TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 6 luglio 2020, n. 7720

Abilitazione scientifica nazionale - obbligo di motivazione - valutazione titoli e pubblicazioni - dissonanza tra giudizi individuali e giudizio collettivo - varietà tematica e consistenza in pagine della produzione scientifica

Data Documento: 2020-07-06
Area: Giurisprudenza
Massima

É illegittimo il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (nel caso di specie, per professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto) se vi è mancata corrispondenza tra i giudizi individuali resi dai Commissari e la valutazione complessiva del candidato contenuta nel giudizio collegiale. Nel caso di specie, infatti, il Collegio ha rilevato un’evidente dissonanza tra i giudizi resi dai singoli commissari e la loro sintesi compendiata nella valutazione finale, specialmente con riguardo alla continuità temporale della produzione scientifica e alla diversificazione degli interessi del candidato ricorrente.

In merito alla diversificazione degli interessi del candidato, che per la Commissione è assente giacchè i lavori riguarderebbero in larga parte lo stesso argomento, il Collegio rileva che, tra i criteri per la valutazione delle pubblicazioni indicati dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, non è presente alcun riferimento alla varietà tematica delle stesse. Pertanto, non può ritenersi che privilegiare lo studio di un argomento possa essere ritenuto de plano un sintomo di carente originalità dei lavori. In altri termini, non è la varietà degli argomenti trattati a rilevare ai fini del giudizio sulla qualità delle pubblicazioni, ma il rigore metodologico e l’originalità dei risultati ottenuti.

É illegittimo il giudizio collegiale che, nella valutazione della produzione scientifica, nega la rilevanza di un lavoro attesa la sua consistenza in poche pagine. Infatti, il Collegio rileva che un lavoro scientifico, se ben argomentato e condotto, può riportare contenuti di indubbio interesse in un numero non particolarmente rilevante di pagine.

Contenuto sentenza

N. 07720/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13747/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13747 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Felice [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Nel Settore Concorsuale 12/H3 non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del giudizio di non idoneità del ricorrente al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto e altre discipline indicate nell’all. B del D.M. sopra richiamato, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 23 agosto 2018;
– di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente e, segnatamente, del D.M. del 7 giugno 2012 n. 76, nella parte in cui ha attribuito alle commissioni giudicatrici il potere di determinare ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli in contrasto con l’art. 16, comma 3, lett. a) l. 30.12.2010 n. 240 e con l’art. 4, I comma, DPR 14 settembre 2011 n. 222;
– del verbale, della riunione del 13.11.2016 nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha determinato criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H3;
b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 aprile 2019:
– della Nota del Direttore della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore n. 2008 del 01.2.2019 nonché del verbale n. 1 della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Alle Funzioni di Professore Universitario di I e II fascia per il SIC 12/H3 Filosofia del Diritto del 13.11.20169 e del 5.7.2018 e di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2020 tenutasi con le modalità di cui all’articolo 84 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il dott. [#OMISSIS#] Profili come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in qualità di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto, unitamente ai relativi atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione della loro efficacia.
L’Amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, il 2 febbraio 2019 ha depositato con l’Avvocatura Generale dello Stato delle osservazioni rispetto alle censure contenute nel gravame, chiedendo il rigetto sia dell’istanza cautelare che del ricorso nel merito in quanto infondato.
Il 16 aprile 2019 parte ricorrente ha altresì impugnato con motivi aggiunti la nota contenente le prefate osservazioni del M.I.U.R. depositate in giudizio, invocandone l’annullamento unitamente ai provvedimenti già gravati con il ricorso principale.
Attesa l’impossibilità di celebrare l’udienza in parola per l’emergenza “Covid-19”, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, la stessa è stata rinviata al 22 giugno 2020 dove è stata trattenuta in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale.
Il Collegio intende preliminarmente effettuare un seppur breve richiamo alle principali disposizioni normative in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale. Il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016, intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, ha definito i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione.
In particolare l’art. 3 del menzionato regolamento prevede che la Commissione “formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”.
Con specifico riferimento alla seconda fascia, poi, il secondo comma del medesimo riferimento normativo prevede che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: […]
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il successivo art. 6 sancisce inoltre che “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”.
Il Regolamento in parola, dunque, al richiamato art. 4, segnatamente, enuncia i seguenti criteri in base ai quali la Commissione deve giudicare complessivamente la produzione scientifica del candidato:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Con riferimento, poi, alla “qualità elevata” richiesta per la produzione scientifica offerta in valutazione ai sensi dell’art. 7, l’Allegato B del richiamato D.M. n. 120/2016 precisa come questa sia da ritenersi sussistente allorquando “per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ottengano altresì una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica (superando almeno due dei tre valori soglia prefissati) e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”.
I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l’abilitazione solo se hanno ottenuto almeno tre su cinque giudizi positivi, riassunti poi in un unico giudizio collegiale.
Sul punto, appare inoltre opportuno rilevare come il giudizio di un organo di valutazione di tal fatta, inteso a verificare l’idoneità a partecipare a successive procedure per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria e, dunque, a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata dalla legge all’Amministrazione, il cui sindacato da parte del g.a. deve svolgersi in base non già al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel caso di specie, il candidato ha dimostrato di essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa, nonché di aver superato due dei tre indicatori soglia. Ciò nonostante, la Commissione con valutazione espressa a maggioranza semplice (tre su cinque Commissari) ha ritenuto che il candidato abbia presentato “due monografie risalenti nel tempo (2007) e che appaiono complementari, nella misura in cui il primo studio – più corposo e comprensivo di una parte squisitamente tecnica – considera in generale il tema della sicurezza informatica in connessione con la protezione dei dati e della riservatezza, mentre il secondo approfondisce lo stessa tema, ma lo amplia con riferimento alla normativa europea e statunitense. Buona la collocazione editoriale […] In larga parte gli articoli presentati riguardano sempre lo stesso argomentato, sia pure declinato secondo differenti aspetti. […] Nel complesso, non può non rilevarsi una certa discontinuità nella produzione temporale, ed assente appare la capacità di differenziazione degli interessi”.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato.
Con un primo motivo di gravame il ricorrente deduce il travisamento, l’illogicità e la violazione della normativa regolante i procedimenti di idoneità alle funzioni di professore universitario di seconda fascia con riferimento alla valutazione dei suoi titoli da parte della Commissione. Lamenta, in particolare il mancato riconoscimento del titolo sub g) riferito alla “responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionale e nazionale ammessi a finanziamento e dalla formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.
Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
Come già evidenziato in precedenza l’art. 6 del richiamato D.M. n. 120/2016 prevede che l’abilitazione scientifica sia conseguibile dai candidati che siano in possesso “di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione”. Orbene, nel caso di specie, al netto del controverso titolo sub g), al ricorrente sono stati comunque riconosciuti ben sette titoli nel giudizio finale, ossia un numero di gran lunga maggiore rispetto ai requisiti richiesti dalla norma sul punto, con ciò significando che il mancato riconoscimento del titolo in questione non incide sulla valutazione negativa ricevuta dal candidato che si appunta, in via esclusiva, sul giudizio dei lavori scientifici dallo stesso presentati.
A cogliere nel segno è invece la prospettata mancata corrispondenza tra i giudizi individuali resi dai Commissari e la valutazione complessiva del candidato contenuta nel giudizio collegiale.
In quest’ultimo, in particolare, la Commissione evidenzia una certa discontinuità temporale della produzione scientifica del candidato che, tuttavia, è rilevata soltanto da uno dei Commissari.
In secondo luogo, poi, il giudizio collegiale si conclude stigmatizzando l’assenza di diversificazione degli interessi del ricorrente che, tranne in una pubblicazione più recente, riguarderebbero in larga parte lo stesso argomento, seppur analizzato sotto molteplici aspetti. Orbene, a fronte di tali statuizioni in uno dei giudizi individuali si legge invece che “gli articoli attestano la raggiunta maturità da parte del candidato, ed una adeguata diversificazione degli interessi”. Sempre con riferimento a tale aspetto, un altro Commissario, pur evidenziando che “Gli articoli si muovono prevalentemente nello stesso ambito tematico” precisa poi che i loro contenuti non si limitino “ai soli profili informatico-giuridici e rendendo più specifica e articolata la trattazione compiuta nelle due monografie”. Per quanto precede, la dissonanza tra i giudizi resi dai singoli commissari e la loro sintesi compendiata nella valutazione finale risulta essere evidente.
Ulteriore indice di illegittimità è poi rappresentato dalla rilevanza quasi assorbente che la Commissione sembra attribuire alla “differenziazione degli interessi” con riferimento ai lavori presentati. In proposito il Collegio osserva che tra i richiamati criteri indicati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni non è presente alcun riferimento alla varietà tematica delle stesse. Né può ritenersi che privilegiare lo studio di un argomento possa essere ritenuto de plano un sintomo di carente originalità dei lavori in parola. Come anche evidenziato da uno dei Commissari nel suo giudizio positivo, invero, l’aver provveduto ad approfondire da più punti di vista il medesimo ambito tematico ha contribuito a rendere più specifica ed articolata la sua trattazione. In altri termini, non è la varietà degli argomenti trattati a rilevare ai fini del giudizio sulla qualità delle pubblicazioni ma il rigore metodologico e l’originalità dei risultati ottenuti.
Sul punto, peraltro, il giudizio collegiale riconosce ad un solo lavoro del 2015 il pregio di rivolgersi a tematiche più generali pur non ritenendolo rilevante attesa la sua consistenza in poche pagine. Anche su quest’aspetto della valutazione si ravvisano dei profili di illegittimità, posto che un lavoro scientifico, se ben argomentato e condotto, può riportare contenuti di indubbio interesse in un numero non particolarmente rilevante di pagine.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti il Collegio ne rileva invece l’inammissibilità, posto che l’impugnata nota emessa dal Ministero intimato, depositata in giudizio dalla difesa erariale, non può essere ricondotta alla stregua di un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo della sfera giuridica soggettiva del ricorrente, dovendo invece essere appropriatamente inquadrata nel genus delle memorie, ossia di quegli atti squisitamente processuali intesi a corroborare e difendere la tesi difensiva sostenuta da una parte nel giudizio. Avverso atti di tal fatta, dunque, non è consentito alla controparte la loro impugnazione con motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., non venendo in rilievo provvedimenti amministrativi in senso tecnico, ma sussiste, semmai, la possibilità di prendere posizioni sulle argomentazioni ivi contenute mediante l’utilizzo dello strumento processuale delle memorie di replica.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile mentre in parte va accolto. I motivi aggiunti sono inammissibili. In conseguenza dell’annullamento del giudizio l’Amministrazione provvederà a sottoporre il candidato ad una nuova valutazione ad opera di diversa Commissione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1) dichiara in parte inammissibile ed in parte accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il giudizio negativo gravato disponendo la rivalutazione del candidato da parte di una Commissione in nuova composizione;
2) dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in 2.000,00 (duemila/00) Euro con rimborso del contributo unificato oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Profili
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/07/2020