Nell’ambito di una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di II fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio accoglie la censura della candidata ricorrente secondo cui il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura era illegittimo per violazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 nella parte in cui tale disposizione preclude la partecipazione al concorso a coloro che abbiano “prestato servizio” nell’ultimo triennio presso l’Università, avendo il vincitore del concorso ottenuto più incarichi presso la medesima Università come professore a contratto. Il Tribunale amministrativo, nell’annullare tale decreto, accoglie l’orientamento pretorio più restrittivo in merito all’interpretazione della locuzione “prestazione di servizio” presso la medesima università: così facendo, lo stesso ha valorizzato l’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 18, comma 4 e ha ritenuto che il legislatore, al fine di attuare il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, abbia espresso la chiara intenzione di favorire, almeno per una quota delle risorse assunzionali, gli scambi culturali tra università, precludendo la partecipazione ai concorsi riservati agli esterni a tutti coloro che “hanno avuto rapporti con l’Università e che, pertanto, potrebbero astrattamente ricevere un trattamento preferenziale nell’ambito della procedura competitiva“, tra i quali devono essere senz’altro inclusi i professori a contratto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3626, contra Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2020, n. 2175; 6 marzo 2019, n. 1561; 29 novembre 2018, n. 7155, secondo cui, valorizzando invece l’interpretazione sistematica ed evolutiva dell’art. 18, comma 4, in attuazione del principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici per concorso, coloro che, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio per la stessa Università in forza di contratti per l’attività di insegnamento, possono partecipare alle procedure selettive di cui all’articolo 18, comma 4).
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 3 agosto 2020, n. 1510
Procedura valutativa - art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 - partecipazione al concorso riservato agli esterni da parte di coloro che hanno ottenuto contratti di insegnamento presso la medesima Università
N. 01510/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Celant, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 3;
contro
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, e Università degli studi di Milano Bicocca, in persona del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano Bicocca n. 17943, prot. n. 41700/19, del 29 maggio 2019, con cui si decreta la chiamata del dottor -OMISSIS- per il ruolo di professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED-36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge n. 240 del 2010;
– di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali, in particolare della relazione riassuntiva della Commissione giudicatrice, prot. n. 41230/19 del 28 maggio 2019, con i verbali ad essa allegati, e di tutte le singole valutazioni della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e la memoria di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa, in particolare i documenti depositati dalle parti, e le memorie e le repliche della ricorrente e dell’Università degli studi di Milano Bicocca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e viste le note di udienza depositate in data 19 giugno 2020 dal difensore della ricorrente, avvocato [#OMISSIS#] Celant, il quale deve considerarsi presente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 17327 del 22 novembre 2018 l’Università degli studi di Milano Bicocca ha indetto, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per il settore concorsuale 06/I1- Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e per il profilo scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia.
Alla procedura selettiva hanno partecipato cinque candidati.
Con decreto rettorale n. 17525 del 26 febbraio 2019 l’Università ha nominato la Commissione giudicatrice la quale, nella seduta del 10 maggio 2019, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell’attività didattica dei candidati.
In data 24 maggio 2019, previa rinuncia di due candidati, si è svolta la prova pratica.
Dalla relazione riassuntiva della Commissione giudicatrice, prot. n. 41230/19 del 28 maggio 2019, è risultato idoneo, per la copertura del posto di professore di seconda fascia, il dottor -OMISSIS-.
Con decreto rettorale n. 17943 del 28 maggio 2019, protocollato in data 29 maggio 2019 con il n. 41700, l’Università degli studi di Milano Bicocca ha approvato gli atti della procedura valutativa ed ha effettuato la chiamata del dottor -OMISSIS- nel ruolo di professore di seconda fascia.
1.1. La dottoressa -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva e di chiamata del professor -OMISSIS- per i seguenti motivi:
a) con il primo motivo di ricorso ha eccepito la violazione dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dell’articolo 2, comma 2, della lex specialis, nella parte in cui precludono la partecipazione al concorso di coloro che abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, in quanto il dottor -OMISSIS- ha svolto, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, attività didattica a contratto dall’anno accademico 2014/2015 all’anno accademico 2018/2019;
b) con il secondo motivo di ricorso ha dedotto i vizi di travisamento dei presupposti e di difetto di istruttoria nonché di motivazione carente, illogica e contraddittoria nella fase di valutazione dei candidati, con particolare riferimento alla prova didattica svolta dalla ricorrente ed alla comparazione valutativa dell’attività didattica e dell’attività clinico-assistenziale della ricorrente e del dottor -OMISSIS-.
La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’Università degli studi di Milano Bicocca a disporre la sua chiamata come professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) per il settore scientifico della Diagnostica per immagini e radioterapia.
1.2. Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
1.3. Ha resistito al ricorso l’Università degli Studi di Milano Bicocca ed ha dedotto:
a) in relazione al primo motivo, che l’esclusione dai concorsi riservati ai candidati esterni non riguarderebbe i professori a contratto, <>;
b) in relazione al secondo motivo, che la Commissione avrebbe correttamente applicato i criteri di selezione individuati nel bando di concorso e dalla stessa specificati.
1.4. I controinteressati, ai quali il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo p.e.c. in data 11 luglio 2019, non si sono costituiti in giudizio.
1.5. Con ordinanza n. 1085 del 13 settembre 2019 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente per mancanza del necessario requisito del periculum in mora.
1.6. In vista della trattazione del merito del giudizio, sia la ricorrente che l’Università degli studi di Milano Bicocca hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, c.p.a..
Nella memoria depositata in data 19 maggio 2020 l’Università ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, in quanto la ricorrente non ha impugnato il decreto rettorale del 20 settembre 2019, n. 18389, con il quale il professor -OMISSIS- è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nonché la sua comunicazione all’interessato e la certificazione dell’avvenuta presa di servizio, avvenuta in data 1 ottobre 2019.
1.7. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve essere affrontata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, formulata dall’Università degli studi di Milano Bicocca.
Essa è infondata.
Nel decreto rettorale del 20 settembre 2019, n. 18389, si dà espressamente atto che la chiamata del professor -OMISSIS- è stata adottata in attuazione dell’ordinanza del 13 settembre 2019, n. 1601, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente: nell’articolo 2 della parte dispositiva del decreto è infatti disposto che <>.
In ogni caso risulta che il decreto rettorale del 20 settembre 2019, n. 18389, non è stato comunicato alla ricorrente, la quale è venuta a conoscenza dello stesso e della certificazione della presa di servizio del professor -OMISSIS- dell’1 ottobre 2019 solo con il deposito dei documenti effettuato dall’Università in data 7 aprile 2020.
Pertanto, alla data odierna, considerati i termini di sospensione per la notificazione dei ricorsi previsti dall’articolo 84, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 36, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, la ricorrente non risulta comunque decaduta dai termini per impugnare i predetti atti.
3. Il Collegio deve escutere con priorità il primo motivo di ricorso, relativo alla legittimazione del concorrente individuato quale vincitore a partecipare alla procedura di selezione in oggetto.
3.1. Ai fini dell’individuazione della norma applicabile al caso di specie, è necessario ripercorrere l’evoluzione normativa in punto di concorsi universitari riservati ai docenti esterni, i quali costituiscono una modalità di assunzione dei professori di ruolo alternativa e quantitativamente più ristretta rispetto a quella ordinaria dei concorsi universitari aperti alla partecipazione di tutti i docenti in possesso del titolo abilitativo, di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che <>.
L’articolo 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, con personale docente, ricercatori universitari o con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali <>.
L’articolo 1, comma 338, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, <>, ha aggiunto all’articolo 23, comma 4, la proposizione avversativa <>.
3.2. La giurisprudenza ha assunto orientamenti contrastanti in merito all’interpretazione della locuzione <> presso la medesima università, ritenuta ostativa alla partecipazione ai concorsi universitari riservati agli esterni.
L’orientamento formatosi antecedentemente alla riforma dell’articolo 23, comma 4, valorizzando l’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 18, comma 4, ritiene che il legislatore, al fine di attuare il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, avrebbe espresso la chiara intenzione di favorire, almeno per una quota delle risorse assunzionali, gli scambi culturali tra università, precludendo la partecipazione ai concorsi riservati agli esterni a tutti coloro che <>, tra i quali devono essere senz’altro inclusi i professori a contratto, (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 agosto 2016, n. 3626).
Detto orientamento è rimasto immutato anche in seguito alla modificazione dell’articolo 23, comma 4, il quale non solo non potrebbe essere qualificato come norma di interpretazione autentica ma integrerebbe l’articolo 18, comma 4, limitatamente agli effetti finanziari della procedura selettiva e non a quelli ostativi alla partecipazione (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 dicembre 2018, n. 6847).
In seguito alla novella legislativa i contratti di insegnamento stipulati dalle università possono essere da queste utilizzati, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale volto a preservare la loro spiccata autonomia normativa, finanziaria, didattica e di ricerca, al fine di regolare, in aumento o in diminuzione, le risorse proprie da vincolare all’assunzione dei professori esterni di prima e di seconda fascia, secondo il sistema dei c.d. <>, attuando in tal modo la scelta organizzativa di favorire la chiamata in ruolo di professori esterni o, in alternativa, quella di sottoscrivere contratti di insegnamento per ciascun anno accademico.
E tuttavia, in mancanza di un’espressa e contraria volontà del legislatore di ampliare la platea dei soggetti legittimati a partecipare alle procedure selettive riservate agli esterni, deve ritenersi che la mera confluenza delle risorse in precedenza destinate ai contratti di insegnamento in quelle da vincolare alla chiamata in ruolo dei professori esterni non sia, di per se stessa, idonea ad espungere dal meccanismo ostativo alla partecipazione i professori a contratto.
In seguito alla modificazione dell’articolo 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010 si è formato un orientamento di segno contrario il quale, valorizzando l’interpretazione sistematica ed evolutiva dell’articolo 18, comma 4, ha ritenuto che, in attuazione del principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici per concorso, coloro che abbiano, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, prestato servizio per la stessa Università in forza di contratti per l’attività di insegnamento possono partecipare alle procedure selettive di cui all’articolo 18, comma 4 (Consiglio di Stato, sezione VI, 30 marzo 2020, n. 2175; 6 marzo 2019, n. 1561; 29 novembre 2018, n. 7155).
Secondo tale orientamento, la novella legislativa di cui all’articolo 1, comma 338, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sarebbe stata adottata allo scopo di ampliare sia la disponibilità finanziaria per la chiamata in ruolo dei professori esterni sia la partecipazione dei professori a contratto ai concorsi riservati ai professori esterni.
3.3. Il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento tradizionale, in base al quale è preclusa la partecipazione ai concorsi per l’assunzione in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia riservati agli esterni a coloro che abbiano stipulato contratti di insegnamento con l’Università nel triennio antecedente al bando.
3.4. In primo luogo, l’elemento soggettivo ostativo, siccome riferito alla categoria dei <>, include tutti i soggetti che, indipendentemente dal titolo, abbiano instaurato con l’Università un rapporto di servizio e che perciò risultano inseriti in via continuativa nell’organizzazione amministrativa e sono tenuti ad osservare gli obblighi volti ad assicurare il buon andamento dell’attività amministrativa e la realizzazione del fine pubblicistico al quale essa è preordinata.
Con decreto rettorale n. 12003 del 21 maggio 2012 l’Università degli studi di Milano Bicocca ha adottato il <>, il quale, all’articolo 11, comma 4, dispone che i titolari degli incarichi di insegnamento <<…sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività stabilito dalla Struttura, lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame per la verifica del profitto degli studenti per tutte le sessioni relative all’anno accademico per il quale è stato conferito l’incarico, il ricevimento e l’assistenza degli studenti. Si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l’indicazione del tema trattato. Possono, inoltre, far parte delle Commissioni giudicatrici dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell’anno accademico di riferimento e partecipano alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo>>.
Osserva il Collegio che, in base alle norme fissate dalla stessa Università, i professori a contratto risultano inseriti in via continuativa, sia pure per la durata del contratto coincidente con quella dell’anno accademico per il quale è stipulato, nell’organizzazione amministrativa e svolgono, nell’interesse dell’Università, attività didattiche e scientifiche sostanzialmente coincidenti con quelle svolte dai professori di ruolo.
Come già evidenziato dal Consiglio di Stato, la ratio dell’articolo 18, comma 4, discende direttamente dal principio costituzionale di imparzialità dell’amministrazione e si sostanzia nella promozione degli scambi culturali con altri atenei, al fine di preservare l’attività didattica e scientifica da eventuali rischi di autoreferenzialità, per cui il rapporto di servizio, qualificato dalla norma come ostativo alla partecipazione, deve essere interpretato nella sua massima accezione, includendovi tutti i rapporti che, a qualsiasi titolo, siano instaurati con l’Università (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 agosto 2016, n. 3626).
3.5. In secondo luogo, la modificazione della disciplina dei contratti per attività di insegnamento, introdotta dall’articolo 1, comma 338, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non è idonea ad incidere in senso riduttivo sulle cause ostative alla partecipazione ai concorsi riservati agli esterni: in base al principio generale enunciato nell’articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con il disegno di legge di bilancio possono essere infatti introdotte solo disposizioni con effetto finanziario e non possono essere previste norme di carattere ordinamentale o organizzatorio.
Con la modificazione dell’articolo 23, comma 4, il legislatore ha dunque inciso esclusivamente sulle modalità di calcolo delle risorse da vincolare alla chiamata dei professori esterni e non sulla norma che preclude la partecipazione alla procedura selettiva di una determinata categoria di soggetti.
Il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici per concorso, di cui il favor partecipationis e la par condicio competitorum rappresentano dei corollari, ben può, d’altro canto, a fronte di peculiari esigenze di interesse pubblico, subire delle limitazioni ragionevoli per favorire la realizzazione di altri principi di pari rango costituzionale, quali quello enunciato dall’articolo 97 della Costituzione (Corte costituzionale, 27 febbraio 2020, n. 36; 28 gennaio 2020, n. 5; 2 marzo 2018, n. 40).
3.6. In terzo luogo, la norma che consente di computare anche i professori a contratto nella quota del quinto delle risorse da destinare all’assunzione di professori esterni è posta nell’interesse delle Università, siccome ampliativa delle loro facoltà assunzionali, e non già nell’interesse della categoria dei professori a contratto, alla quale è preclusa la partecipazione ad una peculiare e ristretta tipologia di concorsi e non ai concorsi ordinari per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia, di cui all’articolo 18, comma 1.
L’estensione della partecipazione ai concorsi riservati agli esterni anche ai professori a contratto non li compenserebbe, inoltre, della perdita delle risorse destinate alla loro retribuzione, dal momento che le università esercitano ampi poteri discrezionali anche nella scelta della tipologia dei moduli di insegnamento da adottare: se infatti l’assunzione in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia deve essere perseguita in via tendenziale e prioritaria anche con lo strumento dei concorsi riservati esclusivamente ai candidati esterni, non è escluso che, in particolari situazioni ambientali o per assicurarsi la collaborazione da parte di professionalità infungibili, le università decidano di destinare parte delle proprie risorse agli insegnamenti a contratto anziché alla copertura degli organici con professori esterni, attesa la disponibilità della quota di riserva per l’assunzione di esclusiva di candidati esterni (T.a.r. Piemonte, sezione I, 1 agosto 2019, n. 889).
3.7. In quarto luogo, la ratio sottesa al divieto di partecipazione dei professori a contratto, che è principalmente quella di consentire alle università di avvalersi di competenze professionali provenienti da differenti contesti culturali, oltre che quella di assicurare l’imparzialità nella valutazione dei candidati, non può essere pienamente perseguita con l’applicazione dell’istituto generale del conflitto di interessi di cui all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’obbligo di segnalare le situazioni generatrici di potenziali [#OMISSIS#] di interessi è infatti uno strumento di tutela volto a prevenire possibili imparzialità nella valutazione dei candidati, che opera nel rapporto intersoggettivo tra commissari e candidati, mentre la condizione ostativa alla partecipazione, posta dall’articolo 18, comma 4, per tassative categorie di candidati, opera innanzitutto nell’ottica collettiva e promozionale degli scambi culturali tra atenei.
3.8. Per tutte le ragioni evidenziate, il Collegio ritiene che, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, ai professori a contratto sia preclusa la partecipazione alle procedure selettive riservate agli esterni.
4. Dall’applicazione del predetto criterio ermeneutico discende la fondatezza del primo motivo del ricorso.
4.1. L’articolo 2, comma 2, del bando di concorso del 22 novembre 2018, in conformità alla fonte primaria, dispone che sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che <>.
4.2. Il candidato -OMISSIS- non ha indicato nella propria domanda di partecipazione di aver sottoscritto contratti di insegnamento con l’Università degli studi di Milano Bicocca nei tre anni antecedenti all’indizione della procedura valutativa e tuttavia ha allegato alla stessa il curriculum dell’attività scientifica e didattica, dal quale risulta che, sin dall’anno accademico 2004-2005, ha sottoscritto contratti di insegnamento con l’Università degli studi di Milano Bicocca a titolo gratuito e che, per quanto rileva ai fini della sussistenza del requisito ostativo, negli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 ha ricoperto l’incarico di docente a contratto sia nel Corso di laurea di magistrale in Medicina e Chirurgia che nella Scuola di specializzazione in Medicina nucleare.
4.3. L’ammissione al concorso riservato agli esterni del dottor -OMISSIS-, il quale risulta aver svolto una sostanziosa attività di docenza a contratto presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) dell’Università degli studi di Milano Bicocca nei tre anni antecedenti all’emanazione del bando, è dunque illegittima per violazione dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dell’articolo 2, comma 2, del bando di concorso del 22 novembre 2018.
4.4. Deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso.
5. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso deriva l’improcedibilità del secondo motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, in particolare per il profilo che attiene alle censure sulla comparazione valutativa dell’attività didattica e dell’attività clinico-assistenziale della ricorrente e del dottor -OMISSIS-.
6. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca n. 17943 del 28 maggio 2019, prot. n. 41700/19, del 29 maggio 2019, con il quale è stata approvata la chiamata del professor -OMISSIS-, e tutti gli atti ad esso prodromici e conseguenti, limitatamente alla posizione dello stesso.
7. La ricorrente ha domandato la tutela in forma specifica mediante condanna dell’Università alla sua chiamata come professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) per il settore scientifico della Diagnostica per immagini e radioterapia.
La domanda è inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240 del 2010, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia deve infatti avvenire in seguito alla formulazione di una valida proposta di chiamata del concorrente da parte del Dipartimento e della sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio pertanto, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, non può pronunciarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente, in quanto ha ad oggetto un potere discrezionale che l’Università non ha esercitato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico delle Amministrazioni costituite in giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, mentre devono essere compensate tra la ricorrente e i controinteressati, attesa l’estraneità degli stessi all’ammissione del concorrente alla procedura selettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca n. 17943 del 28 maggio 2019, prot. n. 41700/19 del 29 maggio 2019, e tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti relativi alla posizione del dottor -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Milano Bicocca a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed i controinteressati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Giordano
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/08/2020