Nell’ambito di una procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240 del 2010, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (in particolare, nel settore concorsuale 12/D2 – settore scientifico disciplinare IUS 12 “Diritto Tributario”), l’Ateneo può certamente individuare, nella sua autonomia, in sede regolamentare, speciali indicatori per l’analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati; tuttavia, la stessa Amministrazione universitaria, nell’esercizio di tale potere tecnico-discrezionale, deve mantenersi entro limiti di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da far sì che il criterio valutativo sia effettivamente proporzionato in rapporto al risultato che la procedura selettiva ha di mira. Nel caso di specie, un criterio di valutazione individuale (aver pubblicato quattro articoli in riviste di fascia A) è stato di fatto convertito dal bando e, in ogni caso, interpretato dall’Amministrazione, come una vera e propria “condicio sine qua non” per l’attribuzione del posto di professore di II fascia. In effetti, il criterio delle “almeno 4 pubblicazioni in riviste di classe A” non risulta proporzionato rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire e si risolve, pertanto, in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito. Non si comprende e non appare oggettivamente giustificata la ragione per cui l’Università resistente abbia inteso connotare, nell’ambito dell’eterogena serie di titoli e pubblicazioni da valutare, il numero degli articoli in discorso come requisito curriculare minimo e decisivo per poter essere nominato professore di seconda fascia, con enfatizzazione massima di un singolo elemento di valutazione, richiesto in modo tale da rendere poi recessiva la valutazione globale della Commissione, che era stata complessivamente del tutto positiva per il candidato. Il carattere “eccessivo” e sproporzionato della previsione deriva anche dal fatto che essa finisce per incentrare la valutazione su un elemento “estrinseco” legato alla sede editoriale dell’articolo, anziché, come dovrebbe essere, al suo valore scientifico (non necessariamente minore soltanto perché pubblicato su riviste non di prima fascia ma comunque a carattere scientifico).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 8711
N. 08711/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2020, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lucisano e [#OMISSIS#] Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per la Procedura Valutativa non costituita in giudizio;
nei confronti
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attivita’ Produttive non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del Decreto Rettoriale n. 2576/2017 del 11/10/2017 con il quale il Rettore ha decretato l’emanazione del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso la Sapienza Università di Roma;
b) del Decreto Rettorale n. 198/ 2018 del 19 gennaio 2018 con il quale il Rettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (d’ora in avanti anche soltanto il Bando) ha bandito una procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di ii fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 12/D2 settore scientifico disciplinare IUS 12 presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive;
c) dei verbali delle operazioni del 21/01/2019, del 1/02/2019 e del 21/02/2019, della relazione finale del 21/02/2019, del verbale di chiarimenti del 8/07/2019;
d) del Decreto Rettorale n. 1899/2019 del 20 giugno 2019 con il quale il Rettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” non ha approvato gli «atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 12/D2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/12 – presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive – Facoltà di Economia – bandita con D.R. n. 198/2018 del 19.01.2018.Si assegna alla Commissione giudicatrice il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per redigere una nuova relazione finale in cui si chiarisca con adeguata motivazione se il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando» (d’ora in avanti anche soltanto il Decreto di non approvazione atti);
e) del Decreto Rettorale n. 3579/2019 del 20 novembre 2019 con il quale il Rettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” ha approvato «gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale per il Settore Concorsuale 12/D2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/12 – presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive – Facoltà di Economia – bandita con D.R. n. 198/2018 del 19.01.2018 – di questa Università, da cui risulta che la Commissione giudicatrice ha ritenuto che l’unico candidato della procedura non sia in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando» (d’ora in avanti anche soltanto il Decreto di approvazione atti);
f) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi giuridici del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e lette le memorie delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’odierno esame, notificato a mezzo PEC il 20 gennaio 2020 e depositato il giorno successivo, il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava gli esiti della procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge n. 240 del 2010, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, nel settore concorsuale 12/D2 (settore scientifico disciplinare IUS 12 “Diritto Tributario”), da assegnare al Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive. Nella procedura concorsuale in oggetto, veniva valutato dalla Commissione il solo prof. [#OMISSIS#], in quanto l’altra concorrente si era di fatto ritirata dal concorso non essendosi presentata alla prova di lingua inglese. La Commissione, con valutazione motivata e all’unanimità dei componenti, in un primo momento, dichiarava l’idoneità del ricorrente nella procedura “de qua” e trasferiva gli atti al Dipartimento ai fini dei successivi adempimenti, segnalando però che le pubblicazioni presentate dal candidato non rispondevano “in [#OMISSIS#]” al criterio quantitativo previsto dal bando.
Con D.R. n. 1899/2019 del 20/06/2019 (impugnato), il Rettore non approvava gli atti concorsuali e li rinviava alla Commissione, affinché la stessa chiarisse con adeguata motivazione se il Dott. [#OMISSIS#] fosse in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando. A tal fine assegnava alla Commissione apposito termine per la redazione di una nuova relazione finale.
La Commissione, riunitasi in data 8 luglio 2019, forniva al Rettore i chiarimenti richiesti e perveniva alle seguenti, testuali conclusioni: “[… ] richiamato il verbale del 21 febbraio 2019 nel quale questa Commissione, riassunto l’andamento dei lavori svolti nel corso delle precedenti riunioni e nella riunione dello stesso 21 febbraio ed i giudizi espressi sul profilo curriculare e sulla attività di ricerca dell’unico candidato presentatosi alla verifica delle competenze linguistiche, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], formulava nei confronti di questi una valutazione complessiva positiva segnalando però che le pubblicazioni dallo stesso presentate non rispondono al criterio quantitativo previsto dal bando non essendo raggiunto il numero di 4 (quattro) pubblicazioni in riviste di fascia A; chiarisce di aver espresso un giudizio complessivo positivo avendo apprezzato l’intensità, la continuità nonché il buon livello di qualità dell’attività attività scientifica svolta dal candidato su tematiche coerenti con il settore scientifico IUS 12, ma di non averlo potuto dichiarare “vincitore della procedura” non solo perché, ad avviso della Commissione, tale compito non le spetta ai sensi del Regolamento di cui al D.R. 2576/2017 in precedenza richiamato (e difatti l’art. 8 demanda alla Commissione il compito di esprimere la sua valutazione mentre l’art. 10 attribuisce al Dipartimento il compito di formulare la proposta di chiamata) ma anche perché tra le pubblicazioni presentate dal candidato [#OMISSIS#] non sono presenti “almeno” 4 ( quattro) articoli su riviste di fascia A sicché lo stesso non sembra soddisfare lo standard integrativo, basato sul criterio quantitativo delle quattro pubblicazioni, previsto dal Bando di cui al D.R. 198/2018, ovvero dalla lex specialis della procedura che è vincolante per la Commissione. Con quanto sopra, la Commissione confida di avere diligentemente assolto alla richiesta di chiarimenti di cui al D.R. PROT. 0055820 del 20.06.2019.” (Verbale di chiarimenti, doc. 5 ric.).
Alla luce dei chiarimenti ricevuti, il Rettore, con il D.R. n. 3579/2019 del 20/11/2019 (impugnato), comunicato al ricorrente con e-mail del 21/11/2019, affermava che il candidato non era in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando e che, quindi, la procedura valutativa dovesse necessariamente concludersi senza vincitori.
2. Con il ricorso all’odierno esame il prof. [#OMISSIS#] ha impugnato la determinazione dell’Università in quanto la ritiene illegittima per i seguenti motivi:
1) Erronea interpretazione – disparita’ di trattamento – difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione del 7 principio di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa ecc.: parte ricorrente evidenzia che nel nuovo contesto normativo afferente al reclutamento dei professori universitari di cui all’art. 18 della Legge n. 240 del 2010, il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale costituisce un prerequisito obbligatorio che può ottenersi soltanto attraverso il superamento di apposita ed autonoma procedura idoneativa (Abilitazione Scientifica Nazionale, anche indicata con l’acronimo “ASN”) che si svolge a livello nazionale mediante il giudizio di una Commissione “ad hoc”, che valuta i vari candidati applicando i criteri definiti dal D.M. n. 120 del 2010. Il soggetto abilitato è così legittimato a partecipare, per il settore concorsuale a cui appartiene, alle singole procedure selettive che, all’occorrenza, vengono indette dai singoli Atenei, interessati alla copertura di uno o più posti di docenza, come è avvenuto per il concorso per cui è causa.
Parte ricorrente rammenta che, in coerenza con quanto precede, l’art. 6, comma 2, del Regolamento universitario de La Sapienza per la chiamata dei professori di I e II fascia (D.R. n. 2576/2017 del 11 ottobre 2017) prevede che «Hanno titolo a partecipare alle procedure valutative di chiamata di Professori di I e di II fascia, rispettivamente, i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università “La Sapienza” in possesso dell’ASN per il Settore concorsuale…”. Alla luce di Regolamento citato e delle previsioni del bando di concorso non vi era dubbio che l’odierno ricorrente fosse nel possesso dei requisiti previsti dalla legge 240 del 2010, dal Regolamento e dal Bando, per partecipare alla procedura selettiva in oggetto. Il bando concorsuale, viceversa, prevedeva all’art. 1, quale parametro per la valutazione del merito del curriculum (ma non quale requisito di ammissione alla procedura) che, delle pubblicazioni presentate dai candidati, almeno 4 dovessero essere pubblicate su riviste di fascia A, secondo le liste predisposte dall’Anvur per l’area Cun 12. Il ricorrente, al riguardo, eccepisce che nessuna conseguenza automatica ad effetto escludente era prevista dal bando in ordine alla mancanza di uno o più dei criteri di valutazione individuale. Non a caso, correttamente, nella sua prima relazione finale la Commissione aveva escluso che il parametro delle 4 pubblicazioni in riviste di classe A, contenuto nei criteri di valutazione individuale, potesse costituire una soglia minima necessaria ai fini della nomina del vincitore. Per questo, secondo il ricorrente, interpretare erroneamente il bando come contenente una soglia escludente determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento per ricercatori a tempo indeterminato; e ciò non soltanto è irragionevole, ma anche contrario allo stesso bando che è stato emesso vista «la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 24, commi 5 e 6». In altri termini, una soglia minima richiesta dal bando avrebbe l’effetto di privare di valore l’Abilitazione scientifica nazionale, poiché l’art. 1 del Bando se così interpretato, individuerebbe dei limiti più stringenti di quelli previsti per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale; si sarebbero scelti due soli dei tre parametri previsti per l’abilitazione nazionale;
2) Vizio di interpretazione abnorme – violazione e falsa applicazione del bando di concorso: il requisito quantitativo della pubblicazione di n. 4 articoli in riviste di classe A – non qualificato come requisito/valore soglia a pena di esclusione – è indicato in bando solo quale criterio di mera valutazione e non può assurgere inopinatamente al ruolo di soglia escludente;
3) Violazione e falsa applicazione del decreto 7/06/2016 n. 120 MIUR – disparita’ di trattamento – violazione e falsa applicazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost; violazione principi di legalità buon andamento ed imparzialità – sui criteri valutativi che non assurgono a soglia minima per l’ammissione: il Decreto 7 giugno 2016, n. 120 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca prevede, all’Allegato D, che ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri siano almeno pari al “valore soglia” in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c)» e cioè «a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti”. Secondo la normativa che disciplina il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per ottenere una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica i candidati devono, quindi, superare o eguagliare due parametri su tre, mentre lo stesso candidato – secondo l’interpretazione del Bando che sembrerebbe emergere dal Decreto rettorale impugnato – per ottenere una valutazione positiva, dovrebbe superare il ben più stringente criterio del conseguimento di due specifici parametri su due. Nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad un articolo pubblicato su rivista di classe A, aveva anche dimostrato il possesso di tre pubblicazioni di tipo monografico, andando ben oltre il requisito richiesto (1 monografia), senza che gli atti impugnati abbiano considerato che, articolate monografie pertinenti al settore (ed apprezzate dalla Commissione a livello qualitativo) non possono essere comparate ad articoli, sia pure pubblicati su riviste di classe A; i criteri del bando devono essere proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi, pertanto, se non proporzionati, in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito;
4) Eccesso di potere, arbitrarieta’ del giudizio espresso dalla Commissione – incompetenza della commissione: nel verbale di chiarimenti dell’8 luglio 2019, la Commissione ha confermato di aver espresso un giudizio complessivo positivo avendo apprezzato l’intensità, la continuità nonché il buon livello qualitativo attività scientifica svolta dal candidato su tematiche coerenti con il settore scientifico IUS 12; secondo quanto stabilito nell’art. 8 del Regolamento, alla Commissione non è assegnato nessun compito in ordine alla valutazione del superamento di una eventuale “soglia minima” e, anzi, nella sua valutazione deve considerare i vari titoli elencati nell’art. 8, comma 2 – l’attività didattica, la produzione scientifica congruente e le altre attività universitarie – in un quadro di ampia valutazione del complessivo profilo curriculare dello studioso.
3. Si è costituita in giudizio – insieme al MIUR – l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, la quale, nella relazione redatta dal Dipartimento competente, si oppone all’accoglimento del ricorso evidenziando, in particolare, che la proposta di chiamata da parte del Dipartimento contiene anche – oltre alla indicazione del settore concorsuale di pertinenza e alla attività che dovrà essere svolta dal vincitore una volta assunto in servizio – la specificazione degli “indicatori per l’analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione” (ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamati dei docenti).
4. Con successiva nota prodotta in data 10.2.2020 il MIUR ha eccepito la propria estraneità alla materia del contendere.
5. Con ordinanza n. 1004 del 17.2.2020 la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. In vista di essa l’Ateneo resistente ha prodotto una ulteriore relazione difensiva ed il ricorrente ha depositato memoria conclusionale nel termine di cui all’art. 73 c.p.a..
7. L’udienza si è quindi tenuta mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, dei soli magistrati componenti il Collegio, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
8. L’odierna controversia verte sulla portata della clausola di cui all’art. 1 del Bando e sugli effetti da ricondurre ad essa, laddove contempla, tra i criteri di valutazione individuali dei candidati per il ruolo di docenza in oggetto, il possesso di almeno 4 pubblicazioni su riviste di classe A.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, che il ricorso in esame è ammissibile in quanto il requisito in contestazione è esplicitato nell’ambito dell’art. 1 del bando, non tra i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, bensì quale elemento che la Commissione era chiamata a tenere presente tra gli “…indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico”, in relazione ai quali “verranno applicati i seguenti criteri di valutazione individuale:
– Una consolidata esperienza di ricerca, di rilievo anche internazionale, sui diversi temi del diritto tributario;
– Tra le pubblicazioni presentate per la valutazione almeno 1 (una) deve essere di taglio monografico e almeno 4 (quattro) devono essere pubblicate su riviste di fascia A, secondo le liste predisposte dall’Anvur per l’area Cun 12[…]”.
Il carattere decisivo ovvero “escludente” della previsione del bando relativa al possesso di almeno quattro articoli in classe A costituisce l’oggetto dell’odierna controversia.
In un’ottica ispirata al principio del “clare loqui” della legge concorsuale ed al principio della buona fede e del legittimo affidamento nel rapporto tra l’Amministrazione ed i soggetti privati destinatari della sua azione (principi, in generale, desumibili dall’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, con particolare riguardo al concetto della “trasparenza”, ivi menzionato), deve ritenersi dirimente la circostanza che la prescrizione relativa alle “almeno” n. 4 pubblicazioni in riviste di classe A era inserita tra i “criteri di valutazione individuale” e non tra i requisiti di ammissione. Ciò significa che la clausola in discorso, comunque soggetta ad interpretazione nel suo corretto significato e nei suoi effetti, non ha impedito la partecipazione del ricorrente al concorso, la sua valutazione da parte della Commissione nonché, prima dell’intervento correttivo del Rettore di cui al D.R. n. n. 1899/2019 del 20 giugno 2019, la declaratoria, ad opera della Commissione nominata, della sua idoneità di studioso in grado di assumere il ruolo di professore di seconda fascia per il settore scientifico e l’attività didattica dedotte nel bando.
Da tali elementi e, per “facta concludentia”, in base alla stessa condotta complessivamente tenuta dall’Università, si evince che la disposizione del bando (art. 1) oggi in discussione non atteneva ai requisiti di ammissione e non poteva, perciò, assumere portata direttamente “escludente”, il che induce il Collegio a negare che vi fosse, in capo al prof. [#OMISSIS#], alcun onere di immediata impugnazione della clausola del bando “in parte qua”. Infatti l’effettiva lesività di essa, ai fini della nomina del ricorrente al professore associato, si è rivelata pienamente soltanto dopo una prima valutazione della Commissione, all’esito al procedimento per cui è causa, quando, peraltro, sono anche emerse talune criticità e profili di non piena condivisione tra le conclusioni della Commissione e quanto ritenuto, invece, dal Rettore in sede di definitiva approvazione degli atti concorsuali.
Deve pertanto ritenersi che la disposizione del bando poteva e doveva essere impugnata dall’interessato a partire dal momento in cui egli ha avuto la cognizione del provvedimento finale (Decreto Rettorale n. 3579/2019 del 20 novembre 2019) con cui l’Università ha ritenuto di determinare la chiusura della procedura selettiva in oggetto, senza nomina di alcun vincitore.
Il ricorso, pertanto, può ritenersi tempestivo ed ammissibile.
9. Venendo all’esame del merito del ricorso, il Collegio lo ritiene fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Non può negarsi che nella definizione dei criteri di valutazione dei candidati ad un posto di professore universitario di II fascia, l’Università disponga di margini discrezionali di manovra al fine di individuare, al momento della stesura del bando, criteri ed elementi di particolare qualificazione in base ai quali il curriculum dello studioso dovrà essere valutato.
Va però anche tenuto presente che l’abilitazione scientifica nazionale, nei concorsi per docenti, costituisce oggi un titolo imprescindibile che il candidato deve possedere per poter prendere parte alla procedura di chiamata indetta dal singolo Ateneo ed è, nel contempo, un indicatore della sua qualificazione scientifica, in quanto comporta la già avvenuta disamina del suo profilo di studioso ad opera di una Commissione nazionale di esperti nel settore concorsuale pertinente che, concedendo l’abilitazione, dimostra di avere ritenuto che il candidato abilitato abbia ottenuto “…risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.” (art. 3, comma 1, D.M. n. 120 del 2016). Inoltre, la valutazione dei titoli e della pubblicazioni in sede di procedura abilitativa ASN, ove conclusasi con esito positivo, comporta il riconoscimento “[…] per le funzioni di professore di seconda fascia, [del]la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.”.
Dovendo necessariamente trovare una loro armonizzazione le due fasi o, meglio i due procedimenti autonomi ma collegati che conducono al reclutamento dei docenti universitari – vale a dire la procedura abilitativa nazionale, da un lato e la procedura selettiva “ad hoc” indetta dal singolo Ateneo, dall’altro – deve ritenersi che l’Ateneo può certamente individuare, nella sua autonomia, in sede regolamentare, speciali indicatori per l’analisi di merito del curriculum scientifico, “…compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione” (vedi, in tal senso, l’art. 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamati dei docenti); deve però anche ritenersi che la stessa Amministrazione universitaria, nell’esercizio di tale potere tecnico-discrezionale, debba mantenersi entro limiti di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da far sì che il criterio valutativo sia effettivamente proporzionato in rapporto al risultato che la procedura selettiva ha di mira (risultato legato alla fascia di docenza, all’attività didattica da espletare, alle funzioni da assumere specificamente ecc.) e che, nel contempo, non sia talmente selettivo ed “assoluto”, da porre sostanzialmente nel nulla il titolo abilitativo “a monte” già posseduto dal candidato a comprova della maturità scientifica già posseduta e dimostrata.
10. Come da ultimo rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione VI del 14 ottobre 2019, n. 6972, deve osservarsi “…il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (cfr. Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098)”
Sebbene la pronuncia citata faccia riferimento ad un requisito di partecipazione e non ad un criterio di valutazione, la massima, invero, è del tutto pertinente alla specie, dove un criterio di valutazione individuale è stato di fatto convertito dal bando e, in ogni caso, interpretato dall’Amministrazione come una vera e propria “condicio sine qua non” per l’attribuzione del posto di professore di II fascia.
In effetti il criterio delle “almeno 4 pubblicazioni in riviste di classe A” non risulta proporzionato rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire e si risolve, pertanto, in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Non si comprende in effetti e non appare oggettivamente giustificata la ragione per cui l’Università resistente (in primo luogo il competente Dipartimento) abbia inteso connotare, nell’ambito dell’eterogena serie di titoli e pubblicazioni da valutare, il numero degli articoli in discorso come requisito curriculare minimo e decisivo per poter essere nominato professore di seconda fascia. Non si comprende cioè, in relazione al posto messo a bando, l’enfatizzazione massima di un singolo elemento di valutazione, richiesto in modo tale da rendere poi recessiva la valutazione globale della Commissione, che era stata complessivamente del tutto positiva per il candidato.
Appare opportuno, al riguardo, trascrivere di seguito il giudizio della Commissione espresso nel verbale n. 3 (doc. 4 ric.): “VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) Il candidato mostra un profilo curriculare dal quale emerge una intensa e continuativa attività didattica ed una continuativa attività di ricerca complessivamente di buona qualità relativa al settore scientifico IUS 12 Diritto tributario. L’attività di ricerca testimonia un’ottima competenza tecnica e un significativo impegno, seppure con un approccio metodologico che porta a privilegiare questioni tecnico-applicative, affrontate in molti scritti pubblicati su riviste di media rilevanza editoriale. Il Candidato presenta due lavori di taglio monografico, ma solo un articolo pubblicato su rivista di fascia A, secondo le liste predisposte dall’Anvur per l’area Cun 12, e pertanto si attesta al di sotto della soglia minima richiesta dal Bando. Il giudizio complessivo è buono.”.
Ne consegue che l’unica criticità evidenziata dai valutatori ha riguardato il carattere isolato dell’articolo pubblicato su una rivista di fascia A, elemento che però andava comunque collocato, in un quadro di giustizia e completezza della valutazione, all’interno di un complessivo profilo curriculare che mostrava, per avviso degli stessi commissari (e già in precedenza in forza della valutazione favorevole ottenuta dal prof. [#OMISSIS#] in sede di ASN), una piena maturità scientifica ed adeguatezza all’assunzione del ruolo di associato.
Peraltro è lo stesso Regolamento universitario di cui al D.R. 2576/17 a dare rilievo, nell’art. 8 (dedicato alle “procedure selettive e valutative di chiamata di professori di I e di II fascia ex artt. 18 e 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010”) ai seguenti criteri valutativi: “…Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: – attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando; – altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi; – i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza; – attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.”. In altri termini: è vero che il Regolamento citato non esclude la possibilità di assegnare un peculiare rilievo a singoli elementi o standard di particolare qualificazione, ma nella disposizione regolamentare citata (art. 8, comma 2) si scorge agevolmente una “ratio” che è collegata alla necessità di un giudizio complessivo e articolato sul profilo complessivo dello studioso, con disamina che si estende a didattica, produzione scientifica, altre attività universitarie.
Un siffatto giudizio globale viene ad essere paralizzato dalla previsione del bando oggi impugnata che si incentra su un singolo requisito curriculare rendendolo decisivo, in quanto lo fa operare come una sorta di ingiustificata “soglia minima”.
Il carattere “eccessivo” e sproporzionato della previsione deriva anche dal fatto che essa finisce per incentrare la valutazione su un elemento “estrinseco” legato alla sede editoriale dell’articolo, anziché, come dovrebbe essere, al suo valore scientifico (non necessariamente minore soltanto perché pubblicato su riviste non di prima fascia ma comunque a carattere scientifico).
11. In conclusione il ricorso proposto dal dott. [#OMISSIS#] deve trovare accoglimento e, pertanto, deve annullarsi in parte qua l’art. 1 del bando (limitatamente alla parte in cui ha previsto il possesso di almeno 4 articoli in riviste di classe A come requisito curriculare minimo) ed il decreto rettorale finale, con conseguente illegittimità dell’esito del concorso, in quanto conclusosi con la chiusura della procedura senza nomina di alcun vincitore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. – in base al quale il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, è abilitato a disporre “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese” – il Collegio ordina alla medesima Commissione già incardinata di provvedere al riesame del ricorrente, che dovrà svolgersi in termini coerenti con le valutazioni già espresse sul profilo complessivo del medesimo, tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione previsti dal bando e dal regolamento di Ateneo, ai fini della assunzione del ruolo di professore associato oggetto del concorso.
Si precisa, in tal senso, che, per l’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia, il numero di articoli in riviste di classe A potrà costituire solo uno dei vari elementi da valorizzare, tenuto conto dell’intero curriculum ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo, ma senza alcun ruolo prevalente o dirimente ai fini del giudizio finale (non potrà cioè più costituire una soglia minima per l’accesso al posto).
Quanto, infine, alla posizione del MIUR se ne deve affermare l’estraneità rispetto alla presente materia del contendere, che riguarda una procedura concorsuale interamente gestita dall’Università resistente, senza che vi sia stata impugnazione di atti ministeriali presupposti, neanche a caratter