TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 8704

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso - Inammissibilità del ricorso

Data Documento: 2020-07-24
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione all’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero contingentato (in particolare, al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2018/2019), la mera ammissione con riserva per effetto di una pronunzia cautelare – per sua natura interinale e provvisoria – non consente, di per sé, di ritenere consolidata, per effetto del corso di studi intrapreso, la posizione di chi ne abbia beneficiato per effetto del mero decorso del tempo (in tal senso, TAR Lazio, sez. III, n. 7768/2019).

Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso derivante dal contrasto tra “petitum” e “causa petenedi”, atteso che la domanda di immatricolazione non è coerente con la dedotta erroneità di diversi quesiti somministrati durante la prova e mira, in sostanza, ad eludere, il problema effettivo della prova di resistenza, che nessuno dei ricorrenti è stato in grado di fornire.

Il ricorso è altresì inammissibile a causa del suo carattere collettivo, tale cioè da coinvolgere diverse decine di candidati, connotati, rispettivamente, da situazioni del tutto diversificate sul piano della collocazione in graduatoria. Infatti, il ricorso collettivo è proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti. Al contrario risulta evidente che, nella specie, siano apertamente conflittuali le rispettive situazioni di candidati ricorrenti.

Contenuto sentenza

N. 08704/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14428/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14428 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Altana, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Domenica Asero, [#OMISSIS#] Baronio, Sara Bernini, [#OMISSIS#] Campini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]’, [#OMISSIS#] Carcano, Virginia Cavallotti, Sofia Cesarani, [#OMISSIS#] Consigli, [#OMISSIS#] Crovato, [#OMISSIS#] Dell’Universita’, [#OMISSIS#] Dotti, [#OMISSIS#] Filippini, [#OMISSIS#] Fontanel, [#OMISSIS#] Gauna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grella, [#OMISSIS#] Grigioni, [#OMISSIS#] Guerra, [#OMISSIS#] Iandoli, [#OMISSIS#] Iazzetta, Jessika La [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lupo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Matichecchia, Gloria Morese, [#OMISSIS#] Ostoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Paris Artuso, [#OMISSIS#] Parolisi, Giovanni Pengo, [#OMISSIS#] Pergola, [#OMISSIS#] Piccinni, [#OMISSIS#] Puddu, Virginia [#OMISSIS#], Cristiana Romano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salis, Bruno Sallemi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore Sclofani, [#OMISSIS#] Sola, [#OMISSIS#] Taneggi, Salvatore Taras, [#OMISSIS#] Tiberi, [#OMISSIS#] Traversi, [#OMISSIS#] Valenti, [#OMISSIS#] Varisco, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Bari, Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, Universita’ degli Studi Brescia, Universita’ degli Studi Cagliari, Universita’ degli Studi Catania, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti, Universita’ degli Studi Molise, Universita’ degli Studi Ferrara, Universita’ degli Studi Firenze, Universita’ degli Studi Foggia, Universita’ degli Studi Genova, Universita’ degli Studi L’Aquila, Universita’ degli Studi Messina, Universita’ degli Studi Milano, Universita’ degli Studi Milano Bicocca, Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, Universita’ degli Studi Palermo, Universita’ degli Studi Parma, Universita’ degli Studi Pavia, Universita’ degli Studi Perugia, Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, Universita’ Politecnica delle Marche – Ancona, Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, Universita’ degli Studi Sassari, Universita’ degli Studi Siena, Universita’ degli Studi di Salerno – Fisciano, Universita’ degli Studi Torino, Universita’ degli Studi Trieste, Universita’ degli Studi Udine, Universita’ degli Studi dell’Insubria – Varese, Universita’ degli Studi Verona, Universita’ del Piemonte Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Padova, Riviera [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 6;
Universita’ di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ciuccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] Nicolai, [#OMISSIS#] Butti, [#OMISSIS#] Costa non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l’a.a. 2018/2019, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
B) della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
C) della graduatoria unica pubblicata in data 2 OTTOBRE 2018 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
D) dei punteggi pubblicati in data 18 settembre 2018 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
E) dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo de quo, C.U.N.);
F) delle disposizioni interministeriali del 2018, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018-2019”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2018 n. 337 – Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) del decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 n. 385 – Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 2018-2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al ministero per i corsi in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
J) del Decreto Ministeriale n. 523 del 28 giugno 2018 – Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
K) del Decreto Interministeriale n. 524 del 28 giugno 2018 – Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
L) del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
M) del provvedimento della predetta Commissione con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/omenzionati;
N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso l’ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
O) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi Bari e di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum e di Universita’ degli Studi Brescia e di Universita’ degli Studi Cagliari e di Universita’ degli Studi Catania e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti e di Universita’ degli Studi Molise e di Universita’ degli Studi Ferrara e di Universita’ degli Studi Firenze e di Universita’ degli Studi Foggia e di Universita’ degli Studi Genova e di Universita’ degli Studi L’Aquila e di Universita’ degli Studi Messina e di Universita’ degli Studi Milano e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca e di Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli e di Università degli Studi di Padova e di Universita’ degli Studi Palermo e di Universita’ degli Studi Parma e di Universita’ degli Studi Pavia e di Universita’ degli Studi Perugia e di Universita’ di Pisa e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Universita’ Politecnica delle Marche – Ancona e di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita’ degli Studi Sassari e di Universita’ degli Studi Siena e di Universita’ degli Studi di Salerno – Fisciano e di Universita’ degli Studi Torino e di Universita’ degli Studi Trieste e di Universita’ degli Studi Udine e di Universita’ degli Studi dell’Insubria – Varese e di Universita’ degli Studi Verona e di Universita’ del Piemonte Orientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, proposto da un elevatissimo numero di soggetti (come in epigrafe nominati) sono stati impugnati tutti gli atti della procedura in epigrafe specificati e la conclusiva graduatoria di merito, formatasi all’esito delle prove concorsuali di accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019.
Nell’impugnativa sono stati prospettati i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 2788/09 – Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in odontoiatria);
II. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione. – Violazione del principio dell’anonimato. Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio;
III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. – artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento;
IV. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – Violazione del giusto procedimento;
V. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa 17 applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – Violazione del giusto procedimento;
VI. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere – illogicità – Violazione del giusto procedimento. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. – Eccesso di potere per carenza di par condicio e trasparenza.
VII. Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 23 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione Legge. n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio.
VIII. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione);
Si è costituito in giudizio il MIUR per resistere al ricorso.
Si sono altresì costituite l’Università degli studi di Padova e l’Università degli studi di Pisa, svolgendo entrambe ampie controdeduzioni di [#OMISSIS#] e di merito avverso il ricorso proposto.
Con ordinanza n. 1023 dell’8.2.2019 la Sezione respingeva la domanda cautelare dei ricorrenti “[…] Considerato che i motivi gravame prospettati potrebbero essere dichiarati inammissibili per genericità e potenziale conflitto di interessi tra i proponenti, dei quali in ricorso non sono neppure specificati i punteggi rispettivamente conseguiti;…”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, con ordinanza n. 5085/19 del 8 ottobre 2019, così disponeva: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l’appello (Ricorso numero: 6934/2019) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado e ammette con riserva gli appellanti ai corsi di laurea indicati in prima o diversa opzione….”.
Con la memoria versata in atti in data 22.5.2020 la difesa dei ricorrenti ha informato il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse, senza peraltro indicarne le ragioni, per i seguenti ricorrenti: ALTANA [#OMISSIS#], CAVALLOTTI VIRGINIA, FONTANEL [#OMISSIS#], OSTONI [#OMISSIS#], TANEGGI [#OMISSIS#], VALENTI [#OMISSIS#], VARISCO [#OMISSIS#], CONSIGLI [#OMISSIS#], TIBERI [#OMISSIS#], CARCANO [#OMISSIS#], TARAS SALVATORE, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
All’udienza del 24 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, di dover confermare quell’univoco orientamento, già espresso dalla Sezione, che esclude la possibilità di configurare l’improcedibilità dell’impugnativa per presunto “consolidamento della posizione del candidato”, ritenendo tale istituto, invero, estraneo alle norme processuali – che assegnano al provvedimento amministrativo di ammissione con riserva, assunto (come nel caso di specie) soltanto per doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare, [#OMISSIS#] meramente interinale ed effetti del tutto provvisori rispetto alla pronuncia definitiva di merito che, a seconda dell’esito, assorbe oppure travolge l’ordinanza stessa – e, comunque, non pertinente ad una procedura a carattere concorsuale (e non idoneativo) quale quella per cui è causa (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 11 settembre 2018, n. 9253; id. 13 aprile 2018, n. 4105; id. 14 novembre 2017, n. 11313; id. 14 novembre 2017, n. 11312).
Ne consegue, pertanto, che la mera ammissione con riserva per effetto di una pronunzia cautelare – per sua natura interinale e provvisoria – non consenta, di per sé, di ritenere consolidata, per effetto del corso di studi intrapreso, la posizione di chi ne abbia beneficiato per effetto del mero decorso del tempo (in tal senso, da ultimo, questa Sezione III, n. 7768/2019).
Osserva, inoltre, il Collegio come non sia nemmeno possibile ritenere che il consolidamento della posizione di alcuni ricorrenti possa, nel caso di specie, derivare dalla documentazione versata in atti a ridosso dell’udienza di discussione, così come dall’eccezione di improcedibilità per cessata materia del contendere (c.d consolidamento, quanto meno con riguardo ad alcuni dei nominativi, come riportati nella superiore narrativa in fatto) – anch’essa da disattendere – non rinvenendosi in giudizio documenti provenienti dall’Ateneo che, attestando la immatricolazione in corso di causa di alcuni ricorrenti pleno jure (e non con riserva), siano idonei a superare la posizione (per sua natura interinale), attribuita dal favorevole provvedimento cautelare.
2. Sempre in via preliminare, poi, occorre sottolineare come il ricorso in esame si inserisca in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni della Sezione, che può senz’altro ricorrere, in assenza di nuovi spunti valutativi, ad una motivazione espressa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che dimostra l’infondatezza di tutte le censure oggi in esame, corrispondenti a motivi già trattati e respinti dalla Sezione, anche con riguardo alla tornata in oggetto, da ultimo nelle seguenti pronunce: 11 ottobre 2019, n. 11799; 8 novembre 2019, n. 12879; 31 ottobre 2019, n. 12539; 3 marzo 2020, n. 2768; 18 marzo 2020, n. 3354). Richiamando, per il resto, i pertinenti contenuti delle pronunce citate, il Collegio ritiene di dovere qui approfondire, per i suoi riflessi sulla stessa ammissibilità del gravame, le sole argomentazioni difensive, riferite alla presunta irregolarità di alcuni quesiti (motivo VI del ricorso).
3. Al riguardo la Sezione ha già osservato (da ultimo con la sentenza 3 marzo 2020, n. 2768) che l’eventuale accoglimento comporterebbe, non arbitraria assegnazione di punti aggiuntivi a singoli ricorrenti, ma, in prima battuta, riformulazione virtuale della graduatoria, per verificare il superamento della prova di resistenza da parte degli stessi. Si ritiene pertanto opportuno un preliminare chiarimento, in ordine ai limiti del riscontro giurisdizionale di legittimità su atti, che siano come quelli in esame espressione di discrezionalità tecnica.
L’istruttoria, al riguardo espletata, corrisponde alla significativa evoluzione, registrata al riguardo nella cognizione del Giudice Amministrativo, al quale era precluso in passato qualsiasi apprezzamento su tali valutazioni, in quanto riservate all’Amministrazione e incensurabili nel merito; nel corso degli anni, però, si è cominciato ad ammettere che anche le determinazioni di natura tecnico-scientifica potessero ritenersi viziate, se poste al di fuori di qualsiasi ambito di esattezza o attendibilità, ovvero ove non fossero stati rispettati parametri di univoca lettura, nonché orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
L’indagine, tuttavia, deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’accertamento del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto, o – per quanto qui specificamente interessa – al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (cfr. Cass., SS.UU., 5 agosto 1994, n. 7261 e successiva giurisprudenza consolidata).
In presenza di valutazioni, come quelle emergenti nel caso di specie, non possono quindi essere svolte considerazioni su mere scelte soggettive non ancorate a dati indiscutibili, o che taluno possa ritenere non adeguatamente espresse, o semplicemente migliorabili sul piano della chiarezza espositiva riguardanti la formulazione dei quesiti, non essendo configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile, in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, ovvero che non siano riconducibili a scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare, riservate a giovani in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado.
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato non esclude la possibilità di una consulenza tecnica d’ufficio, purché però modulata in termini tali, da non oltrepassare i limiti sopra indicati e, quindi, purché limitata alla verifica di questioni, la cui erroneità possa essere oggetto di concreto riscontro, senza sovrapporre però il parere soggettivo dell’ausiliario del giudice all’apprezzamento insindacabile dell’Amministrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694 e 4 dicembre 2009, n. 7613).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene sufficiente il raffronto – già attualmente possibile – fra le opposte assunzioni di parte, tenuto conto dei limiti del riscontro di legittimità da effettuare.
L’insindacabilità nel merito delle valutazioni discrezionali corrisponde, d’altra parte, a ragioni evidenti di interesse pubblico, non potendosi altrimenti configurare in tempi ragionevoli la cura degli interessi della collettività (nel settore in esame, per gli effetti paralizzanti che investirebbero qualsiasi esame o concorso, qualora al giudice fosse consentito un vero e proprio riesame – condotto autonomamente, o tramite propri esperti – delle valutazioni espresse dagli organi competenti).
Per quanto riguarda i quesiti, contestati nel caso di specie, occorre richiamare, ancora una volta, l’art. 74 c.p.a., che consente una motivazione in forma semplificata in presenza di precedenti specifici, da cui non si ravvisino ragioni per discostarsi.
Come già osservato nella citata sentenza n. 2768/2020, “Non è quindi senza rilievo che le contestazioni, riferite al quesito n. 20, siano già state respinte con sentenze di questo Tribunale, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1735, 14 maggio 2019, n. 6014 e 11 ottobre 2019, n. 11799; con la citata sentenza n. 6014/19, inoltre, sono state ritenute infondate le contestazioni, riferite ai quesiti nn. 27 (oggetto anche della sentenza n. 11799/19) e 41. In relazione a tutti i quesiti oggetto del presente ricorso si veda infine al sentenza n. 12042/2019.
Tali conclusioni negative appaiono meritevoli di conferma, pur in presenza di ulteriori argomentazioni, prospettate dall’attuale parte ricorrente.
[…] Quanto al quesito n. 27, già oggetto di tre citate pronunce (sentenze nn. 6014/19, 11799/19 e n. 12042/2019), parte ricorrente non introduce nuovi elementi di riflessione, circa la scelta dell’Amministrazione di avere fatto riferimento ai principi più noti della materia, indipendentemente da ipotesi specialistiche, normalmente estranee ai corsi liceali.
Si trattava infatti di definire una questione di infezione di batteri, coinvolgente batteriofagi con genoma DNA a doppio filamento, in rapporto al quale la risposta corretta, individuata dall’Amministrazione, era indubbiamente quella “A” (due), anche per il perito di parte ricorrente. Esistendo però anche batteriofagi a singolo filamento, per tale topologia la risposta corretta sarebbe stata quella “C” (1).
Anche il perito dell’Amministrazione riconosce tale dato, ma con differenze significative per i batteriofagi a singolo filamento, in quanto pacificamente meno frequenti e con modalità di replicazione particolarmente complesse, non comprese nei percorsi formativi della scuola superiore. Nei già descritti limiti, entro cui può esercitarsi il controllo giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali, il Collegio non può, dunque, ritenere erronea o ambigua la scelta dell’Amministrazione di attenersi a un dato più comune, oggetto di studio a livello liceale.
Non irragionevolmente, infatti, sarebbero state escluse ipotesi specialistiche, estranee agli “esperimenti classici di infezioni di batteri”, che coinvolgono “batteriofagi litici con genoma di DNA a doppio filamento” (mentre non è smentito che l’infezione da batteriofagi a singolo filamento non risulti di tipo litico e presenti diverse modalità di produzione di particelle fagiche, non coincidenti con la formulazione della domanda, sottoposta ai concorrenti nella prova di cui trattasi: appare ininfluente, pertanto, la mera, segnalata menzione dei batteriofagi a singolo filamento in alcuni testi scolastici).[…]”
Il Collegio non ravvisa, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti, contestati nell’impugnativa in esame, presentino caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini che sia possibile qualificare come invalidanti.
In ogni caso si ribadisce che un ipotetico (e, invero, indimostrato) errore nella formulazione di uno o più quesiti dovrebbe condurre o alla sua neutralizzazione o al rifacimento della prova con effetti necessariamente estesi a tutti i partecipanti ed esiti del tutto imprevedibili per i ricorrenti; è da escludere, invece, la possibilità di accogliere la domanda dei ricorrenti a vedersi attribuiti punteggi aggiuntivi o correttivi limitati alle loro sole posizioni ai fini dell’ammissione al corso di laurea.
Può quindi concludersi che vi è un primo profilo di inammissibilità del ricorso derivante dal contrasto tra “petitum” e “causa petenedi”, atteso che la domanda di immatricolazione non è coerente con la dedotta erroneità di diversi quesiti somministrati durante la prova e mira, in sostanza, ad eludere, il problema effettivo della prova di resistenza, che nessuno dei ricorrenti è stato in grado di fornire.
Devono pertanto respingersi in quanto inammissibili e, in ogni caso, anche perché infondate nel merito (v. “supra”), le censure, afferenti ai quesiti formulati, di cui al motivo di ricorso n. 6.
4. Invero, quanto ai restanti motivi, il ricorso, prima ancora che infondato nel merito in forza dei precedenti sopra richiamati (che hanno affrontato tutte le questioni all’odierno vaglio, relativamente alla tornata concorsuale in oggetto), è da ritenere inammissibile, “in primis” a causa del suo carattere collettivo, tale cioè da coinvolgere diverse decine di candidati, connotati, rispettivamente, da situazioni del tutto diversificate sul piano della collocazione in graduatoria, atteso che (vedi pagg. 7-8 ric.):
i. gran parte dei ricorrenti hanno conseguito punteggi che si situano poco al di sotto o poco al di sopra dei 40 punti;
ii. tuttavia le loro rispettive posizioni erano, al momento del ricorso, le più disparate (cfr. relazione difensiva MIUR dep. il 31.1.2019, pagg. 3 e ss.) atteso che, vi erano soggetti che avevano rinunciato per mancata conferma di interesse entro il termine assegnato (es. Dotti [#OMISSIS#], Lupo [#OMISSIS#]), soggetti “in attesa” (come Pengo Giovanni e Pergola [#OMISSIS#]), altri in condizione di “prenotato” (come [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), altri, ancora, immatricolati seppur in sedi diverse da quelle indicate come “prima scelta” (Medioli e Fontanel).
Ciò premesso in punto di fatto, si deve confermare che il ricorso collettivo è proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.
Al contrario risulta evidente che, nella specie, siano apertamente conflittuali le rispettive situazioni di candidati ricorrenti che: in alcuni (limitati) casi, non utilmente collocati in graduatoria, potrebbero però aspirare ad accedere ad uno dei posti che si rendessero disponibili in caso di rideterminazione in aumento di essi (in accoglimento del motivo da I del gravame) e, in altri casi, essendo invece decaduti dalla graduatoria per non avere confermato l’interesse nel termine, vanterebbero chances di accesso al corso di laurea, di fatto, pari a zero, in quanto non potrebbero in alcun modo aspirare ad alcuno scorrimento utile e, quindi, sono portatori, semmai, di un interesse, apertamente conflittuale rispetto all’altra categoria di ricorrenti, potendo puntare (al massimo) al travolgimento dell’intera procedura ed al rifacimento dell’intera prova (a far valere, quindi, censure meramente demolitorie).
Più ampiamente, posizioni tanto eterogenee quali quelle sopra descritte, anche ove al di sopra della soglia minima (ma, in ogni caso, tali da collocare tutti i ricorrenti a diverse migliaia di posizioni di distanza dal punteggio minimo risultato utile ai fini dell’accesso agli ultimi posti disponibili) rendono impossibile configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” (inerente il risultato utile, perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso), date le diverse posizioni occupate dai singoli, con configurabilità di possibili censure “comuni” solo nei seguenti casi:
a) prospettazione di vizi implicanti, ove ne sia riconosciuta la sussistenza, annullamento dell’intera procedura, con nuove opportunità per tutti gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova;
b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai medesimi non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata, ove collocati in posizione utile, per corrispondente scorrimento della graduatoria.
Ma in realtà, nessuna delle due ipotesi enunciate può essere prospettata nella specie, in quanto: sotto il primo profilo (a), vi è contraddittorietà delle censure caducatorie proposte rispetto alla richiesta immatricolazione da parte dei ricorrenti (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017, nonché sentenze 18 settembre 2017, n. 4358 e 8 febbraio 2016, n. 506; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 11 febbraio 2019, n. 1789); quanto al secondo punto (b), poiché la correttezza delle valutazioni, effettuate dall’Amministrazione per determinare il numero dei posti da mettere a concorso, postula adeguata istruttoria e – in caso di accoglimento – annullamento della previsione al riguardo contenuta nel bando, con conseguente scorrimento erga omnes della graduatoria, senza che al momento risulti possibile – in rapporto alle posizioni dei singoli candidati –alcun apprezzamento della ricordata prova di resistenza.
Come già osservato dalla Sezione con riguardo alla tornata precedente quella in oggetto (ma con argomenti ugualmente validi anche per il caso di specie) “…E’ evidente, per costoro, il conflitto di interessi rispetto agli altri ricorrenti e, in particolare, rispetto a coloro che hanno conseguito punteggi buoni, poiché mentre questi ultimi potevano aspirare ad eventua