TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 8 giugno 2020, n. 6136

Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-illegittimità del test di ingresso-violazione del principio dell'anonimato-graduatoria

Data Documento: 2020-06-08
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione all’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, e con riguardo alla legittimità della programmazione, la legge 2 agosto 1999, n. 264, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili, fissando peraltro gli elementi di cui la stessa amministrazione dovrà tenere conto nell’esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo); di talché, si tratta di una scelta difficilmente sindacabile in sede di scrutinio di legittimità visto che, su di essa, influiscono diverse circostanze che, una volta acclarata la loro considerazione da parte dell’amministrazione, vanno liberamente bilanciate in una valutazione in cui la discrezionalità si esprime al massimo grado di ampiezza, anche perché la legge non sembra stabilire alcuna graduatoria tra i due criteri sopra riferiti (così, Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2012, n. 4616).

Con riguardo alla formulazione dei quesiti, a prescindere dalla correttezza di alcune domande contenute nel test di ingresso, ciò che conta è che tutti i candidati sono stati messi nelle medesime condizioni per poter aspirare all’ammissione al corso di laurea di interesse nel senso che a tutti è stato somministrato lo stesso test e, pertanto, tutti hanno incontrato le medesime difficoltà. Per quanto riguarda, poi, la doglianza secondo cui non sia possibile conoscere il procedimento e le modalità di individuazione dei quesiti, essa va a censurare la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che è insindacabile se non per evidenti vizi di logicità.

Con riferimento al fatto che alcuni quesiti somministrati ai candidati fossero in parte incomprensibili e in parte non risolvibili in modo univoco (nel senso che vi sarebbero più risposte esatte per lo stesso quesito), le censure vanno respinte in quanto operano sul piano del sindacato sulla discrezionalità e non sono in grado di far superare quella soglia di irragionevolezza necessaria per giungere ad una declaratoria di illegittimità dell’intero test, proprio perché non comprovano il fatto che i quesiti così congegnati non consentano comunque di selezionare i candidati più meritevoli, pur nell’ambito dell’opinabilità tipica di tale modalità selettiva.

In relazione a tutte le censure che contestano la violazione del principio dell’anonimato, la censurata disposizione della Commissione secondo cui i candidati erano tenuti a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento, all’evidente fine di impedire possibili sostituzioni di persona tra candidati o scambi di elaborati, non poteva ritenersi lesiva dei principi di segretezza ed anonimato posti a presidio dell’imparzialità delle valutazioni e di parità di trattamento nei concorsi pubblici. Infatti, in applicazione di massime di comune esperienza, le complesse caratteristiche grafiche del codice segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica) rendevano del tutto remota la possibilità di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell’elevato numero dei candidati e della circostanza che la sorveglianza in aula non era eseguita solo dai commissari, ma anche dai componenti del comitato di vigilanza, aventi la funzione esclusiva di vigilare sul corretto svolgimento della prova preselettiva ed estranei alla commissione. Peraltro, nella specie non v’era possibilità alcuna per i commissari né di influire sulla predisposizione dei quesiti oggetto di prova – predisposti, ai sensi dell’art. 2 d.m. 28 giugno 2012, n. 196, direttamente dal M.i.u.r. –, né di influire sulla correzione degli elaborati, affidata esclusivamente al consorzio interuniversitario Cineca, con modalità elettroniche, il quale era, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, della stampa dei fogli di istruzione per la compilazione del modulo-risposte e della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo-risposte fornito dai candidati, con comminatoria di nullità della prova, qualora la scheda anagrafica fosse inserita nella busta destinata al Cineca o la busta contenente il modulo-risposte risultasse firmata o contrassegnata dal candidato.

Le censure avverso la graduatoria unica nazionale e la mancata possibilità di svolgere la prova presso più atenei in date diverse sono infondate, in quanto la scelta del Ministero resistente di procedere allo svolgimento di una sessione unica ed alla formazione di distinte graduatorie riferite ad un numero di Università raggruppate tra loro in ragione della loro contiguità territoriale non risulta in contrasto con la normativa di riferimento né costituisce il frutto di una scelta irragionevole. Come la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, l’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 riguardante le modalità di ammissione degli studenti presso gli Atenei, nulla stabilisce con riguardo al tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale. Tale disposizione non obbliga ad adottare alcuna forma determinata di selezione ma rimette tale scelta al Ministero, il quale può utilizzare il sistema della graduatoria unica nazionale come quello delle graduatorie locali, il che significa che il sindacato giurisdizionale sulle scelte dell’amministrazione si sposta sulla verifica del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso di specie, la scelta del Ministero resistente (di formare graduatorie valide con riferimento ad un numero limitato di Università raggruppate in ragione della contiguità territoriale) non si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza ed illogicità tipici del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità.

Contenuto sentenza

N. 06136/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09794/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9794 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Runci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] Rosaniti, [#OMISSIS#] Jasmine Pantano, [#OMISSIS#] Mincica, [#OMISSIS#] Marino, Mariacarmela Scarso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Disca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Carlanunziata Scarso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cama, [#OMISSIS#] Giardinazzo, [#OMISSIS#] Cipri, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
[#OMISSIS#] Scolaro, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Venerita [#OMISSIS#] Mirabile, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cineca, [#OMISSIS#] Cervino, Steve Melqiza non costituiti in giudizio;
Con il ricorso originario
per l’annullamento
a) del D.M. 5 luglio 2011 rubricato “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2011-2012”, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente;
a1) del medesimo D.M. nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 9.501 anziché a 10.566 come richiesto dal Ministero della Salute con le tabelle predisposte in data 27 aprile 2011 o nei dati superiori delle associazioni di categoria e ancora non noti sebbene richiesti e nella parte in cui non tiene in nessuna considerazione i rilievi di cui alla segnalazione AGCM 21 aprile 2009;
a2) della nota 27 aprile 2011 del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonché del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell’invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull’istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti gli atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l’incremento ai posti ivi indicati;
a3)del verbale del tavolo tecnico, dell’ 1 giugno 2011, con il quale, nonostante l’invito della rappresentante del M.I.U.R., “il Tavolo ha manifestato la contrarietà ad invitare gli Atenei ad un possibile incremento dei posti nel limite del 10%”;
b) della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo resistente e dei successivi provvedimenti degli organi accademici di governo di stima del contingente, con la quale veniva indicato un numero di posti pari a 315 (oltre 5 riservati agli studenti extracomunitari) anche nella parte in cui non tengono in considerazione il numero dei posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti;
b1) del bando stesso anche nella parte in cui non prevede, così come espressamente previsto dall’art. 13, comma 7, del D.M. 11 giugno 2010, tutta una serie di tassative indicazioni, fra cui anche quella secondo cui “il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere”;
b2) del bando stesso, anche ove interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;
b3) del medesimo bando di ammissione, anche ove interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto ad anni successivi al primo, degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce;
b4) del provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99 — “gli Atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria” — è stato deciso quanti posti (5) riservare al contingente degli studenti extracomunitari;
b5) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa;
b6) delle disposizioni ministeriali 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri per l’anno accademico 2011/2012 nella parte in cui assume che, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99, vi sarebbe una “riserva” di legge di un determinato numero di posti per gli studenti extracomunitari;
c) della graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per 1’a.a. 2011/2012, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonchè degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente;
d) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all’uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente;
dl) dei verbali della predetta Commissione, nonchè degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 5 settembre 2011, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;
d2) del D.M. 20 aprile 2011 con cui è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e del relativo decreto di nomina;
e) del D.M. 15 giugno 2011, con il quale sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione, anche nella parte in cui stabilisce che “in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica” (art. 9);
e1) del D.M. 15 giugno 2011 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all’art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e gli studenti non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi” e nella parte in cui consente la formulazione della graduatoria unica esclusivamente in via sperimentale per le sedi di Udine e Trieste e non anche nel resto degli Atenei italiani.
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Con i motivi aggiunti
per l’annullamento
della graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2011/2012 approvata dal rettore dell’Università di Messina.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, deducendo in via principale, l’illegittimità del diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi. 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 3, 2° c., d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e degli artt. 3 e 4 l. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta. II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 3, 2° c., d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, degli artt. 3 e 4 l. 2 agosto 1999 n. 264, dell’art. 2 del protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi di libera concorrenza e libero mercato. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria ed illogicità manifesta. III. Violazione e falsa applicazione da parte del d.m. del 5 novembre 2009 delle determinazioni del Ministero della Salute con contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. a) della legge 264 del 1999 anche con riferimento agli artt. 3, 33, 34, 97 e in particolare 4 e 35 Cost. Illegittimità del d.m. del 21 ottobre 2010 nella parte in cui limita l’incremento al 10 % e non prevede l’aumento del 10 % per tutti gli Atenei. Ingiustizia manifesta. IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter del d.lgs. 502/92 e dell’art. 4 e 35 Cost. Ancora sul difetto di istruttoria. V. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.m. 15 giugno 2011, nella parte in cui prevede che la prova verte su ottanta (80) quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell’art. 4 legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova. VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 1° c., l. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per illogicità manifesta. VIII. Violazione del d.m. 15 giugno 2011 e contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Violazione e falsa applicazione del d.m. 20 aprile 2011. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Incompetenza. IX. Violazione e falsa applicazione dello stesso d.m. 20 aprile 2011 art. 4 co. 2 e 3. Violazione del principio di trasparenza e buon andamento della p.a. X. Violazione dell’art. 1 della legge 241 del 1990 e ss.ii. e del principio della conoscibilità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 24 e 113 Cost. Eccesso di potere per illogicità. Ingiustizia manifesta e assenza di motivazione. IX. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 dell’allegato a del d.m. 15 giugno 2011. X. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 1 al d.m. 15 giugno 2011. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della costituzione – violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. XI. Violazione e/o falsa applicazione del decreto del ministro. Dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 giugno 2011. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. XII. Violazione e falsa applicazione del d.m. 15 giugno 2011 e della l. n. 264/1999. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione, iniquità, illogicità, irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi, inopportunità, falsa rappresentazione e contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, affidamento e buona fede. XIII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. 2 agosto 1999 n. 264 e del d.m. 5 luglio 2011. XIV. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, dell’art. 46 d.P.R. n. 394/99, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo. XV. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo. XVII. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Violazione e falsa applicazione della l.n. 240/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo.
Sostengono i ricorrenti: che la valutazione dell’offerta potenziale effettuata dall’Università resistente è frutto di un’istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, in quanto, pur essendo aumentate negli anni le dotazioni organiche complessive a disposizione dell’Ateneo, non sono stati adeguatamente aumentati i posti messi a disposizione; che le determinazioni Ministeriali hanno dato ampia prevalenza alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’offerta formativa degli atenei; che il riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo deve essere interpretato come un criterio minimo che deve essere in ogni caso garantito; che le Amministrazioni non hanno aumentato i posti secondo la misura e le prescrizioni stabilite dal Ministero della Salute; che le Università devono adeguare la propria offerta formativa alla crescente domanda mediante ampliamento delle strutture e il MIUR deve incentivare tale sviluppo tenendo conto del fabbisogno nazionale, ma anche comunitario; che il contingente è stato fissato in assenza dei dati relativi al confronto “fabbisogni associazioni vs Regioni” senza il quale il MIUR non avrebbe potuto definire la programmazione degli accessi al corso di cui trattasi; che esaminando i dati dei precedenti anni accademici si può affermare la tendenza ad un progressivo aumento del fabbisogno; che numerosi quesiti sono stati formulati in maniera incomprensibile, alcuni sembrano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile; che la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che non rientrano tra gli argomenti previsti dallo stesso d.m.; che la Commissione non ha attestato la validità dei quesiti; che è stata omessa la nomina del Responsabile dei controlli sulle procedure di lavoro; che i verbali nulla portano in ordine alla distruzione dei documenti contenenti abbozzi di domande; che la Commissione di esperti, deputata all’elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, è incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti; che nei verbali allegati ed esaminati manca completamente ogni riferimento ai criteri seguiti nel pervenire alla formulazione dei quesiti tanto dibattuti, alle divisione dei compiti e di materia all’interno della commissione etc.; che il Cineca, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d’Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione; che il modulo risposte non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 15 giugno 2011; che il bando ed i relativi esiti del concorso sono evidentemente illegittimi per non aver reso edotti i partecipanti (come espressamente richiesto dal D.M. 15 giugno 2011, art. 13, comma 7) delle modalità di annullamento della risposta erroneamente contrassegnata; che è stato violato il principio dell’anonimato; che la c.d. sesta casella, ovvero un apposito riquadro che affianca le cinque risposte della singola domanda, ha determinato una procedura incerta e illogica; che il bando unico è stato pubblicato solo 54 giorni prima della celebrazione delle prove; che è illegittima la riserva di posti per gli extracomunitari; che non è stato previsto lo scorrimento dei posti messi a disposizione per i cittadini extracomunitari cinesi; che non è stata prevista una graduatoria unica e nazionale.
La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso stante l’avvenuta immissione al corso di laurea in questione in virtù dello scorrimento della graduatoria.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2011/2012, pubblicata il 22 settembre 2011, approvata dal Rettore dell’Università di Messina con D.R. n. 2543/2011 del 22 settembre 2011, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il 25° posto e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti.
L’amministrazione ha depositato il decreto rettorale con il quale si è provveduto definitivamente allo scorrimento delle graduatorie dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria, per i posti destinati agli studenti extra-comunitari rimasti vacanti per l’a.a. 2011/2012 e ha evidenziato che il ricorrente Marino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato immatricolato al corso di laurea in questione in virtù dello scorrimento delle graduatorie.
Con memoria del 30 marzo 2020 la difesa dei ricorrenti ha precisato che “l’attuale ricorso è limitato all’interesse dei ricorrenti che hanno rassegnato la domanda di fissazione a seguito della perenzione”.
All’udienza del 29 maggio 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quanto alla posizione dei ricorrenti che hanno ottenuto l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale in esame e che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Lo stesso deve dirsi circa i ricorrenti che non hanno sottoscritto l’istanza di fissazione di udienza, in quanto, come affermato anche dalla giurisprudenza d’appello (Consiglio di Stato, sez. V, 29/10/2014, n. 5344), la perenzione agisce sull’atto di esercizio dell’azione, e non sul diritto d’azione, con la conseguenza che, quando esso ha le caratteristiche dell’atto collettivo, ad impedire il verificarsi di tale causa estintiva è sufficiente che l’istanza di fissazione sia formulata e sottoscritta da una sola delle parti ricorrenti, trattandosi di atto svolto con scopi conservativi di una situazione soggettiva attiva imputabile a tutti i ricorrenti collettivi, mentre la mancata sottoscrizione degli altri ricorrenti collettivi potrebbe essere autonomamente apprezzata come sopravvenuto difetto d’interesse all’azione e quindi per loro deve essere emessa una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c), c.p.a.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegittimità della programmazione.
Ed invero, il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18 marzo 2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell’offerta potenziale del sistema universitario (TAR Campania, sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1326).
In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili, fissando peraltro gli elementi di cui la stessa amministrazione dovrà tenere conto nell’esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo); di talché, si tratta di una scelta difficilmente sindacabile in sede di scrutinio di legittimità visto che, su di essa, influiscono diverse circostanze che, una volta acclarata la loro considerazione da parte dell’amministrazione, vanno liberamente bilanciate in una valutazione in cui la discrezionalità si esprime al massimo grado di ampiezza, anche perché la legge non sembra stabilire alcuna graduatoria tra i due criteri sopra riferiti (Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2012, n. 4616).
3. Per quanto riguardano le censure avverso la procedura inerente la formulazione dei quesiti, è da rilevare che l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato è disciplinata dall’art. 4 della legge n. 264 del 1999 secondo cui “è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
È stato inoltre osservato che “a prescindere dalla correttezza di alcune domande contenute nel test di ingresso, tale modalità di ammissione è prevista comunque da una norma primaria che non rivela peraltro profili di incostituzionalità (posto altresì che la legittimità dell’accesso programmato ai corsi di laurea nell’ambito delle Università è stato comunque dichiarato conforme alla normativa nazionale e internazionale di riferimento; cfr CEDU 2 aprile 2013 – Tarantino e altri c. Italia).
In ogni caso, ciò che conta nella fattispecie in esame è che tutti i candidati sono stati messi nelle medesime condizioni per poter aspirare all’ammissione al corso di laurea di interesse nel senso che a tutti è stato somministrato lo stesso test e, pertanto, tutti hanno incontrato le medesime difficoltà rilevate dai ricorrenti con l’impugnativa in esame.
Ciò posto, per quanto riguarda, poi, il fatto che non sia possibile conoscere il procedimento e le modalità di individuazione dei quesiti, va osservato che, con tale doglianza, i ricorrenti tendono a censurare la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che – come noto – è insindacabile se non per evidenti vizi di logicità non rinvenibili nella specie.
In ogni caso … ciò che conta nella fattispecie in esame è che tutti i candidati sono stati messi nelle medesime condizioni per poter aspirare all’ammissione al corso di laurea di interesse nel senso che a tutti è stato somministrato lo stesso test e, pertanto, tutti hanno incontrato le medesime difficoltà rilevate dai ricorrenti con l’impugnativa in esame” (sent. 10866/2014).
3.1. Con riferimento, invece, al fatto che alcuni quesiti somministrati ai candidati fossero in parte incomprensibili e in parte non risolvibili in modo univoco (nel senso che vi sarebbero più risposte esatte per lo stesso quesito), le censure vanno respinte in quanto operano sul piano del sindacato sulla discrezionalità e non sono in grado di far superare quella soglia di irragionevolezza necessaria per giungere ad una declaratoria di illegittimità dell’intero test, proprio perché non comprovano il fatto che i quesiti così congegnati non consentano comunque di selezionare i candidati più meritevoli, pur nell’ambito dell’opinabilità tipica di tale modalità selettiva (cfr. sent, 5457/2014 di questo Tribunale).
Del resto, come detto in precedenza, quel test è stato somministrato a tutti i candidati nel senso che tutti hanno avuto lo stesso trattamento e, verosimilmente, tutti hanno incontrato le medesime difficoltà nell’individuazione della risposta corretta a quei quesiti.
A ciò va aggiunto, come aspetto dirimente, che è assente – anche perché si tratterebbe di un accertamento irripetibile – una qualsiasi “prova di resistenza” idonea a consentire la verifica se i ricorrenti, in assenza dei predetti quesiti non compresi nei programmi ministeriali, avrebbero raggiunto un punteggio sufficiente per essere immatricolati; accertamento, peraltro, reso di difficile attuazione nella misura in cui tale operazione non potrebbe prescindere dall’eliminazione dei punteggi conseguiti da tutti gli altri candidati nell’ambito di quelle domande.
4. In relazione a tutte le censure che contestano la violazione del principio dell’anonimato si richiamano le sentenze del Tar Catania nn. 692/2012, 693/2012 e 938/2012, alle quali ci si riporta integralmente, con le quali, dopo un’attenta ricostruzione delle circostanze atte a chiarire ogni passaggio essenziale del procedimento, è stato rilevato che “alla stregua degli atti acquisiti … e delle analitiche relazioni depositate dall’Amministrazione, si evince che nessuna irregolarità sostanziale (e quindi invalidante) si è verificata in relazione agli invocati principi di trasparenza ed anonimato della selezione”.
A conferma dell’operato dell’Amministrazione si deve poi richiamare la sentenza 315/2015 del Consiglio di Stato, che in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha chiarito che “la censurata disposizione della commissione di gara, secondo cui … i candidati erano tenuti a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento, all’evidente fine di impedire possibili sostituzioni di persona tra candidati o scambi di elaborati, non poteva ritenersi lesiva dei principi di segretezza ed anonimato posti a presidio dell’imparzialità delle valutazioni e di parità di trattamento nei concorsi pubblici.
Infatti, in applicazione di massime di comune esperienza, le complesse caratteristiche grafiche del codice segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica) rendevano del tutto remota la possibilità di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell’elevato numero dei candidati e della circostanza che la sorveglianza in aula non era eseguita solo dai commissari, ma anche dai componenti del comitato di vigilanza, aventi la funzione esclusiva di vigilare sul corretto svolgimento della prova preselettiva ed estranei alla commissione.
Peraltro, nella specie non v’era possibilità alcuna per i commissari né di influire sulla predisposizione dei quesiti oggetto di prova – predisposti, ai sensi dell’art. 2 d.m. 28 giugno 2012, n. 196, direttamente dal M.i.u.r. –, né di influire sulla correzione degli elaborati, affidata esclusivamente al consorzio interuniversitario Cineca, con modalità elettroniche, il quale era, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, della stampa dei fogli di istruzione per la compilazione del modulo-risposte e della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo-risposte fornito dai candidati, con comminatoria di nullità della prova, qualora la scheda anagrafica fosse inserita nella busta destinata al Cineca o la busta contenente il modulo-risposte risultasse firmata o contrassegnata dal candidato.
Se poi, si considera, che la prova concorsuale consisteva nella soluzione di quesiti a risposta multipla (precisamente, nella soluzione di ottanta quesiti con cinque opzioni di risposta, in cui il candidato era tenuto a individuare una soltanto, scartando le opzioni errate, arbitrarie o meno probabili, con assegnazione di 1 punto per ogni risposta esatta, di -0,25 punti per ogni risposta sbagliata e di 0 punti per ogni risposta non data; v. artt. 2 e 10 del citato decreto ministeriale), non v’era margine di valutazione discrezionale, tant’è che, come sopra esposto, la correzione avveniva esclusivamente secondo modalità elettroniche.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro ed univoco che l’impugnata disposizione commissariale era, non solo in concreto, ma anche in astratto, oggettivamente inidonea ad influire sulle valutazioni e sull’esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali nella fase delle correzioni, ed a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati”.
5. Infondati sono anche i dedotti vizi di insufficiente verbalizzazione delle operazioni della prova preselettiva e di asserita violazione delle prescritte modalità di custodia dei plichi attesa l’adeguatezza delle verbalizzazioni commissariali, conformi alle esigenze di trasparenza e di imparzialità, e considerato, quanto alle operazioni di correzione rimesse al consorzio interuniversitario Cineca, che le stesse si sono comunque svolte secondo modalità elettroniche, in ogni tempo ricostruibili.
Da quanto dichiarato dal Ministero resistente, si evince che le varie commissioni hanno in particolare proceduto, al termine delle procedure di esame, a verbalizzare tutte le varie operazioni consistite nell’accorpamento in plichi sigillati dei moduli di risposta utilizzati dai candidati (e anche di quelli non utilizzati), previa assicurazione dell’integrità degli stessi (operazione avvenuta alla presenza di alcuni studenti), e nella consegna ai funzionari del CINECA, con le dovute cautele, dei moduli da avviare alla correzione.
Con riferimento alla fase della correzione, risultano tracciate, seppure dal sistema telematico, anche tali fasi attraverso l’indicazione, risultante dal sistema stesso, del momento in cui un determinato modulo risposta è stato oggetto di valutazione (la schermata telematica prodotta in giudizio reca invero, per ogni modulo risposta, il codice alfanumerico di riferimento, la data e l’ora di correzione).
Del resto, si tratta di operazioni svolte in via telematica ed il dettaglio delle correzioni è stato scaricato dal sistema informatico, in relazione al quale nulla è stato dedotto con riferimento alla sussistenza di eventuali anomalie ovvero alla mancanza di veridicità del sistema stesso e delle sue risultanze.
Inoltre, come dichiarato dall’Amministrazione e non contestato, risulta che alle ore 8:30 del giorno successivo alle prove, il Sig. [#OMISSIS#] Giannone, funzionario in rappresentanza dell’Università degli Studi di Messina, ha consegnato al CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna) n°1599 moduli di risposta che si presentavano inseriti in buste di carta con una piccola finestra trasparente posta sulla sommità sinistra delle stesse dalla quale era possibile vedere il solo codice a barre, privo della successione numerica di identificazione. Tramite la finestra trasparente, a mezzo di un dispositivo a lettura ottica, sono stati quindi letti e registrati i n°1599 codici a barre a partire dalle ore 09: l 0:05 fino alle ore 09:22:50 del 6 settembre 2011. Da questa registrazione è stato stilato un elenco di conseg