che escludeva espressamente lo svolgimento di consulenze esterne ed ammetteva soltanto che il docente a tempo pieno potesse effettuare perizie giudiziarie e partecipare ad organi di consulenza tecnico scientifica per enti pubblici) – invero già mitigata a seguito della modificazione della [#OMISSIS#] ex art. 3, Legge n.118/1989 (che aveva esteso la possibilità di svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche, compatibilmente con l’assolvimento degli obblighi di servizio) – l’ordinamento avrebbe notevolmente ampliato il novero delle attività compatibili. L’estensione sarebbe intervenuta con la riforma del sistema universitario operata dalla Legge n.240/2010, il cui art.6 avrebbe da un lato confermato il divieto per i professori a tempo pieno di svolgere attività [#OMISSIS#] – professionale (comma 9), ma avrebbe contestualmente ammesso che tale divieto fosse compatibile con la possibilità di svolgere liberamente e con retribuzione attività di valutazione e di referaggio, attività di collaborazione e divulgazione scientifica e, significativamente, attività di consulenza esterna.
Tali attività, per le quali – innovativamente rispetto alla previgente previsione normativa contenuta nell’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 – non sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione dell’Ateneo, sarebbero state pertanto compatibili con il rapporto lavorativo a tempo pieno dei professori universitari, come viepiù confermato dagli stessi lavori preparatori alla Legge n.240/2010, di cui il convenuto ANGHILERI riportava ampi stralci nell’atto defensionale.
Ad ulteriore conforto dell’interpretazione estensiva deporrebbe infine l’art.3 del Regolamento del Politecnico di Milano disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo, il quale, tra le attività compatibili non soggette ad autorizzazione, avrebbe contemplato le “attività di valutazione e referaggio”, le “lezioni seminari di carattere occasionale” le “attività di collaborazione scientifica e di consulenza”, quelle relative alla “..utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali”, unitamente alle attività di studio presso altre università e alle attività correlate ad incarichi peritali affidati dall’autorità giudiziaria.
Il dott. ANGHILERI, sulla base del delineato quadro normativo, procedeva a confrontarne le risultanze con ogni singolo incarico esterno retribuito oggetto di contestazione ed eccepiva che in realtà tutte le attività svolte sarebbero rientrate puntualmente tra quelle ammissibili, che per ciascuna di esse non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione dell’Università e che non sarebbe
stato conseguentemente commesso alcun illecito.
La compatibilità della ricostruzione ampliativa con il divieto di svolgere “attività [#OMISSIS#] – professionale” in costanza di lavoro a tempo pieno veniva giustificata in ragione del fatto che gli incarichi espletati non avrebbero
riguardato la tipica “attività [#OMISSIS#] – professionale” degli ingegneri, ossia la progettazione, ma sarebbero consistite in altre attività (consulenze tecnico/scientifiche, utilizzo economico di opere dell’ingegno e attività di
valutazione scientifica di prodotti universitari) che sarebbero state svolte sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite con gli studi di ricerca e limitatamente al campo in cui era maturata la sua esperienza, segnatamente la sicurezza stradale.
In sintesi:
1) CAMI s.r.l. – Attività di consulenza tecnica per la scrittura di software installati su strumentazione di produzione CAMI.
L’attività contestata, ancorchè indicata informalmente “consulenza” nelle fatture emesse, si sarebbe risolta semplicemente [#OMISSIS#] cessione in favore della Società CAMI s.r.l. di un’opera dell’ingegno concepita dal
dott. ANGHILERI (segnatamente un sowtware finalizzato ad acquisire dati relativi a test sui veicoli) in assenza di specifico incarico da parte del cessionario. Sul punto il convenuto ha rimarcato il fatto di aver generato autonomamente il software e di averlo ceduto soltanto successivamente alla CAMI s.r.l.. Premesso che il vincolo negoziale si sarebbe cristallizzato in forma orale tra le parti, nessuna incompatibilità sarebbe scaturita (il convenuto ha richiamato sul punto sia l’espressa previsione favorevole contenuta nell’art.53, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, sia la previsione dell’art.3, comma 3, lett. a del Regolamento di Ateneo). I compensi ricavati deriverebbero pertanto dalla semplice utilizzazione e sfruttamento economico di tale opera, pienamente ammissibile.
2) SNOLINE S.p.A. – Attività di consulenza e calcolo avente ad oggetto prestazioni di collaborazione con l’industria.
Le stesse argomentazioni spese per giustificare i proventi derivanti dal rapporto intrattenuto con CAMI s.r.l. varrebbero, secondo il dott. ANGHILERI, anche in relazione al rapporto con la SNOLINE S.p.A.
Premesso che una parte delle attività espletate in favore di detta società non veniva contestato dalla Procura Regionale (che faceva proprie le conclusioni rassegnate dalla [#OMISSIS#] di Finanza nell’informativa del 23.5.2018) in ragione della loro riconduzione all’utilizzazione economica di una proprietà intellettuale, non sussisterebbero ragioni per la residua contestazione, atteso che le prestazioni rese dal professore sarebbero state connesse a tale utilizzazione economica. In ogni [#OMISSIS#] l’incarico avrebbe avuto ad oggetto una consulenza e pertanto, in considerazione dell’ampliamento previsto dall’art.6, comma 10, Legge n.240/2010, nessun illecito sarebbe stato commesso.
Il dott. ANGHILERI ha particolarmente insistito sul punto, evidenziando che l’interpretazione letterale dell’art.6, comma 10, Legge n.240/2010, induce a ritenere che le consulenze riguardate dalla [#OMISSIS#] debbano essere intese in senso ampio e non già limitate ad un contenuto specifico, atteso che quando tale limitazione è stata ritenuta necessaria, il Legislatore lo avrebbe espressamente previsto, come accaduto in altre ipotesi normative. Dopo aver richiamato un parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e alcuni pronunciamenti del [#OMISSIS#] Amministrativo assertivamente favorevoli, il convenuto ha concluso eccependo che non essendosi la prestazione esterna concretizzatasi in una tipica attività [#OMISSIS#] – professionale (ossia una progettazione) bensì in una semplice consulenza, l’attività posta in essere sarebbe stata del tutto legittima, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall’organo requirente.
3) TNO TECHNICAL SCIENCES – Consulenza per la stesura di un parere tecnico di rispondenza alla normativa europea.
Sia sulla base della Legge n.240/2010, sia sulla base del Regolamento del Politecnico di Milano, la prestazione – resa in favore di un istituto di ricerca olandese di diritto pubblico – sarebbe da ritenere pienamente ammissibile non soggetta ad autorizzazione, essendosi estrinsecata in una semplice consulenza avente ad oggetto la conformità di determinati prodotti alle norme europee in tema di sistemi di ritenuta stradale.
4) AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Consulente tecnico scientifico nell’ambito della ricostruzione della dinamica dell’incidente A16 viadotto Acqualonga.
L’attività svolta non avrebbe avuto natura [#OMISSIS#] – professionale, essendo consistita [#OMISSIS#] redazione di consulenze tecniche di parte rese in un procedimento giudiziale, liberamente espletabili, al pari di quelle tecniche d’ufficio, sulla base del vigente assetto normativo, in particolare l’art.6, comma 10, Legge n.240/2010, che avrebbe esteso il [#OMISSIS#] esercizio dell’attività consistente [#OMISSIS#] svolgimento delle perizie giudiziarie, espressamente previsto dall’art.11, D.p.r. n.382/1980, a tutte le consulenze. Sul punto il dott. ANGHILERI ha rimarcato che la pacifica previsione del [#OMISSIS#] esercizio delle consulenze d’ufficio non può non estendersi anche a quelle di parte, stante l’obiettiva identica natura delle due attività.
5) TRAFFICS A/S – Consulenza per la stesura di un parere tecnico di rispondenza alla normativa europea — Protec 160 barrier numerical activities.
Il convenuto ha svolto le medesime osservazioni ed eccezioni già formulate con riguardo all’incarico espletato per conto dell’ente pubblico olandese TNO TECHNICAL SCIENCES.
6) GEORGE MASON UNIVERSITY – Consulenza per la valutazione dei prodotti di ricerca, svolta presso la sede dell’Università George Mason negi Stati Uniti — Meetings with students faculty staff.
L’attività avrebbe riguardato la valutazione scientifica di prodotti di ricerca per conto di un’istituzione universitaria straniera. L’art.6, comma 10, Legge n.240/2010, nel prevedere il [#OMISSIS#] esercizio delle attività di valutazione e referaggio e di consulenza, avrebbe sicuramente consentito l’espletamento dell’attività controversa, attes che essa si sarebbe estrinsecata in una collaborazione di natura scientifica tra un docente universitario ed un’istituzione parimenti universitaria.
Il convenuto ha contestato che a fronte delle deduzioni rese in sede preprocessuale, la Procura Regionale avrebbe insistito [#OMISSIS#] contestazione formulata con l’invito a fornire deduzioni senza prenderle in considerazione.
7) PAVIMENTAL S.p.A. – Parere sull’adozione di pannelli fono riflettenti per la realizzazione di barriere antirumore, come da contratto stipulato in data 09/12/2014.
Anche in questa ipotesi, l’attività avrebbe riguardato una consulenza di natura scientifica, come tale ammissibile.
8) STUDIO LEGALE GUZZONI – Consulenza di parte in relazione al procedimento penale n.3842/14 acceso nei confronti di TORTI [#OMISSIS#]
– euro 676,00
Il convenuto ha richiamato le stesse eccezioni formulate con riferimento alle attività consulenziali svolte per conto di Autostrade S.p.a.
Dopo aver evidenziato che nell’ambito della presente controversia nessun rilievo dovrebbe attribuirsi al fatto che le prestazioni erano state eseguite in regime fiscale I.V.A., risultando evidente che a fronte dell’ammissibilità di determinate attività esterne assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, risultava necessario, solo ed esclusivamente fini fiscali, l’acquisizione della Partita I.V.A., il dott. ANGHILERI ha svolto ampie argomentazioni difensive a sostegno della tesi secondo la quale difetterebbe, nel [#OMISSIS#] di specie, l’elemento soggettivo del dolo.
Il convenuto ha in particolare eccepito, rispetto alla prospettazione accusatoria, che non sussisterebbero elementi dai quali evincere che le attività esterne sarebbero state svolte [#OMISSIS#] consapevolezza di ledere gli interessi dell’amministrazione universitaria di appartenenza e cagionare un danno erariale. Al contrario, in prima analisi, dovrebbe essere valorizzata la circostanza che le norme che regolatrici della materia contemplavano espressamente la possibilità che tali attività potessero essere espletate, con la conseguenza che nessuna componente dolosa potrebbe essere ravvisata in concreto.
In seconda analisi, l’eventuale accertamento di illegittimità della condotta, basata su una interpretazione restrittiva del quadro normativo, non potrebbe in alcun modo essere addebitata ad una negligenza tale da assurgere a colpa grave. L’articolazione testuale e la stratificazione temporale delle disposizioni, unitamente al dato obiettivo legato all’effettiva sussistenza di chiare previsioni di ammissibilità delle attività svolte, dovrebbe condurre ad escludere il perfezionamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa concretamente perseguibile. L’insussistenza di una condotta dolosa finalizzata a cagionare un danno erariale risulterebbe in ogni [#OMISSIS#] del tutto evidente, così come invero il contestato occultamento doloso del danno erariale, la cui evidenza sarebbe stata fondata dall’organo requirente soltanto in ragione della mancata comunicazione, da parte del docente, delle attività che si sarebbero eseguite extra moenia. In disparte il fatto che gli applicativi informatici per la formalizzazione di tali comunicazioni non avrebbero consentito di inserire la richiesta delle autorizzazioni per le attività esterne oggetto del giudizio, come assertivamente dimostrato dalla documentazione depositata [#OMISSIS#] atti del giudizio, l’inconsistenza della prospettazione accusatoria sarebbe chiaramente desumibile dall’assenza ed in ogni [#OMISSIS#] dalla mancata allegazione, da parte della Procura Regionale, di specifici atti posti in essere per dare corso ad un occultamento dell’asserito danno.
Il dott. ANGHILERI ha inoltre contestato la seconda voce di danno azionata dall’organo requirente (euro 133.572,35, corrispondente alla differenza tra quanto percepito per il lavoro a tempo pieno e quanto contestualmente previsto dalle norme ordinamentali per il lavoro a tempo definito).
Il convenuto ha in particolare richiamato precedenti giurisprudenziali del [#OMISSIS#] Contabile che in fattispecie analoghe avrebbero escluso la possibilità di ritenere contestualmente sussistente sia l’ipotesi di danno ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.267/2000, sia l’ipotesi di danno correlata alle differenze stipendiali tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo parziale (che avrebbe consentito lo svolgimento dell’attività esterna), atteso che l’articolazione in questo senso della domanda determinerebbe un’ingiustificata duplicazione delle poste risarcitorie. In ogni [#OMISSIS#] la prestazione lavorativa risulterebbe pienamente resa in favore dell’Ateneo senza emersione di alcun inadempimento, con la conseguenza che la domanda della Procura Regionale risulterebbe sfornita di prova.
In via subordinata il convenuto ha contestato che le somme risarcitorie sarebbero state indebitamente computate dall’organo requirente al lordo dell’imposta sul reddito e dell’I.V.A. ricevuta e versata all’amministrazione finanziaria, unitamente alle ritenute previdenziali. Sul punto ha evidenziato che l’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, nell’individuare le partite finanziarie oggetto del riversamento punitivo in favore dell’amministrazione pubblica avrebbe testualmente richiamato i “compensi” percepiti, con la conseguenza che dovrebbe essere contestato soltanto quanto effettivamente incassato a seguito dello svolgimento delle attività esterne.
Dopo aver eccepito la prescrizione degli asseriti crediti erariali relativi ai compensi fatturati/percepiti dopo il Luglio 2013 (ovvero i compensi antecedenti al quinquennio rispetto alla prima costituzione in mora formalizzata con la notificazione dell’invito a fornire deduzioni), il dott. ANGHILERI ha domandato, in via ulteriormente subordinata, l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.
In conclusione ha richiesto il rigetto, nel merito, della domanda formulata dalla Procura Regionale, in via subordinata la riduzione dell’ammontare risarcitorio in accoglimento delle articolate eccezioni formulate in merito alla quantificazione dell’ammontare risarcitorio. Con [#OMISSIS#] di spese, competenze ed onorari di lite.
All’odierna udienza la Procura Regionale ha contestato le eccezioni avanzate dalla difesa e richiamando le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria. Il convenuto ha parimenti insistito nelle conclusioni rassegnate [#OMISSIS#] comparsa di costituzione depositata in giudizio.
Al [#OMISSIS#] della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 11.7.2019, il dott. ANGHILERI, seppure successivamente alla conclusione del dibattimento pubblico, ha depositato [#OMISSIS#] atti del giudizio una nota del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con la quale vengono forniti, in risposta a quesiti riguardanti il regime di incompatibilità dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno, le determinazioni ministeriali sul tema.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di parziale prescrizione del credito erariale azionato dalla Procura Regionale. Il dott. ANGHILERI ha infatti contestato che una parte delle somme oggetto di domanda risarcitoria in relazione ai compensi fatturati/percepiti risulterebbe prescritta in conseguenza del mancato esercizio dell’azione erariale entro il previsto [#OMISSIS#] quinquennale decorrente dalla verificazione del fatto dannoso.
Premesso che non risulterebbe configurabile, sulla base degli atti processuali, alcun occultamento doloso e risultando pacifico che la prima costituzione in mora risulterebbe collegata alla notificazione dell’invito a dedurre (luglio 2018), tutte le somme relative a pagamenti antecedenti al luglio 2013 non potrebbero essere fatte valere in questa sede processuale.
L’eccezione è infondata.
Dalle allegazioni processuali emerge con evidenza che il Politecnico di Milano non ha avuto conoscenza dell’intervenuto esercizio di attività esterna da parte del dott. ANGHILERI prima che venisse attivata e conclusa
l’autonoma attività investigativa della [#OMISSIS#] di Finanza. In applicazione dei principi generali e, in particolare, dell’art.2935 c.c. (a mente del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), la verificazione del fatto dannoso ex art.1, comma 2, Legge n.20/1994 deve essere ancorata alla data in cui le attività investigative si sono concluse e, pertanto, nel [#OMISSIS#] 2018. In epoca precedente né il Politecnico
di Milano, né la Procura Regionale erano a conoscenza delle attività esterne svolte dal professore universitario, con la conseguenza che – impregiudica la valutazione in ordine alla condotta posta in essere – non può ritenersi maturato alcun [#OMISSIS#] prescrizionale (cfr., sul punto, Corte dei conti, sez. I°App., n.3026/2018; id., Sez. Lombardia, n.214/2016).
2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata, nei limiti d’appresso indicati.
Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale deve essere ritenuto dimostrato che il dott. ANGHILERI, nel contesto temporale 2012 –2016, ha affiancato alle attività lavorative svolte “a tempo pieno” in favore del Politecnico di Milano, una rilevante attività lavorativa esterna in favore di soggetti terzi. Di tale evidenza è stato fornito analitico riscontro [#OMISSIS#] parte in fatto per il tramite dell’indicazione di ciascuna attività oggetto di contestazione erariale. Gli avvenimenti fattuali, [#OMISSIS#] loro materialità, sono incontestati tra le parti.
Secondo la Procura Regionale gli incarichi espletati dal convenuto sarebbero stati preclusi in ragione del divieto di esercizio della [#OMISSIS#] professione derivante dalla tipologia “a tempo pieno” del rapporto lavorativo.
La difesa ha per contro eccepito che sulla base dell’assetto ordinamentale vigente, così come significativamente innovato dalla Legge n.240/2010, tutte le attività potevano essere svolte liberamente. Con la conseguenza che nessun illecito sarebbe stato commesso e non si sarebbe verificato il pregiudizio erariale ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 connesso al mancato riversamento dei proventi percepiti extra moenia (prima voce di danno per euro 774.021,27), né il pregiudizio erariale individuato dall’organo requirente [#OMISSIS#] differenza tra lo stipendio percepito per il lavoro a tempo pieno e quello per il lavoro a tempo definito che il dott. ANGHILERI avrebbe dovuto in astratto percepire in costanza di parallela attività lavorativa [#OMISSIS#] – professionale esterna (seconda voce di danno per euro 133.572,35).
Il quadro normativo di riferimento, nell’ambito dei rapporti di lavoro dei professori universitari, è in prima analisi costituito dall’art.11 del D.P.R. n.382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione.