N. 06271/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10271/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10271 del 2011, proposto da
[#OMISSIS#] Lombardo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giugno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] D’Aquino 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cineca, Tara Ghobalkhloo non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del D.M. 5 luglio 2011 rubricato ‘.’definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per /’a.a. 2011-2012″, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente;
al) del medesimo D.M. nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 9.501 anziché a 10.566 come richiesto dal Ministero della Salute con le tabelle predisposte in data 27 aprile 2011 o nei dati superiori delle associazioni di categoria e ancora non noti sebbene richiesti e nella parte in cui non tiene in nessuna considerazione i rilievi di cui alla segnalazione AGCM 21 aprile 2009;
a2) della nota 27 aprile 2011 del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonché del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell’invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull’istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti gli atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l’incremento ai posti ivi indicati; .
a3) del verbale del tavolo tecnico, dell’l giugno 2011, con il quale, nonostante l’invito della rappresentante del M.I.U.R., “il Tavolo ha manifestato la contrarietà ad invitare gli Atenei ad un possibile incremento dei posti nel limite del 10% “.
b) della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo resistente e dei successivi provvedimenti degli organi accademici di governo di stima del contingente, con la quale veniva indicato un numero di posti pari a -315 (oltre 5 riservati agli studenti extracomunitari) anche nella parte in cui non tengono in considerazione il numero dei posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti;
bl) del bando stesso anche nella parte in cui non prevede, così come espressamente previsto dall’art. 13, comma 7, del D.M. 11 giugno 2010, tutta una serie di tassative indicazioni, fra cui anche quella secondo cui “il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere”;
b2) del bando stesso, anche ove interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;
b3) del medesimo bando di ammissione, anche ove interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto ad anni successivi al primo, degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce;
b4) del provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99 – “gli Atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria” – è stato deciso quanti posti (5) riservare al contingente degli studenti extracomunitari;
b5) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa;
b6) delle disposizioni ministeriali 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri per l’anno accademico 2011/2012 nella parte in cui assume che, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99, vi sarebbe una “riserva” di legge di un determinato numero di posti per gli studenti extracomunitari;
e) della graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per
l’a.a. 2011/2012, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente;
d) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all’uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente;
dl) dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 5 settembre 2011, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;
d2) del D.M. 20 aprile 2011 con cui è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e del relativo decreto di nomina;
e) del D.M. 15 giugno 2011, con il quale sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione, anche nella parte in cui stabilisce che “in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica” (art. 9);
el) del D.M. 15 giugno 2011 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all’art.26 della legge n.18912002 citata in premesse e gli studenti non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi” e nella parte in cui consente la formulazione della graduatoria unica esclusivamente in via sperimentale per le sedi di Udine e Trieste e non anche nel resto degli Atenei italiani.
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, per i quali gli stessi non sono stati ammessi a frequentare il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2011-2012.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Con ordinanza 149/2012 questo Tribunale “Tenuto conto che: a) il ricorrente Lombardo risulta già ammesso tra i candidati iscritti a seguito di ampliamento di posti; b) i ricorrenti Giugno e [#OMISSIS#] occupano posizioni distanziate dall’ultimo iscritto; che pertanto per i sunnominati ricorrenti non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare; che invece per il ricorrente [#OMISSIS#] la stessa Amministrazione ha reso noto la possibilità di sua prossima iscrizione in relazione alla posizione in graduatoria e pertanto la di lui domanda cautelare, subordinatamente alla verificazione dell’evento preannunciato dalla stessa amministrazione, si rende suscettibile di accoglimento”, ha respinto “la domanda cautelare dei ricorrenti indicati alla lett. a) e b) della motivazione” e ha accolto “la domanda cautelare nei confronti del solo ricorrente [#OMISSIS#] nei sensi di cui in motivazione”.
Con ordinanza 1072/2012, su ricorso proposto dal solo ricorrente [#OMISSIS#] “Rilevato che l’ordinanza appellata non ha trovato esecuzione in senso favorevole per il ricorrente, non essendosi verificata la circostanza cui era subordinata l’ammissione del medesimo; rilevato che, nella situazione in esame, si rappresentano presupposti di fatto analoghi a quelli oggetto della precedente ordinanza della sezione n. 647 del 15.2. 2012; ritenuto, pertanto, che in riforma dell’ordinanza emessa in primo grado, il provvedimento relativo alla determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia debba essere sospeso ai fini del riesame, nella sola parte in cui non dispone lo scorrimento dei posti non assegnati, già riservati a studenti extracomunitari” ha accolto “l’istanza in primo grado nei limiti di cui in motivazione”.
Con memoria del 21 aprile 2020, la difesa dei ricorrenti ha precisato che il ricorrente [#OMISSIS#] è stato iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in virtù dell’ordinanza 1074/2012 del Consiglio di Stato, e che frequenta l’ultimo anno di corso e ha chiesto l’applicazione del principio del consolidamento e la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza del 29 maggio 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 84 d.l. 18/2020, conv. in l. 24/2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, per quanto riguarda la posizione del ricorrente [#OMISSIS#], la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha rilevato: <<il Collegio condivide l’orientamento per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133) e che tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista “una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare”;
Ritenuto che, nella specie e come è stato affermato in alcuni recenti precedenti della sezione che nel prosieguo saranno riprodotti per ampi stralci (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, nn. 22682018 e 21552019), per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “prove d’esame scritte ed orali”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo;
Ritenuto nondimeno che, anche nel caso di specie come nei precedenti della sezione (rispetto ai quali, per ovvie ragioni di certezza del diritto, non vi sono elementi per discostarsene), vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti.
Richiamato quanto ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza 9 aprile 2009 n. 108 (resa in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento proprio all’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2015), secondo la quale per il legislatore “vi sono l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l’esito e, soprattutto, l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell’interesse generale, vi è anche un’esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell’attività professionale”;
Valutato quindi che, ad avviso del Collegio, il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4, comma 2-bis, in subiecta materia…” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5263 del 25.7.2019).
Il Consiglio di Stato ha altresì affermato che “Avendo lo stesso appellato superato gli esami di profitto previsti per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi ( e ciò non è stato smentito o contestato dalla parte appellante), egli ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso; ciò in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso, cioè, lo status di studente attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea.
Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005.
Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l’appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.
Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità.
Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa” (Cons. Sato, Sez. VI, n. 2298 del 28.1.2014)>> (parere 940/2020).
Posti questi principi deve essere accolta la richiesta di parte ricorrente.
Nel caso in esame, il ricorrente [#OMISSIS#], è stato immatricolato al corso di laurea in questione a seguito dell’ordinanza 1074/2012 del Consiglio di Stato.
È stato poi rilevato dalla difesa di parte ricorrente – e ciò non viene smentito o contestato dal Ministero ed è quindi da ritenere accertato – che il ricorrente ha frequentato i corsi superando con profitto i relativi esami.
Il ricorrente ha dunque superato gli esami di profitto previsti per il primo anno – e quelli degli anni successivi – cui il test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi; ha pertanto dimostrato sul campo, con effettività, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, di poter partecipare al corso per il quale aveva concorso e di aver acquisito lo status di studente, attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea. In altri termini, con il superamento degli esami del primo anno, ha consolidato l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.
Ne consegue che, nella specie, alla stregua della giurisprudenza prima richiamata, è applicabile il principio di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005.
In altri termini, il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del detto principio, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Anche per gli altri ricorrenti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, per quanto riguarda il ricorrente Lombardo, con memoria del 5 gennaio 2012, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in quanto lo stesso – in virtù del d.m. 23 novembre 2011 con il quale sono state autorizzate le Università “ad incrementare, nel limite del 10 per cento secondo la numerosità massima riportata nella tabella 1 allegata, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari – è stato ammesso al corso di laurea in questione, con la conseguenza che anche per questo si può applicare la giurisprudenza sopra citata.
Per i ricorrenti Giugno e [#OMISSIS#], è da rilevare che questi non sono stati ammessi al corso di laurea in virtù delle ordinanze citate sopra in quanto “occupano posizioni distanziate dall’ultimo iscritto” e non hanno specificato l’attualità dell’interesse, necessario visto anche il tempo trascorso, neanche sotto il profilo del risarcimento del danno.
Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Massimo [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/06/2020