TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 luglio 2020, n. 8578

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di I fascia, rilevanza del possesso di brevetti rispetto all'innovatività della ricerca scientifica.

Data Documento: 2020-07-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura valutativa per l’ammissione all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, il ricorrente non conseguiva l’abilitazione poiché, secondo la commissione, il contributo del candidato alle attività di ricerca e sviluppo era giudicato non ancora sufficiente in relazione alla procedura di abilitazione per lo specifico settore scientifico disciplinare (Meccanica del volo), in particolare perché le pubblicazioni non sono ritenute particolarmente innovative. Il ricorrente ha lamentato l’erroneità e illogicità di tale valutazione, dal momento in cui lo stesso era anche in possesso di brevetti registrati in quindici anni di lavoro, riconosciuti come “eclatanti”. Il Giudicante ha però rilevato la non censurabilità delle valutazioni di merito espresse da quattro commissari su cinque, dal momento in cui le stesse non presenterebbero vizi sotto nessun profilo sintomatico di eccesso di potere, stante la non influenza della mancata valutazione di ulteriori titoli oltre quelli riconosciuti (ossia i menzionati brevetti), in quanto il giudizio negativo non è comunque dipeso dal numero dei titoli, ma piuttosto dall’assenza di altro requisito che non sarebbe venuta meno, ovverosia l’innovatività del contributo scientifico. 
Il Giudice ha quindi sottolineato che il possesso di brevetti non ha un rilievo automatico sul piano scientifico, poiché riguarda soprattutto la possibilità di utilizzazione di certi ritrovati, ma di per sè non è sintomo di una contributo rilevante sul piano della conoscenza, posto che andrebbe comunque verificato quale reale utilizzazioni hanno avuto i brevetti sul piano industriale.

Contenuto sentenza

N. 08578/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02210/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Gili, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Drusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Da Palestrina 63;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Creta Prof. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I Fascia – settore concorsuale 09/A1 –con riguardo alla domanda presentata dal Prof. Gili nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 29 luglio 2016, n. 1532, reso noto, tramite pubblicazione on line nella sezione del sito web dedicato all’ASN, in data 1 dicembre 2017);
del verbale n. 1 della seduta del 10 novembre 2016, nell’ambito della quale la Commissione ha determinato i criteri per la valutazione dei candidati all’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nella parte che possa interessare;
del verbale n. 3 (relativo alla seduta del 23 ottobre 2017), nell’ambito del quale i membri della Commissione hanno proceduto all’analisi di alcuni dei candidati a professore universitario di seconda fascia e di prima fascia, tra cui il Prof. [#OMISSIS#] Gili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professore associato in Meccanica del Volo, faceva domanda di ammissione all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia.
La Commissione, riunita in via telematica, esaminava la posizione del ricorrente nella seduta del 23.10.2017 insieme ad altri tredici candidati nel corso di un’ora e mezza e superava tutti gli indicatori.
Infatti, per lo specifico settore scientifico disciplinare erano richiesti n. 12 articoli nell’ultimo decennio e 142 citazioni, oltre ad un indice Hirsch di 7 ed il ricorrente aveva pubblicato n. 13 articoli, riportava 156 citazioni ed eguagliava l’indice di Hirsch, previsto per i settori bibliometrici.
Inoltre superava il numero di titoli richiesto dalla commissione che aveva indicato, come previsto dall’art. 6, del DM 120/2016, nove tipologie di titoli affermando che ai fini dell’abilitazione fosse sufficiente possedere almeno tre titoli tra quelli indicati, mentre al ricorrente ne sono stati riconosciuti quattro.
Ciò nonostante il ricorrente non conseguiva l’abilitazione poiché secondo la commissione il contributo del candidato alle attività di ricerca e sviluppo era giudicato non ancora sufficiente in relazione a questa procedura di abilitazione.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 97 cost. e degli artt. 3, 5 e 6 DM 120/2016. Oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà manifesta con i criteri precedentemente assunti dalla commissione.
Innanzitutto viene contestata la valutazione dei titoli posseduti dal candidato anche se quelli riconosciuti erano comunque superiori al limite minimo posto dalla commissione.
Con riferimento al titolo di cui alla lettera a Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, la Commissione ha espresso un giudizio negativo per la genericità della dichiarazione. Ma il ricorrente aveva affermato la partecipazione a quasi tutti i Congressi in cui ha presentato lavori a partire dalla data di assunzione al Politecnico (15 maggio 1983) a fino a tutto il 2008 per cui la dichiarazione è un po’ generica ma il titolo non è inesistente.
Quanto al titolo di cui alla lettera b Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale, la Commissione non lo ha riconosciuto perché l’attività documentata è stata svolta più di dieci anni fa e sulle altre attività non vi è riscontro sul ruolo di coordinamento o direzione. Il titolo che risultava risaliva a più di dieci anni fa ma non a più di quindici che è il limite temporale da tener presente per gli aspiranti professori alla prima fascia ai sensi del DM 120/2016 e di quanto previsto dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 a p. 5.
In relazione al titolo di cui alla lettera c Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, la Commissione non ha riconosciuto la convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e la Nautilus Spa come utile per integrare il titolo perché trattavasi di ricerca in convenzione. Ma il diniego poteva essere motivato con la modesta qualità del partner non per il fatto di essere una ricerca in convenzione altrimenti un professore a tempo pieno non avrebbe mai potuto soddisfare tale requisito.
Passando al titolo di cui alla lettera h Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore), la Commissione non ha tenuto conto del possesso di brevetti che erano stati riconosciuti come eclatanti.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 D.M. 120/2016 e dell’art. 16, terzo comma, L. 240/2010.
Il ricorrente ha superato tutti gli indicatori previsti dalla norma e gli sono stati riconosciuti 4 titoli anche se alla luce del motivo precedente ne possiede 7 titoli.
Nonostante tale premessa positiva la Commissione ha tuttavia ritenuto non sufficientemente matura la produzione scientifica dell’istante.
Per motivare ciò la Commissione nel giudizi conclusivo ha affermato che le pubblicazioni “sono valutate di qualità non pienamente sufficiente anche sulla base dell’analisi di originalità e innovatività delle stesse”.
Tale giudizio è carente di analiticità, come prescritto dall’art. 16, terzo comma, L. 240/2010 e non tiene conto dei brevetti registrati in quindici anni e dei lavori che hanno trovato spazio in riviste scientifica di caratura internazionale.
Si costituiva in giudizio il del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che concludeva per il rigetto del ricorso.
La richiesta cautelare veniva rinunciata alla camera di consiglio del 18.7.2018.
Il ricorrente depositava in occasione di detta camera di consiglio una memoria nella quale, pur non facendone oggetto di un motivo aggiunto, sottolineava come fosse stata abilitata una collega che aveva condiviso con lui quasi tutte le sue pubblicazioni.
Per affrontare le questioni poste dal ricorso è opportuno ricostruire il quadro normativo che guida il lavoro delle Commissioni giudicatrici.
L’art. 6 D.M. 120/2016 indica due condizioni per il conseguimento dell’abilitazione:
A) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) ed il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
B) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B.
Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto integrati i requisiti di cui alla lettera A), ma non ha assegnato la qualifica di elevata all’insieme delle pubblicazioni prodotte dal ricorrente.
E’ evidente che non può esservi una necessaria coincidenza tra il valore fornito dagli indicatori e il giudizio di qualità sulle pubblicazioni del candidato, altrimenti non sarebbe richiesta la valutazione indicata al punto dell’art. 6 citato. Tale scostamento può dipendere anche dal fatto che gli indicatori per misurare l’impatto della produzione scientifica riguardano l’insieme della produzione, mentre le opere valutate sul piano della qualità sono solo quelle prodotte.
Se si esaminano nel dettaglio i giudizi espressi dai singoli commissari che sono poi stati riportati sinteticamente nel giudizio finale, viene argomentata la ragione per cui le pubblicazione non sono ritenute particolarmente innovative. Appare opportuno riportarne qualche stralcio.
Commissario [#OMISSIS#]: “Apporto individuale nei lavori in collaborazione impossibile da valutare. Il numero medio di autori per le 16 pubblicazioni del candidato è alto (pari a 4) e non ci sono lavori a nome singolo… Seppure lo sforzo del candidato di contribuire in vari settori sia apprezzabile, non sembra a questo revisore che il candidato sia riuscito ad acquisire una forte visibilità nazionale o internazionale in un ambito particolare e molti degli studi presentati non presentano elementi o idee innovativi.”.
Commissario Gennaretti: “Risulta difficile identificare dei chiari filoni di ricerca in cui siano apportati consolidati contributi particolarmente originali ed innovativi… Tenuto conto anche degli indicatori bibliometrici disponibili sulla piattaforma ASN, la rilevanza delle pubblicazioni e il loro impatto sulla comunità scientifica, con particolare riferimento alle tematiche del SSD ING-IND/03, risultano appena sufficienti.”.
Commissario [#OMISSIS#]: “Anche sulla base degli indicatori bibliometrici disponibili sulla piattaforma ASN, l’impatto e la rilevanza delle pubblicazioni sulla comunità scientifica con particolare riferimento alle
tematiche del SSD ING-IND/03 risulta quasi sufficiente, considerato l’ambito disciplinare. Alla luce di quanto riportato, la qualità della produzione scientifica presentata, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, con particolare riferimento al Settore Concorsuale 09/A1 e più specificamente del SSD ING-IND/03, viene giudicata non adeguata ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale.”.
Commissario [#OMISSIS#]: “Alcune delle pubblicazioni scientifiche sono pubblicate su discrete riviste internazionali del settore altre, però, su atti di convegno o riviste di scarso impatto. La continuità temporale delle pubblicazioni è appena sufficiente essendo presente un’interruzione tra il 2008 e il 2011 nella pubblicazione di lavori su rivista scientifica… la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, con particolare riferimento al SC 09/A1 e più specificamente riferita al SSD ING-IND/03, viene giudicata appena sufficiente per attinenza e impatto ma migliorabile per ciò che riguarda la continuità temporale.”.
A fronte di giudizi che hanno riguardato quattro commissari su cinque, il Collegio non può censurare le valutazioni di merito perché esse non presentano vizi sotto nessun profilo sintomatico di eccesso di potere.
Le censura circa la mancata valutazioni di ulteriori titoli oltre quelli riconosciuti è ininfluente in quanto il giudizio negativo non è dipeso dal loro numero, ma dall’assenza di altro requisito che non sarebbe venuto meno neanche se si riconoscessero gli ulteriori titoli secondo la prospettazione di cui al primo motivo di ricorso.
Il possesso di brevetti non ha un rilievo automatico sul piano scientifico perché riguarda soprattutto la possibilità di utilizzazione di certi ritrovati ma di per sè non è sintomo di una contributo rilevante sul piano della conoscenza; inoltre andrebbe verificato quale reale utilizzazioni hanno avuto i brevetti sul piano industriale.
Infine quanto alla considerazione svolta nella memoria del 13.7.2018, essa adombra una disparità di trattamento che non può essere valutata in questa sede perché bisognerebbe conoscere analiticamente gli elementi valutati dalla Commissione.
Il ricorso deve essere in conclusione respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/07/2020